B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-5872/2012
S e n t e n z a d e l 7 d i c e m b r e 2 0 1 2
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Nina Spälti Giannakitsas;
cancelliera Nicole Manetti.
Parti
A._______, nato il (...),
Sri Lanka,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento (ricorso contro una decisione di rie-
same);
decisione dell'UFM dell'8 novembre 2012 / N [...].
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Visto:
la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del
21 luglio 2011 con la quale detto Ufficio ha respinto la domanda d'asilo
dell'interessato pronunciando contestualmente l'allontanamento dalla
Svizzera e l'esecuzione dello stesso;
la sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4378/2011 del
28 agosto 2012 con la quale è stato respinto il ricorso dell'8 agosto 2011
contro la sopra citata decisione;
l'istanza del 28 settembre 2012 depositata all'UFM con la quale il richie-
dente ha domandato il riesame della decisione del 21 luglio 2011;
la decisione dell'UFM dell'8 novembre 2012, notificata all'interessato il
12 novembre 2012 (cfr. risultanze processuali), con la quale detto Ufficio
ha respinto la succitata domanda di riesame, posto a carico dell'istante un
emolumento di CHF 600.– e indicato che un eventuale ricorso non ha ef-
fetto sospensivo;
il ricorso del 12 novembre 2012 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
di entrata: 13 novembre 2012) con il quale l'insorgente ha concluso
all'annullamento della decisione impugnata e alla concessione dell'asilo
e, in subordine, alla concessione dell'ammissione provvisoria oppure alla
trasmissione degli atti all'UFM per una nuova decisione; la domanda di
esenzione dal pagamento di un anticipo a copertura delle presunte spese
processuali con protesta di spese e ripetibili nonché di restituzione dell'ef-
fetto sospensivo;
le misure cautelari del 14 novembre 2012, con le quali il Tribunale ammi-
nistrativo federale (di seguito: il Tribunale) ha ordinato la sospensione
dell'esecuzione dell'allontanamento;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ri-
presi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
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e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi,
RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), in virtù dell'art. 31 LTAF,
giudica i ricorsi definitivamente (eccetto il caso in cui contro il ricorrente è
pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha ab-
bandonato in cerca di protezione giusta l'art. 83 lett. d cifra 1 LTF) contro
le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate
all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di
essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma
ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che, con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del di-
ritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 cpv. 1 LAsi);
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata solo
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
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che, quo al riesame, giurisprudenza e dottrina riconoscono, certo, un dirit-
to derivante dalla Costituzione (cfr. art. 29 cpv. 1 seg. della Costituzione
federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 [Cost.,
RS 101]) a che una decisione venga riconsiderata, a prescindere dall'esi-
stenza di norme specifiche o di prassi costanti in tal senso
(DTF 127 I 133 consid. 6 e 109 Ib 246 consid. 4a e le sentenze del Tribu-
nale amministrativo federale C-4447/2008 del 15 marzo 2010 consid. 3.1
e C-3061/2009 del 17 febbraio 2010 consid. 2.1 e riferimenti ivi citati;
MICHELE ALBERTINI, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches
Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, tesi, Berna 2000,
pagg. 97 segg. con relativi riferimenti);
che non costituendo, di principio, la domanda di riesame un rimedio di
diritto (né ordinario né straordinario), l'UFM è tenuto a trattarla nel quadro
di una "domanda di riesame qualificata", ossia quando una decisione non
è stata impugnata (o quando il ricorso contro di essa è stato dichiarato
inammissibile) e il richiedente invoca uno dei motivi di revisione previsti
dall'art. 66 PA, applicabile per analogia; oppure qualora le circostanze si
siano modificate in maniera considerevole dall'emissione della prima
decisione o, in caso di ricorso, dopo l'emanazione della sentenza
(cfr. DTAF 2010/27 consid. 2.1 e giurisprudenza ivi citata);
che in altre parole, il carattere sussidiario della procedura di un nuovo
esame implica che se vi è stata una sentenza materiale, solo l'istanza di
revisione permette d'invocare fatti nuovi anteriori all'ultima decisione ma-
teriale oppure di presentare nuovi mezzi di prova atti a stabilire tali fatti
(cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricor-
so in materia d'asilo [GICRA] 1995 n. 21 consid. 1c);
che una domanda di riesame non può servire a rimettere continuamente
in discussione le decisioni amministrative; che, di conseguenza e in ana-
logia con l'art. 66 cpv. 3 PA, il riesame di una decisione di prima istanza
cresciuta in giudicato è escluso se il ricorrente fa valere mezzi di prova
che avrebbe già potuto presentare nell'ambito del ricorso contro la deci-
sione in questione (GICRA 2003 n. 17 consid. 2 pagg. 103 seg.);
che d'altro canto, giusta l'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF la revisione può
essere tra l'altro domandata in materia di diritto pubblico se l'istante, dopo
la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova
mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento
precedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza;
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che quo a questo motivo di revisione, trattasi di pseudo-nova, ritenuto che
la legge esclude espressamente dalla procedura di revisione i puri nova,
ovvero fatti o mezzi di prova posteriori alla sentenza
(cfr. DTF 134 IV 48, consid. 1.2; KARL SPÜLER/ANNETTE DOLGE/DOMINIK
VOCK, in Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Zurigo/San Gallo
2006, pagg. 228 segg.);
che nell'evenienza concreta, il ricorrente nell'istanza del
28 settembre 2012 ha presentato i seguenti mezzi di prova:
una lettera dell'avvocato B._______ del (...) settembre 2012 se-
condo cui l'interessato sarebbe stato arrestato dalla polizia di
C._______ (Colombo) il (...) 2008, processato il (...) 2008 e rila-
sciato su cauzione a condizione di presentarsi sul posto ogni sa-
bato; secondo la stessa lettera l'interessato continuerebbe a esse-
re ricercato e in caso di rimpatrio rischierebbe di essere arrestato
e la sua stessa vita sarebbe in pericolo (di seguito: doc. 1);
un mandato di arresto dalla polizia di C._______ in lingua origina-
le datato del (...) luglio 2012 a carico del ricorrente (di seguito:
doc. 2);
la traduzione in inglese di un documento della polizia di
C._______ datato del (...) 2011 secondo cui il fratello e la sorella
del ricorrente sarebbero stati arrestati in data (...) 2008 e rilasciati
il (...) 2008 a condizione di presentarsi ogni venerdì a prestare la
firma e secondo cui essi si sarebbero attenuti a tale obbligo l'ulti-
ma volta il (...) 2008 (di seguito: doc. 3);
una copia del documento delle autorità del Regno Unito attestante
il riconoscimento dello statuto di rifugiato alla sorella D._______
(di seguito: doc. 4);
che è pacifico che i doc. 2 e 3 risalgono a una data anteriore la sentenza
del Tribunale e che non sono stati prodotti durante la procedura ordinaria
mentre il doc. 1 del (...) settembre 2012 è di data posteriore alla sentenza
del 28 agosto 2012;
che circa il doc. 4, di cui non è peraltro dato sapere a quale data risalga, il
Tribunale constata che dall'allegato non si evince quando esattamente al-
la sorella sia stato riconosciuto lo statuto di rifugiato dalle autorità del Re-
gno Unito;
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che tuttavia, presentandolo solamente in sede di procedura straordinaria,
si può partire dal presupposto che il documento risalga a una data poste-
riore alla summenzionata sentenza;
che, posto che la decisione del 21 luglio 2011 è cresciuta in giudicato con
la pronuncia della sentenza materiale del Tribunale del 28 agosto 2012,
l'UFM, fondandosi sull'art. 66 cpv. 2 lett. a PA, esaminando i doc. 2 e
doc. 3 e respingendo l'istanza, ha giudicato, a torto, come autorità di revi-
sione, per il che i citati documenti vanno esaminati nell'ambito di una pro-
cedura di revisione dinnanzi al Tribunale (cfr. RENÉ WIEDERKEHR/PAUL RI-
CHLI, Praxis des allgemeinen Verwaltungsrechts, vol. 1, Berna 2012,
n. 2559 segg., pagg. 885 segg.); THOMAS FLÜCKIGER, in: Wal-
dmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über
das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurigo/Basilea/Ginevra 2009, ad
art. 7, n. 24, pag. 139 seg.);
che peraltro nella sua domanda di riesame l'interessato ha espressamen-
te invitato l'UFM, in caso d'incompetenza, a trasmettere l'istanza al Tribu-
nale giusta l'art. 8 PA;
che, se date le condizioni, il Tribunale è competente per pronunciarsi in
merito alle domande di revisione interposte contro le proprie sentenze
(cfr. DTAF 2007/21 consid. 2.1 e 5.1);
che conformemente alla massima d'ufficio il Tribunale determina d'ufficio
la natura giuridica degli scritti che gli sono sottoposti (DTAF 2009/57
consid. 1.2);
che la domanda del ricorrente del 28 settembre 2012 e il ricorso del
12 novembre 2012, nella misura in cui concernono i doc. 2 e 3, vengono
ricevuti da questo Tribunale ed esaminati da un punto di vista della revi-
sione sotto nuovo ruolo;
che la lettera dell'avvocato del (...) settembre 2012 (doc. 1) prodotta con
la domanda di riesame riporta l'arresto avvenuto il (...) 2008 da parte della
polizia di C._______ e la scarcerazione due settimane dopo con la condi-
zione di presentarsi il sabato a firmare; che secondo la stessa lettera l'in-
teressato sarebbe tutt'ora ricercato dalle autorità srilankesi;
che nella decisione impugnata l'UFM osserva che tale lettera non presen-
ta alcun carattere ufficiale e che avrebbe potuto o dovuto essere prodotta
già in sede ricorsuale durante la procedura ordinaria; che invece sarebbe
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stata prodotta con la domanda di riesame ai meri fini della causa; che quo
allo statuto di rifugiato della sorella nel Regno Unito, l'autorità inferiore ri-
leva che ogni Stato sarebbe sovrano e dunque libero di applicare le pro-
prie leggi;
che nel gravame l'insorgente spiega che durante la procedura ordinaria
egli sarebbe stato fiducioso nel buon esito del ricorso e che ciò lo avreb-
be trattenuto dall'adoperarsi a produrre mezzi di prova; che inoltre, rife-
rendosi allo statuto della sorella, egli mal comprenderebbe per quali moti-
vi la Svizzera applichi regole tanto diverse sulla protezione dei rifugiati ri-
spetto al Regno Unito;
che il Tribunale constata che i fatti esposti nella lettera dell'avvocato in
patria hanno già fatto oggetto di un esame approfondito da parte di que-
sto Tribunale durante la procedura precedente e sono stati ritenuti irrile-
vanti: ovvero, per le stesse ragioni già esposte nella sentenza del
28 agosto 2012, il Tribunale non ravvisa ragioni per cui le autorità in pa-
tria dovrebbero fare di lui oggetto di ricerca;
che il fatto che alla sorella sia stato riconosciuto lo statuto di rifugiato nel
Regno Unito non porta codesto Tribunale ad altra conclusione che differi-
sce da quella a cui è giunta l'autorità inferiore, per il che, anche nell'ipote-
si di considerare il documento posteriore, all'interessato non ne risulta al-
cun pregiudizio;
che considerato quanto precede, i motivi presentati dall'insorgente
nell'ambito della presente procedura ricorsuale (in materia di riesame),
non permettono di mettere in discussione quanto ritenuto a questo ri-
guardo dall'autorità inferiore;
che quindi non vi è ragione di mettere in discussione le condizioni
dell'esecuzione dell'allontanamento;
che il ricorso (in materia di riesame), per quanto precede, va respinto;
che, con la presente sentenza, le misure cautelari pronunciate il
14 novembre 2012 sono revocate e la domanda di concessione dell'effet-
to sospensivo, per effetto della presente sentenza, diviene senza oggetto
così come lo diviene la domanda di esenzione dal versamento di un anti-
cipo equivalente alle presunte spese processuali;
che visto l'esito della procedura si rinuncia al prelievo di spese proces-
suali (art. 63 cpv. 1 PA) e al ricorrente, non patrocinato in questa sede,
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non viene assegnata alcuna indennità di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA
in relazione con l'art. 7 TS-TAF);
che la presente decisione non concerne una persona contro la quale è
pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che ha ab-
bandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di dirit-
to pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso (in materia di riesame) è respin-
to.
2.
Il ricorso del 12 novembre 2012 in complemento alla domanda di riesame
28 settembre 2012 ed i relativi documenti allegati 2 e 3, vengono ripresi
come istanza di revisione.
3.
Le misure cautelari pronunciate il 14 novembre 2012 sono revocate.
4.
All'istanza di revisione viene attribuito il nuovo numero di ruolo
D-6439/2012.
5.
Non si prelevano spese processuali e non vengono assegnate indennità
di ripetibili.
6.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità can-
tonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Nicole Manetti
Data di spedizione: