B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-5884/2015
Sen t en z a d e l 1 3 a p r i l e 2 0 1 7
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Daniel Willisegger, Claudia Cotting-Schalch,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nato il (…),
Siria,
patrocinato dall'avv. Ergin Cimen,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza allontanamento);
decisione della SEM del 19 agosto 2015 / N (…).
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Fatti:
A.
A._______, cittadino siriano di etnia assiriana e di religione ortodossa, è
nato a Al-Hasaka, nel governatorato omonimo. Dal 1995 e sino all’espatrio
egli ha poi risieduto nel quartiere di al-Midan ad Aleppo. Dopo essere stato
in Libano per un mese e mezzo a partire dal novembre del 2013 a seguito
dello scoppio della guerra civile in Siria, egli è rientrato per un breve pe-
riodo ad Aleppo per poi espatriare definitivamente nel febbraio del 2014 e
giungere legalmente in territorio elvetico il 1° marzo del 2014 grazie al pre-
gresso rilascio di un visto Schengen per visita familiare (cfr. verbale d'au-
dizione del 1° aprile 2014 [di seguito: verbale 1], pag. 1 e segg.).
Sentito sui motivi d’asilo, il richiedente ha dichiarato in sostanza e per
quanto è qui di rilievo, di aver lasciato il proprio paese a causa della situa-
zione generale di guerra ed insicurezza ed in particolare a seguito del dan-
neggiamento della propria abitazione e del negozio siti nel summenzionato
quartiere nei pressi del complesso scolastico Zaki al-Arsuzi. Oltracciò, in
caso di rimpatrio egli teme di essere esposto a pregiudizi a causa della sua
appartenenza alla comunità cristiana (cfr. verbale d'audizione del 24 otto-
bre 2014 [di seguito: verbale 2], pag. 5 e segg.).
B.
Con decisione del 19 agosto 2015, notificata al richiedente il giorno se-
guente (cfr. atto A15), la Segreteria di Stato della migrazione (SEM, già
Ufficio federale della migrazione, UFM) ha respinto la domanda d'asilo pro-
nunciando contestualmente l'allontanamento dell’interessato dalla Sviz-
zera. Non di meno ha ritenuto attualmente l'esecuzione del suo allontana-
mento verso la Siria non ragionevolmente esigibile, ammettendolo quindi
provvisoriamente.
C.
In data 18 settembre 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'en-
trata: 22 settembre 2015) l’interessato è insorto contro detta decisione con
ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale)
chiedendone l'annullamento, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la
concessione dell'asilo. Con protestate spese e ripetibili, ha altresì presen-
tato, istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della di-
spensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo.
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D.
Il Tribunale, con decisione incidentale del 23 ottobre 2015, ha accolto la
domanda di assistenza giudiziaria, esentando il ricorrente dal versamento
dell’anticipo spese e trasmettendo nel contempo alla SEM un esemplare
del gravame.
E.
In data 30 ottobre 2015, la SEM ha inoltrato la propria risposta al ricorso
proponendo la reiezione del gravame.
F.
Con scritto del 27 novembre 2015, l'avv. Ergin Cimen si è legittimato in-
nanzi al Tribunale con regolare procura quale patrocinatore del ricorrente.
In seguito, egli si è quindi espresso in replica il 9 dicembre 2015, ribadendo
la necessità di accogliere il gravame fermi considerati anche i più recenti
sviluppi nella regione d’origine del ricorrente.
G.
Ciò nonostante, la SEM, con osservazioni del 23 dicembre 2015, si è ri-
confermata nelle proprie tesi, rinviando alla decisione impugnata ed al pre-
cedente preavviso.
H.
L’11 aprile 2016 il ricorrente ha nuovamente aggiornato il Tribunale per
mezzo di invio postale semplice in merito all’evoluzione della situazione in
Siria. La SEM, chiamata ad esprimersi in merito, ha rinviato anche in tale
sede ai suoi precedenti scritti. Tale ultima presa di posizione dell’autorità
inferiore è stata poi trasmessa per conoscenza al ricorrente.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rien-
tra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una
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decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento
dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione im-
pugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla
modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legitti-
mato ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'ina-
deguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribu-
nale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle con-
siderazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni
delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stato il ricorrente posto
al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento con decisione del 19 agosto 2015, oggetto del litigio in
questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguar-
dante il rifiuto della sua domanda d'asilo nonché la pronuncia dell'allonta-
namento.
4.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni
della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accor-
dati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso
include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono ri-
fugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono espo-
ste a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appar-
tenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche,
ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pre-
giudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità
fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psi-
chica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei
motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase
LAsi).
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Pagina 5
5.
5.1 Nella querelata decisione, la SEM ha considerato le allegazioni circa i
motivi d'asilo dell’interessato irrilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi.
5.1.1 In particolare, la SEM ha indicato che i problemi allegati dall’insor-
gente quali l'insicurezza vigente nella loro regione e più nel dettaglio il dan-
neggiamento della sua abitazione e del suo negozio non sarebbero rile-
vanti in materia d'asilo.
5.1.2 La SEM ha in secondo luogo negato la sussistenza di una persecu-
zione collettiva dei cristiani in Siria. In Siria, stato laico, la percentuale di
cristiani sull'insieme della popolazione sarebbe stimata attorno al dieci per
cento. In linea di massima la popolazione cristiana residente nelle zone
controllate dal governo siriano non avrebbe motivo di temere persecuzioni
di natura prettamente religiosa. Nelle zone cadute in mano ai ribelli sareb-
bero invece rimasti pochissimi cristiani anche se tale esodo non sarebbe
da ricondurre in primis a persecuzioni per motivi religiosi. Ad ogni modo, i
cristiani residenti nelle zone controllate dall'opposizione avrebbero possi-
bilità molto limitate di praticare la loro fede nelle chiese. Sebbene il governo
e l'opposizione tentino di ottenere il supporto da parte della comunità cri-
stiana, la maggior parte dei cristiani manterrebbe una posizione neutra,
riuscendo ad ottenere un accomodamento con entrambi a seconda della
regione di residenza. Tornando quindi alle situazione nelle zone controllate
dal regime di al-Assad, la SEM ha riportato che vi sarebbero effettivamente
evidenze quanto all’esistenza di singoli casi di cristiani caduti nel mirino
delle autorità siriane per aver sostenuto l'opposizione. Andrebbe tuttavia
rilevato che il carattere di tali persecuzioni sarebbe di tipo politico e non
religioso di modo che non vi sarebbero gli estremi per riconoscere una per-
secuzione sistematica dei cristiani da parte delle autorità della Repubblica
Araba di Siria.
Diversa sarebbe la situazione della comunità cristiana residente nelle re-
gioni controllate dal sedicente "Stato Islamico" laddove giungerebbero
nuove circa l’esistenza di conversioni forzate di non-musulmani, soprattutto
di cristiani e iazidi e di imposizione di particolari tasse a sfondo religioso, il
tutto corroborato dal divieto di praticare in pubblico una religione non mu-
sulmana. In ragione di ciò quasi tutti i cristiani residenti in tali regioni sareb-
bero fuggiti verso altre regioni della Siria. Il terrore non colpirebbe soltanto
le minoranze religiose, bensì anche importanti gruppi islamici sunniti e
sciiti.
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Pagina 6
Ciò nonostante non si avrebbero dati attendibili riguardo al numero di vit-
time dello "Stato islamico" né vi sarebbero indicatori di esecuzioni pubbli-
che di cristiani. Le vittime di esecuzioni pubbliche sarebbero piuttosto com-
battenti di gruppi ribelli avversi o di attivisti politici che avrebbero opposto
resistenza. In generale, in Siria sarebbero inoltre avvenuti pochissimi as-
sassini di cristiani per motivi religiosi. Per queste ragioni, secondo la SEM,
la situazione dei cristiani in Siria e quindi la minaccia che pesa su di essi
varierebbe da una regione all'altra. Solo una piccola parte dei cristiani sa-
rebbe stata vittima di abusi. Le condizioni per il riconoscimento di una per-
secuzione collettiva della popolazione cristiana non sarebbero pertanto
soddisfatte.
5.2 Con ricorso, l’insorgente, dopo aver presentato la situazione della
guerra civile siriana ed in particolare la condizione dei cristiani, contesta
l'insussistenza di una persecuzione collettiva dei cristiani in Siria. Nono-
stante prima della guerra il regime avesse sempre garantito il rispetto della
libertà di culto assicurando protezione alle minoranze cristiane, le condi-
zioni di sicurezza atte a tutelarle, nonché le garanzie per permettere a que-
ste ultime di esercitare liberamente la propria fede sarebbero all'evidenza
venute meno con l'inesorabile conquista del territorio da parte di gruppi
fondamentalisti di matrice islamica. I cristiani sarebbero divenuti bersagli
diretti dei gruppi Jihadisti, i quali avrebbero conquistato la maggior parte
del territorio siriano compiendo atti di pulizia etnica nei loro confronti. Non
si tratterebbe infatti più di una semplice esposizione a pericolo generale
grave dovuto alla guerra civile ma bensì di “una seria esposizione a peri-
colo della propria vita e della propria libertà, a causa della semplice appar-
tenenza alla religione cristiana”, situazione che avrebbe tra l’altro spinto il
Parlamento Europeo ed il Consiglio di sicurezza dell’ONU ad emanare
delle risoluzioni contro lo “Stato Islamico” ed avrebbe portato la comunità
internazionale ad intervenire militarmente.
5.3 Nel suo atto responsivo la SEM ha ribadito che pur tenendo conto delle
regioni controllate dallo "Stato islamico" quelle in mano all’opposizione, non
sussisterebbero le condizioni per il riconoscimento di una persecuzione
collettiva dei cristiani in Siria. Ciò sarebbe anche confermato dal fatto che
il terrore fondamentalista non colpirebbe solo le minoranze religiose ma
anche importanti gruppi sciiti e sunniti.
5.4 In sede di replica, il ricorrente ha menzionato anzitutto il recente attacco
ad opera dei fondamentalisti islamici diretto ai villaggi cristiani nella regione
di Al-Hasaka. Questi ultimi avrebbero dissacrato chiese, bruciato case ed
ucciso una decina di civili. Avrebbero inoltre rapito più di trecento cristiani.
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Alla luce di tali sviluppi mal si capirebbero le motivazioni sulla base delle
quali la SEM non ha considerato soddisfatte le condizioni per il riconosci-
mento di una persecuzione collettiva. Si tratterebbe quindi di una conclu-
sione arbitraria in quanto i motivi di fuga dei cristiani non sarebbero ricon-
ducibili alla situazione generale ma bensì alla criticissima condizione di tale
minoranza. Occorrerebbe dunque accertare l’esistenza di una vera e pro-
pria pulizia etnica a loro danno, accertamento che coinciderebbe con quello
di un fatto giuridicamente rilevante.
5.5 Esprimendosi in merito, la SEM ha preso atto degli eventi menzionati,
senza tuttavia modificare la propria posizione.
5.6 Con ulteriore scritto supportato da un estratto giornalistico il ricorrente
ha poi ribadito la tesi del peggioramento della situazione dei cristiani in
Siria.
6.
6.1 Come si evince dall'atto ricorsuale e dai successivi scritti, il ricorrente
contesta unicamente l'insussistenza di una persecuzione collettiva dei cri-
stiani in Siria. A tal proposito occorre osservare che ai sensi della giurispru-
denza una persona può effettivamente allegare a titolo eccezionale a fon-
damento della sua domanda d'asilo il timore di subire delle persecuzioni
non mirate personalmente contro di lei. Ciò è segnatamente il caso quando
il richiedente l'asilo nel suo Paese d'origine o di provenienza appartiene ad
un determinato gruppo di persone esposto in maniera effettiva ed intensa
a persecuzioni rilevanti ai sensi dell'asilo (cfr. DTAF 2014/32 consid. 6.1;
2013/21 consid. 9).
6.2 È tuttavia opportuno sottolineare che per invalsa prassi, il Tribunale ri-
conosce la sussistenza di una persecuzione collettiva solo a condizioni
molto restrittive tant’è che la sola appartenenza ad un determinato gruppo
vittima di persecuzioni non è sufficiente per motivare la qualità di rifugiato.
Per essere rilevante ai fini dell'asilo, la persecuzione in ragione della sola
appartenenza ad un determinato gruppo di persone deve soddisfare le con-
dizioni previste all'art. 3 LAsi circa l'intensità dei pregiudizi o il timore fon-
dato quanto alla loro realizzazione. In primo luogo la persona interessata
deve dimostrare la sua appartenenza ad un determinato gruppo di per-
sone. Dipoi v'è da verificare la sussistenza di una persecuzione mirata
verso tale gruppo, ovvero bisogna valutare se i provvedimenti esistenti
sono indirizzati contro un determinato gruppo di persone oppure in egual
misura contro il resto della popolazione. I provvedimenti devono essere
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caratterizzati da una considerevole intensità. Quest'ultima è data allor-
quando il provvedimento implica un intervento che compromette la vita,
lede l'integrità fisica, nonché, in caso di restrizione della libertà, è di consi-
derevole durata e frequenza. Questi pregiudizi intensi e mirati devono
avere l'obiettivo di colpire quanto più possibile tutti i membri di un determi-
nato gruppo ed essere di una portata considerevole in relazione alla gran-
dezza della comunità ("Verfolgungsdichte"). In tale contesto per apprez-
zare la verosimiglianza della persecuzione è di rilievo soppesare i gravi
pregiudizi effettivamente subiti in passato da una porzione considerevole
dello stesso gruppo di persone (cfr. DTAF 2014/32 consid. 7.2 con rinvii;
2013/12 consid. 6 con rinvio; 2013/11 consid. 5.4.2 con rinvii). Solo ove le
misure di persecuzione siano dirette contro tutti i membri della comunità, e
siano nel contempo frequenti e persistenti, i singoli individui facenti parte
di tale comunità potranno far valere con successo l'esistenza di un fondato
timore di future persecuzioni (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1995 n. 1 con-
sid. 6a).
6.3 In specie, l’appartenenza del ricorrente alla comunità cristiana siriana
non è posta in discussione.
6.4 Quo all’esistenza di una persecuzione collettiva, il Tribunale, vista la
frammentazione del territorio susseguente alla guerra civile, ha ritenuto op-
portuno adottare un approccio regionale (cfr. sentenza del TAF
D-1495/2015 del 21 marzo 2016 consid. 9.4, pubblicata come sentenza di
riferimento e riguardante la città di al-Qamishli).
6.5 Il Tribunale ha inoltre già avuto modo di esaminare e constatare la
precarietà della situazione in Siria a seguito della perdurante guerra civile
(cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.2.1-6.2.2). Secondo le frammentarie fonti
disponibili, sin dall'inizio delle manifestazioni contro il governo, i cristiani e
le altre minoranze avrebbero cercato di rimanere neutrali. Con
l'intensificarsi del conflitto queste ultime si sarebbero tuttavia viste
obbligate a schierarsi, sostenendo alternativamente il regime o
l'opposizione. Seppur non si possa partire dal principio che tutti i cristiani
siano sostenitori del regime, è verosimile ritenere che la maggioranza di
quest’ultimi risulterebbe essere rimasta fedele ad al-Assad (cfr. sentenza
D-1495/2015, consid. 9.2.2 e fonti citate). Susseguentemente allo scoppio
della guerra sembra che i cristiani più abbienti abbiano potuto espatriare
dalla Siria e recarsi in Libano oppure nei paesi occidentali, mentre gli altri
si sarebbero invece spostati all’interno del territorio siriano verso città o
regioni dove la situazione era meno pericolosa (cfr. sentenza D-1495/2015
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Pagina 9
consid. 9.2.3 e fonti citate). I principali motivi di fuga andrebbero ricondotti
ai rischi derivanti dalle operazioni militari, ai bombardamenti, alla povertà e
alla criminalità. Oltre ai motivi derivanti dalla situazione di violenza
generalizzata, per i cristiani la fuga potrebbe trarre motivazioni anche dal
timore di essere presi di mira per la sola appartenenza religiosa. In quanto
minoranza, la situazione per questi ultimi sarebbe infatti precaria dal
momento che i vari attori agenti nel conflitto li sospetterebbero di sostenere
la fazione opposta. Ad aggravare il di per sé già teso contesto è la presenza
dell’organizzazione terrorista autoproclamatosi "Stato Islamico" e di altri
gruppi Jihadisti. Le minoranze religiose presenti in Siria, tra cui quindi
anche i cristiani, temerebbero infatti di essere uccisi o perseguitati da
questi attori allorché il governo siriano dovesse cadere (cfr. sentenza
D-1495/2015 consid. 9.2.4 e fonti citate). Il quadro sarebbe reso ancor
peggiore a causa dell'ubicazione delle zone da loro abitate, le quali
avrebbero acquisito una certa importanza a livello strategico e militare (cfr.
Ibidem).
6.6 Gli atti di violenza subiti dai cristiani, quali omicidi, minacce, espulsioni
e rapimenti non sarebbero, in linea generale, mossi da motivi religiosi, ma
piuttosto da ascrivere alla situazione di violenza generalizzata causata
dalla guerra civile. Nell’integralità del territorio siriano sarebbero relativa-
mente poche le uccisioni di cristiani documentate e riconducibili esclusiva-
mente dall'appartenenza religiosa. Le fonti non sono tuttavia lineari: se da
un lato alcuni indicano che gli attacchi di stampo religioso contro i cristiani
sarebbero rari e che vi sarebbero inoltre evidenze quanto al fatto che alcuni
musulmani avrebbero protetto questi ultimi dai Jihadisti stranieri, dall'altro
lato, la fuga massiva dei cristiani dalla Siria lascerebbe presagire una si-
tuazione di assoluta precarietà che sembra andare al di là delle mere risul-
tanze della situazione di violenza generalizzata causata dalla guerra civile
(cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.3 e fonti citate).
6.7 In casu va rilevato che il ricorrente proviene da Aleppo e meglio dal
quartiere di al-Midan, dove ha risieduto dal 1995 all’espatrio. Tale quartiere
si trova nella zona centro settentrionale della città ed è delimitato a sud-
ovest dal complesso scolastico Zaki al-Arsuzi mentre a settentrione coin-
cide con il tracciato della strada Rosin sino all’altezza del parco Al-Ghazalat
(cfr. UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Humanitarian
Atlas, Syrian Arab Republic, Aleppo City Reference Map). Nell’estate del
2012 ad Aleppo si svolsero i primi scontri tra le truppe lealiste e diversi
gruppi armati di oppositori. Seppur non vi fosse inizialmente una chiara
linea del fronte, nel giro di poco tempo gli insorti divennero maggioritari
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Pagina 10
nella parte orientale della città (cfr. The Aleppo Project, Aleppo Conflict Ti-
meline 2012, Maggio 2016 [di seguito: Timeline 2012], pag. 4 e 6). L’eser-
cito siriano reagì con risolutezza per cercare di riguadagnare il controllo di
tali zone bersagliando i quartieri controllati dagli oppositori (cfr. sentenza
del Tribunale D-5771/2014 del 17 febbraio 2017 consid. 6.3.5 e riferimenti
citati). Gli scontri interessarono tutta la città e, a seguito di una nuova con-
troffensiva dei gruppi ribelli, il fronte si andò ad attestare nei pressi dei
quartieri di al-Midan, Suleyman al-Halabi e della città vecchia (cfr. Timeline
2012, pag. 8). A partire dall’autunno del 2012 il quartiere al-Midan, pur ri-
manendo de facto pressoché integralmente nella porzione di città control-
lata dalle forze governative (comunemente designata Aleppo ovest; cfr.
Caerus, Mapping the conflict in Aleppo [di seguito: Mapping Aleppo], Syria,
01.02.2014, pag. 82, che designa al-Midan quale quartiere “fully under re-
gime control”), si venne quindi a posizionare nelle immediate vicinanze
della zona di combattimento, risultando pertanto uno dei più toccati dalle
conseguenze del conflitto (cfr. Mapping Aleppo, pag. 57). Nel corso del
2013 la porzione di città controllata dei lealisti si trovò praticamente isolata
a seguito della perdita di Khan Al-Asal e di Khanasser, località situate sulle
rispettive vie di rifornimento (cfr. The Aleppo Project, Aleppo Conflict Time-
line 2013, Maggio 2016 [di seguito: Timeline 2013], pag. 15). Ciò nono-
stante, sul finire dell’anno fu però il regime che anche grazie all’eteroge-
neità degli oppositori in campo riuscì a riprendere l’iniziativa ed a riaprire la
linea di rifornimento che transitava su Aleppo ovest dalla zona circostante
l’aeroporto (cfr. Timeline 2013, pag. 20). Nel contempo, aumentò però an-
che la presenza dello "Stato Islamico" nella città, tanto che ben 12 quartieri,
tra i quali figurava anche Bostan Bash (confinante con al-Midan) risultarono
a quel tempo trovarsi sotto il diretto controllo del gruppo Jihadista (cfr. Ti-
meline 2013, pag. 21). Tale presenza non durò però a lungo. Gli altri gruppi
di oppositori si coalizzarono già nei primi mesi del 2014 espellendo i mili-
ziani dei miliziani dello "Stato Islamico" dalla città ma permettendo allo
stesso tempo al regime di rafforzare le proprie posizioni e di tentare a sua
volta un accerchiamento (cfr. The Aleppo Project, Aleppo Conflict Timeline
2014, Maggio 2016 [di seguito: Timeline 2014], pag. 3). Un prima fase di
tale tattica giunse a compimento verso la fine del 2014 quando le forze
governative riuscirono ad avanzare verso Handarat e al-Mallah riducendo
sensibilmente le possibilità di rifornimento via la Castello Road, il tutto man-
tenendo le proprie posizioni nei quartieri chiave (cfr. Timeline 2014,
pag. 15). La pressione su tali zone venne però allenata nella primavera del
2015, allorché l’attenzione delle forze lealiste si diresse più a sud dove un
collettivo di diversi gruppi islamisti fece esplodere gli edifici dell’intelligence
dell’aviazione (cfr. The Aleppo Project, Aleppo Conflict Timeline 2015, Mag-
gio 2016 [di seguito: Timeline 2015], pag. 6). Con la conquista pressoché
D-5884/2015
Pagina 11
totale del vicino governatorato di Idlib nel mese di marzo da parte delle
opposizioni, la situazione delle truppe governative si fece nuovamente cri-
tica (cfr. Timeline 2015, pag. 10). Nonostante le diverse offensive lanciate
nei mesi seguenti, le conquiste territoriali dei ribelli risultarono però limitate
a piccole porzioni dei quartieri più occidentali e non toccarono i quartieri
situati sulla linea orientale del fronte (cfr. cfr. Timeline 2015, pag. 11).
Nell’ottobre del 2015 avvenne la svolta decisiva con l’intervento della Rus-
sia e di diverse milizie sciite nel conflitto, intervento che permise sostan-
zialmente al regime siriano di dettare le regole del gioco di lì in avanti (cfr.
Timeline 2015, pag. 16). Dopo svariati tentativi diplomatici fallimentari, il
ritrovato vigore delle truppe lealiste e dei loro alleati permise infatti a
quest’ultime di portare a termine un primo accerchiamento degli oppositori
nel luglio del 2016 (cfr. The Aleppo Project, Aleppo Conflict Timeline July
2016, pag. 2). I ribelli riuscirono tuttavia a spezzare l’assedio già nel mese
di agosto ma fu un coronamento effimero. Il regime siriano riconquisterà
infatti l’integralità della città prima della fine del 2016, consolidando poi le
proprie posizioni nel corso dei primi mesi del 2017 (cfr. sentenza D-
5771/2014 consid, 6.3.5).
6.8 Ora, considerato il fatto che il Tribunale tiene conto della situazione nel
paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al
momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione
della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr.
DTAF 2010/44 consid. 3.6), occorre partire dal presupposto che il luogo
d’origine del ricorrente sia ad oggi saldamente nelle mani del regime siriano
e dei suoi alleati. Per scrupolo di completezza e considerato il succitato
svolgersi degli eventi, quandanche si volesse ugualmente prendere in
considerazione il periodo di tempo antecedente alla riconquista
dell’integralità della città da parte delle forze governative, non si potrebbe
comunque concludere che la zona analizzata durante lo svolgersi dei
combattimenti ad Aleppo sia stata sotto il concreto e durevole controllo di
entità jihadiste.
6.9 Come già enucleato in precedenza, prima del conflitto i cristiani erano
ben tollerati dal governo che garantiva loro la libertà di culto ed una certa
protezione. Con lo scoppio delle ostilità si sono invero verificati alcuni casi
nei quali i servizi segreti siriani hanno arrestato o convocato per interroga-
tori dei cristiani. Questi ultimi si sarebbero tuttavia in genere risolti con la
loro liberazione e andrebbero ricondotti piuttosto alle attività politiche che
all’appartenenza ad un gruppo religioso (cfr. PETRA BECKER, Zwischen Au-
tokratie und Dschihadismus: Syriens Christen hoffen auf die Umsetzung
von Genf I, Stiftung Wissenschaft und Politik, 05.2014, D-5884/2015
Pagina 12
/fileadmin/contents/products/aktuell/2014A39_bkp.pdf >, pag. 4,
consultato il 09.08.2016). Secondo le fonti disponibili, è infatti da ammet-
tersi che le forze lealiste risultano perseguire i loro oppositori indistinta-
mente dalla loro appartenenza religiosa (cfr. sentenza D-1495/2015, con-
sid. 9.3.2 e riferimenti citati). Pertanto, non vi sono, a mente del Tribunale,
elementi per riconoscere una persecuzione collettiva per motivi religiosi ad
opera del regime siriano. Per il resto, non esercitando attualmente le altre
fazioni in campo alcun controllo sul luogo di provenienza del ricorrente, non
occorre, nel caso che ci riguarda, esaminare l’esistenza di eventuali perse-
cuzioni collettive ad opera di quest’ultime.
6.10 Quanto al fatto infine che la popolazione cristiana debba far fronte a
carenze nella protezione contro degli atti di violenza così come, più gene-
ricamente, al peggioramento delle condizioni di sussistenza e di sicurezza,
occorre prendere atto del fatto che queste ultime vicissitudini vanno classi-
ficate quali conseguenze del conflitto in essere, che, seppur spiacevoli e di
indubbia gravità, non possono essere ricondotte a una persecuzione in-
tensa e mirata contro la minoranza religiosa. Pure la vicinanza con i vari
fronti di guerra e le relative conseguenze nefaste, che, come si può ben
comprendere, ha causato timori importanti nel ricorrente, e più in generale,
nei residenti della regione presa in esame, non può, ad essa sola, essere
ritenuta fondante atti persecutori mirati nei confronti della popolazione cri-
stiana. In tal senso, pare altresì opportuno considerare che al momento
attuale, a seguito della riconquista dell’integralità della città di Aleppo da
parte delle forze governative e della contemporanea perdita di terreno dello
"Stato Islamico" nel governatorato, è lecito attendersi ad un miglioramento
della situazione sotto questo aspetto. Ad ogni modo, queste ultime vicissi-
tudini possono semmai essere prese in conto nell’ambito della valutazione
dell’esigibilità dell’allontanamento (cfr. sentenze del Tribunale D-1163/2015
del 22 gennaio 2016 consid. 5.4 e D-1948/2015 del 19 aprile 2016 consid.
6.4), come del resto avvenuto nel caso che ci occupa, laddove la stessa
non è stata considerata data dall’autorità di prime cure.
6.11 In sunto, sulla scorta di quanto esaminato, al momento attuale non si
può dunque concludere che il ricorrente abbia a temere, in caso di rimpa-
trio, un trattamento contrario all’art. 3 LAsi dettato dalla sua sola apparte-
nenza alla religione cristiana.
7. Ne consegue pertanto che, per quanto riguarda la questione dello sta-
tuto di rifugiato e della conseguente concessione dell’asilo, il ricorso non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
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8.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia,
di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene
però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).
8.1 L’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche sul punto di que-
stione della pronuncia dell'allontanamento, il ricorso non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata.
9.
Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi).
10.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che se-
guono la soccombenza, andrebbero poste a carico del ricorrente. Ciono-
nostante, avendo il Tribunale, con decisione incidentale del 23 otto-
bre 2015, accolto l'istanza di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1
PA, non sono riscosse le spese processuali.
11.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: