Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte IV
D5887/2011
Sen t e n z a d e l 2 n o v emb r e 2 0 1 1
Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Nina Spälti Giannakitsas;
cancelliere Bruno D'Amaro
Parti A._______, nato il (…),
Marocco,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 20 ottobre 2011 / N […].
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Visto:
la domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato in data 24 agosto 2011
in Svizzera;
il documento che l'UFM ha rimesso al ricorrente e mediante il quale lo ha
reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive
all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con
comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi
scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo;
i verbali d'audizione del 23 agosto 2011 (di seguito: verbale 1) e del
20 ottobre 2011 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 20 ottobre 2011, notificata al ricorrente il giorno
stesso (cfr. risultanze processuali);
il ricorso inoltrato dal ricorrente il 24 ottobre 2011 (cfr. timbro del plico
raccomandato; data d'entrata: 26 ottobre 2011);
l'incarto originale dell'UFM, pervenuto al Tribunale amministrativo
federale in data 26 ottobre 2011;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS
142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), in virtù dell'art. 31 LTAF,
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle
autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
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che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità
inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un
interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. ac PA), e che è pertanto legittimato ad
aggravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma
e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la
decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli
scritti;
che il modo di procedere che consiste nel non separare i verbali di
audizione e di decisione va ammesso (DTAF 2010/3 consid. 3);
che, nell'ambito dell'audizione sommaria del 23 agosto 2011, l'interessato
ha dichiarato di essere cittadino marocchino di etnia araba e religione
islamica, nato a B._______, con ultimo domicilio nel luogo di nascita e ivi
d'aver vissuto dalla nascita fino all'espatrio (cfr. verbale 1, pagg. 1 seg.);
che, in sostanza e per quanto qui di rilievo, egli ha raccontato che
avrebbe lasciato il Marocco il 1° luglio 2011 perché i suoi genitori
sarebbero anziani e invalidi e che sua sorella si occuperebbe di loro a
casa e, siccome avrebbe una moglie e un figlio da mantenere, sarebbe
espatriato in Svizzera per poter aiutare la sua famiglia (cfr. verbale 1,
pag. 5);
che, inoltre, nell'ambito dell'audizione sui motivi d'asilo del
20 ottobre 2011, il ricorrente a differenza, rispettivamente in aggiunta
all'audizione sommaria ha asserito che avrebbe chiesto l'asilo in
Svizzera perché durante il suo precedente soggiorno in Italia egli si
sarebbe convertito al cristianesimo, facendosi battezzare dal prete
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C._______ l'11 ottobre 2010 a D._______ nella chiesa di E. _______;
che in seguito alla pubblicazione nel giornale di ciò, i fratelli musulmani
avrebbero iniziato ad umiliarlo, sputandogli addosso e dicendogli che non
sarebbe un essere umano; che dunque egli avrebbe avuto paura degli
aggressori e non avrebbe voluto fare più rientro in Marocco, né stare in
Italia (cfr. verbale 2, pag. 3);
che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il
ricorrente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo
un documento d'identità o di viaggio valido ai sensi dell'art. 1a lett. b e c
dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto
1999 (OAsi 1, RS 142.311); che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto
che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata
nel caso di specie; che, infatti l'interessato sulla mancanza dei documenti
ha dapprima dichiarato che avrebbe contattato o il Consolato del suo
Paese, o i suoi famigliari rimasti in Patria per chiedere loro di far
pervenire i suoi documenti non appena avrebbe ricevuto dei soldi; che in
seguito invece egli ha dichiarato che a causa della sua conversione al
cristianesimo i suoi contatti con i propri famigliari sarebbero stati tagliati e
perciò non avrebbe avuto più l'occasione di far pervenire tramite loro un
documento d'identità necessario; che l'UFM ha ritenuto non credibili le
allegazioni in merito alla conversione al cristianesimo e ritenuto che il
richiedente non ha reso verosimile di non essere stato in grado, per
motivi scusabili, di consegnare un documento d'identità di cui all'art.
32 cpv. 3 lett. a LAsi;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, nonché ha pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso il Marocco siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, l'insorgente ha ribadito quanto già dichiarato in
occasione dell'audizione sui motivi d'asilo, allegando di non aver potuto
consegnare alcun documento, non per una sua mancanza di volontà,
bensì per una situazione di oggettiva impossibilità, avendo quindi dei
motivi scusabili per la mancata consegna di un documento d'identità;
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione
impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per
una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in
subordine, qualora non gli venisse concesso l'asilo, di essere ammesso
provvisoriamente in Svizzera; che ha, altresì presentato una domanda
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d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte
spese processuali;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della
domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se
il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del
ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e
all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari
ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di
particolari formalità amministrative; che, per contro, non lo sono
documenti quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la
carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato
di fine degli studi
(DTAF 2007/7 consid. 6);
che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di due mesi dalla
presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri;
che, infatti, egli in merito al possesso di un documento d'identità
nell'audizione sommaria del 23 agosto 2011 ha dichiarato in primis che
avrebbe lasciato sia il suo passaporto scaduto che la sua carta d'identità
in
Marocco a casa dei genitori e che di conseguenza avrebbe potuto farli
pervenire contattando i suoi famigliari o il Consolato del Paese
(cfr. verbale 1, pag. 4), per poi asserire nell'audizione sui motivi d'asilo del
20 ottobre 2011 che a causa della sua conversione al cristianesimo in
Italia, egli non potrebbe più contattare i suoi famigliari, ragione per la
quale non sarebbe più in grado di far pervenire i documenti
summenzionati;
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che, oltre ciò, interrogato sul proprio viaggio d'espatrio, il ricorrente ha
raccontato, di essere partito il 1° luglio 2011 dal Marocco verso l'Algeria e
in seguito la Tunisia, da dove con una piccola barca, pagando 200 euro,
avrebbe raggiunto F._______; che poi prendendo un traghetto sarebbe
arrivato a G._______ e con il treno avrebbe raggiunto H._______,
I._______, L._______, M._______ e in seguito N._______, da dove
sarebbe dovuto scendere dal treno, in quanto privo di un biglietto di
viaggio; che in fine da lì, in data 12 agosto 2011, sarebbe giunto
illegalmente in Svizzera a O._______ (cfr. verbale 1, pagg. 6 seg.);
che alla luce di quanto esposto, il racconto del ricorrente risulta
inverosimile e vista l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette
dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il
Tribunale ha ragione di concludere che il ricorrente dissimuli i suoi
documenti d'identità per i bisogni della causa;
che, inoltre, il ricorrente non ha presentato in sede di ricorso, all'infuori di
generiche censure, argomenti o prove che sembrino suscettibili di
giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata
decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32
cpv. 2 lett. a LAsi);
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né
fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi,
l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente
non è applicabile;
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in
base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di
rifugiato del richiedente;
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore
ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura
sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno
della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una
decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);
che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza
di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interno dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
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l'agire
illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5);
che il ricorrente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato dal
Marocco per motivi di lavoro e temendo per la sua vita poiché si sarebbe
convertito al cristianesimo;
che il motivo legato all'espatrio per motivi di lavoro, come palesemente
riconoscibile, non può essere ritenuto come motivo per domandare asilo;
che inoltre, come rettamente evidenziato dall'autorità inferiore, le
allegazioni secondo le quali l'insorgente avrebbe dei timori per via della
sua addotta conversione al cristianesimo non sono credibili, allegazioni
che peraltro il ricorrente fa valere solamente nella seconda audizione del
20 ottobre 2011;
che, infatti, la vicenda circa la conversione al cristianesimo raccontata
dall'insorgente, per via della quale non avrebbe più contatto con i suoi
famigliari e dunque non sarebbe più riuscito a far pervenire un documento
d'identità risulta molto vaga e non presenta alcun elemento di
verosimiglianza, in modo che non è credibile che l'insorgente a causa
della presunta conversione al cristianesimo e del contatto perso con i
famigliari non sarebbe più stato in grado di ottenere i documenti d'identità
che egli avrebbe lasciato a casa dei genitori;
che nell'insieme, il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche
censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa
valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata
nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi);
che a mente di questo Tribunale, come rettamente evidenziato
dall'autorità inferiore, quanto raccontato dall'insorgente a sostegno della
sua domanda d'asilo non presenta alcun elemento di verosimiglianza;
che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi
dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori
accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato
dell'insorgente;
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista
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dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 58 pag. 725733;
DTAF 2007/8 consid. 5.6.55.7 pag. 90 e segg.);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Marocco possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28
luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi
(divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del
16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente
in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della
convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della
convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato
nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1
[DTAF 2009/50 consid. 9]);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che,
giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3
LStr);
che, inoltre, notoriamente, la situazione vigente in Marocco non risulta
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio
nazionale;
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che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è ancora
giovane, è sposato, ha dichiarato di non possedere una formazione
scolastica, ma essendo giardiniere, rispettivamente contadino, di avere
lavorato sia sui terreni di suo padre, come anche su quelli di altre persone
(cfr. verbale 1, pag. 2); che egli ha una rete sociale in patria, costituita, a
suo dire, da sua moglie e suo figlio, nato nel dicembre 2001, i quali
vivono entrambi a casa dei genitori al suo domicilio in Marocco, quattro
fratelli e due sorelle; che, inoltre uno zio materno si troverebbe
regolarmente in Italia a D._______ (cfr. verbale 1, pag. 3);
che il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di
salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla
problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera
di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che da un esame
d'ufficio degli atti emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per
motivi medici;
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83
cpv. 4 LStr);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2
LStr);
che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12
pagg. 513515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure
possibile;
che, infine, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e
la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il
diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento;
l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i
fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata
(art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto;
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che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presunte
spese processuali è divenuta priva d'oggetto;
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.–,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è
pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in
materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d
LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente decisione.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Bruno D'Amaro
Data di spedizione: