Corte IV
D-5902/2006
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 3 s e t t e m b r e 2 0 1 0
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Jean-Pierre Monnet, Fulvio Haefeli,
cancelliera Lydia Lazar Köhli.
A._______, nata il (...),
B._______, nato il (...),
Congo (Kinshasa),
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 21 aprile 2006 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-5902/2006
Fatti:
A.
L'(...), l'interessata, d'etnia (...) ed originaria di Kinshasa (Repubblica
Democratica del Congo), ha presentato una domanda d'asilo in
Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr.
verbali d'audizione del 21 marzo [di seguito: verbale 1] e 4 aprile 2006
[di seguito: verbale 2]), di essere nata a Kinshasa e di essere vissuta
fino al (...) in una zona residenziale di tale città denominata
C._______. In tale data, infatti, ella sarebbe stata arrestata mentre
partecipava ad una manifestazione non autorizzata ed organizzata dal
pastore della sua chiesa, D._______, attivo politicamente, contro il
referendum costituzionale indotto dal governo. Dopo l'arresto, ella
sarebbe stata imprigionata nel carcere di E._______, dove sarebbe
stata maltrattata e stuprata varie volte da un militare durante i suoi
turni di guardia notturna. Il (...), quest'ultimo, venuto a sapere che
anche altre persone oltre a lui infastidivano la ricorrente, l'avrebbe
aiutata ad evadere, facendole strada fino all'esterno del carcere. Visto
che la foto della ricorrente sarebbe stata pubblicata sul giornale ed
ella avrebbe rischiato di essere uccisa, rispettivamente di essere
nuovamente incarcerata, egli l'avrebbe portata da un amico, presso il
quale sarebbe rimasta nascosta per (...) giorni e con cui, al (...) giorno,
sarebbe espatriata in aereo, munita di una nuova carta d'identità valida
ed esibendo ai controlli il passaporto della figlia dell'amico di cui
parola, riconsegnato a quest'ultimo alla fine del viaggio. Dall'Italia la
ricorrente avrebbe raggiunto la Svizzera in automobile grazie ad un
secondo passatore.
B.
Tramite decisione del 21 aprile 2006, notificata all'interessata il giorno
medesimo (cfr. avviso di ricevimento, act. A11), l'UFM ha respinto la
succitata domanda d'asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato
l'allontanamento della richiedente dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine siccome lecita,
esigibile e possibile.
C.
Il 19 maggio 2006, l'interessata, per il tramite del suo patrocinatore, ha
inoltrato ricorso dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo (CRA) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha
chiesto l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento
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della qualità di rifugiato e, in via subordinata, la concessione
dell'ammissione provvisoria.
Al memoriale di ricorso la ricorrente ha allegato i seguenti mezzi di
prova: la copia di un certificato medico stilato dal dottor J. B. in data
(...), il quale ha diagnosticato due (...) ed una (...) (entrambe
esplicitamente non stabilite formalmente) nell'utero della ricorrente, ed
un esemplare in originale dell'edizione del (...) del giornale
"F._______" comprendente, alla pagina 4, un articolo relativo alla
scomparsa della ricorrente.
D.
Tramite decisione incidentale del 6 giugno 2006, la CRA ha
autorizzato la ricorrente a soggiornare in Svizzera fino al termine della
procedura e, vista l'assenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della
legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968
[PA, RS 172.021]), l'ha invitata a versare un anticipo di CHF 600.- a
copertura delle presumibili spese processuali entro il 21 giugno 2006,
con comminatoria d'irricivibilità del ricorso in caso di mancato
versamento di detto anticipo.
E.
Il (...) l'autrice del gravame ha tempestivamente versato l'anticipo
richiesto.
F.
Tramite scritto del 10 marzo 2010, la ricorrente ha versato agli atti due
certificati medici stilati il (...), rispettivamente il (...), nei quali si attesta
che la ricorrente soffre di (...) e di (...), che la stessa si trova in stato
interessante con termine nell'(...) e che la gravidanza è stata
complicata da una malattia che ha richiesto finora (...) ricoveri.
G.
L'UFM, con scritto del 28 aprile 2010, ha ribadito il carattere vago
delle allegazioni della ricorrente. Per quanto attiene ai certificati medici
di cui al paragrafo F, detto Ufficio non li ha ritenuti sufficienti per
potersi pronunciare con cognizione di causa, in particolare perchè
vaghi in merito all'asserita malattia della ricorrente ed i (...) ricoveri
subiti. Al fine di chiarire ulteriormente la situazione medica della
ricorrente, l'UFM ha proposto al Tribunale di richiederle un ulteriore e
più esaustivo certificato medico, dichiarandosi nel contempo
disponibile ad esprimersi in merito in un secondo tempo.
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H.
Il 30 giugno 2010, la ricorrente ha inoltrato al Tribunale due certificati
medici: il primo, dell'(...) stilato dal Dr. D. L., attesta che la gravidanza
della ricorrente è complicata da (...) a livello dell'utero che necessitano
intermittenti ricoveri e che dovranno essere esportati dopo il parto, e
che la stessa è affetta da (...), per la quale necessita di cure di ferro
per via endovenosa; il secondo, stilato il (...) dal Dr. F. S., attesta che il
parto è previsto per il (...) e che la gravidanza è a rischio causa la
minaccia di un parto prematuro e la presenza di (...) nell'utero.
I.
Il 6 luglio 2010, il Tribunale ha invitato l'UFM ad esprimersi entro il
21 luglio 2010 sui due certificati medici da ultimo versati agli atti.
J.
Il (...), la ricorrente ha dato alla luce il figlio B._______.
K.
Il 31 agosto 2010, l'UFM ha riesaminato parzialmente la sua decisione
del 21 aprile 2006. Detto Ufficio ha esteso la sua decisione al figlio
della ricorrente e ritenuto inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento,
concedendo loro – avuto riguardo delle circostanze attuali del caso –
l'ammissione provvisoria.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32],
art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e
art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
[LTF, RS 173.110]).
1.2 Dal 1° gennaio 2007, il Tribunale giudica, in quanto sia
competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le
commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi
dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto
processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF).
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1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica
della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento
dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto.
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48, 50 e 52 PA.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato inoltrato in lingua francese. Non avendo la
ricorrente mai chiesto che la lingua di procedura venisse modificata
dall'italiano al francese, la presente sentenza va redatta in italiano.
4.
Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale,
l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai
motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della
decisione impugnata (v. Sentenza del Tribunale D-4917/2006 del
12 luglio 2007 consid. 3).
5.
Preliminarmente, il Tribunale osserva che – essendo stati i ricorrenti
posti al beneficio dell'ammissione provvisoria con il riesame parziale
da parte dell'UFM della decisione impugnata del 21 aprile 2006 –, il
ricorso in materia d'esecuzione dell'allontanamento contro la stessa è
divenuto privo d'oggetto. Pertanto, la presente sentenza verte
unicamente sui motivi d'asilo e sulla pronuncia dell'allontanamento.
6.
Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore non ha ritenuto le
allegazioni della richiedente né concrete, né dettagliate, dando così
l'impressione che ella non avrebbe vissuto personalmente quanto
addotto. In particolare, non avrebbe saputo rendere verosimili la
partecipazione alla marcia, il motivo della medesima, il suo arresto e
la prigionia. La descrizione del luogo di detenzione e delle violenze
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sessuali subite sarebbe stereotipata, approssimativa e convenzionale.
Inoltre, l'interessata si sarebbe contraddetta in merito al possesso di
un passaporto durante il volo di espatrio. Sorprendente sarebbe poi il
fatto che l'interessata, a suo dire ricercata dalle autorità, avrebbe
lasciato il suo Paese munita sia di un passaporto dalle false generalità
che della sua carta d'identità autentica. L'autorità di prime cure ha
pertanto concluso all'inverosimiglianza delle dichiarazioni rese
dall'interessata a sostegno della sua domanda d'asilo, rinunciando nel
contempo ad esaminare se i fatti addotti siano o meno rilevanti in
materia d'asilo. Infine, l'UFM ha ritenuto l'esecuzione
dell'allontanamento ammissibile, esigibile e possibile.
7.
Nel gravame, la ricorrente, richiamati sostanzialmente i fatti addotti in
sede di audizione, ha allegato che, a seguito dei maltrattamenti subiti
in carcere, avrebbe sofferto di postumi fisici che avrebbero necessitato
il ricovero in ospedale per problemi ginecologici e all'addome sin
dall'arrivo in Svizzera. Del resto, il certificato medico allegato al
gravame attesterebbe che l'ospedalizzazione sarebbe avvenuta al
reparto delle urgenze e che l'utero della ricorrente presenterebbe delle
lesioni. Ciò proverebbe la veridicità delle violenze subite e del racconto
reso. La ricorrente evidenzia inoltre che sarebbe notorio che le vittime
di violenze sessuali avrebbero, a causa di un sentimento di vergogna,
nella stragrande maggioranza dei casi difficoltà a parlare di quanto
subito. In tale ottica sarebbe comprensibile che la ricorrente, assidua
praticante della Chiesa "G._______", abbia avuto difficoltà ad esporre
i dettagli degli abusi subiti ad una persona sconosciuta di origine
straniera e di cui non parlerebbe la lingua. Nemmeno determinante
sarebbe il fatto che non si sia potuta ricordare di dettagli particolari:
generalmente, infatti, dopo tali abusi le vittime cercano di proteggersi e
dimenticare il più velocemente possibile quanto vissuto, sviluppando,
in alcuni casi, delle amnesie passeggere quale riflesso
d'autoprotezione. In considerazione di quanto precede, la povertà di
dettagli non ne indicherebbe la non veridicità. Del resto, la
partecipazione della ricorrente alla marcia pacifica contro l'entrata in
vigore della Costituzione il giorno anteriore ad un referendum
costituzionale, in quanto fervente fedele della Chiesa, il cui pastore
responsabile sarebbe un oppositore del regime, nonché candidato alla
presidenza e fondatore del partito politico "H._______", sarebbe
comprovata da un articolo apparso sul giornale "F._______" il (...).
Al termine della marcia, il pastore sarebbe stato picchiato ed arrestato,
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mentre che all'uscita dell'articolo di cui parola, il destino degli altri
partecipanti e della ricorrente sarebbe ancora stato sconosciuto. La
famiglia di quest'ultima non avrebbe più avuto sue notizie per diverse
settimane, ciò che avvalorerebbe la tesi secondo cui l'insorgente
sarebbe stata arrestata. Per di più, il fatto che ella abbia viaggiato con
una carta d'identità autentica non renderebbe le sue dichiarazioni
inverosimili. A tale riguardo, infatti, la ricorrente avrebbe già avuto
modo di spiegare che il suo trasporto all'aeroporto sarebbe stato
organizzato dal soldato che avrebbe abusato di lei e che, per timore
che ella lo denunciasse, l'avrebbe aiutata a fuggire. Peraltro, la
persona che le avrebbe procurato dei documenti falsi e le avrebbe
permesso di passare i controlli di dogana sarebbe stato un membro
delle forze militari. Visto che l'insorgente sarebbe stata scortata da
militari, vale a dire da membri dell'autorità che, in Congo,
controllerebbe gli aeroporti, sarebbe perfettamente credibile che abbia
potuto avere su di sé i suoi veri documenti, giacché non avrebbe
rischiato né di essere arrestata, né di essere controllata. Inoltre, le
dovrebbe essere riconosciuta la qualità di rifugiata. Infatti, come
trasparirebbe dall'articolo allegato al ricorso, tutti i partecipanti alla
marcia pacifica summenzionata sarebbero stati oggetto di una forte
repressione e nessuno avrebbe notizie del pastore di cui sopra. Gli
altri fedeli della Chiesa sopraccitata sarebbero anch'essi scomparsi e
sarebbero stati oggetto di violenza ed incarcerazioni ingiustificate. Non
vi sarebbe alcun dubbio sul fatto che la ricorrente, nel caso in cui non
fosse riuscita a fuggire dal suo Paese, avrebbe continuato a subire
violenze e stupri. La sua religione e la sua appartenenza alla Chiesa di
cui parola farebbero difatti della ricorrente una vittima certa di
persecuzioni da parte del governo. In caso di rientro in Congo,
sarebbe sicuro che la ricorrente verrebbe nuovamente arrestata,
rispettivamente giustiziata ed andrebbe incontro a rappresaglie,
violenze e stupri. In merito all'esecuzione dell'allontanamento, la
ricorrente non lo ritiene né ammissibile, né esigibile.
8.
8.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima
residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza,
religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale
o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere
esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente
l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà,
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nonché le misure che comportano una pressione psichica
insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici
della condizione femminile (art. 3 LAsi).
8.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere
verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la
verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni
determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse
abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in
modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che
quest'ultima risulti secondaria (Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993
n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè
resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non
suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e
concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri
dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza
dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non
esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo
da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione,
ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili
postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità
giudicante (GICRA 1995 n. 23).
9.
9.1 Le dichiarazioni rese dalla ricorrente in corso di procedura si
esauriscono in mere ed imprecise affermazioni di parte, non
corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza. A guisa
d'esempio, la ricorrente, quando esortata a spiegare il motivo della
manifestazione a cui avrebbe partecipato, non ha saputo esplicarne
con coerenza il motivo. Infatti, ella – benché abbia, in conformità con la
realtà dei fatti, indicato che la marcia non era stata autorizzata dalle
autorità (cfr. verbale 2 pag. 5/D40) – non è stata in grado di spiegare in
maniera chiara e logica né l'oggetto del referendum costituzionale
indotto dal governo, né il perché la Chiesa a cui apparterrebbe (quindi
anche lei medesima) vi si sarebbe opposta, adducendo sempre ed
unicamente di essere contro il referendum "perché votare sì portava
ad una perdita di sovranità del popolo congolese", senza mai riuscire,
nonostante fosse stata più volte invitata a farlo, a sviluppare
ulteriormente e coerentemente tale pensiero (cfr. verbale 1 pag. 5 e
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verbale 2 pag. 4/D28-31). Ella, inoltre, ha dichiarato erroneamente che
il referendum "sarebbe iniziato l'(...)" (cfr. verbale 2 pag. 5/D37),
mentre che, stando alle informazioni a disposizione del Tribunale, esso
si sarebbe invece svolto la domenica seguente la manifestazione, vale
a dire il (...). Inoltre, la ricorrente è stata vaga sul numero di persone
che avrebbero partecipato alla marcia, il momento ed il modo in cui
sarebbero intervenuti i militari ed avrebbero proceduto agli arresti,
fornendo dichiarazioni convenzionali tipiche di chi non ha vissuto i fatti
personalmente (cfr. ibidem pagg. 5-7/D39 e 41-56). Peraltro, è
informazione di pubblico dominio che durante la manifestazione la
polizia antisommossa ha aperto il fuoco sui manifestanti. Se la
ricorrente avesse davvero presenziato agli scontri, tale aspetto non le
sarebbe di certo potuto sfuggire. Ella, tuttavia, non ha menzionato che
l'uso, indubbiamente più innocuo, di getti di acqua calda e di corde per
colpire i manifestanti (cfr. verbale 2 pag. 6/D44-46). Non risulta
pertanto plausibile né verosimile che la ricorrente abbia preso parte
alla manifestazione del (...). Anche le dichiarazioni rese dalla
ricorrente circa l'asserita prigionia, gli stupri e la fuga dal carcere non
convincono il Tribunale a causa del loro carattere generale, privo di
dettagli, stereotipato ed illogico. Del tutto inattendibili sono, ad
esempio, la dichiarazione secondo cui ella sarebbe fuggita dal carcere
grazie al militare che, a suo stesso dire, avrebbe abusato più volte di
lei (cfr. verbale 1 pagg. 5-6 e verbale 2 pag. 9/D76), nonché la ragione
addotta a giustificazione di tale comportamento (cfr. verbale 1 pag. 6 e
verbale 2 pag. 9/D76-78). Del resto, mal si sposa con la logica
dell'agire l'asserito comportamento del militare, il quale non solo
avrebbe aiutato la ricorrente a fuggire aprendole la porta, ma l'avrebbe
addirittura accompagnata di persona sin fuori al carcere (cfr. ibidem
pag. 9/D79-80), benché sapesse, a dire della ricorrente, che le autorità
la stessero cercando (cfr. ibidem pagg. 3-4/D20). Oltre a ciò, risulta
inverosimile che la ricorrente sia stata arrestata e detenuta molto più a
lungo che il pastore D._______, rilasciato, secondo informazioni a
disposizione del Tribunale, già quattro giorni dopo la manifestazione il
(...). Inverosimile è poi che la ricorrente si sia rifugiata presso l'amico
del militare, ovvero del suo malfattore, e sia poi espatriata, basandosi
ciecamente su quanto riferitole da quest'ultimo, rispettivamente senza
mai preoccuparsi di verificare di persona se la pubblicazione della sua
foto sul giornale corrispondesse al vero (cfr. ibidem pag. 9/D84).
Del resto, non soccorrono la ricorrente nemmeno le allegazioni
presentate in sede di ricorso. Innanzitutto, la versione secondo cui la
ricorrente avrebbe potuto passare i controlli aeroportuali perché
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scortata da responsabili dell'esercito, non combacia con quanto
asserito in sede di audizione, dove la ricorrente ha sempre unicamente
dichiarato di avere viaggiato munita sì di un documento d'identità
procuratole dal suo malfattore, ma in compagnia di un amico di
quest'ultimo, senza mai menzionare di essere stata scortata da
membri dell'autorità addetta al controllo dell'aeroporto. Tale versione
appare volutamente arricchita di dettagli col mero fine di giustificare il
comportamento illogico narrato dalla ricorrente circa il momento
dell'espatrio e non può pertanto essere considerata.
Secondariamente, il certificato allegato al gravame – oltre al fatto che i
problemi ivi diagnosticati non sono più stati confermati dai certificati
attuali versati agli atti (v. consid. 10.3.3.4) – non permette, al contrario
di quanto vorrebbe far credere la ricorrente, di stabilire alcun legame
di causalità tra gli asseriti maltrattamenti subiti in carcere ed i problemi
diagnosticati all'utero. Anche il secondo mezzo di prova allegato al
ricorso, un articolo sulla ricorrente apparso sul giornale congolese
"F._______" il (...), non è idoneo a rendere verosimile la vicenda resa
dalla ricorrente. Infatti, diversi elementi conducono il Tribunale a
credere che l'articolo riportato a pagina 4, invocato dalla ricorrente a
sostegno della veridicità del suo racconto, sia stato creato ad arte per i
bisogni della causa. In particolare, alla luce della nota repressione
messa in atto dal Governo congolese contro membri dell'opposizione,
infatti, se la ricorrente fosse davvero nella situazione in cui afferma di
essere, non è plausibile che la sua famiglia abbia permesso ad un
giornale di Kinshasa, che nell'edizione versata agli atti tratta temi di
politica regionale, di pubblicare la foto della ricorrente, facendo
apertamente appello alle organizzazioni per il rispetto dei diritti umani
al fine di aiutarla a localizzare la ricorrente, ed in tal guisa esponendo
sia la ricorrente che la famiglia medesima al rischio di rappresaglie da
parte delle autorità. Pertanto, tale articolo non è atto a rendere
verosimile alcunché delle dichiarazioni della ricorrente.
In virtù di quanto precede, il Tribunale conclude all'inverosimiglianza
della vicenda resa dalla ricorrente a sostegno della sua domanda
d'asilo.
9.2 In considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di
questione del riconoscimento della qualità di rifugiato, destituito d'ogni
e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione
impugnata va confermata.
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10.
L'insorgente e suo figlio non adempiono le condizioni in virtù delle
quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21).
Di conseguenza, la pronuncia dell'allontanamento va confermata.
11.
11.1 Ai sensi dell'art. 63 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso mette nel
dispositivo di regola le spese processuali a carico della parte
soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese
processuali sono ridotte. Visto l'esito della procedura, le spese
processuali sono ridotte della metà a CHF 300.-. Tale ammontare è
computato con l'anticipo di CHF 600.- versato dalla ricorrente il (...).
L'importo versato in eccedenza di CHF 300.- verrà rimborsato alla
ricorrente dalla cassa del Tribunale.
11.2 Inoltre, visto l'esito positivo che presumibilmente avrebbe avuto
la procedura di ricorso in materia d'esecuzione dell'allontanamento
allo stato degli atti di causa prima che la medesima procedura fosse
divenuta priva d'oggetto e ritenuto che i ricorrenti sono difesi da un
mandatario, si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di
spese ripetibili (art. 64 PA e art. 15 del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di
una nota dettagliata, è fissata d'ufficio ex aequo et bono in CHF 300.-,
conto tenuto del lavoro effettivo ed utile svolto dal rappresentante della
ricorrente (art. 14 cpv. 2 TS-TAF).
(dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 11
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto, nella misura in cui non sia divenuto privo
d'oggetto.
2.
Le spese processuali, di CHF 300.-, sono poste a carico della
ricorrente. Esse sono computate con l'anticipo, di CHF 600.-, versato
dalla ricorrente il (...). L'importo versato in eccedenza di CHF 300.-
verrà rimborsato alla ricorrente dalla cassa del Tribunale.
3.
Alla ricorrente è assegnata un'indennità di ripetibili di CHF 300.- a
carico dell'Ufficio federale della migrazione.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante della ricorrente (Raccomandata)
- UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N [...] (per corriere
interno; in copia)
- I._______ (in copia)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli
Data di spedizione:
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