B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-5902/2018
Sen t en z a d e l 2 3 no vemb r e 2 0 1 8
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l’approvazione del giudice Hans Schürch;
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nata il (…),
Eritrea,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza esecuzione dell’allontanamento);
decisione della SEM del 13 settembre 2018 / N (…).
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Fatti:
A.
A._______, cittadina eritrea con ultimo domicilio a Decamerè (citata anche
come Dekemhare) è giunta in Svizzera il 14 novembre 2017 nell’ambito di
un programma di ricollocamento. Il giorno medesimo ha depositato una
domanda d’asilo presso il Centro di registrazione e di procedura di Chiasso
(cfr. atto A5).
Sentita sui motivi alla base della sua domanda, la richiedente asilo ha as-
serito di aver lasciato illegalmente il paese d’origine a seguito dell’arresto
del marito. Più nel dettaglio, l’interessata ha raccontato di aver ospitato per
una notte due cugini presso la propria abitazione coniugale. Sennonché, il
mattino seguente a tale pernottamento, questi avrebbero tentato di espa-
triare finendo per essere arrestati e per comunicare alle autorità il luogo nel
quale avrebbero passato la notte. Per questo motivo, il giorno stesso, men-
tre la ricorrente si trovava ad Asmara per partecipare ad un funerale, le
autorità si sarebbero presentate al suo domicilio ed avrebbero preso in
consegna il marito. Appresa la notizia, l’insorgente avrebbe vissuto nasco-
sta sino all’espatrio (cfr. atto A 19).
A sostegno della sua domanda, ella ha versato agli atti la tessera del locale
Ufficio controllo abitanti, il certificato di accertamento della cittadinanza e
un rapporto medico (cfr. atto A16).
B.
Con decisione del 13 settembre 2018, notificata i 21 settembre 2018 (cfr.
atto A27), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha re-
spinto la succitata domanda d’asilo pronunciando nel contempo l’allonta-
namento dell’interessata dalla Svizzera, salvo ammetterla provvisoria-
mente per inesigibilità dell’esecuzione dello stesso.
C.
Il 15 ottobre 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato), la richiedente asilo
è insorta contro suddetta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale ammi-
nistrativo federale (di seguito: il Tribunale) postulandone l’annullamento, il
riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell’asilo in Sviz-
zera; contestualmente di essere esentata dal versamento di un anticipo a
copertura delle presunte spese processuali, il tutto con protesta di spese e
indennità ripetibili.
D.
Con decisione incidentale del 1° novembre 2018 il Tribunale ha respinto la
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domanda di esenzione ed ha invitato la ricorrente a versare un anticipo di
CHF 750.– a copertura delle presunte spese processuali. L’interessata ha
tempestivamente corrisposti la somma richiesta con valuta al 16 novembre
2018.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei conside-
randi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull’asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta ec-
cezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù
dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA
prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette
autorità (art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi
dell’art. 5 PA.
La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è
particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio-
lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato
né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche
della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr.
DTAF 2014/1 consid. 2). I principi della massima inquisitoria e dell’applica-
zione d’ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l’autorità competente procede
difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti
di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal
senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF
2007/27 consid. 3.3).
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3.
Giusta l’art. 111 lett. e LAsi, i ricorsi manifestamente infondati sono decisi
dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo
giudice e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2
LAsi). Anche in tale ambito il Tribunale può rinunciare allo scambio degli
scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi).
4.
Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stata la ricorrente posta
al beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione
dell’allontanamento con decisione del 13 settembre 2018 e non avendo
censurato la pronuncia dell’allontanamento, oggetto del litigio in questa
sede risulta essere esclusivamente la questione del riconoscimento dello
statuto di rifugiato e della concessione dell’asilo
5.
5.1. Nella querelata decisione, l’autorità di prima istanza ha considerato in-
verosimile il racconto dell’interessata a proposito del fermo del marito e
delle circostanze successive allo stesso. A mente della SEM, la descrizione
di quanto accaduto il giorno dell’arresto sarebbe inconsistente, ripetitiva e
impersonale. Allo stesso modo, le modalità di apprendimento di tale eve-
nienza risulterebbero contrastanti, così come le stesse circostanze del
fermo. L’autorità di prima istanza ha inoltre constatato delle divergenze in
merito al luogo nel quale si sarebbe nascosta successivamente a tali av-
venimenti. Da ultimo, non essendo presenti elementi supplementari atti a
rendere la richiedente asilo invisa alle autorità eritree, l’asserito espatrio
illegale non sarebbe rilevante.
5.2. Con ricorso, l’insorgente pare limitarsi a contestare le valutazioni
dell’autorità di prima istanza in merito all’irrilevanza dell’espatrio illegale. A
suo dire, le informazioni sulle quale si sarebbe basata la SEM per giungere
a tale conclusione non sarebbero certe e non porterebbero a conclusioni
definitive. Invero, non sarebbe chiara l’entità della pena comminata alle
persone che hanno lasciato illegalmente l’eritrea anche in assenza reni-
tenza o diserzione. Sennonché, il loro carattere extragiudiziario e l’arbitra-
rietà della procedura sarebbero palesi. Del resto, vista la situazione finan-
ziaria della ricorrente e dei famigliari, le sarebbe impossibile evitare le con-
seguenze per il tramite del pagamento di una tassa del 2%, così come
previsto dalla giurisprudenza del Tribunale. Su tali presupposti, risulte-
rebbe molto probabile che in caso di rientro in patria l’insorgente venga
esposta a misure coercitive di stampo militare, subendo persecuzioni e
trattamenti inunami e degradanti.
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6.
6.1. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le dispo-
sizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato.
Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi,
sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono
pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’inte-
grità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione
psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei
motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase
LAsi).
6.2. In una sentenza di riferimento pubblicata il 30 gennaio 2017, il Tribu-
nale, dopo approfondita analisi delle attuali informazioni sul Paese (cfr. D-
7898/2015 consid. 4.6-4.11), ha esaminato la questione della rilevanza in
materia d’asilo dell’espatrio illegale dall’Eritrea e stabilito che quest’ultimo,
da solo, non è sufficiente per ritenere, con una probabilità preponderante,
un rischio di subire delle persecuzioni rilevanti in materia d’asilo. Dall’ana-
lisi è infatti risultato che molte persone che sono espatriate illegalmente
dall’Eritrea hanno potuto farvi ritorno senza particolari problemi per sog-
giorni di corta durata. Pertanto non si può più presumere con una probabi-
lità preponderante che i cittadini eritrei siano esposti in Patria a sanzioni
che per la loro intensità e per le ragioni politiche dello Stato equivalgano
seri pregiudizi ai sensi dei disposti citati. Un rischio accresciuto di subire
una sanzione, può pertanto essere riconosciuto unicamente in presenza di
elementi supplementari che lascino presupporre che la persona sia malvi-
sta dalle autorità eritree (cfr. D-7898/2015 consid. 5.1).
6.3. A tenore dell’art. 7 cpv. 3 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di
rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle-
gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie,
non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di
prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
7.
7.1 Nel caso in disamina, è indubbio che la versione fornita dalla ricorrente
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a proposito dell’arresto del marito e di quanto accaduto in seguito non sod-
disfi i succitati criteri di verosimiglianza. L’interessata si è infatti contrad-
detta proprio sul punto centrale del suo racconto asserendo dapprima di
aver appreso dell’arresto del marito dopo aver chiesto informazioni al vicino
di casa, il quale avrebbe visto la scena e le avrebbe comunicato lo svolgersi
degli eventi (cfr. atto A5, pag. 8-9) ed in seguito che sarebbe invece stato
il vicino a contattarla per telefono successivamente all’ottenimento di rag-
guagli dalle autorità carcerarie (cfr. atto A19, pag. 6-9). Ciò implica una di-
vergenza anche in merito al fatto di conoscere o meno il modo in cui si è
svolto il fermo, dal momento che nell’ambito dell’audizione sui motivi la ri-
chiedente asilo ha affermato che il dirimpettaio si sarebbe reso conto
dell’arresto dopo aver visto la casa chiusa con affissa una comunicazione
delle autorità, ossia non assistendo direttamente alla scena (cfr. atto A19,
pag. 9). Ma v’è di più. Infatti, anche le dichiarazioni a proposito del luogo
nel quale si sarebbe nascosta dopo tale episodio risultano incongruenti,
avendo l’insorgente dapprima parlato della casa del fratello (cfr. atto A5,
pag. 9) ed in seguito di quella dei suoceri (cfr. atto A19, pag. 9). Non di
meno, come lo ha rettamente ritenuto l’autorità di prima istanza, la sua de-
scrizione di quanto vissuto personalmente nel giorno dell’arresto è al-
quanto inconsistente ed impersonale, essendosi l’insorgente in buona so-
stanza limitata ad asserire di aver appreso la notizia allorquando si trovava
ad un funerale (cfr. atto A19, pag. 8). Come già detto, la ricorrente non ha
ad ogni modo contestato l’inverosimiglianza delle sue allegazioni in sede
ricorsuale.
7.2 Ora, alla luce dell’inesistenza di circostanze supplementari ai sensi
della giurisprudenza, segnatamente vista l’inverosimiglianza degli eventi
citati a margine, l’asserito espatrio illegale non giustifica il riconoscimento
dello statuto di rifugiato. Non si può infatti ritenere che la ricorrente sia per-
sona sia malvista dalle autorità eritree. In tal senso, le argomentazioni pro-
poste in sede ricorsuale non sono tali da rimettere in discussione la già
citata giurisprudenza coordinata del Tribunale. La ricorrente sembra infatti
misconoscere il contenuto della stessa sentenza alla quale si riferisce par-
lando di “tassa sulla diaspora”. In punto alle questioni riguardanti lo statuto
di rifugiato e la concessione dell’asilo, un eventuale mancato pagamento
del contributo menzionato è infatti stato ritenuto irrilevante in quanto non
configurante un malus politico (cfr. sentenze di riferimento del Tribunale D-
7898/2015 consid, 5.1 e D-2311/2016 del 17 agosto 2017 consid. 6.3).
8.
Nel complesso è dunque a giusto titolo che l’autorità di prima istanza non
ha riconosciuto lo statuto di rifugiato ed ha negato l’asilo all’interessata. Ne
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discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art.
106 cpv. 1 LAsi).
Il ricorso va dunque respinto.
9.
Visto l’esito della procedura le spese processuali di CHF 750.– che se-
guono la soccombenza sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate su anticipo spese versato
il 16 novembre 2018.
10.
La decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico della ricorrente e
prelevate su anticipo spese versato il 16 novembre 2018.
2.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all’autorità can-
tonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: