B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-5915/2012
S e n t e n z a d e l 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Yanick Felley;
cancelliere Gilles Fasola.
Parti
A._______, nato il (...),
Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 13 novembre 2012 / N [...].
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Visto
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data
24 ottobre 2012 in Svizzera;
il documento che l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha
rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale lo ha reso
attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive
all'inoltro della sua domanda, un documento d'identità o di viaggio, con la
comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi
scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo;
i verbali d'audizione del 7 novembre 2012 (di seguito: verbale 1) e del
13 novembre 2012 (di seguito: verbale 2), nonché il verbale del
18 novembre 2009 relativo alla prima domanda di asilo depositata in
Svizzera (di seguito: verbale 3);
la decisione dell'UFM del 13 novembre 2012, notificata oralmente al ricor-
rente il giorno stesso (cfr. act. C12/1);
il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribu-
nale) in data 14 novembre 2012 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata: 15 novembre 2012);
la copia dell'incarto dell'UFM trasmesso per telefax al Tribunale in data
15 novembre 2012;
l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale il 16 novembre 2012;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi,
RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
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che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), in virtù dell'art. 31 LTAF,
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autori-
tà menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferio-
re, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un inte-
resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), e che è pertanto legittimato ad aggra-
varsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 e 5 LAsi), alla
forma ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfat-
ti;
che, pertanto, occorre entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltan-
to sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, nell'ambito dell'audizione sulle generalità, l'interessato ha dichiarato
di essere cittadino nigeriano di etnia edo e religione cattolica, nato e cre-
sciuto a B._______ (Nigera), dove vi ha vissuto sino all'espatrio avvenuto
nell'agosto del 2008 (cfr. verbale 1, pagg. 3-5);
che il richiedente avrebbe lasciato la Nigeria nel 2008 in quanto sarebbe
perseguitato dai membri di un culto occulto denominato "C._______" e
dalla propria matrigna (cfr. verbale 2; D9, D25-26, D28, D32-40, pagg. 2-
6); che dalla Nigeria sarebbe espatriato in Niger; che da tale nazione a-
vrebbe raggiunto la Libia; che da questo Paese avrebbe viaggiato sino in
Italia; che, infine, avrebbe raggiunto la Svizzera, dove ha depositato la
prima domanda d'asilo l'8 novembre 2009; che il 28 novembre 2011 ha
depositato una seconda domanda d'asilo in Svizzera; che, in data
20 dicembre 2011 si è reso irreperibile; che, da quanto dichiarato, sareb-
be andato a D._______; che, il 24 ottobre 2012 è tornato in Svizzera do-
ve ha depositato la domanda di asilo in oggetto (cfr. verbale 1,
pag. 7-8);
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che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il
ricorrente non avrebbe consegnato alle autorità competenti in materia
d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi
dell'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni proce-
durali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che, dall'altro lato, detto
Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3
LAsi sarebbe realizzata nel caso di specie;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi e contestualmente ha pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allon-
tanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, l'insorgente ha, per ciò che concerne la mancata conse-
gna di documenti d'identità, sostenuto di non avere mai posseduto in vita
sua un passaporto o una carta d'identità; che, inoltre, nella sua posizione
di richiedente l'asilo gli sarebbe impossibile procurarsi qualsivoglia docu-
mento; che, pertanto, si sarebbe trovato in una situazione di oggettiva
impossibilità (cfr. ricorso);
che, per quanto riguarda i suoi motivi d'asilo, ha rinviato alle motivazioni
già indicate nel corso delle audizioni;
che, in merito all'allontanamento, il ricorrente ritiene che l'esecuzione del-
lo stesso sarebbe inesigibile in quanto in Nigeria la situazione generale
non sarebbe sicura oltre che in costante peggioramento;
che, in conclusione, l'insorgente ha chiesto l'annullamento della decisione
impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per
una nuova decisione e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione
provvisoria; che ha, altresì; presentato una domanda di assistenza
giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento di un anticipo alle
presunte spese giudiziarie con protesta di spese e ripetibili;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito d'una do-
manda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun docu-
mento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della do-
manda;
che, secondo l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se l'inte-
ressato può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusa-
bili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla
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presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricor-
rente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e
all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ul-
teriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza d'un
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'iden-
tificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinan-
za) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formali-
tà amministrative (DTAF 2007/7 consid. 5);
che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fi-
ne degli studi (ibidem, consid. 6);
che, nel caso concreto, il ricorrente, dalla sua prima domanda d'asilo
depositata in Svizzera nel 2009 ad oggi, non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri;
che, per di più, egli ha dichiarato di non essere mai stato in possesso né
di un passaporto né di una carta d'identità; che, alla domanda di cosa
avesse fatto per procurarsi i documenti d'identità o di viaggio dopo essere
venuto a conoscenza dell'incombenza di dover fornirne uno nelle 48 ore
dopo l'inoltro della domanda d'asilo, egli ha semplicemente dichiarato di
non potere fare nulla in quanto in Nigeria non avrebbe più nessuno e non
potrebbe tornarci (cfr. verbale 1, pag. 7.); che, interrogato nuovamente su
tale aspetto, egli ha ribadito che non avrebbe alcun documento e non vi
sarebbe alcuna possibilità di ottenerne uno; che, oltretutto, nel Paese di
origine non avrebbe nessuno da contattare (cfr. verbale 2, D5-7, pag. 2);
che, interrogato sul proprio viaggio, egli ha dichiarato di avere lasciato la
Nigeria in autobus giungendo ad E._______ (Niger) attraversando il
confine di notte a piedi (cfr. verbale 3, pag. 7); che, dopo un soggiorno di
due giorni in tale città, avrebbe viaggiato sino a F._______ (Niger) (cfr.
ibidem); che, dopo tre giorni, avrebbe proseguito sino a G._______
(Libia) a bordo di un pick-up (cfr. ibidem); che lungo il tragitto non avrebbe
notato alcuna frontiera (cfr. ibidem); che, dopo avere soggiornato quattro
giorni a G._______, avrebbe raggiunto H._______ a bordo di un
gommone (cfr. ibidem); che le autorità italiane lo avrebbero trasferito a
I._______ in aereo (cfr. ibidem); che avrebbe alloggiato un mese in un
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campo profughi presso quest'ultima città (cfr. ibidem); che, dopo avere
ricevuto il foglio di via dalle autorità italiane, si sarebbe trasferito a
D._______ (cfr. ibidem); che avrebbe vissuto e lavorato come venditore
ambulante in questa città sino al novembre del 2009, quando si sarebbe
trasferito in Svizzera passando per J._______ (cfr. ibidem); che, altresì,
nonostante avesse attraversato molteplici paesi, egli non sarebbe mai
stato fermato o controllato dalle autorità competenti (cfr. ibidem);
che, vista l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del
ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità ed il viaggio d'espa-
trio, il Tribunale ha ragione di concludere che il ricorrente dissimuli i propri
documenti per i bisogni della causa;
che, di conseguenza, non avendo né esibito alcun documento d'identità
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stes-
si, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente
non è applicabile;
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in
base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di ri-
fugiato del richiedente;
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore
ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura
sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno
della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una deci-
sione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);
che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza
d'una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché
dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecu-
zioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire ille-
gittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5);
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente d'essere espatriato per il
timore di venire ucciso dai membri della società "C._______" e dalla ma-
trigna in ragione, rispettivamente, del suo rifiuto ad entrare in tale gruppo
e delle mira della matrigna sull'eredità lasciata dal padre (cfr. verbale 2;
D9,
D25-26, D28, D32-40, pagg. 2-6);
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che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argo-
menti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a
quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della
domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi);
che, a mente di questo Tribunale, i motivi elencati dall'insorgente a soste-
gno della sua domanda d'asilo non adempiono le condizioni previste agli
art. 3 e art. 7 LAsi per il riconoscimento della qualità di rifugiato;
che, in particolare, il Tribunale ha rilevato numerose contraddizioni tra le
dichiarazioni rese nel corso delle audizioni relative alle tre procedure di
asilo aperte in Svizzera (cfr. verbale 2, D49-53, pag. 7); che, in virtù della
palese inverosimiglianza dei motivi di asilo adotti, ci si limita a rinviare ai
considerandi della decisione impugnata;
che, peraltro, il ricorrente non ha presentato alcuna giustificazione rile-
vante atta a giustificare le contraddizioni rilevate dall'UFM nella decisione
impugnata;
che, di conseguenza, i motivi d’asilo evocati sono stati esaminati e retta-
mente ritenuti non adempiere le condizioni previste agli art. 3 e 7 LAsi,
giusta l’art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi;
che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi
dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accer-
tamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgen-
te;
che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure d'istruzione
complementari ai fini d'accertare l'esistenza d'un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista
dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8, DTAF 2007/8
consid. 5.6.5-5.7);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione sullo statu-
to dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto
di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranie-
ri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria
al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della conven-
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zione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti
del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato
nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, desti-
tuito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione
impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1;
DTAF 2009/50 consid. 9);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della leg-
ge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), giusta
il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile
(art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente
esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allon-
tanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2
LAsi);
che anche da un punto di vista della situazione generale in Nigeria, della
situazione personale, essendo giovane ed avendo un'esperienza profes-
sionale oltre che una rete sociale avendo egli vissuto a B._______ dalla
nascita fino all'espatrio, l'allontanamento è ragionevolmente esigibile;
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all'art. 44 cpv. 2 LAsi), potendo egli, usando della necessaria diligenza,
procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34
consid. 12);
che, in sunto, ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammis-
sibile, ragionevolmente esigibile e possibile;
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che, di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa ese-
cuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità infe-
riore confermata;
che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto
federale né abusato del suo potere d’apprezzamento; che esso non ha
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed
inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso
va respinto;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta priva di oggetto;
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede-
rale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pen-
dente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno ab-
bandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di dirit-
to pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva;
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrati-
vo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Gilles Fasola
Data di spedizione: