Corte IV
D-5925/2006/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l l ' 1 1 n o v e m b r e 2 0 0 9
Giudici Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Martin Zoller;
cancelliera Antonella Guarna.
A._______, nato il (...),
B._______, nata il (...),
C._______, nato il (...),
Mongolia,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 28 aprile 2006 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-5925/2006
Fatti:
A.
Il 20 marzo 2006, gli interessati, di etnia khalkha, originari di
D._______ (Mongolia), dove hanno avuto ultimo domicilio, hanno
presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Hanno dichiarato, in
sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del
30 marzo 2006 e del 14 aprile 2006) che la signora B._______
avrebbe rivestito la carica di caposezione del Partito democratico del
distretto di E._______. Il 5 febbraio 2006, nel corso di una
manifestazione illegale organizzata dall'interessata, una persona
sarebbe deceduta in seguito al cedimento della struttura del palco, dal
quale gli oratori arringavano i manifestanti. Il giorno seguente,
l'interessata sarebbe stata condotta al posto di Polizia del distretto di
E._______ ed interrogata sugli avvenimenti del giorno precedente, con
l'accusa di omicidio volontario, in quanto organizzatrice della
manifestazione. Dopo essere stata trattenuta per 72 ore e la convalida
dell'arresto, il (...), sarebbe stata incarcerata nella prigione di
F._______. Nel frattempo, il marito - il quale avrebbe altresì
partecipato alla manifestazione organizzata dalla consorte - avrebbe
deciso di vendere la loro casa attorno al 27 febbraio 2006 e si sarebbe
recato, assieme ai loro bambini, presso i suoi suoceri ad D._______. In
carcere, il 27 febbraio 2006, la richiedente avrebbe subito un aborto
spontaneo e sarebbe quindi stata trasferita nell'ospedale del carcere,
dal quale sarebbe evasa nella notte tra il 9 e il 10 marzo 2006 ed
avrebbe raggiunto la casa dei suoi genitori, ritrovando suo marito e i
loro figli. L'indomani - per il timore di essere nuovamente arrestata - la
richiedente avrebbe deciso di espatriare, assieme al marito e al loro
figlio più piccolo. A sostegno della loro domanda d'asilo, i richiedenti
hanno esibito il 7 aprile 2006 le copie di tre telefax con relativa
traduzione, di cui un avviso di ricerca nei confronti della richiedente
del 25 marzo 2006 del Dipartimento della Polizia del distretto di
E._______, una lettera del 25 marzo 2006 dell'avvocato G._______ e
una lettera del 31 marzo 2006 della Commissione nazionale dei diritti
umani della Mongolia all'attenzione del comitato dell'immigrazione in
Svizzera. Il 14 aprile 2006, gli interessati hanno altresì presentato due
articoli di giornale nonché sette foto.
B.
Con decisione del 28 aprile 2006, notificata agli interessati il giorno
medesimo (cfr. avviso di ricevimento agli atti A 16/1), l'UFM ha
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respinto la succitata domanda d'asilo. Detto Ufficio ha pure
pronunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso il loro Paese d'origine, siccome
lecita, esigibile e possibile.
C.
Il 24 maggio 2006, gli interessati, hanno inoltrato ricorso dinanzi alla
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la
menzionata decisione dell'UFM. Hanno chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata, la concessione dell'asilo e,
in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria. Hanno altresì presentato
una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali e del relativo anticipo.
D.
Il 3 luglio 2006, con decisione incidentale, la CRA ha considerato il
gravame siccome privo di probabilità d'esito favorevole ed ha respinto
la summenzionata domanda d'assistenza giudiziaria. Ha quindi invitato
i ricorrenti a versare un anticipo di CHF 600.- a copertura delle
presumibili spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità del
ricorso, in caso di mancato versamento di detto anticipo.
E.
Il 17 luglio 2006, i ricorrenti hanno tempestivamente versato l'anticipo
richiesto.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i
ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e art. 33 lett. d della legge
sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
[LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998
[LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
1.2 Il TAF osserva, altresì, che dal 1° gennaio 2007 giudica, in quanto
sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le
commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi
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dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto
processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF).
1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica
della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento
dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto.
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48, all'art. 50 e all'art. 52 PA.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza va redatta in italiano.
4.
Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e
l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti
(art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata
(v. sentenza del TAF D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3).
5.
5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato non
sufficientemente motivate, poco concrete e dettagliate nonché
contraddittorie e quindi inverosimili le allegazioni dei richiedenti su
punti essenziali concernenti la loro domanda d'asilo. In particolare, la
richiedente non sarebbe stata in grado di rendere verosimile la sua
partecipazione attiva in seno al Partito democratico del distretto di
E._______, nonché l'organizzazione e la partecipazione alla
manifestazione del 5 febbraio 2006. Infatti, quanto allo scopo della
citata manifestazione, essa si sarebbe limitata a spiegare che - visto
l'aumento del costo della vita e dei trasporti pubblici - avrebbero voluto
ridurre i prezzi delle corse degli autobus per gli studenti e far dimettere
il governo. Inoltre, circa il modo in cui la manifestazione sarebbe stata
organizzata e le persone radunate, essa avrebbe affermato
inizialmente che in Mongolia vi sarebbero tutti i giorni delle
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manifestazioni. In seguito, la ricorrente avrebbe dichiarato di aver
allestito la tribuna e, quando gli oratori parlavano, la gente, che man
mano passava, si sarebbe fermata ad ascoltare. Infine, ella avrebbe
affermato che i membri del Partito sapevano del raduno e che avevano
distribuito volantini. In merito all'asserita prigionia ed in particolare sul
luogo di detenzione, le dichiarazioni della richiedente sarebbero
stereotipate, approssimative e convenzionali - avendo ella affermato
che il pavimento della cella era di pietra, il letto duro, la ventilazione
non buona, la cella mal odorante e che il mangiare era passato
attraverso una finestrella sulla porta - senza alcun dettaglio tipico ed
individuale suscettibile di considerare che la ricorrente abbia
realmente vissuto i fatti citati. In aggiunta, il richiedente si sarebbe
contraddetto più volte, ad esempio sul fatto di essere un semplice
simpatizzante oppure membro del Partito, di aver partecipato o meno
alle manifestazioni organizzate dal Partito e ancora di aver avuto un
contatto o meno con sua moglie durante il suo fermo. Inoltre, entrambi
i richiedenti avrebbero reso affermazioni contraddittorie, per esempio
sull'avvertimento dell'arresto della richiedente nonché sulla data in cui
avrebbero parlato dell'organizzazione dell'espatrio. Quanto ai mezzi di
prova esibiti, l'UFM ha considerato che gli stessi non sarebbero atti a
corroborare i motivi d'asilo dei richiedenti e, quindi, rilevanti ai sensi
della LAsi. Infatti gli articoli di giornale riporterebbero la
manifestazione svoltasi tra il 12 e il 16 gennaio 2006 e non citerebbero
il nome degli interessati, mentre che gli altri tre documenti
costituirebbero soltanto dei fax e quindi non sarebbero adeguati a
dimostrare un'eventuale persecuzione nei loro confronti. L'UFM ha
concluso che le allegazioni presentate non soddisferebbero le
condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. Per
conseguenza, non sarebbe riconosciuta la qualità di rifugiato nella
fattispecie. Infine, l'autorità inferiore ha considerato che né la
situazione politica o economica del Paese d'origine, né altri motivi
relativi alla persona dei richiedenti o dal punto di vista tecnico e
pratico, si opporrebbero all'esecuzione del loro allontanamento in detto
Paese.
5.2 Nel gravame, gli insorgenti hanno fatto valere che - contrariamente
a quanto ritenuto dall'UFM - essi avrebbero reso un racconto preciso,
senza contraddizioni, fornendo diversi elementi per avvalorare la loro
vicenda. Infatti, avrebbero esibito - sebbene si tratterebbe di fotocopie
inviate via fax - la lettera dell'avvocato, che confermerebbe quanto da
loro raccontato, nonché l'avviso di ricerca emesso dal Dipartimento di
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Polizia e la lettera della Commissione per i diritti umani in Mongolia. In
merito agli stessi, i ricorrenti hanno segnalato che avrebbero tentato di
farsi inviare gli originali di tali documenti, anche se per loro
risulterebbe difficile. A loro dire, l'UFM avrebbe avuto più mezzi per
instruire la causa e non si sarebbe dovuto limitare a ritenere che tali
documenti - in copia - non potrebbero dimostrare l'esistenza di
persecuzioni, allorquando detto Ufficio avrebbe per esempio potuto
prendere contatto con la rappresentanza diplomatica svizzera in
Mongolia per far accertare la veridicità delle loro allegazioni. Di
conseguenza, i ricorrenti hanno concluso che la decisione dell'UFM si
fonderebbe su un accertamento inesatto e incompleto dei fatti
determinanti e sarebbe affrettata e superficiale dal punto di vista del
diritto. Alla luce di quanto esposto, i ricorrenti hanno fatto valere che
l'esecuzione del loro allontanamento non sarebbe lecito in quanto
sarebbero esposti, in caso di rinvio, a trattamenti inumani e degradanti
vietati dall'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU,
RS 0.101), né sarebbe ragionevolmente esigibile o ammissibile.
6.
6.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima
residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza,
religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale
o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere
esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente
l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà,
nonché le misure che comportano una pressione psichica
insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici
della condi-zione femminile (art. 3 LAsi).
6.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere
verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la
verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni
determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse
abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in
modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che
quest'ultima risulti secondaria (Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993
n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè
resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non
suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e
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concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri
dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla vero-simiglianza
dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non
esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo
da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione,
ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili
postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudi-
cante (GICRA 1995 n. 23).
7.
7.1 Il TAF osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore
nella decisione impugnata, le dichiarazioni decisive rese dai ricorrenti
in corso di procedura si esauriscono in mere ed imprecise affermazioni
di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria
consistenza. Inoltre, gli insorgenti si sono limitati a mere congetture,
non fondate su alcun indizio oggettivo, con riferimento agli evocati fatti.
In particolare, basti rilevare che proprio i motivi a fondamento della
domanda d'asilo degli insorgenti - ovvero la partecipazione attiva della
moglie al Partito democratico e l'organizzazione da parte sua della
manifestazione in questione nonché la conseguente messa in
detenzione - sono manifestamentamente inverosimili, alla luce delle
loro dichiarazioni imprecise, non sufficientemente motivate e
contraddittorie, in particolare della ricorrente. Infatti, nonostante
l'insorgente abbia affermato di essere un'attivista del Partito
democratico dal 2000 e caposezione del medesimo nel distretto di
E._______ dal 2004 (cfr. verbale della ricorrente del 14 aprile 2006 D3
pag. 2), non ha saputo rispondere correttamente alla domanda a
sapere chi avesse creato tale Partito (cfr. ibidem D61 pag. 7). Dalle
informazioni raccolte da codesto Tribunale, risulta che nel 2000, al
momento della creazione del Partito, il signor Zorig - menzionato quale
fondatore del suddetto Partito dalla ricorrente - era già deceduto
(ovvero nel 1998) e il Partito è invece stato costituito dalla fusione tra il
Partito nazionale democratico e il Partito sociale democratico della
Mongolia. Inoltre, quanto allo scopo e all'organizzazione della
manifstazione del 5 febbraio 2006, come rettamente rilevato dall'UFM,
la ricorrente si è limitata ad affermare che la vita era diventava cara,
soprattutto il prezzo dei trasporti pubblici che volevano fosse ridotto, in
particolare per gli studenti e volevano che il governo si dimettesse (cfr.
ibidem D42-43 pagg. 5-6). L'insorgente ha reso altresì versioni
contrastanti sul modo in cui si sarebbe svolta la suddetta
manifestazione (cfr. verbale d'audizione della ricorrente del
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14 aprile 2006 D48-50 pag. 6), ciò che risulta essere poco credibile, se
la ricorrente avesse effettivamente ricoperto il ruolo quale caposezione
e organizzatrice della manifestazione per il Partito. Per di più, la
decrizione dell'insorgente delle condizioni durante il periodo di
prigionia risultano stereotipate - essendosi ella limitata a dare delle
semplici informazioni sul letto (cfr. verbale d'audizione della ricorrente
del 30 marzo 2006 pag. 5), sul pavimento (cfr. verbale d'audizione
della ricorrente del 14 aprile 2006 D92 pag. 11), sul numero e nome
delle altre detenute (cfr. ibidem D94 pag. 11) e sulla cella (cfr. ibidem
D95-96 pag. 11) - tanto più che ella non ha fornito alcun dettaglio
personale, che si può invece ragionevolmente pretendere, da una
persona che ha effettivamente vissuto tali fatti. In aggiunta, l'asserita
liberazione dalla detenzione risulta a dir poco incredibile, ritenuto che
è inconcepibile che il marito abbia potuto organizzare l'espatrio,
immaginando e sperando che la moglie sarebbe fuggita dal carcere
(cfr. verbale d'audizione del ricorrente D15 pag. 4). A comprova
dell'inverosimiglianza di quanto evocato, si rileva che i ricorrenti hanno
affermato che essi pensavano di lasciare la Mongolia già prima degli
avvenimenti addotti (cfr. ibidem D82 pag. 10 e verbale d'audizione
della ricorrente del 30 marzo 2006 pagg. 4 e 5). Non da ultimo, come
rilevato dall'UFM, il marito della ricorrente ha reso anche dichiarazioni
imprecise e contraddittorie, nonché in contrapposizione con le
affermazioni della moglie, ciò che a titolo abbondanziale - senza che
sia necessario enumerare ogni elemento - non fa altro che avvalorare
l'inverosimiglianza della loro vicenda, così come già assodata da
quanto sopraevocato. Infine, il TAF osserva che - contrariamente a
quanto preteso dai ricorrenti in sede di ricorso - i documenti prodotti
dagli stessi - quali mezzi di prova - non possono essere ritenuti atti a
corroborare in nessun modo le loro allegazioni, così come sono state
rese nel corso delle audizioni. Per quanto attiene agli articoli di
giornale e alle sette foto, codesto Tribunale rimanda alle osservazioni
dell'UFM e rileva che tali documenti - oltre che ad essere stati
presentati senza la debita traduzione - si riferiscono ad un'altra
manifestazione che non ha alcuna relazione con i fatti addotti e le foto
non riportano le immagini dei ricorrenti. In merito agli altri documenti
prodotti, come rettamente evidenziato dall'autorità inferiore, si tratta
semplicemente di tre fax in copia, che come tali non hanno alcun
valore probatorio in quanto facilmente contraffabili. Infatti, risulta che la
lettera dell'avvocato e della Commissione nazionale dei diritti umani
della Mongolia presentano una data che è stata aggiunta o modificata
posteriormente a mano, mentre che l'asserito avviso di ricerca fa
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riferimento ad una data di nascita diversa da quella dichiarata dalla
ricorrente (cfr. documento in confronto a verbale d'audizione della
ricorrente del 30 marzo 2006 pag. 1). Inoltre, i timbri presenti sui fax in
copia non sono né determinabili, né verificabili. Del resto, codesto
Tribunale non può condividere la censura avanzata dai ricorrenti nei
confronti dell'UFM quanto ad un accertamento inesatto e incompleto
dei fatti (cfr. ricorso pag. 3), allorquando sono gli insorgenti che
avrebbero dovuto adoperarsi - presso la rappresentanza diplomatica
svizzera in Mongolia - al fine di presentare i necessari documenti in
originale per avvalorare i fatti da loro addotti, tanto più che avrebbero
potuto disporre della mediazione dell'asserito avvocato, assegnato alla
ricorrente. Per conseguenza, questi documenti sono da ritenersi
inadeguati a dimostrare il racconto degli autori del gravame. In siffatte
circostanze, non vi è ragione di ritenere che in particolare la ricorrente
non possa beneficiare in Patria di un equo processo in relazione ad
eventuali accuse mosse nei suoi confronti, ritenuto che non vi sono
indizi per presumere che le autorità mongole siano manchevoli di
volontà e di infrastrutture appropriate per offrire tali garanzie ai propri
cittadini. Ad ogni modo, si rileva che, un eventuale errore giudiziario ai
danni della richiedente non è, di per sé, rilevante in materia d'asilo.
Visto quanto precede, questo Tribunale ritiene che l'UFM ha
rettamente considerato che le dichiarazioni dei ricorrenti non
soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi.
7.2 In considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di
questione dell'asilo, destituito d'ogni e benché minimo fondamento,
non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
8.
I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21).
9.
9.1
9.1.1 Per gli stessi motivi citati al considerando 7 del presente
giudizio, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da
cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti in
Mongolia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
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Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005
(LStr, RS 142.20).
La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella
massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto
internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione
del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di
serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere
esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti
contrari a detti articoli; spetta all'interessato di rendere plausibile
l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni.
Nel caso concreto non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui i
ricorrenti possano essere esposti in caso di rimpatrio al rischio reale
ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni,
contrariamente a quanto essi hanno preteso in sede di ricorso con
semplici e generali allegazioni (cfr. ricorso pagg. 3-4). In altri termini,
quest'ultimi non hanno saputo fornire un insieme d'indizi, oppure
presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e
concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti
che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate.
9.1.2 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso,
l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme
del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.
9.2
9.2.1 Inoltre, in Mongolia non vige attualmente una situazione di
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme
della popolazione nella totalità del territorio nazionale.
9.2.2 Quanto alla situazione personale degli insorgenti, i medesimi
sono giovani ed hanno entrambi una formazione scolastica superiore.
La ricorrente si è laureata in (...) all'università (cfr. verbale della
ricorrente del 30 marzo 2006 pag. 2 e del 14 aprile 2006 D1 pag. 2),
mentre il marito ha compiuto una formazione universitaria per gli (...),
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ottenendo un diploma quale (...) (cfr. verbale d'audizione del
30 marzo 2006 pag. 2 e del 14 aprile 2006 D1-D2 pag. 2). Egli, quale
giocatore di (...), ha inoltre aperto una attività, organizzando partite di
(...) per cinque anni e successivamente ha svolto l'attività di (...) (cfr.
verbale d'audizione del 30 marzo 2006 pag. 2 e del 14 aprile 2006 D3-
D5 pag. 2). In aggiunta, gli insorgenti dispongono di un'importante rete
sociale in Patria, segnatamente loro figlio, rimasto con i genitori della
ricorrente ad D._______, nonché la sorella del ricorrente (cfr. verbale
d'audizione del ricorrente del 30 marzo 2006 pagg. 2-3 e della
ricorrente pag. 2). Non hanno, altresì, preteso nel gravame di soffrire
di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione
provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli
atti di causa emerga la necessità di una permanenza degli autori del
gravame in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità
inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per
formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive
possibilità per gli stessi di un adeguato reinserimento sociale nel loro
Paese d'origine.
9.2.3 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione
dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie.
9.3 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, i
ricorrenti, usando della dovuta diligenza potranno procurarsi ogni
documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è
dunque pure possibile.
10.
In considerazione di quanto precede, anche in materia
d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la
querelata decisione confermata.
11.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a cpv. 2 LAsi) dal giudice unico, con
l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
12.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63
cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
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sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono
computate con l'anticipo spese, di 600.- CHF, versato dai ricorrenti il
17 luglio 2006.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti.
Esse sono compensate con l'anticipo spese, di 600.- CHF, versato il
17 luglio 2006 dai ricorrenti.
3.
Comunicazione a:
- ricorrenti (plico raccomandato)
- UFM, Divisione Soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto
UFM)
- H._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione:
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