B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-5950/2018
Sen t en z a d e l 1 9 d i c emb r e 2 0 1 8
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l’approvazione del giudice Jürg Marcel Tiefenthal;
cancelliera Alissa Vallenari.
Parti
A._______, nata il (…),
Eritrea,
rappresentata dal lic. iur. Mario Amato,
Soccorso operaio svizzero SOS,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 17 settembre 2018 / N (…).
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Fatti:
A.
A._______, asserita cittadina eritrea, di etnia tigrina, nata nel (…), con
ultimo domicilio a B._______, C._______, D._______, ha presentato una
domanda d’asilo in Svizzera il (…) settembre 2017 (cfr. atto A1/2; verbale
dell’audizione sulle generalità del 21 settembre 2017 [di seguito: verbale
1], p.to 1.06 segg., pag. 2 segg.), dopo essere giunta su suolo elvetico
nell’ambito di una procedura di ricollocamento (cfr. risultanze processuali;
verbale 1, p.to 2.05 seg., pag. 4 e p.to 5.03 segg., pag. 6 seg.).
B.
Nel corso dell’audizione sulle generalità, l’interessata ha narrato di essere
stata bocciata agli esami dell’(…) anno scolastico per accedere alla (…)
classe. Non desiderando più recarsi a scuola nonché per aiutare nei lavori
nei campi la madre, avrebbe interrotto la formazione scolastica nel mese
(…) del 2015 (cfr. verbale 1, p.to 7.01 segg., pag. 7 segg.). Nel mese di
novembre 2015, il E._______ del suo villaggio l’avrebbe convocata,
riferendole che se non avesse continuato gli studi l’avrebbe inviata ad
adempiere il servizio militare (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7 e p.to 7.02,
pag. 8). Il giorno stesso o il giorno dopo tale discussione con il E._______,
la richiedente avrebbe deciso di recarsi ad F._______ da uno zio paterno.
Pochi giorni dopo ella avrebbe incrociato nella stessa località alcuni
studenti che lei conosceva, uno dei quali le avrebbe riferito di avere
incontrato sua madre. Quest’ultima gli avrebbe riportato di avere ricevuto
dal E._______ una lettera indirizzata personalmente alla richiedente, la
quale avrebbe supposto si trattasse di una convocazione per adempiere il
servizio militare. Ella sarebbe in seguito rientrata ad B._______, non
incontrando però la madre, ed avrebbe deciso seduta stante di espatriare
con due amiche (cfr. verbale 1, p.to 5.01, pag. 6 e p.to 7.01 segg., pag. 7
segg.).
C.
Durante l’audizione sui motivi d’asilo (cfr. verbale d’audizione secondo
l’art. 29 cpv. 1 LAsi del 28 agosto 2018; di seguito: verbale 2), l’interessata
ha dichiarato di avere interrotto gli studi poiché sarebbe stata bocciata
all’esame (…) e non avrebbe più ripetuto la medesima classe, anche per il
fatto che non l’avrebbero più accettata a scuola per le assenze accumulate
durante l’anno per motivi di salute (cfr. verbale 2, D43 segg., pag. 5 seg.).
A causa dell’interruzione della scuola, nel mese di novembre 2015, dal
E._______ le avrebbero recapitato una lettera, che sarebbe stata
consegnata a sua madre. La richiedente, in quel momento in casa,
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temendo si trattasse di una convocazione per adempiere il militare, non
avrebbe né accettato né letto quanto consegnato alla madre, decidendo di
partire il medesimo giorno per F._______, dove si sarebbe nascosta
presso il figlio di uno zio paterno. Mentre si trovava ad F._______, avrebbe
appreso da una persona che i militari si sarebbero presentati al suo
domicilio e, non trovandola, avrebbero arrestato la madre. Perché
rilasciassero la madre e poiché non voleva recarsi al servizio militare,
avrebbe quindi deciso di espatriare, partendo da F._______,
accompagnata da due ragazzi che avrebbe conosciuto nel suo breve
soggiorno in tale città (cfr. verbale 2, D43 segg., pag. 5 segg.). Dopo il suo
espatrio, avrebbe effettivamente appreso che la madre era stata rilasciata.
Oltre al timore di essere coscritta al servizio militare, ella ha allegato di
temere, in caso di un suo ritorno in Eritrea, di essere interrogata in merito
al motivo della sua mancata presentazione al servizio militare nonché
perché sarebbe espatriata illegalmente (cfr. verbale 2, D115, pag. 12).
A supporto della sua domanda d’asilo, la richiedente ha presentato una
copia del suo certificato di battesimo del (…) (cfr. atto A15).
D.
Con decisione del 17 settembre 2018, notificata il 20 settembre 2018 (cfr.
atto A19/1), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), non
ha riconosciuto la qualità di rifugiato alla richiedente ed ha respinto la sua
domanda d’asilo. L’autorità inferiore ha altresì pronunciato
l’allontanamento dell’interessata dalla Svizzera ed ordinato l’esecuzione
dello stesso, in quanto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.
E.
Il 18 ottobre 2018 (cfr. risultanze processuali; data d’entrata:
19 ottobre 2018) l’insorgente ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata
decisione della SEM. Nel gravame la ricorrente ha postulato, in via
principale, l’annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento
della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo; ed in via subordinata
ha chiesto la restituzione degli atti di causa all’autorità inferiore per una
nuova valutazione e l’ammissione provvisoria della ricorrente in Svizzera.
Contestualmente, l’insorgente ha presentato una richiesta di esonero dal
versamento di un anticipo delle presumibili spese processuali ai sensi
dell’art. 63 cpv. 4 PA.
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F.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti, verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti
(art. 6 LAsi).
Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù
dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA
prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF.
La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi) e l’atto impugnato
costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA.
Altresì, la ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità
inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un
interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA). Pertanto, l’insorgente, è legittimata ad
aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei considerandi che
seguono, è deciso dal giudice unico, con l’approvazione di un secondo
giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione verrà motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).
3.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure
l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il
Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle
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considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
4.
Ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
5.
Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d’origine dell’insorgente
e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo
quindi in considerazione l’evoluzione della situazione avvenuta dopo il
deposito della domanda di asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6; 2008/4
consid. 5.4).
6.
6.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha considerato che le allegazioni
circa i motivi d’asilo presentate dalla richiedente non soddisferebbero le
condizioni di verosimiglianza e di rilevanza ai sensi degli art. 7 e 3 LAsi.
Secondo l’autorità inferiore, in primo luogo la ricorrente avrebbe addotto
delle versioni contrastanti, a tratti confuse e prive di dettagli convincenti,
nel corso delle audizioni federali, sia in merito al presunto abbandono della
scuola, sia in relazione alla lettera che sarebbe pervenuta al suo domicilio
ed alle conseguenze in cui sarebbe incorsa la madre, che relativo al suo
luogo d’espatrio. A mente della SEM, l’inverosimiglianza delle dichiarazioni
dell’interessata, condurrebbero a ritenere che ella non avrebbe
effettivamente abbandonato la scuola per i motivi evocati. Inoltre, i contatti
da lei intrattenuti con il E._______ e gli accadimenti in relazione con la
presunta ricezione della lettera, sarebbero inverosimili. In secondo luogo,
l’autorità di prime cure ha ritenuto che, posta l’inverosimiglianza delle sue
dichiarazioni, il suo timore nei confronti dei militari così come di dover
adempiere il servizio militare non sarebbe fondato su alcun elemento
concreto, risulterebbe irrilevante ai fini dell’asilo. Anche l’espatrio illegale
dell’interessata dal suo Paese d’origine, in assenza di ulteriori fattori che la
renderebbero invisa alle autorità eritree, non giustificherebbe un timore
fondato di dover subire, in caso di un suo rientro in Eritrea, delle sanzioni
rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi. La sola evenienza di essere uscita
illegalmente, non risulterebbe pertanto rilevante ai fini del riconoscimento
della qualità di rifugiato.
6.2 L’insorgente ritiene dapprima nel suo gravame che l’autorità giudicante
non avrebbe tenuto conto nella decisione impugnata che l’interessata, nel
corso dell’audizione sui motivi d’asilo, avrebbe già chiarito le incoerenze
rilevate, nonché che diverse imprecisioni sollevate, sarebbero comunque
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marginali. Inoltre, dal suo vissuto famigliare – il (…), uno (…) e la (…)
coscritti al servizio militare, quest’ultima pure incarcerata per aver tentato
l’espatrio, ed uno (…) “martire” – sarebbe a conoscenza delle conseguenze
in patria del suo espatrio e delle comunicazioni rilasciate dal E._______. A
differenza di quanto sostenuto dall’autorità inferiore nella decisione
avversata, per la ricorrente esisterebbe un serio rischio di essere
sottoposta a persecuzioni rilevanti in materia d’asilo in caso di un suo
rientro in Eritrea, in quanto oltre alla sua uscita illegale ella non sarebbe in
grado di far fronte agli obblighi pecuniari che le verrebbero imposti dalle
autorità eritree quale sanzione per non dover essere astretta al servizio
militare. Tale servizio nazionale, dipoi, violerebbe il divieto di trattamenti
inumani e degradanti ex art. 3 CEDU, il divieto alla schiavitù ed ai lavori
forzati secondo l’art. 4 CEDU nonché l’art. 3 della Convenzione contro la
tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani e degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Ella conclude che al suo
ritorno in Eritrea, andrebbe con grande probabilità incontro ad un arresto,
alla detenzione in condizioni inumane, nonché a dover adempiere il
servizio nazionale, ciò che sarebbe proscritto dalle disposizioni succitate e
dalla giurisprudenza internazionale in materia.
7.
7.1 Giusta l’art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai
rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L’asilo comprende la protezione
e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di
rifugiati. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2
LAsi).
7.2 Secondo l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di
origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della
loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di
essere esposte a tali pregiudizi. Costituiscono pregiudizi seri
segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della
libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica
insopportabile. Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della
condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi).
8.
8.1 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di
rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le
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allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o
contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo
determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). E’
pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano
sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro. In questo senso
dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni,
contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna,
incongrue ai fatti o all’esperienza generale di vita, non possono essere
considerate verosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi. E’ altresì necessario che il
richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di
essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda
le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi),
omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in
corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza
motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse
nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è
indispensabile che le allegazioni del richiedente l’asilo siano sostenute da
prove rigorose. Al contrario, è sufficiente che l’autorità giudicante, pur
nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che,
complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il
giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica
della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì
dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore
e contrari ad essa. Sarà dunque decisivo determinare, da un punto di vista
oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr.
DTAF 2013/11 consid. 5.1 e riferimenti citati).
8.2 A differenza di quanto sostenuto dalla richiedente nel gravame, agli
occhi del Tribunale la SEM ha ritenuto rettamente nel provvedimento
impugnato, che le dichiarazioni decisive rese dall’insorgente nel corso di
procedura ed a fondamento della sua domanda d’asilo, non adempiano le
condizioni di verosimiglianza e di rilevanza giusta gli art. 7 e 3 LAsi.
8.2.1 Segnatamente, in assenza di qualsiasi spiegazione plausibile in
merito, l’interessata ha rilasciato nel corso delle audizioni federali delle
dichiarazioni completamente antitetiche rispetto ai motivi che l’avrebbero
determinata all’abbandono della scuola. Nel corso della prima audizione,
la ricorrente ha invero sostenuto dapprima di non aver superato l’esame
per accedere al (…) anno scolastico (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7), e di
non avere avuto voglia di tornare a scuola (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 8).
In seguito, incalzata dall’auditore, ha invece modificato inspiegabilmente la
predetta versione, allegando di avere interrotto la scuola poiché desiderava
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aiutare la madre, cagionevole di salute, nei lavori nei campi e poiché
avrebbe accumulato molte assenze a scuola (cfr. verbale 1, p.to 7.02,
pag. 8 seg.). Ulteriore variazione discordante dell’evento che l’avrebbe
indotta ad abbandonare la scuola è stata aggiunta dalla ricorrente
nell’audizione sui motivi d’asilo, quando ha affermato che le sue assenze
sarebbero state determinate dal suo stato di salute precario – e non come
sostenuto nell’audizione sulle generalità per svolgere i lavori nei campi ed
aiutare così la madre nelle incombenze – e che le avrebbero per questo
motivo impedito la continuazione dell’anno scolastico (cfr. verbale 2, D45
segg., pag. 6). Dimostrative dell’inverosimiglianza del racconto
dell’insorgente in relazione ai motivi che l’avrebbero condotta ad
interrompere la scuola, sono inoltre le contraddizioni riscontrate nella
decisione querelata dall’autorità inferiore, circa il lavoro nei campi, le
presunte necessità economiche e lo stato di salute della madre, che, per
evitare inutili ripetizioni, si rinvia alle pertinenti motivazioni esposte dalla
SEM in merito (cfr. p.to II consid. 1 della decisione impugnata). Pertanto,
alla luce delle incoerenze sopra esposte, non risulta verosimile che la
ricorrente abbia interrotto la scuola per le evenienze allegate.
8.2.2 Già soltanto per i motivi succitati, le dichiarazioni dell’interessata
relative alla lettera che avrebbe ricevuto dalle autorità eritree nel mese di
novembre del 2015, e che lei ha supposto si trattasse di una convocazione
per adempiere il servizio di leva (cfr. verbale 1, p.to 7.01 seg., pag. 7 seg.;
verbale 2, D43, pag. 5 seg. e D50 segg., pag. 6 seg.) e quanto sarebbe
successo in seguito – in particolare le ricerche da parte dei militari presso
il suo domicilio e l’arresto ed incarcerazione della madre (cfr. verbale 2,
D43, pag. 5 e D83 segg., pag. 9 seg.) – non risultano verosimili. Invero, sia
la lettera che gli eventi successivi, avrebbero quale motivo scatenante
l’interruzione degli studi da parte dell’insorgente (cfr. verbale 1, p.to 7.01,
pag. 7; verbale 2, D56 segg., pag. 7). Tuttavia, il suo racconto circa i
contatti avuti con le autorità eritree e la lettera che avrebbe ricevuto al suo
domicilio non convincono il Tribunale, per le numerose contraddizioni ed
incongruenze presenti. Segnatamente, stupisce che nel corso della prima
audizione, la richiedente ha allegato di essere stata convocata dal
E._______ dopo aver interrotto la scuola, il quale l’avrebbe resa attenta
che se non avesse proseguito gli studi sarebbe incorsa nella coscrizione al
servizio militare (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7 e p.to 7.02, pag. 8),
quando invece nel corso della seconda audizione di tale evenienza non ne
ha fatto alcun accenno, anzi posta difronte all’incongruenza, ha
unicamente sostenuto di non avere mai allegato di aver discusso con il
E._______ (cfr. verbale 2, D108, pag. 11). Anche per quanto concerne le
modalità con cui sarebbe venuta a conoscenza della presunta lettera a lei
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indirizzata dal E._______ e del suo contenuto, le dichiarazioni contenute
nelle due audizioni federali, risultano completamente inconciliabili, in
quanto incoerenti e contraddittorie. Se nel corso dell’audizione sui motivi
d’asilo, la richiedente ha infatti affermato che al momento della ricezione
della lettera a lei indirizzata, si sarebbe trovata ad F._______ da uno zio
paterno (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7 e p.to 7.02, pag. 8), nella seconda
audizione ha invece, senza alcuna spiegazione logica, asserito che lei
fosse presente al domicilio quando la madre avrebbe ricevuto la lettera, ma
di non averla voluta prendere ed essere partita subito per F._______ (cfr.
verbale 2, D50 segg., pag. 6 segg.). Quanto al contenuto della lettera, se
dapprima la ricorrente ha asserito ci fosse scritto dove ella si trovasse (cfr.
verbale 1, p.to 7.01, pag. 7), in seguito ha sostenuto invece non conoscere
il contenuto della stessa, ma di sapere soltanto che fosse indirizzata a lei
(cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 7 seg.), per poi affermare ancora trattarsi di
una convocazione per adempiere il servizio militare, anche se non
l’avrebbe mai letta, né avrebbe mai richiesto informazioni in merito alla
madre, nonostante ne avesse avuto la possibilità (cfr. verbale 1, p.to 7.02,
pag. 7 seg.; verbale 2, D43 segg., pag. 5 segg.). A ciò si aggiunge che non
risulta minimamente comprensibile che la ricorrente abbia addotto di
essere stata ricercata dalle autorità militari presso il proprio domicilio
nonché dell’arresto e dell’incarcerazione della madre soltanto nel corso
della seconda audizione, e non ne abbia neppure accennato durante la
prima audizione, nonostante sarebbe stato uno dei motivi determinati che
l’avrebbero convinta ad espatriare (cfr. verbale 2, D84 segg., pag. 9). In
proposito è in limine da rilevare che le asserzioni della richiedente sono
pure inconsistenti e vaghe. Invero ella non è stata in grado di fornire alcun
elemento sostanziale in relazione agli eventi che hanno condotto all’arresto
ed al rilascio della madre, affermando unicamente che lei non era presente
in quel momento (cfr. verbale 2, D100 seg., pag. 10). Senza aggiungere le
ulteriori divergenze già individuate correttamente dalla SEM nella
decisione impugnata, ed alle quali si rimanda (cfr. p.to II consid. 1 della
decisione impugnata), le contraddizioni ed incoerenze importanti denotate
sopra, risultano inconciliabili con fatti realmente vissuti dalla richiedente.
Ne discende pertanto che, sia la convocazione per il servizio di leva, sia gli
eventi successivi alla stessa, in particolare le ricerche della ricorrente da
parte delle autorità eritree in seguito alla presunta lettera e l’arresto ed
incarcerazione della madre dell’interessata, sono inverosimili.
8.2.3 Riassumendo, in assenza di elementi che provino o che rendano
verosimile il suo racconto circa l’interruzione dell’anno scolastico, come
pure in merito ai contatti con le autorità eritree in vista del suo arruolamento
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e delle ricerche delle medesime nei suoi confronti, le condizioni poste
dall’art. 7 LAsi non risultano essere adempiute.
8.2.4 Proseguendo nell’analisi, la ricorrente ha inoltre addotto di temere, in
caso di rientro in patria, di essere interrogata circa i motivi che l’avrebbero
spinta ad espatriare illegalmente e perché non avrebbe risposto alla
convocazione (cfr. verbale 2, D115, pag. 12). Nel gravame la ricorrente
afferma altresì che se dovesse ritornare in Eritrea, teme di essere
sanzionata per la sua uscita illegale e che, poiché né lei né la sua famiglia
sarebbero in grado di far fronte al pagamento della tassa di diaspora che
verrebbe richiesta dalle autorità eritree al suo ritorno per evitare gravi
conseguenze, sarebbe coscritta al servizio nazionale eritreo – ed in tale
contesto soggetta a schiavitù ed a lavori proscritti dall’art. 4 CEDU ed a
trattamenti inumani e degradanti vietati dall’art. 3 CEDU e dall’art. 3 Conv.
tortura – nonché rischierebbe l’arresto e la detenzione in condizioni
inumane e degradanti (cfr. ricorso, p.to 3, pag. 3 segg.).
8.2.4.1 In merito ai motivi succitati, il Tribunale rileva dapprima che il timore
di essere sanzionati per renitenza o diserzione è oggettivamente fondato
allorquando il richiedente è in contatto con le autorità militari (cfr.
Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d’asilo [GICRA] 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 39). Detto contatto è
presunto se la diserzione è intervenuta durante il servizio attivo oppure se
la persona ha ricevuto un ordine di marcia (cfr. GICRA 2006 n. 3
consid. 4.10 pag. 40). Al contrario, il solo rischio di dover probabilmente
effettuare il servizio nazionale nel contesto eritreo non costituisce un
pregiudizio determinante ai sensi dell’art. 3 LAsi. Dal canto suo, l’espatrio
illegale dall’Eritrea è invece da considerarsi rilevante solo in presenza di
elementi supplementari che lascino presupporre che la persona sia
malvista dalle autorità (cfr. sentenza del Tribunale D-7898/2015 del
30 gennaio 2017 [pubblicata come sentenza di riferimento] consid. 5.1).
8.2.4.2 Nella presente disamina, in assenza di elementi atti a provare o
quantomeno a rendere verosimile un contatto con le autorità eritree
finalizzato all’arruolamento nel servizio militare (cfr. supra consid. 8.2.2 e
8.2.3) – e tenendo pure conto che la stessa ha lasciato il suo paese
d’origine ancora minorenne – v’è luogo di partire dall’assunto che la
ricorrente non possa avvalersi di alcun timore fondato di essere sanzionata
per diserzione o renitenza. Altresì, il solo fatto che ella possa in futuro
essere coscritta al servizio militare, non risulta essere di per sé un motivo
pertinente ai sensi dell’art. 3 LAsi. Negli stessi termini, anche il presunto
espatrio illegale, vista la mancanza di circostanze supplementari che
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lascino presupporre che l’insorgente sia malvista dalle autorità eritree,
segnatamente vista l’inverosimiglianza degli eventi citati a margine, non
risulta pertinente ed atto a giustificare il riconoscimento della qualità di
rifugiato all’interessata. In tal senso, le argomentazioni proposte in sede
ricorsuale non sono tali da rimettere in discussione la giurisprudenza
coordinata del Tribunale (cfr. sentenze di riferimento del Tribunale D-
7898/2015 e D-2311/2016 del 17 agosto 2017). La ricorrente sembra infatti
misconoscere il contenuto della stessa sentenza alla quale si riferisce
parlando di “tassa sulla cosiddetta diaspora”. In punto alle questioni
riguardanti lo statuto di rifugiato e la concessione dell’asilo, un eventuale
mancato pagamento del contributo menzionato è infatti stato ritenuto
irrilevante in quanto non configurante un malus politico (cfr. sentenze di
riferimento del Tribunale D-7898/2015 consid. 5.1 e D-2311/2016
consid. 6.3; cfr. anche: D-5902/2018 del 23 novembre 2018 consid. 7.2).
8.2.5 In conclusione, visto tutto quanto precede, sul punto in questione del
riconoscimento dello statuto di rifugiato e della concessione dell’asilo, la
decisione impugnata va quindi confermata.
9.
Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia,
di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene
però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi).
L’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14
cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a
questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. anche
DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1).
Ne consegue che, anche in merito alla pronuncia dell’allontanamento, la
decisione avversata va confermata.
10.
Per quanto concerne l’esecuzione dell’allontanamento, l’art. 83 della legge
federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia
ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2).
In caso di non adempimento d’una di queste condizioni, la SEM dispone
l’ammissione provvisoria (cfr. art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 e 7 LStr).
Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli
all’allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato
al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare
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o per lo meno rendere verosimile l’esistenza di un impedimento (cfr.
DTAF 2011/24 consid. 10.2 e riferimento citato).
11.
11.1 Nella propria decisione l’autorità inferiore ha ritenuto che l’esecuzione
dell’allontanamento dell’insorgente sia ammissibile, ragionevolmente
esigibile e possibile. Circa l’ammissibilità dell’esecuzione
dell’allontanamento, a mente della SEM, l’insorgente non avrebbe reso
verosimile una situazione di minaccia reale e concreta di subire una pena
o dei trattamenti proscritti dall’art. 3 CEDU in caso di un suo rientro in
Eritrea. Inoltre, non sarebbe possibile l’esame di un rischio reale ed
immediato di violazione dell’art. 4 CEDU, vista l’inverosimiglianza delle
dichiarazioni rese dall’insorgente, se ella venisse rinviata nel suo paese
d’origine, come pure il rischio di una sua incorporazione per adempiere il
servizio di leva. In merito all’esigibilità dell’allontanamento, in Eritrea non
vigerebbe una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata
ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStr. Inoltre non vi sarebbe alcun motivo
individuale ostativo all’esecuzione dell’allontanamento della richiedente.
11.2 Dal canto suo, la ricorrente sostiene nel gravame che il suo rinvio
sarebbe inammissibile ed inesigibile, in quanto con certezza la stessa
verrebbe coscritta al servizio nazionale eritreo, nonché, visto anche il suo
espatrio illegale, all’arresto arbitrario ed a condizioni di detenzione
inumane e degradanti vietati dall’art. 3 CEDU. Proseguendo, la ricorrente
non condivide quanto ritenuto dal Tribunale nella sua sentenza coordinata
E-5022/2017 del 10 luglio 2018 in merito alla qualificazione del servizio
nazionale eritreo, in particolare per quanto attiene l’interpretazione
dell’art. 4 cpv. 2 CEDU e la prova richiesta per ammettere la violazione
dello stesso disposto. Il fatto solo che ella, in caso di rientro, debba subire
dei lavori forzati nell’ambito del servizio nazionale eritreo, sarebbe già
sufficiente per ritenere che la stessa si trovi in una situazione di emergenza.
12. Il Tribunale rileva dapprima che il timore di essere astretta al servizio di
leva, vista l’età in cui l’insorgente avrebbe lasciato il suo Paese d’origine,
come pure in relazione alla sua attuale età anagrafica, possa risultare
plausibile (cfr. anche per la prassi eritrea la sentenza del Tribunale D-
2311/2016 consid. 13 – 13.4).
13.
13.1 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStr l’esecuzione dell’allontanamento non
è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto
internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella
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massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto
internazionale possono essere ostativi all’esecuzione del rimpatrio, in
particolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 Conv. tortura. L’applicazione di tali
disposizioni presuppone peraltro, l’esistenza di serie e concrete ragioni per
ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale
sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete
ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall’interessato (cfr.
DTAF 2008/34 consid. 10; GICRA 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996
n. 18 consid. 14b lett. ee).
13.2 Nel caso in esame, come sopra già rilevato l’insorgente non è riuscita
né a rendere verosimili i suoi motivi d’asilo ai sensi dell’art. 7 LAsi, né a
dimostrare l’esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere
esposta a tali pregiudizi ex art. 3 LAsi, il principio di non respingimento non
trova applicazione ed il rinvio della ricorrente verso il suo paese d’origine è
dunque ammissibile sotto l’aspetto dell’art. 5 cpv. 1 LAsi.
13.3 Resta ora da determinare se l’esecuzione dell’allontanamento sia
compatibile con gli art. 3 e 4 CEDU, in particolare visto il rischio di
reclutamento nel servizio nazionale eritreo dell’insorgente. Come rimarcato
rettamente dalla stessa ricorrente la tematica è stata invero affrontata dal
Tribunale nella recente giurisprudenza coordinata succitata di cui al ruolo
E-5022/2017. Nella predetta sentenza, il Tribunale è giunto alla
conclusione che il servizio nazionale eritreo non rientri nella definizione di
schiavitù o servitù ai sensi dell’art. 4 cifra 1 CEDU (cfr. sentenza
E-5022/2017 consid. 6.1 e nel complesso 6.1.4). Proseguendo nell’analisi,
è stata esaminata anche la questione a sapere se tale circostanza potesse
o meno essere qualificata quale lavoro forzato ai sensi dell’art. 4 cpv. 2
CEDU. A tal riguardo, è anzitutto stato escluso che il servizio nazionale
eritreo, la cui durata è molto eterogenea e che annovera, oltra alla parte
militare, anche delle componenti civili, possa essere considerato quale
legittimo dovere civico. Tuttavia, si è altresì potuto determinare come, in
assenza del riscontro di un grave rischio di flagrante violazione dell’art. 4
cifra 2 CEDU, la suddetta qualificazione non sia ad essa sola sufficiente a
fondare un giudizio d’inammissibilità. A mente del Tribunale, non si può
infatti ritenere che i maltrattamenti abbiano un carattere sistematico, di
modo che ogni persona, in servizio attivo, rischi di esservi esposta. Sui
medesimi presupposti, il Tribunale ha anche escluso l’esistenza di un grave
rischio di tortura o di trattamento inumano ai sensi dell’art. 3 CEDU
derivante dal solo arruolamento (cfr. sentenza E-5022/2017 consid. 6.1 ed
in particolare consid. 6.1.6 e 6.1.8). Si può dunque partire dall’assunto che
l’esecuzione dell’allontanamento non sia generalmente incompatibile con i
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disposti citati. Il Tribunale ritiene inoltre che, la minaccia per una persona
di essere arruolata nel servizio nazionale eritreo, in assenza di un
sufficiente e concreto pericolo, non possa essere ritenuta sufficiente per
comportare l’inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento secondo
l’art. 83 cpv. 4 LStr (cfr. sentenza E-5022/2017 consid. 6.2; cfr. fra le altre
anche: sentenza del Tribunale D-4799/2018 del 9 ottobre 2018
consid. 14.3).
13.4 A tale giurisprudenza il Tribunale si attiene anche nella fattispecie, in
quanto la ricorrente non adduce alcun nuovo argomento o situazione che
possa comportare una diversa valutazione nella presente disamina. Ciò
detto, da quanto già sopra considerato, in particolare non avendo
l’insorgente reso verosimili dei contatti con le autorità eritree prima del suo
espatrio alfine della sua convocazione per svolgere il servizio di leva – pure
ritenuta inverosimile (cfr. supra consid. 8.2.2 e 8.2.3) – e non essendoci in
specie altri elementi agli atti che possano far ritenere, con una probabilità
preponderante, che la ricorrente possa essere sottoposta ad una pena o
trattamento vietati dall’art. 3 CEDU o dall’art. 3 Conv. tortura, il timore della
ricorrente di poter subire nel suo paese d’origine un trattamento proibito dai
disposti precitati, non risulta fondato.
13.5 Pertanto, anche in presenza di un eventuale rischio imminente di
arruolamento della ricorrente nel servizio nazionale, vi è luogo di
concludere all’ammissibilità dell’esecuzione del suo allontanamento.
14.
14.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStr, l’esecuzione dell’allontanamento non è
ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza lo
straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a
situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza
medica. Se viene constatato un pericolo concreto – esclusi i casi di cui
all’art. 83 cpv. 7 LStr – la SEM disporrà l’ammissione provvisoria per lo
straniero (art. 83 cpv. 1 LStr in combinato disposto con l’art. 44 LAsi).
14.2 Nella già citata sentenza D-2311/2016 (cfr. supra consid. 8.2.4.2), il
Tribunale ha avuto modo di esprimersi anche circa l’esigibilità
dell’esecuzione dell’allontanamento verso l’Eritrea. Un’analisi della
situazione del paese ha permesso di constatare un documentato
miglioramento nell’approvvigionamento di generi alimentari e di acqua
potabile, nonché significativi passi avanti in ambito sanitario e nel campo
dell’istruzione. Pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento è attualmente da
considerarsi generalmente esigibile (cfr. consid. 17.2). Inoltre, a differenza
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di quanto sostenuto nel gravame dalla ricorrente (cfr. ricorso, p.to 4, pag. 7)
il rischio di arruolamento nel servizio nazionale, non risulta influire su
questo giudizio, dal momento che non vi è modo di considerare che tale
evenienza ponga la persona interessata in una situazione di minaccia
esistenziale (cfr. sentenza E-5022/2017 consid. 6.2.3). Ad ogni modo, in
considerazione della situazione generale difficile in cui versa l’Eritrea,
permane necessario verificare la questione dell’esigibilità dell’esecuzione
dell’allontanamento con riguardo alla singola fattispecie. In presenza di
particolari circostanze negative, vi sarà infatti luogo di ammettere, ora
come prima, una situazione di minaccia esistenziale (cfr. sentenza D-
2311/2016 consid. 17.2; cfr. anche fra le altre: sentenza D-4799/2018
consid. 15.2).
14.3 In casu, non sono ravvisabili elementi atti a ritenere che la ricorrente
rischia, nel caso di un suo ritorno nel paese d’origine, di essere esposta ad
una minaccia esistenziale. Inoltre, non avendo l’interessata contestato
quanto accertato rettamente in merito dalla SEM nella decisione
impugnata, più di quanto già sopra evidenziato (cfr. supra consid. 14.2), il
Tribunale rinvia alle pertinenti motivazioni contenute nella stessa (cfr.
sentenza impugnata, p.to III consid. 2).
14.4 Il rientro dell’insorgente in Eritrea, risulta pertanto ragionevolmente
esigibile.
15.
15.1 In ultima analisi, se un rimpatrio coatto in Eritrea di un richiedente la
cui domanda d’asilo è stata respinta, non risulta al momento possibile,
tuttavia, per prassi costante, spetta al ricorrente richiedere alla competente
rappresentanza del suo paese d’origine i documenti necessari al rimpatrio
(cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12).
15.2 Ne discende quindi che, l’esecuzione dell’allontanamento della
ricorrente, risulta anche possibile (art. 83 cpv. 2 LStr).
16.
Anche in materia di esecuzione dell’allontanamento, il gravame va di
conseguenza disatteso, e la querelata decisione della SEM confermata.
17.
Alla luce di quanto sopra, l’autorità inferiore con la decisione impugnata
non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere
d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto
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i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto
censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va
pertanto respinto.
18.
Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda finalizzata
all’esenzione dal versamento dell’anticipo a copertura delle presunte spese
processuali, è divenuta priva di oggetto.
19.
Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
20.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata
con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 750.–, sono poste a carico della ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della
presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all’autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Data di spedizione: