Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte IV
D5958/2009
Sen t e n z a d e l 1 5 a p r i l e 2 0 1 1
Composizione Giudici Pietro AngeliBusi (presidente del collegio),
Kurt Gysi, Robert Galliker,
cancelliera Lydia Lazar Köhli.
Parti Bewar Hassam, nato il 1° maggio 1992,
Iraq,
Via delle Vigne 6 Artore, 6500 Bellinzona,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore
Oggetto Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 18 agosto 2009
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Fatti:
A.
Il 9 ottobre 2008, l'interessato, cittadino iracheno di etnia curda originario
di Zakho (provincia di Dohuk), ha presentato una domanda di asilo in
Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo
(cfr. verbali di audizione del 20 ottobre 2008 [di seguito: verbale 1] e del
17 giugno 2009 [di seguito: verbale 2]) di essere sempre vissuto a Zakho
e di essere espatriato nell'autunno 2008 perchè ricercato dalle autorità
regionali del Kurdistan in ragione della sua occupazione quale portinaio
presso la sede di Zakho del Milli Istihbarat Teşkilati (di seguito: MIT),
ovvero l'organizzazione nazionale turca di intelligence.
B.
Su richiesta dell'UFM ed alla luce della minore età del richiedente al
momento dell'inoltro della sua domanda di asilo, in data 1° dicembre 2008
è stata istituita una curatela di rappresentanza a suo favore (cfr. act.
A16).
C.
Tramite decisione del 18 agosto 2009, notificata al curatore
dell'interessato il giorno seguente, l'UFM ha respinto la succitata
domanda di asilo, pronunciando nel contempo l'allontanamento dalla
Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome lecita,
esigibile e possibile.
D.
Il 18 settembre 2009, il richiedente ha inoltrato ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la
predetta decisione dell'UFM, chiedendo, in via principale, l'annullamento
del provvedimento impugnato, il riconoscimento quale rifugiato nonché la
concessione dell'asilo e, in via subordinata, la concessione
dell'ammissione provvisoria in ragione dell'inesigibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento. Ha altresì presentato una domanda di esenzione dal
pagamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali.
E.
Tramite decisione incidentale del 25 settembre 2009, il Tribunale ha
autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino al termine della
procedura ed ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari
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(art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del
20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere il versamento di un
anticipo a copertura delle presumibili spese giudiziarie. In stessa data, ha
invitato l'autorità inferiore ad esprimersi sul ricorso.
F.
Tramite risposta del 26 ottobre 2009, l'UFM ha proposto la reiezione del
gravame.
G.
Il 9 dicembre 2009, l'insorgente ha inoltrato l'atto di replica.
H.
Il 17 maggio 2010, l'UFM ha inviato al Tribunale la relazione finale del
curatore dell'insorgente, dalla quale si evince che la curatela di
rappresentanza è stata revocata in ragione del raggiungimento della
maggiore età del ricorrente in data 1° maggio 2010.
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di
estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in
cerca di protezione (artt. 31 e 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32],
art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e
art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]).
1.2. Secondo l'art. 6 LAsi, le procedure in materia di asilo sono rette dalla
PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti.
2.
V'è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di
ammissibilità di cui agli artt. 108 cpv. 1 LAsi, 48 cpv. 1 e 52 PA.
3.
3.1. Giusta l'art. 33 cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF,
nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione
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impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può
svolgersi in tale lingua.
3.2. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed
il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza va redatta in italiano.
4.
Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale,
l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza, senza
essere vincolato né dai motivi invocati delle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dai considerandi della decisione impugnata (cfr. Sentenza del Tribunale
D4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3).
5.
5.1. Nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto le dichiarazioni rilevanti
in materia di asilo del richiedente contraddittorie, vaghe ed incompatibili
con l'esperienza generale di vita. In particolare, avrebbe reso versioni
discordanti circa l'aspetto temporale legato alla raccolta della somma di
denaro utilizzata per l'espatrio da parte dei parenti, le modalità con cui
avrebbe ottenuto l'impiego presso il MIT e appreso di essere ricercato, le
mansioni svolte presso il MIT ed il luogo in cui si sarebbe rifugiato. A
mente dell'autorità inferiore, poi, le sue allegazioni in merito all'esperienza
presso il MIT non sarebbero sufficientemente circostanziate, facendo
dubitare che egli l'abbia realmente vissuta. Infine, risulterebbe strano che
non abbia chiesto l'intermediazione degli zii a seguito degli asseriti
problemi avuti con le autorità curde, essendo questi stati combattenti
curdi Peshmergar, bensì sia espatriato d'acchito e da solo. Ritenuti la sua
giovane età, la sua ignoranza in merito ad aspetti sociopolitici del suo
Paese e la buona rete socialfamiliare, sarebbe lecito ritenere che, se
avesse realmente vissuto quanto affermato, si sarebbe perlomeno
preoccupato di apprendere il motivo alla base delle accuse mossegli,
tanto più che avrebbe potuto facilmente comprovare la sua estraneità alle
stesse. L'autorità inferiore, pertanto, ha ritenuto che le dichiarazioni
dell'interessato non adempino le condizioni di verosimiglianza previste
all'art. 7 LAsi, ragione per cui la questione della rilevanza dei suoi motivi
di asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi potrebbe rimanere aperta. Inoltre, ha
riscontrato che il documento di identità versato agli atti dall'interessato
rappresenterebbe un falso, ragione per cui non potrebbe essere preso in
considerazione. Di conseguenza, ha respinto la sua domanda di asilo,
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pronunciando nel contempo l'allontanamento e l'esecuzione del
medesimo, in quanto ammissibile, esigibile e possibile.
5.2. Nel gravame, il ricorrente definisce le contraddizioni sollevate
dall'autorità inferiore quali suoi tentativi di chiarire determinati aspetti che
non avrebbe potuto dettagliare sufficientemente durante la prima
audizione, di natura sommaria. Inoltre, ritiene che nel suo caso siano stati
compiuti errori di traduzione, visto che nei verbali di audizione vi
sarebbero elementi che non avrebbe mai dichiarato e che, tuttavia,
farebbero l'oggetto delle contraddizioni rimproverategli nella decisione
impugnata. Il fatto, poi, che non abbia saputo riferire nulla in merito al MIT
sarebbe da riportare al corto lasso di tempo, ossia qualche settimana,
che vi avrebbe lavorato. In aggiunta, non essendo un politico o una spia,
non sarebbe in grado di conoscere il funzionamento e gli scopi di detta
organizzazione. Peraltro, non avrebbe mentito nemmeno sul suo viaggio,
tantopiù che ogni anno sarebbero centinaia di migliaia le persone che
entrerebbero illegalmente in Europa con le modalità da lui descritte. In
merito al rimprovero mossogli di non avere ricercato sostegno dagli zii
prima dell'espatrio, egli fa notare come nel suo Paese le leggi e le
conoscenze personali siano di aiuto unicamente alle persone ricche e
potenti, mentre che per cittadini poveri come lui non vi sarebbe giustizia.
Infine, ribadisce l'autenticità del documento di identità presentato. Di
conseguenza, è dell'opinione che le sue dichiarazioni debbano essere
ritenute verosimili e che egli disponga della qualità di rifugiato, visto che
le autorità del suo Paese non sarebbero in grado di fornirgli alcuna
protezione. Da ultimo, ritiene l'esecuzione dell'allontanamento inesigibile
alla luce della sua minore età, nonché della mancanza di rispetto della
dignità umana e delle più elementari, non meglio specificate norme di
sicurezza.
5.3. Nella risposta al ricorso, l'UFM elenca dapprima gli elementi di
inverosimiglianza riscontrati nel racconto dell'insorgente e sottolinea che
le contraddizioni sollevate riguarderebbero aspetti centrali della vicenda
narrata, che non potrebbero essere considerate quali semplici
precisazioni. Inoltre, definisce la descrizione resa dal ricorrente in merito
alla sede del MIT presso la quale pretende di avere lavorato poco
dettagliata e contraria alla realtà dei fatti. Peraltro, è dell'avviso che l'atto
ricorsuale non contenga fatti o mezzi di prova nuovi che
giustificherebbero una modifica del provvedimento querelato.
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5.4. Nell'atto di replica l'insorgente si limita a comunicare di non avere
niente da aggiungere a quanto già esposto nel gravame.
6.
Preliminarmente, la censura dell'insorgente secondo cui le contraddizioni
dell'UFM si baserebbero, tra l'altro, su dichiarazioni che non avrebbe mai
fornito, in particolare durante l'audizione sommaria, non può essere
condivisa. Ad audizione avvenuta, infatti, e dopo aver preso conoscenza,
tramite corrispettiva traduzione, delle dichiarazioni verbalizzate, egli ha
apportato la sua firma in calce ai verbali e, in tal guisa, ha confermato
appieno di aver effettivamente dichiarato quanto verbalizzato.
7.
7.1. Sono rifugiate le persone che, nel Paese di origine o di ultima
residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza,
religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o
per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere
esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione
a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure
che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì
tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile
(art. 3 LAsi).
7.2. Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere
verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la
verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti
rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un
grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante
sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria
(cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di
ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le
dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni,
precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione
(altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra
loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla
verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non
esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da
consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il
pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di
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civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA
1995 n. 23).
8.
8.1. Come rettamente rilevato dall'autorità di prime cure, le allegazioni
rilevanti in materia di asilo rese dall'insorgente sono da considerarsi
contraddittorie, vaghe ed illogiche. In particolare, quando interpellato per
la prima volta sulle attività lavorative svolte, ha affermato di avere
lavorato in veste di facchino, prima di intraprendere la funzione di
portinaio per una ditta turca nell'agosto 2008 (cfr. verbale 1 pag. 2),
mentre che, di seguito, ha sempre dichiarato che da tale periodo,
rispettivamente dal luglio 2008 e fino all'espatrio, avrebbe lavorato,
sempre come portinaio, per il MIT (cfr., ad esempio, ibidem pag. 5 e
verbale 2 pag. 5/D24). Ha reso versioni discordanti pure circa l'inizio di
detta occupazione (fatta risalire durante l'audizione sommaria al 10
agosto 2008 [cfr. verbale 1 pag. 5], e, in sede di seconda audizione, già al
21 luglio 2008 [cfr. verbale 2 pagg. 56/D24, 32 e 39], negando la prima
versione resa [cfr. ibidem pag. 6/D40]), le persone che gli avrebbero
procurato detto lavoro (originarie di Diarbakir [cfr. verbale 1 pag. 5] o,
seconda un'altra versione, di Batman/Turchia [cfr. verbale 2 pag. 5/D32])
e la questione se detto lavoro fosse o meno legale (dichiarandone
l'illegalità durante la prima audizione [cfr. verbale 1 pag. 6], per poi,
successivamente, affermare di ignorare se le attività svolte nell'edificio in
cui avrebbe lavorato fossero o meno proibite [cfr. verbale 2 pag. 8/D67]).
Anche per quanto attiene all'allegazione secondo la quale sarebbe
ricercato a seguito della predetta attività di portinaio, ha fornito versioni
contraddittorie. A guisa di esempio, in fase di audizione sui motivi di asilo
ha sostenuto di essere stato esplicitamente accusato di fungere da spia
(cfr. verbale 2 pagg. 5 e 8/D32 e 69), mentre che nella prima audizione
non ha fatto menzione alcuna di tali accuse ed ha riportato unicamente
che l'autorità regionale del Kurdistan l'avrebbe cercato al suo domicilio,
chiedendo la ragione della sua attività presso il MIT (cfr. verbale 1 pag.
5). Ugualmente, circa il soggetto che l'avrebbe ricercato, l'insorgente non
ha saputo presentare un racconto uniforme, identificandovi l'autorità
regionale del Kurdistan (cfr. ibidem), rispettivamente il Partito
Democratico del Kurdistan (PDK, cfr. ibidem), agenti dell'ente di
intelligence curdo (Asayish, cfr. verbale 2 pag. 5/D32) o, vagamente, il
"Party" (cfr. ibidem pag. 7/D54). Il suo racconto non convince neppure in
merito all'aspetto temporale degli eventi principe narrati: difatti, ha
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allegato in un primo tempo di avere saputo dal padre, in data 7 settembre
2008, che il 15 agosto 2008 delle persone avrebbero chiesto di lui al suo
domicilio (cfr. verbale 1 pag. 5), per poi cambiare versione senza ragione
plausibile, quando interpellato sul motivo per cui il padre avrebbe atteso
tre settimane prima di avvisarlo dell'accaduto, adducendo, invece, di
essere stato al corrente della visita a casa già dal 15 agosto 2008, giorno
in cui avrebbe altresì smesso di lavorare, e che il padre l'avrebbe
chiamato il 7 settembre 2008 unicamente per ammonirlo del pericolo che
avrebbe corso (cfr. ibidem). Nello stesso contesto, ha dichiarato che,
dopo aver appreso della predetta visita, si sarebbe rifugiato presso un
amico a Zakho (cfr. ibidem), o, secondo una versione resa
successivamente, un amico a Telka Ber (cfr. verbale 2 pag. 5/D32). Del
resto, risulta del tutto illogico che egli abbia accettato di lavorare per il
presunto MIT, nonostante il padre l'avesse messo in guarda dei pericoli
che detto passo avrebbe potuto comportare (cfr. ibidem pag. 7/D53),
rispettivamente che abbia deciso di espatriare senza mai consultare in
alcun modo né il padre, né il fratello dopo la sua scarcerazione, né il resto
della famiglia (cfr. ibidem pagg. 911/D73, 76, 9293), rispettivamente
senza rivolgersi dapprima agli autori delle accuse mossegli, al fine di
informarsi di preciso sulle stesse e tentare di spiegare loro di avere
lavorato per tale organizzazione unicamente in veste di semplice
portinaio. In ogni caso, l'insorgente non è stato nemmeno in grado di
definire l'acronimo MIT e, quando esortato a indicare cosa sapesse di
detta organizzazione, ha risposto in maniera molto vaga (cfr. ibidem pag.
6/D3438). Lo stesso dicasi per quanto riguarda l'allegato luogo di lavoro,
ovvero la sede del MIT a Zakho, descritto in termini generici, ad esempio
tramite l'elenco delle stanze che solitamente si trovano in un edificio, ma
senza alcun elemento che lasci supporre che vi abbia mai messo piede
personalmente (cfr. ibidem pag. 8/D6264). Infine, la versione secondo
cui la sua famiglia avrebbe raccolto il denaro necessario all'espatrio
sull'arco di 25 giorni (cfr. ibidem pag. 5/D27) non corrisponde a quella
secondo cui avrebbe deciso di espatriare il 7 settembre 2008 ed avrebbe
lasciato il suo Paese già il giorno seguente (cfr. ibidem pag. 10/D82),
tantopiù che non risulta logico che i famigliari abbiano iniziato a fare la
colletta prima ancora che l'insorgente abbia maturato la decisione di
lasciare il suo Paese.
In tale contesto non soccorre l'insorgente l'allegazione ricorsuale secondo
la quale le contraddizioni sollevate dall'UFM e riportate, in gran parte,
poc'anzi sarebbero delle mere precisazioni a quanto riferito in sede di
audizione sommaria, ritenuto che le risposte rese durante l'audizione sui
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motivi di asilo non descrivono ulteriormente le affermazioni iniziali, bensì
sono in palese contrasto con le stesse.
8.2. Ne discende che, sposando le conclusioni dell'autorità inferiore, le
allegazioni decisive in materie di asilo rese dal ricorrente sono
inverosimili.
8.3. Pertanto, i motivi addotti dall'autore del gravame a sostegno della
sua domanda di asilo non sono atti a rendere verosimile (art. 7 LAsi) che
lo stesso sia o sarebbe, in caso di rientro in Iraq, esposto ad atti
persecutori rilevanti in materia di asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi. Ne
consegue che, sui punti di questione del riconoscimento della qualità di
rifugiato, rispettivamente della concessione dell'asilo, il ricorso non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
9.
9.1. Se respinge la domanda di asilo o non entra nel merito, l'Ufficio
federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne
ordina l'esecuzione. Tiene però conto del principio dell'unità della
famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi).
9.2. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento
(artt. 14 cpv. 1 e cpv. 2 e 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21).
9.3.
9.3.1. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento,
l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile, esigibile e
possibile. Per l'esame della possibilità, dell'ammissibilità e
dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento è determinante la
situazione al momento della presa di decisione.
9.3.2. Per gli stessi motivi citati al considerando 8 del presente
giudizio, non emergono dalle carte processuali elementi da cui
desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv.,
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RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 LStr.
La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nel principio del divieto
di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della
Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in
particolare l'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU,
RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984
(Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone,
peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo
straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà
allontanato, a dei trattamenti contrari a dette disposizioni. Spetta
all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete
ragioni.
Nel caso concreto, né dalle dichiarazioni dell'insorgente, né dagli atti
emergono seri indizi secondo cui egli possa essere esposto, in caso di
rimpatrio, al rischio reale ed immediato ("real risk") di un trattamento
contrario a siffatte disposizioni (cfr. GICRA 2001 n. 16 consid. 6a con
relativi riferimenti). In altri termini, lo stesso non ha saputo fornire un
insieme d'indizi, oppure presunzioni, sufficientemente gravi, precisi e
concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che
si ritengono contrari alle norme legali precitate.
Pertanto, come rettamente ritenuto nel provvedimento litigioso,
l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 3 LStr).
9.3.3.
9.3.3.1 Per quanto attiene all'esigibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento, nelle tre province curde del nord dell'Iraq (Dohuk,
Erbil e Suleimaniya) non vige, al momento, una situazione di violenza
generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da
considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile.
Segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato
rispetto al resto del Paese. Inoltre, la situazione dei diritti dell'uomo è
migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq. In particolare,
l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province curde è
esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute
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e giovani, a condizione che la persona interessata sia originaria della
regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una rete
sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure di
relazioni coni partiti al potere (cfr. Decisione del Tribunale
amministrativo federale svizzero [DTAF] 2008/5 consid. 7.5, in
particolare 7.5.1 e 7.5.8).
9.3.3.2 Quanto alla situazione personale dell'insorgente, ha dichiarato
di essere originario di Zakho nella provincia di Dohuk e di essere
sempre vissuto in detta città, sebbene ad indirizzi diversi (cfr. verbale 1
pag. 1). È giovane, celibe ed ha frequentato sette anni di scuola
(cfr. ibidem pag. 2 e verbale 2 pag. 4/D15). Dispone di un'esperienza
lavorativa in veste di portinaio e facchino (cfr. verbale 1 pag. 2 e
verbale 2 pag. 4/D2223). Inoltre, dagli atti emerge che in Patria,
segnatamente a Zakho, vivono tuttora i genitori, quattro sorelle e
quattro fratelli, nonché diversi zii con le rispettive famiglie (cfr. ibidem
pag. 3 e verbale 2 pag. 4/D13). Infine, non ha preteso di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione
provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d''ufficio
degli di atti di causa emerga la necessità di una permanenza in
Svizzera per motivi medici. Pertanto, sono adempiuti i presupposti per
formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive
possibilità per il ricorrente di un adeguato reinserimento sociale nel
suo Paese d'origine.
9.3.3.3 In considerazione di quanto precede e al contrario dell'assunto
ricorsuale, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente
esigibile nella fattispecie (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr).
9.3.4. Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 2 LStr). Difatti l'insorgente, usando della dovuta diligenza,
potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio
(art. 8 cpv. 4 LAsi). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure
possibile.
9.3.5. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va
disatteso e la querelata decisione confermata.
10.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600., che
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seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 600., sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di
spedizione della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Pietro AngeliBusi Lydia Lazar Köhli
Data di spedizione: