D-5964/2010
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RubrumBundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-5964/2010
Sentenza dell'11 gennaio 2011
Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Maurice Brodard, Robert Galliker;
cancelliera Vera Riberti.
Parti A._______, nato il (…),
Iraq,
patrocinato dall'Avv. Julien Ribordy,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 22 luglio 2010 / N […].
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Fatti:
A.
L'interessato, dichiaratosi di origine irachena, etnia curda, nato e vissuto
a B._______ (Iraq), ha presentato domanda d'asilo in Svizzera il (…).
B.
Interrogato sui motivi di asilo, egli ha dichiarato, in sostanza e per quanto
è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 5 e del 19 novembre 2007,
come pure del 26 febbraio 2010), d'essere espatriato nell'(…) per timore
d'essere ucciso da membri di un movimento islamico, emanazione
dell'organizzazione islamica "C._______" di cui egli avrebbe fatto parte in
età infantile ed adolescenziale. Detta organizzazione avrebbe voluto che
tornasse a far parte del movimento islamico e che svolgesse dei lavori
per lo stesso. Egli non avrebbe però voluto dare seguito a tale richiesta e
per questo motivo sarebbe stato minacciato. Avrebbe quindi temuto che
potesse venir ucciso a causa del suo rifiuto. Non avrebbe chiesto
protezione all'Unione Patriottica del Kurdistan (di seguito: PUK), benché
lavorasse per loro dal (…) ed avesse un (…) agente di polizia, perché le
autorità stesse avrebbero comunicato di non essere in grado di
proteggere tutti i propri cittadini. Ha aggiunto che sarebbe espatriato
anche per il timore che il partito PUK venisse a sapere che egli, in
passato, aveva fatto parte di un gruppo dipendente dal D._______ e che
degli islamici venivano a trovarlo sul posto di lavoro. Infine, l'interessato
ha riferito che, alla fine del mese di (…), quando egli già si trovava in
Svizzera, avrebbe ricevuto una lettera di minacce al suo domicilio di
B._______.
A sostegno della sua domanda d'asilo il richiedente ha prodotto un certificato di nazionalità e, in occasione
dell'audizione del 26 febbraio 2010, delle fotografie, due CD, la sua carta professionale, come pure la
lettera di minacce.
C.
Il 26 novembre 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998
(LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento
dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso
l'Iraq siccome lecita, esigibile e possibile.
D.
Il 3 dicembre 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
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amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata
decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della
decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità
inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e,
in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì
presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a
copertura delle presumibili spese processuali.
E.
In data 11 dicembre 2007, il ricorrente ha esibito l'originale di un
documento presentato come la sua carta d'identità. Ha osservato che il
fatto d'avere dovuto contattare i parenti in patria giustificava la mancata
presentazione nel termine di 48 ore.
F.
Il 20 dicembre 2007, il Tribunale ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di
motivi particolari, a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo a
copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato
l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso.
G.
Il 28 dicembre 2007, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame.
H.
Il Tribunale, con decisione del 18 febbraio 2008, ha rilevato che
l'istruttoria, la valutazione delle allegazioni decisive presentate dal
ricorrente e la motivazione della decisione impugnata sono state
manifestamente carenti ed ha quindi accolto il ricorso del richiedente
annullando la decisione dell'UFM e ritornando l'incarto a quest'ultimo per
una nuova decisione nel merito della questione.
I.
In sede dell'audizione del 26 febbraio 2010, come già detto, il ricorrente
ha versato agli atti quali mezzi di prova delle foto, due CD, una carta di
membro del PUK e la lettera di minacce che avrebbe ricevuto al suo
domicilio in Iraq alla fine del mese di (…).
J.
Con decisione del 22 luglio 2010, l'UFM ha respinto la domanda d'asilo
suesposta ai sensi dei congiunti disposti 3 e 7 LAsi. Detto Ufficio ha pure
pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera e l'esecuzione
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dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine, ossia l'Iraq, siccome
lecita, esigibile e possibile.
K.
Contro questa decisione dell'UFM, in data 23 agosto 2010, l'interessato è
nuovamente insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale. Ha
chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la
trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per ulteriori indagini e,
in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì
presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a
copertura delle presumibili spese processuali.
L.
Il Tribunale, con ordinanza del 27 agosto 2010, ha comunicato al
ricorrente la possibilità di soggiornare in Svizzera fino al termine della
procedura.
M.
Con scritto del 30 agosto 2010, rispettivamente un secondo invio del
17 settembre 2010, l'Avv. Laurence Vorpe Largey, allegando regolare
procura, ha informato codesto Tribunale di aver assunto il mandato di
tutelare gli interessi del ricorrente nella presente vertenza, riservandosi
inoltre la possibilità di completare il ricorso inviato dal precedente
rappresentante dell'insorgente.
N.
Tramite ordinanza del 16 settembre 2010, il Tribunale, ritenuta la
sussistenza di motivi particolari ex art. 63 cpv. 4 PA, ha rinunciato a
chiedere il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali. Nel contempo ha invitato l'UFM ha inoltrare una risposta al
ricorso entro un termine fissato al 1° ottobre 2010.
O.
Il 22 settembre 2010, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. Copia
delle osservazioni dell'UFM sono state trasmesse al ricorrente per
conoscenza.
P.
Il 28 settembre 2010, il mandatario del ricorrente si è determinato sulle
osservazioni dell'UFM ed ha completato il ricorso depositato dal
precedente rappresentante, concludendo alla concessione dell'asilo e, in
via subordinata, all'ammissione provvisoria.
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Q.
Con scritto del 13 dicembre 2010, l'Avv. Laurence Vorpe Largey, in
ragione della cessazione della professione d'avvocato, ha comunicato al
Tribunale di non rappresentare più il ricorrente e che gli interessi di
quest'ultimo sarebbero in futuro stati tutelati dall'Avv. Julien Ribordy.
R.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi
nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20
dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la
legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribuale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla
decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA, per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art.
52 PA) sono pure soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è
determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può
svolgersi in tale lingua.
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Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in francese ed il ricorso è stato presentato in
italiano, di modo che la presente sentenza può essere redatta in italiano, sebbene successivamente
all'inoltro del ricorso sia subentrato un nuovo patrocinatore di lingua francese.
3.
Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invocati la violazione del diritto federale,
l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi). Il
Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della
decisione impugnata, né tantomeno dalle argomentazioni delle parti (cfr. sentenza del Tribunale
amministrativo federale D-4917/2006 del 12 luglio 2007, consid. 3; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II,
2a ed., Berna 2002, no. 2.2.6.5).
4.
4.1. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato le allegazioni del
richiedente come insufficienti a soddisfare le condizioni richieste dalla
legge per il riconoscimento dello statuto di rifugiato e pertanto
all'ammissione della sua domanda d'asilo. In particolare, l'autorità di
prima istanza ha messo in evidenza le diverse contraddizioni emerse
nelle audizioni sostenute dal richiedente, giudicando inoltre, inefficace ai
fini della presente causa, la lettera di minacce versata agli atti dal
ricorrente e recapitatagli al domicilio in Iraq allorché egli si trovava già in
Svizzera, la quale risulterebbe peraltro essere un falso costruito ad arte
per i bisogni di causa. Inoltre, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe
ammissibile, esigibile e possibile.
4.2. Nel gravame, l'insorgente ha ripreso le ragioni che l'hanno portato a
fuggire dal suo Paese e censura un esame incompleto dei fatti da parte
dell'UFM che non avrebbe in sostanza fatto altro che riprendere le stesse
motivazioni addotte nella sentenza di non entrata nel merito del
26 novembre 2007 annullata in seguito dal Tribunale amministrativo
federale tramite sentenza del 18 febbraio 2008. Oltre al fatto di ritenere
insufficienti gli elementi sollevati dall'UFM per ritenere l'inverosimiglianza
del suo racconto, il ricorrente ha asserito che la motivazione per ritenere
un falso la lettera di minacce da lui prodotta sarebbe carente, poiché
infatti in assenza di un valido e concreto esame non si potrebbe
concludere alla sua falsità. L'insorgente ritiene pertanto che i fatti non
sono stati rettamente esaminati dall'autorità inferiore e che, comunque,
un suo rinvio lo esporrebbe ad un pericolo concreto, per il che il suo
allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile.
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In conclusione, egli ha chiesto l'accoglimento del ricorso con il conseguente annullamento del
provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per ulteriori indagini,
subordinatamente la concessione dell'ammissione provvisoria. Egli ha altresì presentato una domanda di
assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese anticipate di giustizia.
4.3. Nella risposta al ricorso, l'autorità inferiore ha osservato che il
gravame non contiene fatti o mezzi di prova che potrebbero modificare la
propria posizione, rinviando a quanto già affermato e riconfermandosi
nelle sue conclusioni.
4.4. Con successive determinazioni del 28 settembre 2010, il nuovo
patrocinatore del ricorrente ha spiegato le ragioni delle pretese
incoerenze ritenute dall'UFM nella decisione impugnata e ha concluso
che gli argomenti di detto Ufficio non permetterebbero di respingere la
domanda d'asilo inoltrata dall'interessato, la quale dovrebbe per contro
essere accolta.
5.
5.1. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le
disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi sono
rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni
politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà,
nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
Il fondato timore d'esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende invece nella sua
definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, ed un elemento soggettivo. Sarà
riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo)
di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una
persecuzione (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
[GICRA] 1998 n. 20 consid. 8a; GICRA 1997 n. 10 consid. 6 con la giusrisprudenza e la dottrina citata). Sul
piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza
di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o
politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già
stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni
più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. GICRA 1998 n. 20 consid. 7; GICRA 1994
n. 24 e GICRA 1993 n. 11). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e
sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri
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pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni
ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. GICRA 2004 n. 1 consid. 6; GICRA
1993 n. 21 e GICRA 1993 n. 11; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berna 2003, pag. 447 e
segg.; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, Berna 1999, pag. 69 e segg.; ALBERTO
ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in: Walter Kälin
(ed.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Friborgo 1991, pag. 44;
ACHERMANN / HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, 2e ed., Berna/Stoccarda 1991, pag. 108 e segg.;
WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea/Francoforte 1990, pag. 126 et 143 e segg.; SAMUEL
WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berna 1987, pag. 287 e segg.).
5.2. A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di
rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le
allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o
contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo
determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
In altre termini, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle
dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di
convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che
quest'ultima risulti secondaria (cfr. GICRA 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè
resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione
(altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o
elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva,
e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al
minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro
indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23
e GICRA 2005 n. 21, consid. 6.1).
6.
6.1. Il ricorrente ha allegato di essere stato vittima, nel suo Paese
d'origine, di ripetute pressioni e minacce da parte di islamisti che
avrebbero preteso dallo stesso che lavorasse per loro. Egli avrebbe
deciso di lasciare il suo Paese per paura di essere ucciso da
rappresentanti del movimento islamico, come pure di subire ripercussioni
da parte del PUK, vista segnatamente la sua partecipazione in passato
nel coro de gruppo dipendente D._______ e le visite di membri di
quest'ultimo presso il suo luogo di lavoro.
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6.2. Questo Tribunale osserva preliminarmente che, come rettamente
rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni
determinanti in materia d'asilo rese dall'insorgente s'esauriscono in
generiche ed imprecise affermazioni di parte, contraddittorie, carenti e
non corroborate da elementi di seria consistenza, in sostanza per le
ragioni indicate nel provvedimento litigioso.
In particolare questo Tribunale tiene a sottolineare che l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni
precise sui fatti addotti a sostegno dei motivi presentati a fondamento della sua domanda d'asilo, ragione
per cui v'è motivo di concludere alla loro inverosimiglianza.
A titolo d'esempio, l'insorgente ha reso dichiarazioni generiche e poco dettagliate circa le persone che
l'avrebbero minacciato, come pure sul gruppo islamico al quale esse apparterrebbero ed in particolare sulla
cronologia delle varie visite dei membri islamici presso il suo luogo di lavoro (cfr. verbale d'audizione del
19 novembre 2007 pagg. 6 seg.). Peraltro, in sede della terza audizione, ovvero quella effettuata dopo la
sentenza del Tribunale, il ricorrente non ha saputo fornire informazioni supplementari e plausibili al
riguardo. Infatti, in modo contraddittorio ed impreciso, il ricorrente ha menzionato che il giorno in cui
avrebbe lasciato il lavoro, non avrebbe avuto visite da parte dei membri del gruppo islamico, ma che i suoi
problemi sarebbero intervenuti, o cominciati a seconda delle diverse dichiarazioni, uno a due mesi prima
(cfr. verbale d'audizione del 26 febbraio 2010, pag. 11) e che l'ultima visita si sarebbe verificata 2 o 3 giorni
prima dell'ultimo giorno di lavoro (cfr. ibid., pag. 12). Inoltre, quanto ai membri, in particolare al loro numero,
che gli avrebbero reso queste visite, vi sono pure delle lacune (cfr. verbale d'audizione del
19 novembre 2007, pag. 6 e verbale d'audizione del 26 febbraio 2010, pag. 14). Orbene, benché il
ricorrente sostenga che gli risulti difficile ricordare le date esatte di ogni visita o particolari precisi sui
membri islamici presentatisi presso il suo posto di lavoro, ci si poteva aspettare che, nel quadro di eventi
che avrebbero comunque preoccupato l'interessato e costituito le ragioni dell'espatrio, egli fornisse dei
dettagli e delle precisazioni supplementari al riguardo.
A ciò aggiungasi che l'insorgente ha allegato unicamente in occasione della terza audizione, e meglio alla
fine della stessa, che un ulteriore timore in caso di rientro in patria sarebbe quello di eventuali ripercussioni
da parte del PUK, qualora i membri del partito, per cui il ricorrente ha lavorato, venissero al corrente del
suo passato quale cantante del coro di un gruppo islamico e dei contatti presi da membri di detto
movimento con lo stesso (cfr. verbale d'audizione del 26 febbraio 2010, pag. 24). Ora risulta alquanto
inconsueto che egli, benché ne avesse già avuto occasione, non abbia espresso questo timore né in
occasione della prima audizione né in occasione della seconda (cfr. verbale d'audizione del
5 novembre 2007, pag. 5 e verbale d'audizione del 19 novembre 2007, pagg. 5, 7 e 8).
Appare pure alquanto illogico che dopo ben (…) anni da quando il ricorrente aveva lasciato il coro
(islamico) a seguito delle molestie ricevute (allorquando egli aveva peraltro solo […] anni), dei membri del
movimento islamico abbiano cominciato a ricercarlo (cfr. verbale d'audizione del 26 febbraio 2010, pag.
22). Peraltro, in merito a detta stranezza, il ricorrente non è riuscito a spigarne le ragioni allegando
semplicemente delle supposizioni (cfr. ibid.).
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Per quanto concerne la lettera di minacce prodotta dall'interessato in occasione della sua terza audizione, il
Tribunale constata innanzitutto che le giustificazioni asserite per giustificarne la tardiva produzione (cfr.
verbale d'audizione del 26 febbraio 2010, pagg. 4 seg.) sono ben poco plausibili. In effetti, mal si
comprende che, sebbene a dire del ricorrente detta lettera sarebbe pervenuta presso il domicilio della
madre a (…), egli l'abbia prodotta soltanto il giorno dell'audizione del 26 febbraio 2010, allorché, oltre che
ad essere rappresentato e considerato l'art. 8 cpv. 1 lett. d LAsi, vi era ancora un ricorso pendente contro
la decisione di non entrata nel merito del 26 novembre 2007, annullata tramite sentenza del
18 febbraio 2008, il caso essendo poi stato rinviato all'autorità inferiore affinché completasse l'istruttoria e
emanasse la propria decisione materiale. Non soccorrono pertanto l'insorgente le asserite giustificazioni
circa il fatto che non l'avrebbe prodotta poiché pensava che doveva semplicemente trasmettere alle
autorità un documento d'identità. Sia come sia, si osserva per sovrabbondanza che detto scritto risulta
essere una semplice copia sulla quale sarebbe stato apposto un timbro e la data riportata di proprio pugno,
per il che detta lettera sarebbe potuta essere stata confezionata da chiunque.
Quanto alle fotografie prodotte e/o le registrazioni delle canzoni, esse non permettono una diversa
valutazione del caso di specie.
Stanti le suesposte incongruenze e lacune in merito al racconto dei fatti prese nel loro insieme, v'è da
ritenere che, come rettamente rilevato dall'UFM, detto racconto non può corrispondere al riflesso di un
vissuto reale e che non vi sono indizi che farebbero apparire altamente probabile l'esposizione del
ricorrente in patria a persecuzioni ai sensi dei disposti in materia d'asilo.
Si osserva peraltro che le spiegazioni ed osservazioni inviate dalla patrocinatrice del ricorrente il
28 settembre 2010, non risultano decisive per l'esito della vertenza, per il che, conformemente all'art. 32
cpv. 2 PA, il Tribunale non è tenuto a considerarle.
In conclusione, vista l'inverosimiglianza delle dichiarazioni, vengono a far difetto argomenti o prove
suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui alla decisione impugnata.
6.3. A titolo meramente abbondanziale, codesto Tribunale ricorda pure e
comunque il principio della sussidiarietà della protezione internazionale
per rapporto alla protezione nazionale, in virtù del quale si deve poter
esigere da un richiedente d'asilo che abbia esaurito, nel proprio Paese, le
possibilità di protezione contro eventuali persecuzioni prima di sollecitare
quella di uno Stato terzo. Infatti, tali situazioni, ancorché spiacevoli, non
sono determinanti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato se la
persona che ne è vittima beneficia nel suo luogo d'origine di un accesso
concreto a delle strutture efficaci di protezione e che può essere
ragionevolmente richiesto che egli faccia appello a questo sistema di
protezione interna (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale D-
7847/2006 del 18 agosto 2009; GICRA 2006 n. 18 pagg. 180 e segg.;
GICRA 2000 n. 15 pagg. 107 e segg.).
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Il ricorrente non avrebbe neppur cercato di denunciare le minacce subite e questo malgrado avesse un (…)
agente di polizia (cfr. verbale d'audizione del 19 novembre 2007, pag. 7).
6.4. Occorre pure rilevare che per almeno un mese prima dell'espatrio,
l'insorgente si è trasferito ad E._______ ove non avrebbe avuto alcun
problema (verbale d'audizione del 26 febbraio 2010, pag. 7). Ciò sembra
quindi confermare la possibilità per l'interessato di ricorrere alla fuga
interna senza dover espatriare per risolvere gli asseriti disagi vissuti in
patria.
6.5. Alla luce di tutto quanto precede, i fatti addotti dal ricorrente nella
presente procedura d'asilo, non sono propri a motivare la qualità di
rifugiato.
Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, destituito d'ogni fondamento, non merita tutela
e la decisione impugnata va confermata.
7.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma,
l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della
famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi).
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare
l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 come pure art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
Codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare l'allontanamento.
8.
Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005
sugli stranieri (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile
(cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione
provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr).
8.1. La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nella massima del
divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della
Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in
particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS
0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv.
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tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro,
l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa
essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei
trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere
plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (GICRA 1995 n.
23 ed in particolare GICRA 1996 n. 18 consid. 14 b lett. ee per quanto
riguarda l'art. 3 CEDU).
In casu, giova anzitutto ricordare che nella misura in cui il Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM
relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di
respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico
ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30).
Inoltre, non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui l'insorgente potrebbe essere esposto in caso di
rimpatrio al rischio reale ed immediato ("real risk") di un trattamento contrario alle succitate disposizioni (cfr.
GICRA 2001 n. 16 consid. 6a con relativi riferimenti), contrariamente a quanto preteso dal medesimo in
sede di ricorso, affermando con semplici e generali allegazioni relative al rischio di essere sottoposto a
trattamenti inumani o degradanti (cfr. ricorso, pag. 4). In altre parole, non sono stati forniti un insieme di
indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti in relazione ad un
pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate.
Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai
sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.
8.2. Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi,
l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello
Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi
concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra
civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
8.2.1. La prima disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés
de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni
della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma
che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza
generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali
l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare
perché esse non potrebbero più ricevere le cure del quale esse hanno
bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere
durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto
esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute,
all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio economiche
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che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la
penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono
sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo.
L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo
caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si
troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione
dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo
allontanamento dalla Svizzera (GICRA 2005 n. 24, consid. 10.1).
8.2.2. Si tratta, dunque, di esaminare con riferimento ai criteri suesposti
se l'interessato conclude a giusta ragione o meno al carattere inesigibile
dell'esecuzione del suo allontanamento, tenuto conto della situazione
generale vigente attualmente in Iraq, da un lato, e la sua situazione
personale, dall'altro.
Il ricorrente ha dichiarato di essere originario del distretto di Suleimaniya, nel nord dell'Iraq (cfr. verbale
d'audizione del 5 novembre 2007, pag. 1). In merito allo stato della sicurezza in Iraq, questo Tribunale ha
già avuto modo di precisare che nelle tre province curde nel nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e Suleimaniya) non
vige, al momento, una situazione di violenza generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da
considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile. Segnatamente, lo stato della sicurezza è più
stabile ed equilibrato rispetto al resto del Paese. Inoltre, la situazione dei diritti dell'uomo è migliore rispetto
alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq. In particolare, l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province
curde è esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute e giovani, a condizione che
la persona interessata sia originaria della regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una
rete sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure di relazioni con i partiti al potere (DTAF
2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8).
Quanto alla situazione personale dell'insorgente, si rileva che egli ha un'esperienza lavorativa in qualità di
impiegato d'ufficio (cfr. verbale d'audizione del 5 novembre 2007, pag. 2). Dai verbali d'audizione emerge
inoltre che egli dispone ancora di una fitta rete sociale in patria, dove ha sempre vissuto e dove ha lasciato
i genitori, sebbene questi vivano separatamente, (…) fratelli ed (…), come pure almeno (…) zii materni e
diverse zie materne e paterne, taluni abitanti nella provincia Suleimaniya, altri in quella di Erbil (cfr. verbali
d'audizione del del 5 novembre 2007, pag. 2 e del 19 novembre 2007, pagg. 2 seg., come pure del
26 febbraio 2010, pagg. 5 segg.). Infine, il ricorrente non ha, nelle sue allegazioni ricorsuali, preteso di
soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24),
e nemmeno da un esame d'ufficio degli atti di causa emerge la necessità di una permanenza dell'autore del
gravame in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, considerati tutti gli elementi di fatto
evidenziati, questa autorità ritiene siccome adempiuti i presupposti per formulare una prognosi favorevole
con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente di un adeguato reinserimento sociale nel suo paese
d'origine.
Pertanto, l'allontanamento del ricorrente deve essere considerata ragionevolmente esigibile.
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8.3. Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il
ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento
necessario al rimpatrio.
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
8.4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.
Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
9.
Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo
potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti
giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va
respinto.
10.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a
carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS
173.320.2]).
11.
La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al
Tribunale federale (art. 83 lett. d Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
La pronuncia è quindi definitiva.
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(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Il
succitato saldo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un
termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Vera Riberti
Data di spedizione: