Corte IV
D-5968/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 3 1 o t t o b r e 2 0 0 8
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Bruno Huber;
cancelliere Carlo Monti.
A._______ dichiaratosi cittadino del Sudan,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 10 settembre 2008 / N .
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-5968/2008
Fatti:
A.
Il 2 giugno 2008, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in
Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo,
d'essere fuggito con sua madre nel 1992, durante la guerra ed all'età
di due anni, da B._______, nel Sud del Sudan, a C._______ in Libia,
dove avrebbe vissuto fino al 2001 e, in seguito, a D._______. La
madre dell'interessato avrebbe frequentato per sei mesi un arabo che
sarebbe morto, dopo avere cenato con la stessa. In seguito, sua
madre sarebbe stata incarcerata. L'interessato avrebbe dunque
lasciato la Libia, in data 24 aprile 2008, per il timore d'essere ucciso,
in quanto ritenuto complice dell'omicidio del compagno della madre.
Inoltre, temerebbe pure il rimpatrio verso il Sudan per la situazione di
guerra e di fame attuale. Infine, ha allegato d'essersi recato in Italia
con una barca per poi entrare illegalmente in Svizzera con un camion,
in data 29 maggio 2008.
B.
Il 10 settembre 2008, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). L'autorità inferiore ha pure pronun-
ciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
Il 18 settembre 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata
decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della
decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità
inferiore per una nuova decisione nel merito. Ha altresì presentato una
domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali e del relativo anticipo.
D.
Il 23 settembre 2008, il TAF ha considerato nella sua decisione
incidentale il gravame siccome privo di probabilità d'esito favorevole ed
ha respinto la summenzionata domanda d'assistenza giudiziaria. Ha
quindi invitato il ricorrente a versare un anticipo di CHF 600.- a
copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria
Pagina 2
D-5968/2008
d'inammissibilità del ricorso, in caso di mancato versamento di detto
anticipo.
E.
Il 30 settembre 2008, il ricorrente ha tempestivamente versato
l'anticipo richiesto.
Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32],
art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale
sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968
(PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
4.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il
ricorrente non ha addotto motivi che possano giustificare la mancata
tempestiva esibizione di documenti di viaggio o d'identità, dall'altro
lato, ha ritenuto inverosimili le allegazioni decisive in materia d'asilo
presentate dall'insorgente nonché l'evocata minorità. In particolare,
avrebbe dichiarato il 16 giugno 2008 d'avere quasi 18 anni per poi
Pagina 3
D-5968/2008
sostenere d'essere andato a scuola dal 2001 al giugno 2006 e di avere
avuto 11 anni all'inizio del periodo scolastico, rispettivamente 16 anni
alla fine dello stesso. Per di più, avrebbe dichiarato una differenza
d'età di quattro anni con suo fratello maggiore ventitreenne. Inoltre,
l'insorgente non avrebbe intrapreso alcunché per procurarsi dei
documenti, accontentandosi di dichiarare di non avere la possibilità di
farseli mandare, dato che non ne avrebbe mai posseduti. Peraltro, non
sarebbe convincente la narrazione del viaggio relativo al suo arrivo a
E._______, in Italia, giacché non sarebbe stato capace di nominare il
passatore che l'avrebbe accolto sulla spiaggia. Inoltre, il ricorrente
avrebbe asserito di parlare solo l'inglese standard, nonostante avesse
indicato lo swahili come lingua madre. Oltre a ciò, egli non avrebbe
saputo indicare se B._______ sia bagnata da un fiume o meno. Inoltre,
sarebbe vaga e priva di dettagli la sua narrazione relativa ai 16 anni
vissuti in Libia, ad C._______ ed a D._______, da un lato, dal punto di
vista della conoscenza della lingua araba, poiché, malgrado la
frequentazione di una scuola in inglese a D._______, un soggiorno di
16 anni in un Paese arabo l'avrebbe sicuramente marcato
linguisticamente, dall'altro lato, dal profilo della carente descrizione,
priva di nomi di piazze o palazzi importanti, di D._______. Inoltre,
l'insorgente non sarebbe stato in grado di indicare correttamente il
nome del presidente Gheddafi nonché del vicino di casa, il quale
avrebbe saputo ciò che sarebbe successo a sua madre. L'UFM ha
altresì considerato inverosimile il racconto circa i fatti accaduti in Libia.
In più, l'insorgente sarebbe originario di in un Paese anglofono come,
per esempio, la Nigeria. Infine, l'autorità inferiore ha considerato non
necessari ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di
rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allonta-
namento del ricorrente.
5.
Nel ricorso, l'insorgente ha ribadito che la sua data di nascita esatta
sarebbe quella da lui indicata al momento della presentazione della
sua domanda d'asilo e, quindi, di avere poco meno di 18 anni,
ritenendo peraltro come infondate e soggettive le valutazioni dell'UFM
in merito. Inoltre, siccome vi sarebbero solamente pochi mesi di
differenza tra l'età da lui dichiarata e quella emersa dall'esame osseo,
quest'ultimo non sarebbe atto a stabilire con esattezza la sua età. Ha,
peraltro, sostenuto di non essere in grado consegnare un documento
di identità, in quanto non ne avrebbe mai posseduto uno. Inoltre, egli
afferma di non avere alcun'esperienza diretta della realtà del Sudan,
Pagina 4
D-5968/2008
poiché sarebbe espatriato all'età di soli due anni. Le poche nozioni di
cui dispone relative al Sudan gli sarebbero infatti state trasmesse da
sua madre. Infine, egli ritiene necessari ulteriori chiarimenti in
relazione allo statuto di rifugiato o all'esecuzione dell'allontanamento.
Per conseguenza, l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito
della sua domanda d'asilo.
6.
6.1 Giusta l'art. 7 cpv. 2 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), per il
richiedente l'asilo minorenne, che non è accompagnato, viene
nominata una persona di fiducia per la durata della procedura d'asilo o
d'allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di
un tutore, oppure fino al raggiungimento della maggiore età. La
designazione di una persona di fiducia presuppone tuttavia la
dimostrazione da parte del richiedente l'asilo, perlomeno nel senso
della probabilità preponderante, dell'allegata minorità (v. Giurispru-
denza ed Informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 22 e relativo riferimento). Nell'ambito
dell'accertamento dei fatti è altresì possibile ricorrere all'ausilio di
metodi scientifici (art. 7 cpv. 1 OAsi 1).
6.2 Nella fattispecie, Il TAF osserva che, da un lato, l'insorgente non
ha saputo fornire indicazioni suscettibili di rendere altrimenti plausibile
la dichiarata minore età. In particolare, non ha fornito valide
giustificazioni per la mancata produzione di documenti d'identità o di
viaggio, è stato impreciso sulla sua biografia, sull'età dei suoi genitori
e sul suo percorso scolastico. Dall'altro lato, dall'esame radiologico,
effettuato il 3 giugno 2008, risulta un'età ossea del ricorrente superiore
ai 18 anni in contraddizione con la dichiarata età di 17 anni e 7 mesi.
Pertanto, conto tenuto dell'insieme delle circostanze del caso di
specie, segnatamente della genericità ed imprecisione delle
argomentazioni ricorsuali, non v'è ragione di censurare la mancata
designazione al ricorrente di una persona di fiducia ai sensi
dell'art. 17 cpv. 3 LAsi, in quanto l'insorgente non è stato in grado di
corroborare l'allegata minorità.
7.
7.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
Pagina 5
D-5968/2008
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c).
7.2 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo
(in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non
sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi
per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il
certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi
(Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF]
2007/7 consid. 6).
7.3 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna
dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale
contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5).
8.
8.1 Questo Tribunale osserva, che il ricorrente, senza valide ragioni,
non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità
ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli sin dal
momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo. In particolare, va
rilevato che l'insorgente in sede di ricorso si è semplicemente limitato
a dichiarare che non gli sarebbe possibile consegnare dei documenti,
giacché non ne avrebbe mai avuti (v. ricorso pag. 2 e 3). Non v'è,
dunque, ragione di ritenere che se l'insorgente avesse effettuato dei
Pagina 6
D-5968/2008
seri e concreti sforzi per procurarsi tempestivamente un documento di
viaggio o d'identità, detti sforzi non avrebbero potuto avere esito
favorevole. Infine, se un richiedente non aveva ragioni valide per
giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi di legge in
procedura di prima istanza, non v'è motivo d'annullare la decisione di
non entrata nel merito quand'anche avesse a presentare un siffatto
documento in sede di ricorso (v., fra le tante, la sentenza del Tribunale
amministrativo federale D-8199/2007 del 18 dicembre 2007 consid. 8 e
relativo riferimento).
8.2 Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori
di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una
diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le
allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono, infatti, in mere
affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché
minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF
in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti ancora
rilevare che l'insorgente, malgrado abbia dichiarato di essere cittadino
sudanese, non ha saputo indicare il F._______, che è uno dei fiumi più
lunghi del mondo, come un fiume importante in Sudan, che peraltro
bagna anche la città di B._______ [...]. Inoltre, non è stato in grado di
fornire una descrizione geografica della zona di B._______ [...],
indicata dall'insorgente come la sua città di provenienza. Non soccorre
il ricorrente nemmeno l'allegazione secondo cui egli avrebbe vissuto in
tale Paese soltanto fino all'età di due anni e conoscerebbe soltanto
quanto sua madre gli avrebbe raccontato [...]. Inoltre, ritenuto che
l'insorgente ha indicato lo swahili come lingua madre [...] e ha pure
asserito che i suoi genitori parlano questo idioma [...], può essere
considerato verosimile che egli non parli tale lingua, soltanto se le sue
precedenti asserzioni non corrispondono alla realtà. Per di più, per
quanto attiene alla lingua araba, questo Tribunale ritiene inverosimile
che una persona possa vivere per 16 anni in un Paese come la Libia,
dove l'idioma ufficiale è l'arabo, senza apprenderlo almeno un po' [...].
Peraltro, essendo improbabile che il ricorrente abbia soggiornato in
Libia, anche gli avvenimenti di cui, secondo l'insorgente, sarebbe stata
protagonista sua madre in detto Paese non meritano alcuna
considerazione. Infine, il ricorrente si limita a mere congetture, non
confortate da alcun elemento serio e concreto, sull'eventualità
d'essere in pericolo, in caso di rientro in patria. Per conseguenza,
l'UFM ha rettamente considerato come del tutto prive di fondamento,
Pagina 7
D-5968/2008
con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese
dall'insorgente.
9.
Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive
presentate dal ricorrente (v. considerando 8 del presente giudizio), non
risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti
ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente
medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi).
10.
10.1 Resta ora da esaminare se la seconda eccezione prevista
all'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi è applicabile, ovvero se sono necessari
ulteriori chiarimenti per accertare l'esistenza di un impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento. La questione del carattere
possibile, ammissibile e esigibile dev'essere esaminata d'ufficio.
Tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo dell'interessato di
collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi
(v. la sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3975/2007 del
15 giugno 2007, consid. 3.4, WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262). Si
tratta di un tipico caso d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA.
10.2 Nel caso di specie, le affermazioni del ricorrente in merito alla
propria cittadinanza sono manifestamente carenti ed inverosimili al
punto tale che può essere esclusa la sua provenienza dal Sudan
(v. considerando 8 del presente giudizio). Di conseguenza, il ricorrente
ha violato l'obbligo di collaborare con riferimento all'indicazione della
sua vera cittadinanza, a lui senza dubbio nota, e ha posto le autorità
nell'impossibilità di determinare il suo Paese d'origine e l'esistenza
d'ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento. Considerata l'evidente
mancanza di collaborazione, ulteriori accertamenti da parte dell'UFM,
o da parte di questo Tribunale, ai fini della determinazione di eventuali
ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento non sarebbero di alcuna
utilità.
11.
Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito
la decisione impugnata va confermata.
Pagina 8
D-5968/2008
12.
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1).
13.
Per quanto riguarda l'esecuzione dell'allontanamento, non spetta a
questo Tribunale ricercare eventuali impedimenti all'esecuzione di tale
misura. Per conseguenza, l'autorità di prima istanza ha rettamente
agito ordinandola.
14.
Il ricorso deve essere respinto. Essendo manifestamente infondato, il
gravame è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal
giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice
(art. 111 lett. e LAsi).
15.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA
nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con
l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato dall'insorgente il
30 settembre 2008.
(dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 9
D-5968/2008
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
L'anticipo spese di CHF 600.-, versato il 30 settembre 2008, è
computato con le spese processuali.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato)
- UFM, Divisione dimora e aiuto al ritorno (in copia; n. di rif.
N ;allegato incarto UFM)
- G._______ (in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Carlo Monti
Data di spedizione:
Pagina 10