B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-5972/2013
S e n t e n z a d e l 3 0 o t t o b r e 2 0 1 3
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Sylvie Cossy;
cancelliera Nicole Manetti.
Parti
A._______, nato il (...),
Stato sconosciuto, alias
B._______, nato il (...),
Mauritania, alias
C._______, nato il (...),
Mauritania,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 18 ottobre 2013 / N (...).
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data
21 settembre 2013 in Svizzera;
il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente e mediante il quale lo
ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore succes-
sive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con
comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi
scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo;
i verbali d'audizione del 26 settembre 2013 (di seguito: verbale 1) e del
18 ottobre 2013 (di seguito: verbale 2);
il verbale della decisione dell'UFM del 18 ottobre 2013, notificata oral-
mente all'interessato il giorno medesimo (cfr. atto A15/1), con la quale
detto Ufficio non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi
dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi,
RS 142.31) ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla
Svizzera, nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome le-
cita, esigibile e possibile;
il ricorso del 21 ottobre 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato, data
d'entrata: 22 ottobre 2013), con il quale il ricorrente ha chiesto l'annulla-
mento della decisione, la trasmissione degli atti di causa all'autorità infe-
riore per una nuova decisione nel merito e in subordine, la concessione
dell'ammissione provvisoria; ha inoltre presentato una domanda di esen-
zione dal versamento anticipato delle presunte spese processuali;
la copia dell'incarto dell'UFM, pervenuta al Tribunale amministrativo fede-
rale (di seguito: il Tribunale) via fax in data 22 ottobre 2013;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei conside-
randi che seguono;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge
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sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF,
RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5,
48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa
del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che vi è motivo di entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la deci-
sione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti;
che giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi non si entra nel merito di una do-
manda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun docu-
mento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della do-
manda;
che secondo l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se l'inte-
ressato può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusa-
bili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla
presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricor-
rente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e
all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari
ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'iden-
tificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinan-
za) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formali-
tà amministrative (DTAF 2007/7 consid. 5);
che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fi-
ne degli studi (ibid., consid. 6);
che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di più di un mese dalla
deposizione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento;
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che nell'ambito delle due audizioni l'interessato ha dichiarato di non aver
mai posseduto dei documenti d'identità, di non averne mai fatto richiesta,
di non aver intrapreso nulla per ottenerli e di non poter fare niente (verba-
le 1, pag. 5; verbale 2, pag. 3);
che, nel ricorso, l'interessato fa valere che il fatto di rivolgersi alle autorità
mauritane per ottenere un documento sarebbe contrario ad ogni logica;
che infatti, se avesse contattato le autorità del suo Paese, ciò sarebbe
equivalso ad affidarsi alla loro protezione;
che tuttavia queste giustificazioni sono manifestamente inconsistenti; che
difatti, il richiedente ha dichiarato di non aver avuto alcun problema con le
autorità del suo Paese (cfr. verbale 2, pag. 4); che di conseguenza a-
vrebbe potuto adoperarsi facilmente alfine di intraprendere qualcosa per
ottenere i documenti;
che, vista l'inverosimiglianza, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità del-
le dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti, vi è ragione
di concludere che il ricorrente li dissimuli per i bisogni della causa;
che non avendo né esibito un documento d'identità, né fornito una valida
e verosimile giustificazione per la mancata produzione, l'eccezione previ-
sta all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile;
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in
base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di
rifugiato del richiedente;
che inoltre con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore
ha pure introdotto, con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi, una
procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o
meno della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una
decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);
che, innanzitutto, il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino mauritano
di etnia wolof, di essere nato e di aver vissuto a D._______ (Mauritania),
eccetto per tre anni, dal (...) al (...), dove avrebbe vissuto in Senegal con
la madre (cfr. verbale 1, pag. 3);
che, come rettamente ritenuto nella querelata decisione cui si rinvia, que-
sto Tribunale ritiene che le dichiarazioni del ricorrente riguardo alle sue o-
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rigini e a sostegno della sua domanda d'asilo siano manifestamente inve-
rosimili rispettivamente irrilevanti;
che infatti, alla luce delle dichiarazioni carenti ed illogiche, non risultano
plausibili le asserzioni del richiedente secondo cui disporrebbe della citta-
dinanza mauritana e avrebbe vissuto in Mauritania per la maggior parte
della sua vita;
che invero, l'insorgente non è stato in grado, come rettamente ritenuto
nella decisione dell'UFM, di rispondere a domande semplici concernenti il
Paese in questione e le sue usanze; che ad esempio non ha saputo de-
scrivere la bandiera mauritana, indicare come sia amministrativamente
suddiviso il Paese o dire il nome della capitale (cfr. verbale 1, pag. 6; ver-
bale 2, pagg. 6-7, D55-57); che non ha saputo citare i villaggi limitrofi a
D._______ (cfr. verbale 2, pag. 6, D62-63), né dire quali fossero i fiumi
che attraversano la nazione (cfr. verbale 2, pagg. 6-7, D70-71); che oltre
a ciò, invitato a citarne usi e costumi, egli non ha saputo dare alcuna ri-
sposta (cfr. verbale 2, pag. 6, D66-69); che lo stesso è accaduto quando
gli è stato chiesto di citare qualche festività mauritana (cfr. verbale 2,
pag. 7, D77-80) o la data dell'indipendenza della Mauritania (cfr. verba-
le 2, pag. 6, D65); che inoltre, l'interessato, contrariamente alla realtà dei
fatti, ha affermato di non parlare francese (cfr. verbale 1, pag. 3);
che, per tutte queste ragioni, il Tribunale non ritiene verosimile l'asserita
origine mauritana del richiedente (a questo riguardo cfr. anche Giurispru-
denza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di
asilo [GICRA] 2005 n. 8, consid. 3.2);
che in limine, la censura del mancato esame LINGUA va deserta, rien-
trando nell'apprezzamento dell'autorità inferiore decidere quali mezzi di
prova o informazioni assumere per l'accertamento dei fatti;
che, inoltre, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella querelata
decisione alla quale si rinvia, il Tribunale ritiene che le allegazioni a so-
stegno della domanda d'asilo siano manifestamente inverosimili e irrile-
vanti ai sensi dell'asilo (art. 3 e 7 LAsi);
che infatti il ricorrente ha addotto in sede di audizione sulle generalità di
avere lasciato il Paese per la mancanza di lavoro (cfr. verbale 1, pag. 7);
che egli ha espressamente dichiarato che se avesse avuto un lavoro non
sarebbe mai espatriato (cfr. verbale 1, pag. 7); che oltretutto egli ha e-
scluso esplicitamente altri motivi d'asilo (cfr. verbale 1, pag. 7); che come
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manifestamente riconoscibile i motivi di natura economica sono irrilevanti
ai sensi delle norme in materia di concessione dell'asilo;
che, per di più, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella deci-
sione impugnata, le dichiarazioni in materia d'asilo rese dal ricorrente du-
rante la seconda audizione sono incongruenti rispetto a quanto affermato
nella prima audizione e non possono essere ritenute verosimili; che inve-
ro, nell'ambito dell'audizione sui motivi d'asilo, il richiedente non ha più
menzionato la mancanza di un lavoro, ma ha invece dichiarato di essere
espatriato a causa di problemi con il suo datore di lavoro; che, infatti, il
suo datore di lavoro non lo avrebbe pagato e il richiedente gli avrebbe ru-
bato molti soldi per poi in seguito espatriare (cfr. verbale 2, pagg. 4 e 5);
che il ricorrente alla domanda del perché non avesse parlato dei problemi
con il datore di lavoro già durante la prima audizione, ha affermato che la
domanda non gli era stata posta (cfr. verbale 2, pag. 6, D54); che, oltre a
ciò, il ricorrente non è stato capace di dire quanti soldi avesse rubato al
datore di lavoro (cfr. verbale 2, pag. 6, D44);
che, nel ricorso, in merito a questa contraddizione fa valere che i suoi mo-
tivi d'asilo non possono essere considerati inverosimili soltanto perché
sono stati fatti valere unicamente nell'ambito dell'audizione federale; che,
infatti, l'audizione sulle generalità ha la funzione di acquisire i dati essen-
ziali sull'identità;
che, tuttavia, seppure le dichiarazioni rilasciate durante l'audizione sulle
generalità, considerato il carattere sommario della stessa, abbiano valore
probatorio più limitato, eventuali contraddizioni possono essere ritenute
se determinati avvenimenti, come in casu il presunto problema con il da-
tore di lavoro, vengono invocati in seguito come motivo principale d'asilo,
mentre in sede di audizione sommaria non sono stati nemmeno accennati
(cfr. GICRA 1993 n. 3);
che, di conseguenza, i motivi d'asilo fatti valere al momento dell'audizione
federale e nemmeno menzionati nel corso della prima audizione, non
possono essere considerati verosimili;
che, nemmeno dalle considerazioni ricorsuali emergono nuovi elementi,
fatti o mezzi di prova, atti a modificare quanto già ritenuto in prima istan-
za, sicché per evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda alle considerazioni
della decisione impugnata;
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che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi
da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determina-
zione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo;
che non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari
ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione
dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità
(cfr. DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7, pagg. 90 e ss. e DTAF 2009/50 con-
sid. 5-8, pagg. 725-733);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese di origine
possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confedera-
zione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Conven-
zione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge
federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre
il ricorrente al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3
della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della
Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trat-
tamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);
che da quanto esposto ne discende che l'UFM rettamente non è entrato
nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
che di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, desti-
tuito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisio-
ne impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi, nonché art. 32 ordinanza 1
dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1,
RS 142.311] ; DTAF 2009/50 consid. 9);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che,
giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
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che la questione del carattere possibile, ammissibile ed esigibile dell'ese-
cuzione dell'allontanamento deve essere esaminata d'ufficio; che tuttavia
questo principio è limitato dall'obbligo della persona interessata di colla-
borare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi in relazione con
l'art. 13 cpv. 1 lett. c PA (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federa-
le D-838/2011 del 21 novembre 2012, consid. 9.2; WALTER KÄLIN, Grund-
riss des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pagg. 262-
263);
che in casu il ricorrente, fornendo indicazioni manifestamente carenti e
inverosimili in merito alla sua cittadinanza, è incorso nella violazione
dell'obbligo di collaborare, a lui senza dubbio nota, ponendo così le auto-
rità nell'impossibilità di determinare con certezza il suo Paese di origine,
così come l'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento;
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, ai sensi delle norme di
diritto internazionale pubblico nonché della LAsi, l'esecuzione dell'allonta-
namento è da considerarsi ammissibile (cfr. art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83
cpv. 3 LStr);
che, d'altronde, in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStr, avendo egli violato il
suo dovere di collaborare, dissimulando il suo vero Paese d'origine, il ri-
corrente ha reso impossibile la ricerca di pericoli concreti suscettibili di
minacciarlo nello stesso;
che circa la situazione personale dell'interessato, egli è giovane, scolariz-
zato, parla italiano, francese, arabo e vanta un'esperienza professionale
nel settore dei metalli (cfr. verbale 1, pagg. 3 e 4);
che, in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione prov-
visoria (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 con relativo riferimento), senza
che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una
sua permanenza in Svizzera per motivi medici; che, pertanto, l'esecuzio-
ne dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragione-
volmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr);
che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 2 LStr); che infatti il ricorrente, usando della necessaria dili-
genza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr.
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DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dun-
que pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in mate-
ria di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la
querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricor-
suali tendenti all'annullamento della decisione impugnata e alla trasmis-
sione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte;
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tas-
se e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
[LTF, RS 173.110]);
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Nicole Manetti
Data di spedizione: