B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-5975/2013
S e n t e n z a d e l 2 8 o t t o b r e 2 0 1 3
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Martin Zoller;
cancelliere Gilles Fasola.
Parti
A._______, nato il (...),
Stato sconosciuto,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 18 ottobre 2013 / N (...).
D-5975/2013
Pagina 2
Visto
la prima domanda d'asilo che il richiedente ha presentato in Svizzera il
3 giugno 2011;
lo stralcio dai ruoli della summenzionata domanda che l'UFM ha emanato
il 29 luglio 2011 a seguito della scomparsa del richiedente (cfr. A15/3);
la seconda domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in
data 12 settembre 2013;
lo scritto del 19 settembre 2013 (cfr. B8/2) con cui l'UFM ha ripreso la
procedura d'asilo in virtù dell'art. 29a cpv. 2 dell'Ordinanza 1
dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS
142.311);
il documento che l'UFM ha rimesso al ricorrente e mediante il quale lo ha
reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive
all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con
comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi
scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo;
i verbali d'audizione del 19 settembre 2013 (di seguito: verbale 1) e
dell'8 ottobre 2013 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 18 ottobre 2013 con cui tale Ufficio non è entra-
to nel merito della succitata domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allonta-
namento e l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente dalla Svizze-
ra, notificata oralmente all'interessato il giorno stesso (cfr. B19/1);
il ricorso del 21 ottobre 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata: 22 ottobre 2013);
la copia dell'incarto dell'UFM pervenuta via fax al Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 22 ottobre 2013;
l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale il 24 ottobre 2013;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei conside-
randi che seguono;
D-5975/2013
Pagina 3
e considerato
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 della Legge sull'asilo del
26 giugno 1998, [LAsi, RS 142.31]) contro una decisione in materia
d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della Legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso
è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e
52 cpv. 1 della Legge federale sulla procedura amministrativa del
20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che in caso di ricorso contro una decisione di non entrata nel merito in cui
l'UFM rifiuta di esaminare la fondatezza della domanda d'asilo
(art. 32-35a LAsi), l'autorità di ricorso si limita, secondo la prassi, a
esaminare se l'autorità inferiore ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel
merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2011/30 consid. 3);
che contro una decisione di non entrata nel merito in materia di asilo
l'oggetto suscettibile di essere impugnato non può essere esteso alla
questione della concessione dell'asilo che presuppone un esame materia-
le della domanda stessa;
che, di conseguenza, la conclusione tendente alla concessione dell'asilo
è inammissibile;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la
decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della
domanda;
che secondo l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richie-
dente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili,
di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presen-
tazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è
accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi
(lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiari-
D-5975/2013
Pagina 4
menti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particola-
ri formalità amministrative (DTAF 2007/7 consid. 5);
che, per contro, non sono documenti validi quelli emessi per altri scopi,
come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita,
la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (ibid., consid. 6);
che, nel caso concreto, il ricorrente non ha esibito sino ad oggi alcun
documento che adempia i citati criteri;
che, in merito al possesso di documenti, il ricorrente ha dichiarato di non
avere mai posseduto un passaporto e di avere invece ottenuto la carta
d'identità marocchina nel 2009 (cfr. verbale 1, pag. 6); che quest'ultimo
documento si troverebbe in Algeria presso la casa della madre
(cfr. ibidem); che, circa la possibilità di presentare alle autorità elvetiche
validi documenti ai sensi della LAsi, l'insorgente ha dapprima
affermato di non avere fatto nulla in tal senso e di non volere contattare i
propri famigliari (cfr. ibidem); che, nel corso della seconda audizione, ha
ribadito di non avere contattato i propri famigliari (cfr. verbale 2, D4-5,
pag. 2); che, tuttavia, gli avrebbe contattati prossimamente (cfr. verbale 2,
D4, pag. 2); che, interpellato sul motivo per cui non li avesse contattati
prima, ha reso una serie di motivi; che, segnatamente, ha sostenuto che
la sua famiglia non lo vorrebbe, che non avrebbe avuto i soldi per contat-
tare i famigliari, che non saprebbe dove trovare un internet point e che
avrebbe dimenticato l'indirizzo per scrivere a casa (cfr. verbale 2, D5-9,
pag. 2); che, infine, ha affermato che avrebbe contattato i propri famigliari
tramite "facebook" (cfr. verbale 2, D12-13, pag. 3);
che nel ricorso l'insorgente sostiene che vi sarebbero motivi scusabili ai
sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi per la mancata consegna dei
documenti; che, tuttavia, le giustificazioni ricorsuali si limitano a generiche
affermazioni di parte prive di alcun elemento concreto; che, come visto, il
ricorrente si è limitato a fornire dichiarazioni contraddittorie ed inverosimi-
li; che, oltretutto, l'insorgente ha reso generalità contrastanti; che, infatti,
oltre alla cittadinanza marocchina dichiarata nella presente procedura, si
D-5975/2013
Pagina 5
è identificato in altre occasioni quale cittadino tunisino (cfr. A4/1) e quale
cittadino algerino (cfr. A B13/6);
che, vista l'inverosimiglianza, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità
delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti
d'identità, vi è ragione di concludere che il ricorrente dissimuli i suoi
documenti d'identità per i bisogni di causa;
che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata
consegna dei documenti d'identità;
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né
fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi,
l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente
non è applicabile;
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in
base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di
rifugiato del richiedente;
che inoltre con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore
ha pure introdotto, con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi, una
procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o
meno della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una
decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);
che, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella querelata
decisione alla quale si rinvia, questo Tribunale ritiene che le allegazioni
del ricorrente siano contraddittorie ed illogiche e, pertanto, inverosimili;
che, infatti, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione
contestata a cui si rinvia per i dettagli, il ricorrente si è palesemente con-
traddetto in merito ai fatti principali del proprio racconto;
che, di conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato inverosimili, con
riferimento all'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente;
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi
da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determina-
zione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo;
D-5975/2013
Pagina 6
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista
dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7, pp. 90 e ss. e
DTAF 2009/50 consid. 5-8, pp. 725-733);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel paese d'origine possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione
del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della Legge
federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre
il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari
all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3
della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato
nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 2011 [OAsi 1,
RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9, p. 733);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che,
giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che la questione del carattere possibile, ammissibile e esigibile dev'esse-
re esaminata d'ufficio; che tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo
dell'interessato di collaborare all'accertamento dei fatti giusta
l'art. 8 cpv. 1 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale
D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; WALTER KÄLIN, Grundriss
D-5975/2013
Pagina 7
des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262), trat-
tandosi di un tipico caso d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA;
che, come illustrato in precedenza, nel caso in esame le affermazioni del
ricorrente in merito alla propria cittadinanza sono manifestamente carenti
ed inverosimili, per il che egli ha segnatamente violato l'obbligo di collabo-
rare circa l'indicazione della sua vera cittadinanza, a lui senza dubbio
nota, ed ha così posto le autorità nell'impossibilità di determinare con cer-
tezza il suo Paese d'origine, così come l'esistenza di ostacoli all'allonta-
namento;
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allon-
tanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2
LAsi);
che, d'altronde, in relazione all'art. 83 cpv. 4 LStr, avendo egli violato il
suo dovere di collaborare, dissimulando il suo vero Paese d'origine, il ri-
corrente ha reso impossibile la ricerca di pericoli concreti e suscettibili di
minacciarlo nello stesso;
che il ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria
(cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2, p. 21 e relativi riferimenti) senza che da
un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua
permanenza in Svizzera per motivi medici; che, pertanto, l'esecuzione
dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevol-
mente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2
LStr); che, infatti, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà
procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34
consid. 12, pp. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque
pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e
la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni
ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla
D-5975/2013
Pagina 8
trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno
respinte;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse
e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale
[LTF, RS 173.110]).
(dispositivo: alla pagina seguente)
D-5975/2013
Pagina 9
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Gilles Fasola
Data di spedizione: