B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-5976/2013
S e n t e n z a d e l 2 9 o t t o b r e 2 0 1 3
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Robert Galliker;
cancelliere Gilles Fasola.
Parti
A._______, nato il (...),
Stato sconosciuto,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 16 ottobre 2013 / N (...).
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Visto
la prima domanda d'asilo che il richiedente ha presentato in Svizzera il
20 febbraio 2001;
la decisione dell'allora Ufficio federale dei rifugiati (ora Ufficio federale
della migrazione) del 12 settembre 2002, con la quale detto Ufficio ha
respinto la succitata domanda d'asilo, pronunciando l'allontanamento
dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento medesi-
mo siccome lecita, esigibile e possibile;
il ricorso contro la succitata decisione dell'UFR inoltrato dall'interessato
all'allora Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) in
data 23 ottobre 2002;
la sentenza della CRA dell'11 febbraio 2005 con cui tale autorità ha
respinto il succitato gravame;
la seconda domanda d'asilo che il richiedente ha inoltrato in Svizzera in
data 22 giugno 2013;
i verbali di audizione relativi alla prima procedura d'asilo del 6 marzo 2001
(di seguito: verbale 1) e del 26 aprile 2001 (di seguito verbale 2) e quelli
dell'attuale procedura del 15 agosto 2013 (di seguito: verbale 3) e del
30 settembre 2013 (di seguito: verbale 4);
la decisione dell'UFM del 16 ottobre 2013, con la quale detto Ufficio non è
entrato nel merito della citata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2
lett. e della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) con
contestuale pronuncia dell'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera e
l'esecuzione dello stesso siccome lecita, esigibile e possibile;
la notifica della summenzionata decisione all'interessato avvenuta in data
17 ottobre 2013 (cfr. risultanze processuali);
il ricorso del 21 ottobre 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di
entrata: 22 ottobre 2013) contro detta decisione;
l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale il 23 ottobre 2013;
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i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei conside-
randi che seguono;
e considerato
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge
sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF,
RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5,
48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa
del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la deci-
sione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti;
che il ricorrente ha affermato di non essere mai tornato in patria in
ragione dei motivi già adotti nel corso della prima procedura d'asilo in
Svizzera (cfr. verbale 3, pag. 11); che, tuttavia, egli ha dichiarato che la
ragione principale dell'attuale domanda d'asilo è da ricondurre ai problemi
di salute di cui soffrirebbe (cfr. verbale 3, pag. 11 e verbale 4, D49-52,
pag. 5);
che l'UFM nella sua decisione ha ritenuto che dopo la conclusione della
prima procedura d'asilo non sarebbero intervenuti nuovi fatti propri a mo-
tivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della prote-
zione provvisoria;
che di conseguenza l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pro-
nunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione
dello stesso verso il suo Paese d'origine siccome lecita, esigibile e possi-
bile;
che nel ricorso l'insorgente contesta preliminarmente la messa in dubbio
da parte dell'UFM delle generalità declinate; che, pertanto, egli chiede di
essere trattato come cittadino del Mali; che, circa il merito della propria
domanda, sostiene che dalla prima domanda d'asilo a quella attuale
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sarebbe passato un lungo periodo di tempo nel corso del quale sarebbero
accaduti nuovi fatti determinanti; che, in particolare, egli avrebbe
riscontrato gravi problemi di salute; che, pertanto, l'UFM avrebbe dovuto
entrare nel merito della propria decisione; che, subordinatamente, i
problemi fisici di cui sarebbe affetto giustificherebbero quantomeno
l'ammissione provvisoria in Svizzera ritenuto che in patria non avrebbe
alcuna possibilità di beneficiare di cure mediche adeguate;
che, circa le valutazione relative all'identità del ricorrente, il Tribunale
rileva che il medesimo, sin dalla prima procedura d'asilo in Svizzera, ha
palesato lacune tali da escludere l'asserita cittadinanza maliana
(cfr. verbale 1 pag. 4 e verbale 2 pagg. 9-11); che, inoltre, sentito in merito
all'intenzione dell'UFM di ritenerlo proveniente da uno stato sconosciuto,
l'insorgente si è limitato a prendere atto di tale circostanza senza opporre
alcuna contestazione (cfr. verbale 3, pag. 12); che, oltretutto, egli ha
violato il proprio obbligo di collaborazione omettendo di presentare, in
entrambe le procedure d'asilo, un documento in grado di identificarlo;
che, così facendo, il ricorrente ha reso impossibile la propria
identificazione alle autorità; che, pertanto, egli deve assumersi le
conseguenze del proprio agire;
che giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una
procedura d'asilo terminata con decisione negativa o durante la pendente
procedura d'asilo è rientrato nel Paese di origine o di provenienza, a me-
no che non vi siano indizi che nel frattempo siano intervenuti fatti propri a
motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della pro-
tezione provvisoria;
che preliminarmente il Tribunale osserva che la precedente procedura
d'asilo in Svizzera si è definitivamente conclusa con la crescita in giudica-
to della decisione negativa dell'UFM del 12 settembre 2002;
che il Tribunale rileva che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di ge-
neriche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa
valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione di non entrata
nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi
(cfr. DTAF 2009/53 consid. 4.2);
che, in particolare, gli unici nuovi elementi rispetto alla prima procedura
d'asilo risultano essere i problemi di salute dell'interessato; che, tuttavia,
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problemi di salute o l'impossibilità di accedere alle cure non sono motivi
d'asilo ai sensi della LAsi;
che, di conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i fatti addotti
dall'insorgente nella presente procedura non sono propri a motivare la
qualità di rifugiato o determinanti per la concessione dell'ammissione
provvisoria;
che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito
il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tute-
la e la decisione impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi, nonché art. 32 ordinanza 1
dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1,
RS 142.311] ; DTAF 2009/50 consid. 9);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso il suo paese
d'origine possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre i ricorrenti in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro
la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che,
giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che la questione del carattere possibile, ammissibile ed esigibile dell'ese-
cuzione dell'allontanamento deve essere esaminata d'ufficio; che tuttavia
questo principio è limitato dall'obbligo della persona interessata di colla-
borare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi in relazione con
l'art. 13 cpv. 1 lett. c PA (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale ammini-
strativo federale D-838/2011 del 21 novembre 2012, consid. 9.2);
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che, in casu, il ricorrente fornendo indicazioni manifestamente carenti e
inverosimili in merito alla sua cittadinanza, è incorso nella violazione di
tale obbligo, ponendo le autorità nell'impossibilità di determinare con cer-
tezza il suo Paese di origine, così come l'esistenza di ostacoli all'esecu-
zione dell'allontanamento;
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allon-
tanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2
LAsi);
che, d'altronde, in relazione all'art. 83 cpv. 4 LStr, avendo egli violato il
suo dovere di collaborare, dissimulando il suo vero Paese d'origine, il
ricorrente ha reso impossibile la ricerca di pericoli concreti e suscettibili di
minacciarlo nello stesso;
che, oltretutto, nulla cambierebbe anche nell'ipotesi in cui il Tribunale
dovesse partire dal presupposto che il ricorrente possa essere di origine
senegalese come ipotizzato dall'UFM nella sua decisione di data
12 settembre 2002;
che, infatti, la situazione attuale che prevale in Senegal non è in sé costi-
tutiva di un impedimento alla reintegrazione del ricorrente; che difatti tale
Paese non conosce una situazione di guerra, di guerra civile o di violenza
generalizzata;
che, circa la situazione personale dell'interessato, considerata la violazio-
ne dell'obbligo di collaborare di cui sopra, il Tribunale non dispone di ele-
menti sufficienti per stabile concretamente l'entità della rete sociale e
familiare di cui l'interessato possa disporre in patria; che, inoltre, tale vio-
lazione impedisce al Tribunale di esaminare il concreto reinserimento
sociale del ricorrente, per il che l'autorità giudicante si vede costretta ad
esimersi dall'effettuare un esame accurato di tali aspetti; che, tuttavia, il
ricorrente è giovane e afferma di avere frequentato la scuola tra il 1991
ed il 2001 (cfr. verbale 3, pag. 5); che, inoltre, egli ha lavorato in Francia
quale addetto alle pulizie negli uffici (cfr. ibidem); che, quanto ai problemi
di salute evocati, il Dr. med. B._______ ha diagnosticato al ricorrente, il
(...) 2013, il diabete mellito tipo II, vitiligo e anemia
(cfr. Acta B28/3); che, a mente del Tribunale, tali malattie non sono di una
gravita tale da giustificare l'ammissione provvisoria in Svizzera per motivi
medici; che, d'altronde, se date le condizioni in relazione ai mezzi finan-
ziari necessari per accedere alle cure mediche, il Tribunale segnala che il
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ricorrente ha la facoltà di richiedere un adeguato aiuto al ritorno ai sensi
dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi;
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è da ritener-
si ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44
cpv. 2 LAsi);
che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 2 LStr); che, infatti, il ricorrente, usando della necessaria
diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(cfr. DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è
dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in ma-
teria di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la
querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni
ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata e alla
trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno
respinte;
che, per quanto attiene all'emolumento fissato dall'UFM, il Tribunale
osserva che, giusta l'art. 17b cpv. 4 LAsi, se una persona presenta una
nuova domanda di asilo dopo che una procedura di asilo e allontanamen-
to nei suoi confronti è stata chiusa con decisione passata in giudicato,
l'Ufficio riscuote un emolumento qualora non entri nel merito o respinga la
domanda; che, a richiesta, l'autorità inferiore esonera dal pagamento
delle spese procedurali il richiedente indigente la cui domanda non
sembri a priori destinata all'insuccesso, eccetto che il richiedente sia tor-
nato in Svizzera dallo Stato d'origine o di provenienza;
che, ciò posto, l'autorità inferiore ha rettamente fissato un emolumento al
ricorrente, per il che la censura in questo senso va respinta;
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che, inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di
esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della
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dispensa dal versamento delle spese processuali, è anch'essa respinta
(art. 65 cpv. 1 PA);
che, pertanto, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di
CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del
ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento
sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammi-
nistrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
[LTF, RS 173.110]);
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Gilles Fasola
Data di spedizione: