Corte IV
D-5993/2010/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 3 1 a g o s t o 2 0 1 0
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Christa Luterbacher;
cancelliera Antonella Guarna.
A._______, nato il (...),
Iraq,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 20 agosto 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-5993/2010
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in
Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno
e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento
d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata
consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
sua domanda d'asilo,
i verbali d'audizione del 19 maggio 2010 (di seguito: verbale 1) e del
20 agosto 2010 (di seguito: verbale 2),
il verbale della decisione dell'UFM del 20 agosto 2010, notificata
oralmente all'interessato lo stesso giorno (cfr. risultanze processuali),
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 24 agosto 2010 (cfr. timbro del plico
raccomandato),
l'incarto originale dell'UFM, pervenuto al Tribunale amministrativo
federale (di seguito: il Tribunale) in data 25 agosto 2010,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021),
dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale
federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998
sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art.
105 LAsi e art. 83 lett. d cpv. 1 LTF),
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che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché
all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo,
l'interessato ha dichiarato di essere nato il (...), ossia di avere (...) anni
e (...) mesi, e di essere originario di B._______ (Arbil, Iraq) ma di aver
vissuto a C._______ (Iraq) con i genitori fino all'età di (...) anni e poi a
D._______ (Iraq) con la zia materna sino alla morte di quest'ultima nel
(...),
che, dopo la morte della zia, l'interessato sarebbe stato costretto
contro la sua volontà a ritornare a vivere con i suoi genitori a
C._______; che, a causa di problemi con la sua famiglia e della
situazione di insicurezza regnante in questa città, dove non poteva
uscire, vi erano rapimenti ed esplosioni, l'interessato – assieme ai suoi
genitori – avrebbe deciso che sarebbe stato meglio per lui espatriare
all'estero per costruirsi una vita; che, inoltre, ritenuto che il fratello
dell'interessato lavorerebbe per gli americani, egli sarebbe in pericolo,
in quanto rischierebbe di essere ucciso o rapito, se la gente lo
verrebbe a scoprire,
che, da D._______, l'interessato avrebbe viaggiato in aereo – munito
di un passaporto messogli a disposizione dal passatore, il quale poi
glielo avrebbe sequestrato – fino a E._______ (Turchia), dove vi
sarebbe rimasto per (...) mesi circa; che, dalla Turchia, avrebbe
proseguito il viaggio in TIR sino ad arrivare in Svizzera, senza
documenti e senza subire controlli,
che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento
d'identità,
che l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha
consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo nessun
documento d'identità o di viaggio valevole entro le 48 ore; che,
dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni
previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore
ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
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l'esecuzione dell'allontanamento verso il nord dell'Iraq siccome lecita,
esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente contesta la decisione dell'UFM,
sostenendo che vi sarebbero nel suo caso dei motivi che giustificano
la mancata presentazione dei documenti d'identità, per i quali l'autorità
inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo
e la decisione qui impugnata dovrebbe essere annullata; che, in
particolare, egli sostiene di aver reso dichiarazioni precise riguardo ai
suoi documenti d'identità, in particolare riguardo al passaporto, che
ribadisce essergli stato spedito, assieme al suo certificato di
nazionalità, tre settimane prima, ma che non avrebbe ad oggi ancora
ricevuto, probabilmente a causa dei problemi legati ai servizi postali;
che, inoltre, l'insorgente fa valere che l'UFM sarebbe dovuto entrare
nel merito della sua domanda d'asilo, in quanto sarebbero necessari
ulteriori approfondimenti in relazione al suo statuto di rifugiato e
soprattutto riguardo all'esecuzione del suo allontanamento,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della
decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore
per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo; che ha,
altresì, presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso
della dispensa dal pagamento delle spese processuali e del relativo
anticipo,
che, preliminarmente, avendo il ricorrente dichiarato la sua minor età
al momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo ed essendo stata
riconosciuta come verosimile dall'autorità inferiore (cfr. risultanze
processuali), al ricorrente sarebbe dovuta essere designata una
persona di fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LAsi,
che, tuttavia, se da un lato, è stata notificata da parte dell'UFM
all'autorità cantonale competente la presenza del richiedente quale
minore non accompagnato affinché si prendessero le misure di
protezione previste a riguardo, dall'altro lato, il richiedente è divenuto,
nel frattempo, maggiorenne,
che, inoltre, nessun atto di procedura rilevante, oltre alla prima
audizione sommaria, è stato eseguito prima che il richiedente
divenisse maggiorenne,
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che, di conseguenza, non v'è ragione di censurare la mancata
designazione nei confronti del ricorrente di una persona di fiducia ai
sensi dell'art. 17 cpv. 3 LAsi,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda; che giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c),
che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in
particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro,
non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli
emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di
fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale
svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6),
che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri,
che, in relazione a quanto già rettamente rilevato dall'UFM nella
decisione impugnata circa la mancata presentazione dei documenti
d'identità da parte del ricorrente, non soccorre quest'ultimo la
stereotipata allegazione, secondo cui la sua carta d'identità
(cfr. verbale 1 pag. 6 e verbale 2 D4-6 pag. 2) rispettivamente il suo
passaporto (cfr. ricorso pag. 2) non gli sarebbe giunto in Svizzera sino
ad oggi, a causa di problemi legati ai servizi postali; che, infatti, tali
asserzioni – peraltro contraddittorie riguardo al fatto se si tratta della
carta d'identità o del passaporto, quest'ultimo si troverebbe in Turchia,
giacché gli sarebbe stato trattenuto dal passatore (cfr. verbale 2 D 10-
12 pagg. 3-4) – non costituiscono ragioni valide per giustificare la
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mancata esibizione di documenti ai sensi della legge; che, inoltre, non
vi è alcun indizio che egli abbia effettuato seri e concreti sforzi che
avrebbero potuto avere esito favorevole per l'invio dei suoi documenti
dall'Iraq; che, segnatamente, non soccorre il ricorrente la semplice
allegazione secondo cui avrebbe cercato di far pervenire i documenti
(cfr. verbale 2 D9 pag. 2), visto il tempo trascorso dall'inoltro della sua
domanda d'asilo o dalla prima audizione in cui egli ha dichiarato di
esserne stato informato per la prima volta (cfr. verbale 2 D8 pag. 2) e
considerato che egli avrebbe potuto fin da subito rivolgersi ai suoi
genitori in patria, dove peraltro egli ha dichiarato di trovarsi la carta
d'identità (cfr. verbale 1 pag. 6),
che, inoltre, quanto al suo viaggio d'espatrio, il cui racconto è peraltro
vago e caratterizzato da diversi "non lo so", non può corrispondere alla
realtà che il ricorrente abbia potuto arrivare dalla Turchia in Svizzera,
in una località che afferma essergli sconosciuta, in TIR, di cui non è
stato in grado di indicarne nemmeno il Paese di immatricolazione,
entrando nello spazio Schengen e attraversando mezza Europa, senza
subire alcun controllo e senza documenti, allorquando egli avrebbe
affermato che il TIR sarebbe stato controllato; che, segnatamente, non
è plausibile che egli sia potuto sfuggire a questo controllo stando
nascosto nel rimorchio; che, infatti, un camion – in ragione della merce
che può trasportare – è di base sottoposto a controlli doganali; che, in
siffatte circostanze, e tanto più che egli ha dichiarato che il TIR era
vuoto, rispettivamente trasportava solo alcuni cartoni, il ricorrente non
avrebbe potuto trovarvi alcun nascondiglio,
che, pertanto, l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze
descritte,
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni
del ricorrente circa la mancata presentazione dei documenti d'identità,
v'è ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti
d'identità per i bisogni della causa,
che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata
consegna dei documenti d'identità,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
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stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel
merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che, segnatamente, riguardo al motivo d'asilo allegato secondo cui
temerebbe di essere perseguitato a causa dell'attività del fratello che
collaborerebbe con gli americani, il ricorrente non è stato in grado di
fornire alcun elemento concreto; che egli si è limitato ad affermare in
maniera vaga di avere dei problemi per la posizione del fratello
(cfr. verbale 2 D24 pag. 4 e D38 pag. 5), di temere di essere ucciso e
sequestrato (cfr. verbale 1 pag. 7), nonché di subire minaccie ed
estorsioni; che egli non ha saputo spiegare il motivo a fondamento
degli allegati timori, accennando in maniera del tutto stereotipata ai
problemi esistenti tra sunniti e sciiti quale giustificazione (cfr. verbale 2
D39-43 pag. 6); che l'inconsistenza delle allegazioni del ricorrente
conducono a ritenere senza dubbio che l'evocato motivo d'asilo è
manifestamente inverosimile; che, d'altronde, questo motivo d'asilo –
così vagamente esposto – risulta essere solo un mera maschera
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rispetto a quello che sarebbe la realtà dei fatti; che, infatti, il ricorrente
ha altresì espressamente dichiarato di essere espatriato a causa dei
problemi avuti con la sua famiglia, residente a C._______, a seguito
della morte della zia che lo accudito durante la sua vita a D._______;
che, a tal proprosito, il ricorrente ha fatto valere di non potersi
reinserire socialmente a C._______, dove in generale regnerebbe la
paura e non sarebbe libero di vivere la sua vita in maniera tranquilla e
indipendente, ciò che avrebbe creato dei disappunti con i suoi genitori
(cfr. verbale 1 pagg. 7-8 e verbale 2 D24-25 pag. 4 e D38 pag. 5); che
tali problemi – i quali costituirebbero il vero motivo per cui il ricorrente
sarebbe espatriato – a prescindere dalla loro verosimiglianza, sono
come facilmente riconoscibili palesemente irrilevanti ai sensi dell'art.
3 LAsi,
che, per conseguenza, le dichiarazioni rese dal ricorrente – oltre ad
essere state rettamente considerate inverosimili dall'UFM con
riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi – sono irrilevanti in materia
d'asilo,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art.
32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori
accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato
dell'insorgente medesimo,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal
punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8
pagg. 725-733 e DTAF 2007/8 consid. 5,6, 5-5.7 pag. 90 e segg.),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel nord dell'Iraq
(nelle provincie di Dohuk, Arbil e Suleimaniya) possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione
del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o
esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di
trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984
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contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti (Conv. tortura, RS 0.105),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è
entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art.
32 cpv. 2 lett. a LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; Giurisprudenza ed
informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
[GICRA] 2001 n. 21),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr;
che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 3 LStr),
che, inoltre, la situazione nel nord dell'Iraq (Dohuk, Arbil e
Suleymaniya) non vige, al momento, una situazione di violenza
generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da
considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile; che
segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato
rispetto al resto del Paese; che, inoltre, la situazione dei diritti
dell'uomo è migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq;
che, in particolare, l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre
province curde è esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non
sposati, in buona salute e giovani, a condizione che la persona
interessata sia originaria della regione o vi abbia vissuto un lungo
periodo e disponga di una rete sociale, segnatamente famiglia, parenti
o conoscenti, oppure di relazioni con i partiti al potere (DTAF 2008/5
consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8),
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che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane e
celibe senza alcuna persona a carico; che, a D._______, egli ha potuto
acquisire una formazione scolastica ed espletare l'attività lavorativa di
(...) per mantenersi in maniera indipendente (cfr. verbale 1 pag. 3 e
verbale 2 D35-36 pag. 5); che, inoltre, egli dispone nella regione di
D._______ – dove egli stesso ha dichiarato di aver vissuto bene e
volere tornare a vivere (cfr. verbale 1 pagg. 7-8 e verbale 2 D24-25
pag. 4) – di un'importante rete sociale, tra cui il suo ex datore di lavoro,
per il quale sarebbe una persona di fiducia, nonché i suoi amici, tra i
quali uno che lo avrebbe ospitato prima di espatriare (cfr. verbale 2
D24- pag. 4; D36 pag. 5 e D56 pag. 7); che, d'altronde, anche nella
regione di Arbil – di cui è originario – il ricorrente ha dei parenti da
parte materna (cfr. verbale 1 pag. 4) e può altresì contare sull'aiuto
della sua famiglia che vive a C._______ (cfr. ibidem); che, infine,
l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di
salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria
(cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di
causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi
medici,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr),
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria
diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che
l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va
disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
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che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, peraltro, essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità
d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è
respinta,
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N [...] (per corriere
interno; in copia)
- F._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione:
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