Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte IV
D5993/2011
Sen t e n z a d e l 9 n o v emb r e 2 0 1 1
Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Kurt Gysi;
cancelliere Bruno D'Amaro.
Parti A._______, nato il (…),
Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 27 ottobre 2011 / N […].
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Visto:
la prima domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data
16 ottobre 2010 in Svizzera;
la decisione del 9 novembre 2010 dell'Ufficio federale della migrazione
(di seguito: UFM), notificata all'interessato il giorno stesso, peraltro mai
impugnata e quindi cresciuta in giudicato, con la quale detto Ufficio non è
entrato nel merito della prima domanda d'asilo del richiedente in
applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha ordinato l'allontanamento dalla
Svizzera e la relativa esecuzione, siccome lecita, esigibile e possibile;
la comunicazione delle autorità del canton B._______ del 3 maggio 2011
secondo la quale il richiedente si è reso irreperibile dal 19 aprile 2011;
la seconda domanda d'asilo che il richiedente ha presentato in data
14 ottobre 2011 in Svizzera;
i verbali dell'audizione sulle generalità (di seguito: verbale 1) e
dell'audizione in virtù del diritto di essere sentito in merito all'applicazione
dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi (di seguito: verbale 2), entrambe avvenute in
data 27 ottobre 2011;
il verbale di decisione dell'UFM del 27 ottobre 2011, notificata
all'interessato il giorno stesso (cfr. risultanze processuali), con la quale
detto Ufficio non è entrato nel merito della seconda domanda d'asilo del
richiedente in applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, pronunciando il
suo allontanamento dalla Svizzera, rispettivamente l'esecuzione di tale
misura siccome lecita, esigibile e possibile;
il ricorso del 31 ottobre 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata: 2 novembre 2011) dell'insorgente;
l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale amministrativo federale
(di seguito: il Tribunale) il 3 novembre 2011;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
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e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS
142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità
inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un
interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. ac PA), e che è pertanto legittimato ad
aggravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma
ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la
decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli
scritti;
che quando è chiamato a pronunciarsi su un ricorso contro una decisione
di non entrata nel merito su una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad
esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2007/8
consid. 2.1., pag. 73);
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che, nell'ambito dell'audizione sulle generalità, l'interessato ha dichiarato
di essere cittadino nigeriano di etnia igbo e religione cattolica romana,
nato e con ultimo domicilio in Nigeria a C._______ (cfr. verbale 1,
pagg. 3 seg.);
che il ricorrente ha chiaramente affermato di non essere rientrato nel
proprio Paese d'origine dopo la conclusione infruttuosa della sua prima
procedura d'asilo (cfr. verbale 2, pag. 1), ma bensì di aver lasciato la
Svizzera nel marzo 2011 e di essere partito per D._______ (Italia), dove
avrebbe soggiornato presso un amico, fino a quando, in ottobre 2011,
avrebbe deciso di ritornare in Svizzera per inoltrare una seconda
domanda d'asilo (cfr. verbale 1, pag. 6);
che l'interessato ha dichiarato altresì che i motivi d'asilo della presente
domanda d'asilo sono uguali a quelli che aveva già fatto valere in
occasione della sua prima domanda (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2,
pag. 1);
che, nella decisione del 27 ottobre 2011, l'UFM ha considerato, da un
lato, che la precedente procedura d'asilo sarebbe definitivamente
conclusa e che i fatti addotti dal richiedente nella presente procedura non
sarebbero propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la
concessione della protezione provvisoria;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che l'autorità inferiore ha pure
pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la sua
esecuzione verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, l'insorgente fa valere che, l'UFM avrebbe avuto l'obbligo
di esaminare materialmente la sua richiesta d'asilo visti gli evidenti fatti
nuovi di rilievo; che, infatti, egli durante il suo soggiorno a D._______
(Italia) avrebbe incontrato un ex compagno di scuola, il quale lo avrebbe
informato circa il fatto di essere tutt'ora perseguito da gente la quale lo
vorrebbe uccidere; che temendo di poter essere rintracciato, sia in Italia
che in Nigeria, egli avrebbe fatto ritorno in Svizzera; che, per
conseguenza, i suoi motivi d'asilo risulterebbero oltre che gravi anche
attuali, in quanto la sua vita in Nigeria – tra l'altro a causa di accuse a suo
carico nel suo Paese d'origine – sarebbe esposta ad un grave pericolo;
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti
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all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua
domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione
provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal
versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una
procedura d'asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era
pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di
provenienza, a meno che dall'audizione non vi siano indizi che siano
intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o
determinanti per la concessione della protezione provvisoria;
che, preliminarmente, il Tribunale osserva che la precedente procedura
d'asilo si è definitivamente conclusa il 24 novembre 2010 con la crescita
in giudicato della decisione dell'UFM del 9 novembre 2010, non avendo
l'interessato interposto ricorso contro la menzionata decisione notificatagli
il 12 novembre 2011;
che, in casu, codesto Tribunale rileva che l'insorgente non ha presentato,
all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di
giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata
decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32
cpv. 2 lett. e LAsi);
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo, s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato;
che, segnatamente, il ricorrente ha confermato le allegazioni della prima
procedura d'asilo, dichiarando che i suoi motivi d'asilo sarebbero rimasti
esattamente gli stessi della prima procedura d'asilo (cfr. verbale 1,
pag. 6) e riguarderebbero sempre il suo vecchio problema – già ritenuto
inverosimile a conclusione della prima procedura – e meglio per il fatto
che, a suo dire, sarebbe ricercato dalle autorità del suo paese per aver
partecipato ad un omicidio di un'esponente politico in Nigeria di cui egli
non avrebbe fatto parte in quanto si sarebbe distanziato dagli attentatori
prima dell'omicidio (cfr. decisione del UFM del 9 novembre 2010,
pag. 2); che considerata la crescita in giudicato della prima decisione
dell'UFM circa l'inverosimiglianza dei suoi motivi d'asilo, non vi è modo di
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ritenere l'improvvisa verosimiglianza di questi ultimi mediante ai fatti non
corroborati in merito all'uccisione dell'esponente politico;
che quindi non soccorrono di certo il ricorrente le generiche censure
ricorsuali illustrate poc'anzi;
che, alla luce di quanto evocato v'è dunque ragione di concludere che i
motivi fatti valere dall'insorgente nell'ambito della procedura in esame
sono inverosimili e rasentano l'abuso processuale, nonché, in tutta
evidenza, non costituiscono di per sé, un indizio proprio a giustificare la
qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, tanto meno determinante per la
concessione della protezione provvisoria ai sensi della giurisprudenza
(cfr. DTAF 2009/53 consid. 4.2 pag. 769 e i relativi riferimenti);
che, di conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i fatti
nuovamente addotti dal ricorrente nella presente procedura d'asilo, non
sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la
concessione della protezione provvisoria;
che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito
il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela
e la decisione impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinan
za 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28
luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi
(divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il
ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari
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all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3
della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);
che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione
all'art. 44 cpv. 2 LAsi);
che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria non è caratterizzata da
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme
della popolazione nell'integralità del territorio nazionale;
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane,
celibe, non ha figli e sembra di godere di un'ottima formazione scolastica,
poiché avrebbe terminato una scuola superiore e sarebbe tutt'ora
studente; che, durante gli studi avrebbe anche lavorato come elettricista
in
Nigeria (cfr. verbale del 26 ottobre 2010 della prima procedura d'asilo,
pag. 3); che, inoltre, nonostante egli non abbia indicato di avere una rete
famigliare – siccome i genitori, fratelli e sorelle sarebbero tutti già
deceduti salvo uno zio paterno il quale vivrebbe in Nigeria a E._______
(cfr. verbale 1. pagg. 4 seg.) – essendovi nato e cresciuto in Nigeria, non
vi è motivo di ritenere che egli non disponga in patria almeno di una rete
sociale;
che, in aggiunta, l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione
svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24) senza che da un
esame d'ufficio degli atti emerga la necessità di una permanenza in
Svizzera per motivi medici;
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in
relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in
relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che il ricorrente, usando della necessaria
diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
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(cfr. DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è
dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile;
che, di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità
inferiore confermata;
che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto
federale né abusato del suo potere d’apprezzamento; che esso non ha
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed
inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso
va respinto;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è
pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di
diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Bruno D'Amaro
Data di spedizione: