B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-5996/2019
Sen t en z a d e l 2 1 no vemb r e 2 0 1 9
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l’approvazione del giudice Jürg Marcel Tiefenthal,
cancelliera Alissa Vallenari.
Parti
A._______, nato il (…),
Georgia,
rappresentato dalla MLaw Cinzia Chirayil,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allonta-
namento;
decisione della SEM del 5 novembre 2019 / N (…).
D-5996/2019
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Visto:
la domanda d’asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il
(…) ottobre 2019 (cfr. atto n. […]-3/2),
le successive indagini svolte dalla Segreteria di Stato della migrazione (di
seguito: SEM), le quali hanno permesso di accertare che secondo la banca
dati «EURODAC» l’interessato aveva già depositato una domanda d’asilo
in Francia il (…) gennaio 2019 (cfr. atto n. […]-9/1),
la richiesta del (…) ottobre 2019 di ripresa in carico, che la SEM ha pre-
sentato alle competenti autorità francesi, fondata sull’art. 18 par. 1 lett. b
del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione
dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione
internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un
paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell’Unione eu-
ropea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Regolamento Dublino III)
(cfr. atto n. […]-11/5),
il verbale di rilevamento dei dati personali del (…) ottobre 2019 dell’interes-
sato, nel corso del quale egli ha consegnato la sua carta d’identità originale
(cfr. atto n. […]-15/8 e atto n. […]-1/1),
l’accordo di ripresa in carico dell’interessato da parte della Francia datata
(…) ottobre 2019, ma inviata il (…) ottobre 2019, sulla base dell’art. 18
par. 1 lett. d del Regolamento Dublino III (cfr. atti n. […]-17/1 e n. […]-19/1),
il colloquio personale ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Dublino III del
(…) ottobre 2019 del richiedente, con contestuale diritto di essere sentito
in merito all’eventuale competenza della Francia per la trattazione della
sua domanda d’asilo nonché circa il suo stato di salute (cfr. atto n. […]-
21/2),
la decisione della SEM del 5 novembre 2019, notificata il 6 novembre 2019
(cfr. atto n. […]-29/1), mediante la quale la predetta autorità non è entrata
nel merito della succitata domanda d’asilo ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b
LAsi, pronunciando nel contempo l’allontanamento (recte: trasferimento)
dell’interessato verso la Francia, come pure incaricando il B._______
dell’esecuzione della decisione di trasferimento e togliendo l’effetto so-
spensivo ad un eventuale ricorso contro la decisione,
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il ricorso del 13 novembre 2019 (cfr. risultanze processuali), che l’insor-
gente ha inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito:
il Tribunale) contro la succitata decisione, chiedendo in limine la sospen-
sione dell’esecuzione dell’allontanamento in via supercautelare e la con-
cessione dell’effetto sospensivo al gravame; in via principale l’annulla-
mento della decisione avversata e la restituzione degli atti alla SEM per
nuova istruzione; contestualmente la concessione dell’assistenza giudizia-
ria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del
relativo anticipo,
i mezzi di prova allegati in sede ricorsuale, segnatamente la Secure e-mail
del (…) di C._______ alla protezione giuridica con allegato il Certificato di
vaccinazione del (…) (di seguito: doc. 1), la copia del processo adottato
dalla SEM e da C._______ per gli accertamenti medici (di seguito: doc. 2),
la nota informativa del (…) intitolata “(…)” dell’D._______ ([…]) (di seguito:
doc. 3),
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la legge sull’asilo (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi),
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una deci-
sione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il
ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1
lett. a‒c e art. 52 PA,
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice
(art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente
(art. 111a cpv. 2 LAsi),
che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di
scritti,
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Pagina 4
che nella decisione impugnata la SEM ha d’un canto ritenuto la Francia
competente per l’esame della domanda d’asilo del richiedente; che d’altro
canto non vi sarebbero né motivi che giustificherebbero l’applicazione della
clausola di sovranità né l’esistenza di motivi umanitari,
che in sede ricorsuale, l’insorgente allega dapprima che la decisione
dell’autorità inferiore sarebbe meritevole di annullamento per carente istru-
zione in merito al suo stato di salute, in quanto malgrado egli avrebbe sol-
lecitato un consulto medico al E._______, negato senza alcuna motiva-
zione, nonché che egli soffrirebbe di dolori in tutto il corpo ciò che non
avrebbe potuto spiegare nel corso della visita medica del (…) – ove non si
sarebbe redatto un documento F2 così come sarebbe invece previsto dalla
procedura C._______ –, e delle problematiche allegate nel corso del collo-
quio Dublino, la SEM non avrebbe proceduto ad una valutazione necessa-
ria e completa del suo stato di salute che si sarebbe imposta invece in
specie,
che inoltre dal 1° settembre 2019, la Protezione giuridica non avrebbe più
la possibilità di contattare, segnalare o sollecitare il E._______ per le pro-
blematiche mediche dei richiedenti,
che altresì nella decisione impugnata, l’autorità inferiore avrebbe accertato
in modo inesatto le condizioni generali di accesso alle cure mediche ed alle
condizioni di accoglienza dei richiedenti l’asilo in Francia; che a fronte di
quanto allegato dal ricorrente e da recenti rapporti internazionali e nazio-
nali, presenterebbero significative carenze,
che infine, il fatto di aver negato il consulto medico al richiedente malgrado
la sua richiesta in tal senso, violerebbe gravemente il suo diritto di essere
sentito,
che in specie, occorre determinare se la SEM poteva fare applicazione
dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, disposizione che prevede che di norma non
si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla
volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale,
l’esecuzione della procedura d’asilo e d’allontanamento,
che, prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la com-
petenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri
previsti dal Regolamento Dublino III,
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che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale respon-
sabile per l’esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata
nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del
richiedente l’asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5
consid. 6.2),
che, ai sensi dell’art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di pro-
tezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello
individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15),
che la procedura di determinazione dello Stato membro competente è av-
viata non appena una domanda di protezione internazionale è presentata
per la prima volta in uno Stato membro,
che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni
criterio per la determinazione dello Stato membro competente – enumerato
al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all’art. 7
par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regola-
mento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei
criteri),
che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base
della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato
domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino
III),
che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese:
take back) – come è il caso nella presente disamina – di principio non viene
effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro compe-
tente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1; sentenza
della Corte di Giustizia dell’Unione europea [CGUE] nelle cause riunite
C-582/17 e C-583/17 [Grande Sezione] del 2 aprile 2019, par. 67 e 68),
che lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di prote-
zione internazionale ai sensi del Regolamento Dublino III è tenuto a ripren-
dere in carico – alle condizioni di cui agli art. 23, 24, 25 e 29 – un cittadino
di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che
ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel terri-
torio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1
lett. d Regolamento Dublino III),
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che, giusta l’art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile
trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato
come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussi-
stono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni
di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento
inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo
Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato
membro competente prosegue l’esame dei criteri di cui al capo III per veri-
ficare se un altro Stato membro possa essere designato come competente,
che, giusta l’art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovra-
nità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato
membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazio-
nale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche
se tale esame non gli compete,
che, nel caso di specie, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rive-
lato, dopo consultazione dell’unità centrale del sistema europeo «EURO-
DAC», che l’interessato aveva presentato una domanda d’asilo in Francia
il (…) gennaio 2019,
che il (…) ottobre 2019 la SEM ha presentato alle autorità francesi compe-
tenti, nei termini fissati all’art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una richie-
sta di ripresa in carico fondata sull’art. 18 par 1 lett. b Regolamento Dublino
III (cfr. atto n. […]-11/5),
che il (…) ottobre 2019, queste autorità hanno espressamente accettato il
trasferimento del ricorrente verso la Francia, in applicazione dell’art. 18
par. 1 lett. d Regolamento Dublino III (cfr. atto n. […]-17/1),
che l’insorgente non ha contestato, anzi ha confermato durante il colloquio
personale Dublino, di aver depositato una domanda d’asilo in Francia, né
che questo Stato sia competente per trattare la sua domanda,
che tuttavia il ricorrente si è opposto al suo trasferimento verso la Francia,
sostenendo che durante la procedura d’asilo nel predetto Paese, non
avrebbe avuto la possibilità di farsi sentire, in quanto sarebbe mancato un
interprete, e non avrebbe avuto alcun aiuto da parte delle autorità francesi,
né beneficiato di un alloggio, come neppure di cure per i suoi problemi di
salute,
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che inoltre egli temerebbe per la sua vita, se venisse rinviato in Francia
(cfr. atto n. […]-21/2),
che inoltre nella decisione impugnata, l’autorità inferiore avrebbe accertato
in modo inesatto le condizioni generali di accesso alle cure mediche ed alle
condizioni di accoglienza dei richiedenti l’asilo in Francia,
che risulta quindi d’uopo necessario esaminare se vi siano dei fondati mo-
tivi di ritenere che sussistano, in Francia, carenze sistemiche nella proce-
dura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in tale Stato
membro, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante
ai sensi dell’art. 4 CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III),
che a tal proposito si rileva che la Francia è legata alla CartaUE e firmataria
della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed
altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS
0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati
(Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo
del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposi-
zioni,
che pertanto la Francia è presunta rispettare la sicurezza dei richiedenti
l’asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo
una procedura giusta ed equa e garantire una protezione conforme al diritto
internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento euro-
peo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini
del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale
[di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento euro-
peo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all’acco-
glienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva acco-
glienza]; cfr. fra le altre: sentenza del Tribunale F-4716/2019 del 19 set-
tembre 2019),
che tale presunzione non è tuttavia assoluta e può essere confutata in pre-
senza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non ri-
spetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5),
che la stessa va inoltre scartata d’ufficio in presenza di violazioni sistema-
tiche delle garanzie minime previste dall’Unione europea o di indizi seri di
violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza
della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011,
30696/09, R.U. contro Grecia del 7 gennaio 2011, 2237/08, §74 segg.;
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sentenza della CGUE del 21 dicembre 2011, C-411/10 e C-493/10
[Grande Sezione]),
che all’ora attuale, anche prendendo in considerazione le censure mosse
nel gravame dal ricorrente e della documentazione presentata (cfr. doc. 3),
in assenza di una pratica attuale avverata di violazione sistematica delle
norme comunitarie minime in materia, il rispetto da parte della Francia dei
suoi obblighi concernenti i diritti dei richiedenti l’asilo sul suo territorio è
presunto,
che nella presente disamina, le autorità francesi hanno respinto la do-
manda d’asilo depositata dall’interessato nel loro Paese,
che le allegazioni dell’insorgente circa delle carenze nella procedura della
sua domanda d’asilo in Francia, non risultano supportate da alcun indizio
oggettivo e concreto, che permettano di ammettere che tale Stato membro
non abbia proceduto ad un esame corretto della sua domanda d’asilo, te-
nendo conto delle particolarità del caso di specie,
che la Francia è uno Stato di diritto e si può attendere dal ricorrente che
egli si rivolga alle autorità sovranazionali per l’esame di altre censure rela-
tive alla pratica della Francia nell’applicazione della procedura d’asilo,
che invero, un tale esame oltrepasserebbe l’oggetto della procedura Du-
blino che si limita, in principio, alla determinazione dello Stato membro
competente per l’esame della domanda d’asilo,
che la SEM era tenuta unicamente di verificare, d’un canto, che la Francia
rispetti in principio i suoi obblighi di diritto internazionale e, d’altro canto,
che non vi fossero degli indizi di violazione delle sue obbligazioni nella fat-
tispecie,
che l’autorità inferiore ha succintamente effettuato tale esame,
che inoltre il fatto per il ricorrente che la sua domanda d’asilo sia stata de-
finitivamente rifiutata in Francia, non mette in dubbio la competenza delle
autorità di tale Paese per l’eventuale esecuzione del suo trasferimento, ri-
spettivamente per un eventuale regolamento delle condizioni di soggiorno
se un rinvio non fosse eseguibile nel suo Paese d’origine (cfr. in tal senso
anche: sentenza del Tribunale F-5272/2019 del 17 ottobre 2019),
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che non vi sono dunque fondati motivi di ritenere, che sussistano in Francia
delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di ac-
coglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano
o degradante ai sensi dell’art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 secondo
comma Regolamento Dublino III),
che, visto quanto sopra, l’applicazione dell’art. 3 par. 2 secondo comma
Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, e pertanto il
trasferimento dell’interessato nello Stato membro competente è presunto
essere ammissibile,
che altresì, la presunzione secondo la quale la Francia rispetta, in partico-
lare, l’art. 3 CEDU può essere validamente confutata in presenza di motivi
seri e concreti di pensare che la persona, oggetto della misura di trasferi-
mento, è esposta al rischio reale di subire dei trattamenti contrari a tale
disposizione,
che in specie il ricorrente non ha dimostrato, né reso perlomeno verosimile,
che le sue condizioni esistenziali in Francia rivestirebbero un tale grado di
disagio e di gravità che sarebbero costitutive di un trattamento contrario
all’art. 3 CEDU o all’art. 3 Conv. tortura,
che in tale contesto, le mere allegazioni di parte dell’interessato, circa il
mancato aiuto da parte delle autorità francesi nella ricerca segnatamente
di un alloggio e di fornitura di assistenza sanitaria, non essendo supportate
da alcun indizio oggettivo, serio e concreto, non risultano essere sufficienti
per dimostrare che il suo trasferimento in tale Paese gli farebbe effettiva-
mente correre il rischio che i suoi bisogni esistenziali minimi non siano sod-
disfatti come previsto dalla direttiva accoglienza, e ciò, in modo durevole e
senza prospettiva di miglioramento, al punto che occorrerebbe rinunciare
a tale trasferimento, o ancora che egli non potrebbe beneficiare dell’aiuto
del quale avrebbe bisogno per far valere i suoi diritti,
che inoltre, e con particolare riferimento all’argomentazione del ricorrente
circa il timore che egli avrebbe per la sua vita in caso di ritorno in Francia,
in quanto le persone di nazionalità (…) dalle quali egli sarebbe scappato in
Georgia avrebbero saputo che egli si trovava in Francia, occorre constatare
in limine come tali circostanze non risultino inequivocabilmente attestate
dagli atti di causa e possano pertanto essere apparentate a dichiarazioni
di parte non sorrette da elementi concreti ed individualizzati,
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che ad ogni modo, l’insorgente ha dichiarato di non essersi rivolto alle au-
torità francesi, poiché altrimenti la (…) in Georgia avrebbe riscontrato delle
problematiche nonché che le persone che lo cercavano non si sarebbero
mai presentate dinnanzi alle forze dell’ordine,
che tali asserzioni dell’insorgente non inficiano però quanto rettamente già
considerato in merito nella decisione avversata dalla SEM, circa la conclu-
sione secondo la quale le autorità di polizia francesi siano funzionanti e
disposte e/o in misura di offrire una protezione adeguata all’insorgente,
che non si può infatti partire dall’assunto che le autorità francesi rinuncino
in modo sistematico a perseguire gli atti delittuosi commessi sul loro terri-
torio,
che inoltre il ricorrente ha allegato di soffrire di problemi di salute, i quali
non sarebbero mai stati accertati, neppure dalla SEM, e questo malgrado
egli avrebbe sollecitato un consulto medico al E._______, negato senza
alcuna motivazione, ciò che violerebbe gravemente il suo diritto di essere
sentito,
che circa lo stato di salute dell’interessato, si osserva dapprima che il re-
spingimento forzato di persone che soffrono di problematiche valetudina-
rie, costituisce una violazione dell’art. 3 CEDU unicamente in casi eccezio-
nali; che ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell’in-
teressato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar
presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte appaia come
una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno
Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1),
che a tale proposito, la CorteEDU ha successivamente precisato in una
sua sentenza, che una violazione dell’art. 3 CEDU può però anche sussi-
stere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza
di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata
ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle
condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significa-
tiva riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU
Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.),
che in merito alla censura sollevata dall’insorgente circa il mancato stabili-
mento di un rapporto F2 da parte della SEM a seguito della visita di vacci-
nazione del (…), non si può seguire la tesi ricorsuale,
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che invero tale visita medica, risulta essere la normale visita d’entrata in un
Centro federale d’asilo, alla quale non si è dato alcun seguito medico (oltre
alle vaccinazioni), e che non richiede, in tal senso e di regola, alcun rap-
porto F2 (cfr. atto n. […]-23/1), come tra l’altro ravvisabile dalla stessa do-
cumentazione presentata dal rappresentante legale con il ricorso (cfr.
doc. 2),
che in seguito, vi è altresì da constatare che i problemi di salute allegati dal
ricorrente – di sentirsi molto debole e di avere un problema al (…) (cfr. atto
n. […]-21/2) oltreché di soffrire di dolori in tutto il corpo (cfr. ricorso, pag. 3)
– non sono stati in alcun modo stabiliti,
che quest’ultimo non ha tuttavia giudicato utile di consultare l’infermeria del
Centro federale d’asilo di F._______ a seguito della visita d’entrata del (…)
– ove egli sarebbe stato vaccinato – (cfr. atti n. […]-21/2 e n. […]-23/1, cfr.
anche doc. 1), e dopo il colloquio personale Dublino del (…) ottobre 2019,
che, nel suo memoriale ricorsuale, il ricorrente ha invero dichiarato di avere
richiesto un consulto medico al E._______, ma che ciò gli sarebbe stato
negato senza motivazione,
che tuttavia tali circostanze risultano essere delle semplici affermazioni di
parte, non supportate da alcun elemento concreto o mezzo di prova deter-
minante che possano renderle per lo meno verosimili,
che in proposito, si ricorda come la procedura amministrativa è retta dal
principio inquisitorio, che impone alle autorità di accertare d’ufficio i fatti
(art. 12 PA); che tuttavia le parti sono tenute a collaborare all’accertamento
dei fatti (art. 13 PA),
che, nel quadro della procedura d’asilo, incombe alla parte collaborare
all’accertamento dei fatti, la quale risulta nella posizione migliore per cono-
scerli (art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1; 2011/54 consid. 5.1;
2009/50 consid. 10.2.1; cfr. anche in tal senso: sentenza del Tribunale
D-5451/2019 del 24 ottobre 2019),
che, in tali circostanze, il ricorrente non può essere considerato come una
persona vulnerabile ai sensi dell’art. 3 CEDU e della giurisprudenza succi-
tata, in assenza di qualsivoglia documento medico che permetta di ritenere
una tale conclusione,
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che nel suo memoriale ricorsuale, il ricorrente non ha neppure allegato e
dimostrato che egli non sarebbe in grado di viaggiare o che il suo trasferi-
mento verso la Francia rappresenterebbe un pericolo concreto per la sua
salute,
che in ogni caso, non v’è luogo nella fattispecie di intraprendere delle even-
tuali ulteriori investigazioni circa lo stato di salute del ricorrente, essendo
rammentato che in applicazione degli art. 8 LAsi e 13 PA, incombe all’inte-
ressato di dimostrare i fatti da lui allegati (cfr. in tal senso: sentenza del
Tribunale D-5451/2019 con ulteriore riferimento citato),
che in tal senso, neppure si possono seguire le tesi ricorsuali circa una
presunta violazione del diritto di essere sentito da parte della SEM e
dell’accertamento inesatto o incompleto da parte della predetta autorità in
merito alla questione dello stato di salute dell’insorgente,
che non vi è d’altronde alcun dubbio che la Francia disponga di strutture
mediche efficienti (cfr. sentenze del Tribunale F-4716/2019,
E-1275/2019 del 22 marzo 2019),
che inoltre la Francia, in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza,
deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza
sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il
trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la ne-
cessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di
accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di as-
sistenza psichica (art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza),
che si ricorda altresì che, nel caso l’interessato dovesse aver bisogno di
cure particolari prima del suo trasferimento verso la Francia, incomberà a
lui di informare le autorità svizzere competenti per l’esecuzione di tale mi-
sura; che, in tal senso, incomberà a queste ultime autorità di trasmettere
alle autorità francesi, anticipatamente ed in modo appropriato, le informa-
zioni che permettano una presa in carico medica adeguata del ricorrente
(cfr. art. 31 e 32 Regolamento Dublino III), avendo tra l’altro il medesimo
dato il suo accordo scritto alla trasmissione di informazioni mediche,
che ad ogni modo, apparterrà all’interessato sollevare l’eventuale viola-
zione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto di-
nanzi alle autorità dello Stato in questione (cfr. art. 26 della direttiva acco-
glienza),
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che visto tutto quanto sopra, il trasferimento del ricorrente in Francia non
appare contrario alle obbligazioni della Svizzera derivanti dal diritto inter-
nazionale,
che inoltre, l’autorità di prime cure, nell’applicazione dell’art. 29a cpv. 3
OAsi 1 (disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola
di sovranità) dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 con-
sid. 7 seg.); che la modifica dell’art. 106 cpv. 1 LAsi ha ristretto il potere
d’esame del Tribunale; che in tal senso il Tribunale può e deve unicamente
controllare che l’autorità inferiore abbia esercitato il suo potere d’apprezza-
mento ovvero se la SEM ha fatto uso di tale potere e l’ha fatto secondo
criteri oggettivi e trasparenti; che in questi casi il Tribunale non può sosti-
tuire il suo apprezzamento a quello della SEM,
che nella fattispecie, alla luce di tutto quanto sopra e dagli atti non appaiono
elementi per ritenere che l’autorità inferiore abbia esercitato in maniera ar-
bitraria il suo potere di apprezzamento,
che non vi è dunque motivo di applicare la clausola discrezionale di cui
all’art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III,
che di conseguenza, in mancanza dell’applicazione di tale norma da parte
della Svizzera, la Francia è competente per la ripresa in carico del ricor-
rente in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 Regola-
mento Dublino III,
che quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della do-
manda di asilo del richiedente, in applicazione dell’art. 31a cpv. 1
lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Francia confor-
memente all’art. 44 LAsi, posto che egli non possiede un’autorizzazione di
soggiorno in Svizzera (art. 32 cpv. 1 lett. a OAsi 1),
che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera di-
stinta le questioni relative all’esistenza di un impedimento all’esecuzione
del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell’art. 83 LStrI (RS
142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non
entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18
consid. 5.2),
che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione
della SEM, che rifiuta l’entrata nel merito della domanda di asilo e pronun-
cia il trasferimento dalla Svizzera verso la Francia, confermata,
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che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di con-
cessione dell’effetto sospensivo risulta senza oggetto,
che altresì, per lo stesso motivo succitato, la domanda di esenzione dal
versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è
divenuta senza oggetto,
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito
favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal versamento delle spese processuali, è respinta,
che, visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra-
tivo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto-
nale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Data di spedizione: