Corte IV
D-600/2010/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 5 f e b b r a i o 2 0 1 0
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Kurt Gysi;
cancelliera Antonella Guarna.
A._______, dichiaratosi nato il (...),
Benin,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 28 gennaio 2010 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-600/2010
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in
Svizzera,
i verbali d'audizione dell'11 dicembre e del 21 dicembre 2009,
l'esame radiologico della mano al quale il richiedente è stato
sottoposto in data (...) e il relativo rapporto,
la decisione dell'UFM del 28 gennaio 2010,
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 1° febbraio 2010 (cfr. timbro del
plico raccomandato) e, contestualmente, la domanda d'assistenza
giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese
processuali e del relativo anticipo,
l'incarto originale dell'UFM, pervenuto a codesto Tribunale in data
2 febbraio 2010,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i
ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e
art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF),
che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché
all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
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che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra
lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente
sentenza va redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessato ha
dichiarato di avere (...) anni e (...) mesi, rispettivamente (...) mesi, e di
essere originario di B._______ (Benin), ma di aver avuto ultimo
domicilio a C._______ (Benin) dal (...) al suo espatrio,
che egli sarebbe espatriato alla fine del mese di (...) 2009 per il timore
di essere ucciso dalla gente del suo villaggio, la quale avrebbe ucciso i
suoi genitori e avrebbe sequestrato lui e sua sorella, dopo che nello
stesso mese, suo padre – grande capo vudu – avrebbe sacrificato,
assieme ai suoi compagni, una bambina di (...) anni rispettivamente un
bambino di (...) anni; che la sorella dell'interessato sarebbe stata
portata via dalla capanna in cui erano trattenuti, mentre che lui
sarebbe riuscito a liberarsi grazie all'aiuto di una persona del villaggio,
a lui sconosciuta, la quale l'avrebbe condotto a D._______ (Benin) a
casa di un amico di suo padre di nome E._______; che, non
sentendosi al sicuro, dopo qualche giorno, su consiglio e con l'aiuto
del signor E._______, avrebbe deciso di espatriare,
che, dal porto di B._______ (Benin), l'interessato si sarebbe imbarcato
su una nave e dopo alcune settimane sarebbe arrivato in un posto
sconosciuto, dove in camion l'avrebbero portato ad una stazione di
treni e gli avrebbero dato un biglietto, nonché un foglio di carta
dicendogli di chiedere informazioni; che, da lì, cambiando tre volte il
treno e dopo essere sceso, l'interessato avrebbe incontrato un
africano che l'avrebbe condotto a piedi al centro stranieri a F._______
dove il (...) ha depositato la sua domanda d'asilo,
che, nella decisione del 28 gennaio 2010, l'UFM ha in primis ritenuto
che, in forza dell'obbligo di collaborare all'accertamento dei fatti
sancito dall'art. 8 LAsi, il richiedente non sarebbe riuscito a convincere
l'autorità della sua allegata minore età, non avendo presentato alcuna
prova o documento d'identità a sostegno della stessa, nonché avendo
fornito dichiarazioni contraddittorie e vaghe sulla sua età, sulla sua
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famiglia, oltre ad essere risultato maggiorenne dall'esame osseo ed
apparire tale dalla sua foto, e infine ritenute le circostanze del viaggio,
l'assenza di un motivo giustificativo per la mancata presentazione di
documenti e la inverosimiglianza dei suoi motivi d'asilo; che, di
conseguenza, esso sarebbe stato considerato maggiorenne e
l'audizione sui fatti si sarebbe svolta senza una persona di fiducia; che,
inoltre, l'autorità inferiore ha constatato, da un lato, che il Consiglio
federale ha inserito il Benin nel novero dei Paesi sicuri e, dall'altro, che
le allegazioni in materia d'asilo presentate dal richiedente non
confutano la presunzione di assenza di persecuzioni siccome
palesemente contraddittorie, vaghe ed illogiche, di modo che non
emergerebbero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione
dell'interessato a persecuzioni in caso di rientro in patria,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha
pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la
sua esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel ricorso, il richiedente contesta che il Benin sarebbe un Paese
dove non vi sono persecuzioni e ritiene che dal suo racconto – il quale
sarebbe assolutamente verosimile contrariamente a quanto ritenuto
dall'autorità inferiore – sarebbero emersi indizi di persecuzione non
manifestamente infondati; che, richiamati i fatti esposti in corso di
audizione, egli sottolinea che avrebbe detto la verità e che il suo
racconto sarebbe preciso, ricco di dettagli e non vi sarebbero delle
contraddizioni, bensì semplicemente degli equivoci linguistici dovuti
all'interprete, il quale avrebbe capito male per esempio in relazione
all'età e al sesso della bambina sacrificata e, in fase di ritraduzione,
non avrebbe spiegato al ricorrente con precisione cosa era stato
scritto; che, inoltre, l'insorgente ribadisce l'età e la data di nascita
dichiarate, sostenendo che sarebbe arbitrario che l'UFM cambi la sua
data di nascita e lo costringa a firmare la pagina ove la sua data di
nascita sarebbe sbagliata; che, di conseguenza, egli non avrebbe
firmato e – secondo quanto sostenuto dalla persona presente
all'audizione – egli non avrebbe potuto essere costretto a farlo; che, in
aggiunta, da un alto, egli ritiene incomprensibile che si possa
sostenere che abbia mentito sulla sua identità solo da un esame
osseo che indicherebbe una differenza di solo pochi mesi tra quanto
da lui dichiarato e la soglia della maggior età e, dall'altro, contesta le
motivazioni totalmente inconsistenti e irragionevoli dell'UFM che gli
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rimproverebbe di aver esitato tra l'età di (...) anni e (...) o (...) mesi,
allorquando al momento dell'audizione dell'11 dicembre 2009 aveva
(...) anni, (...) mesi e (...) giorni; che, ad ogni modo, egli fa valere che il
suo rinvio in Benin non sarebbe esigibile, per i rischi a cui sarebbe
esposto,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della
decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore
per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo; che ha,
altresì, presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso
della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo
anticipo,
che, giusta l'art. 7 cpv. 2 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), per il
richiedente l'asilo minorenne, che non è accompagnato, viene
nominata una persona di fiducia per la durata della procedura d'asilo o
d'allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di
un tutore, oppure fino al raggiungimento della maggiore età; che la
designazione di una persona di fiducia presuppone tuttavia la
dimostrazione da parte del richiedente l'asilo, perlomeno nel senso
della probabilità preponderante, dell'allegata minorità
(v. Giurisprudenza ed Informazioni della Commissione svizzera di
ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 22 e relativo riferimento);
che, nell'ambito dell'accertamento dei fatti, è altresì possibile ricorrere
all'ausilio di metodi scientifici (art. 7 cpv. 1 OAsi 1),
che, nella fattispecie, l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni
suscettibili di rendere altrimenti plausibile la dichiarata minore età ed
egli non ha fornito valide giustificazioni per la mancata produzione di
documenti d'identità o di viaggio; che, in particolare,
indipendentemente dalla questione a sapere se il ricorrente si sia
effettivamente contraddetto o meno sull'età di (...) anni e (...) mesi
oppure (...) mesi come evidenziato nella decisione impugnata e
contestato dal ricorrente (cfr. ricorso pag. 3), egli non ha apportato
alcun documento a comprova di quanto dichiarato e si è limitato ad
affermare che non avrebbe mai né posseduto né richiesto dei
documenti d'identità nel suo Paese d'origine (cfr. verbale d'audizione
dell'11 dicembre 2009 pag. 4 e del 21 dicembre 2009 pag. 2); che,
d'altronde, non è possibile credere che il ricorrente abbia viaggiato
nelle circostanze descritte, segnatamente senza subire controlli e
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senza documenti, ritenuto che non ha saputo indicare dove sarebbe
sbarcato con la nave e dove sarebbe sceso dal treno, così come
considerato che risulta inconcepibile che, da un lato, l'abbiano messo
su un treno, con un biglietto e un foglio, senza sapere ed interessarsi a
dove stava andando e dall'altro, che avrebbe incontrato per caso un
africano che l'avrebbe accompagnato al Centro asilanti di F._______
(cfr. verbale d'audizione dell'11 dicembre 2009 pagg. 7-8 e del
21 dicembre 2009 pag. 2); che, in aggiunta, come rettamente rilevato
dall'UFM, il ricorrente non è stato in grado di indicare con sicurezza e
precisione né la data di nascita dei genitori, né quella di sua sorella
(cfr. verbale d'audizione dell'11 dicembre 2009 pag. 3), ragion per cui
risulta ancor più impossibile credere che l'unica data, di cui conosce
giorno e mese, è proprio la sua; che, alla luce di queste
considerazioni, v'è già ragione di concludere che l'età dichiarata dal
ricorrente è inverosimile; che, a ciò aggiungasi che, contrariamente a
quanto ritenuto dal ricorrente (cfr. ricorso pag. 3), l'esame radiologico
effettuato il (...) – da cui risulta un'età ossea del ricorrente superiore ai
18 anni che si differenzia in maniera significativa dall'età dichiarata di
(...) anni e (...) rispettivamente (...) mesi, secondo il rapporto del
medico (cfr. atti A 5/1) – è soltanto un elemento in più atto a
comprovare l'inverosimiglianza già appurata delle dichiarazioni del
ricorrente circa la sua minor età,
che, pertanto, conto tenuto dell'evocate circostanze del caso di specie,
unitamente all'inconsistenza delle argomentazioni ricorsuali
(cfr. ricorso pagg. 2-3), nonché alla mancata produzione di qualsivoglia
mezzo di prova, non v'è ragione di censurare la mancata designazione
al ricorrente di una persona di fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LAsi,
che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il
Consiglio federale ha designato come sicuro secondo
l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di
persecuzione,
che, da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha
inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una
presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al
richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene
alla sua situazione personale,
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che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi
dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto
i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli
all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi,
imputabili all'agire umano (GICRA 2003 n. 18),
che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano
l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di
verosimiglianza ridotto (GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247),
che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, a far
tempo dal 1° gennaio 2007, il Benin nel novero dei Paesi esenti da
persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di
persecuzioni in detto Paese,
che, nella fattispecie, il ricorrente non è riuscito ad invalidare la
presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che
dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in
particolare, l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche
censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa
valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le
allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere
affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché
minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che, segnatamente, oltre agli elementi di inattendibilità del racconto
del ricorrente già rettamente evidenziati dall'autorità inferiore, basti
ancora rilevare che egli non è stato in grado di collocare nel tempo i
fatti più importanti invocati a sostegno della sua domanda d'asilo; che,
infatti, il ricorrente non ha saputo fornire la data precisa né relativa a
quando suo padre e i suoi compagni sarebbero andati nella foresta per
la seconda volta e avrebbero compiuto il sacrificio, né relativa
all'uccisione dei suoi genitori che corrisponderebbe peraltro alla data
in cui lui e sua sorella sarebbero stati sequestrati, limitandosi ad
indicare che si sarebbe trattato del mese di (...) 2009 (cfr. verbale
dell'11 dicembre 2009 pag. 5 e del 21 dicembre 2009 D 20 e D30-31
pag. 4); che tale mancanza è assolutamente inconcepibile, ritenuto
che, proprio a seguito dell'evocato sacrificio – addirittura solo due
giorni dopo – il ricorrente sarebbe stato sequestrato, assieme alla
sorella, e i suoi genitori sarebbero stati uccisi, nonché egli sarebbe
stato costretto a lasciare il suo Paese d'origine; che, orbene, se il
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suddetto sacrificio e i conseguenti avvenimenti – di tale gravità – si
fossero realmente presentati, il ricorrente non avrebbe certo
dimenticato la loro data precisa; che, anche quanto alla data
dell'espatrio, l'insorgente si è limitato ad indicare con altrettanta
incertezza che si sarebbe trattato del mese di (...) 2009, senza fornire
una data precisa (cfr. verbale dell'11 dicembre 2009 pag. 2 e del 21
dicembre 2009 D32 pag. 4); che, inoltre, l'insorgente si è palesemente
contraddetto su quello che sarebbe stato l'oggetto del sacrificio, a
seguito del quale, come detto, egli ha asserito di essere stato oggetto
di persecuzioni in patria (cfr. verbale d'audizione dell'11 dicembre 2009
pag. 5 e del 21 dicembre 2009 D24 e D33 pag. 5); che, a tal proposito,
non soccorre l'insorgente la censura ricorsuale, secondo cui tale
discrepanza sarebbe dovuta ad un'incompresione ed alla mancanza di
una precisa traduzione dell'interprete in fase di rilettura (cfr. ricorso
pag. 3), allorquando – concessagli l'opportunità di pronunciarsi in
merito alle sue affermazioni contraddittorie – il ricorrente ha
sottolineato senza equivoci che si trattava di un bambino di (...) anni,
così come ha affermato nel corso dell'intera audizione (cfr. verbale
d'audizione del 21 dicembre 2009 D122 pag. 12, nonché D24, D33 e
D50 e 54); che tali affermazioni risultano in netta contrapposizione con
l'indicazione precedente secondo cui si trattava di una bambina di
(...) anni (cfr. verbale d'audizione dell'11 dicembre 2009 pag. 5)
nonché, in relazione a quanto sostiene oggi in sede di ricorso,
secondo cui si trattava di una bambina di (...) anni (cfr. ricorso pag. 3);
che, orbene, non è possibile credere che nel corso delle audizioni,
l'interprete abbia capito e tradotto male quanto verbalizzato in tutte
queste occasioni (cfr. verbale d'audizione dell'11 dicembre 2009 pag. 5
e del 21 dicembre 2009 D122 pag. 12, nonché D24, D33 e D50 e 54) e
il ricorrente non abbia prontamente reagito, se tale fosse stato
realmente il caso,
che, alla luce delle evocate dichiarazioni del ricorrente vaghe e
contraddittorie sui punti essenziali del suo racconto, v'è ragione di
concludere alla manifesta inverosimiglianza della sua intera vicenda a
sostegno della sua domanda d'asilo, senza che sia necessario
evocare ulteriori elementi inattendibili e contraddittori delle sue
dichiarazioni,
che, in tale contesto, non v'è motivo di ritenere che il ricorrente abbia
un timore fondato circa eventuali persecuzioni in patria e, ad ogni
modo, non possa ottenere dalle competenti autorità in patria, se
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opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione contro
l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi nei suoi confronti,
che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere
seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi,
che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui
desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in
Benin possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU, o all'art. 3 della
Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli,
inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e
all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Benin non vige attualmente una situazione di
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme
della popolazione nella totalità del territorio nazionale,
che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di
persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi,
che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo
punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata,
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 OAsi 1),
che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo
dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale del
ricorrente; che egli è giovane e in buona salute; che, infatti,
l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di
salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria
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(GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di
causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi
medici; che, inoltre, considerato che il racconto del ricorrente a
sostegno della sua domanda d'asilo è manifestamente inverosimile,
così come lo sono le sue dichiarazioni circa la sua minor età, v'è
ragione di credere che – contrariamente a quanto affermato – egli
disponga di una importante rete sociale e familiare in patria, dove
d'altronde egli ha sempre vissuto,
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente
ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione
dell'allontanamento,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed
art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando la necessaria diligenza,
potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque
pure possibile,
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata,
che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità
d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta
(art. 65 cpv. 1 PA),
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
La presente sentenza è indirizzata:
- al ricorrente (Raccomandata; allegato: bolletino di versamento)
- all'UFM, Divisione Soggiorno, con allegato l'incarto N [...] (per
corriere interno; in copia)
- alla G._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione:
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