Corte IV
D-6016/2007/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 g i u g n o 2 0 0 9
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Blaise Pagan, Fulvio Haefeli,
cancelliera Antonella Guarna.
A._______, nato il (...), Sri Lanka,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 10 settembre 2007 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-6016/2007
Fatti:
A.
Il (...), l'interessato, di etnia tamil e di religione musulmana, originario
di B._______ (provincia centrale dello Sri Lanka), il quale dal 2003 ha
vissuto a C._______ per motivi di studio, ha presentato una domanda
d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di
rilievo (cfr. verbali d'audizione del 20 agosto 2007 e del
30 agosto 2007) d'essere espatriato per il timore di essere ricercato e
ucciso dalla Polizia rispettivamente dai militanti del movimento di
"Liberation Tigers of Tamil Eelam" (LTTE), non avendo dato seguito
alla convocazione di Polizia che avrebbe ricevuto nel mese di febbraio
2007, a seguito dell'arresto da parte della stessa di due suoi amici,
vicini di casa Tamil, nonché membri del movimento LTTE, a cui egli
avrebbe rifiutato di aderire. A dire dell'interessato, i membri del LTTE si
vorrebbero vendicare contro di lui e la sua famiglia, poiché riterrebbero
che egli abbia fornito informazioni alla Polizia sui due uomini arrestati.
Degli sconosciuti sarebbero andati a cercare l'interessato nel suo
appartamento a C._______ e, non trovandolo, avrebbero minacciato
suo fratello con una pistola, chiedendo di lui e dicendogli di volerlo
uccidere. Avvisato dal fratello, l'interessato si sarebbe rifugiato
dapprima nella seconda casa di famiglia a B._______ fino al
10 febbraio 2007, poi a casa di suo zio a C._______ fino a quando il
quartiere non sarebbe stato controllato dalla Polizia e, infine, presso
amici fino al mese di maggio 2007, quando sarebbe stato seguito da
uno sconosciuto e si sarebbe allora nascosto in un altro villaggio nei
pressi di B._______. Il (...), i genitori dell'interessato sarebbero stati
sequestrati da ignoti e sarebbe stato chiesto un riscatto di 20 milioni di
rupie. Il (...), l'interessato avrebbe lasciato il suo Paese d'origine in
aereo, accompagnato da un passatore e munito di un passaporto, da
C._______ (Sri Lanka) - attraversando D._______ (India) - fino a
E._______ (Italia), da dove in automobile avrebbe raggiunto la
Svizzera senza subire controlli e senza documenti.
B.
In occasione dell'audizione del 20 agosto 2007, l'interessato ha esibito
la fotocopia di un documento presentato come il suo certificato di
nascita, rilasciato il (...), con la relativa traduzione in lingua inglese,
nonché la fotocopia di una richiesta del (...) del duplicato di una nuova
carta d'identità.
Pagina 2
D-6016/2007
C.
Il 10 settembre 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). L'autorità inferiore ha pure
pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile.
D.
Il medesimo giorno, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata
decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della
decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità
inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo
e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha
altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso
della dispensa dal pagamento delle spese processuali e del relativo
anticipo.
A sostegno del suo ricorso, l'insorgente ha apportato diversi mezzi di
prova di cui i documenti da 1 a 5 (cfr. agli atti): la richiesta in originale
del (...) del duplicato della carta d'identità (doc. 1); la fotocopia del
verbale del (...) a cui sarebbe stato sottoposto suo fratello (doc. 2); la
fotocopia della denuncia del (...) del sequestro dei loro genitori
effettuata dal fratello (doc. 3); l'email che il ricorrente avrebbe inviato
all'UFM il (...) (doc. 4) ed il messaggio di posta elettronica inviato
all'Ambasciata Svizzera il (...) (doc. 5).
E.
Il 18 settembre 2007, il TAF ha considerato nella sua decisione
incidentale il gravame siccome privo di probabilità di esito favorevole
ed ha respinto la summenzionata domanda d'assistenza giudiziaria.
Ha quindi invitato il ricorrente a versare entro il 26 settembre 2007 un
anticipo di CHF 600.- a copertura delle presumibili spese processuali,
con comminatoria d'inammissibilità del ricorso, in caso di mancato
versamento di detto anticipo.
F.
Il 24 settembre 2007, il ricorrente ha tempestivamente versato
l'anticipo richiesto.
G.
In data 1° ottobre 2007, l'insorgente ha esibito l'originale dei
Pagina 3
D-6016/2007
documenti 3 e 4 presentati e le relative traduzioni (cfr. agli atti),
nonché ha prodotto ulteriori mezzi di prova - che sarebbe riuscito nel
frattempo a far pervenire per posta - presentati come ordine d'arresto
del (...) da parte della Polizia dello Sri Lanka in originale, con relativa
traduzione e due convocazioni in originale del (...) e del (...) con le
rispettive traduzioni (cfr. agli atti).
H.
Il 10 ottobre 2007, il ricorrente ha prodotto un nuovo di mezzo di prova
presentato come verbale di Polizia del (...) in copia con la relativa
traduzione, a cui suo fratello si sarebbe sottoposto (cfr. agli atti).
I.
In data 29 dicembre 2007, il ricorrente ha inviato all'UFM l'originale di
un documento presentato come la sua carta d'identità, nonché il
suddetto verbale del (...) in originale.
J.
Con decisione incidentale del 13 febbraio 2008, il TAF ha dato
conoscenza all'UFM degli scritti e dei mezzi di prova ad essi allegati,
prodotti dal ricorrente in data 1° ottobre e 10 ottobre 2007, invitandolo
a presentare le proprie osservazioni.
K.
Il 27 febbraio 2008, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame.
L.
Invitato a prnunciarsi sulla risposta dell'UFM, il 20 marzo 2008, il
ricorrente ha inoltrato l'atto di replica, presentando altresì quattro
fotografie quale ulteriore mezzo di prova a sostegno delle sue
allegazioni (cfr. agli atti).
M.
L'11 aprile 2008, con decisione incidentale, il TAF ha nuovamente
concesso all'UFM la possibilità di presentare le proprie osservazioni in
merito allo scritto di replica ed ai mezzi di prova presentati
dall'insorgente.
N.
Con scritto del 18 aprile 2008, l'UFM ha proposto nuovamente la
reiezione del gravame inoltrato dal ricorrente.
Pagina 4
D-6016/2007
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
2.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83
lett. d LTF).
3.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA, nonché all'art.
108 cpv. 2 LAsi.
4.
4.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
4.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
5.
Nella decisione impugnata del 10 settembre 2007, l'UFM ha
considerato, da un lato, che il richiedente non avrebbe consegnato alle
autorità competenti in materia d'asilo un documento d'identità o di
viaggio valevole ai sensi dell'art. 1 lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo
relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1,
RS 142.311), ritenuto che la fotocopia del suo certificato di nascita o
della richiesta del duplicato della carta di identità non sono documenti
validi in tal senso; il richiedente non avrebbe altresì addotto motivi che
Pagina 5
D-6016/2007
possano giustificare la mancata tempestiva esibizione di tali
documenti. In effetti, avrebbe dichiarato di non aver mai richiesto il
passaporto e di aver perso la carta d'identità in un giorno imprecisato.
Il medesimo non avrebbe nemmeno dimostrato la sua buona volontà,
esibendo la copia stamapata della richiesta di duplicato della carta
d'identità, e non l'originale, e non essendosi presentato per ritirare il
documento in questione. Peraltro, non convincerebbero l'autorità le
allegazioni del ricorrente circa le modalità del viaggio, secondo le quali
avrebbe viaggiato in aereo, munito di un passaporto che - secondo le
versioni - avrebbe o meno tenuto in mano e di cui non avrebbe saputo
specificare nulla, tra cui ad esempio, le generalità indicate, la foto
presente o l'esistenza di visti. Dall'altro lato, l'autorità inferiore ha
ritenuto inverosimili le allegazioni decisive in materia d'asilo presentate
dall'insorgente, qualificando come stereotipato, vago e contraddittorio
il suo racconto, poiché non sarebbe stato in grado di precisare i
dettagli della sua storia - per esempio il nome dei suoi vicini, la data in
cui sarebbe stato seguito o se qualcuno avesse denunciato o meno il
sequestro dei suoi genitori - ed in quanto si sarebbe contraddetto circa
il posto di Polizia in cui sarebbe stato arrestato, il numero delle
persone che avrebbero minacciato suo fratello o a chi sarebbe stato
richiesto il riscatto. Di conseguenza, l'UFM ha ritenuto che nessuna
delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di
specie.
6.
Nel ricorso, l'insorgente ha fatto valere di aver dimostrato di aver fatto
di tutto per identificarsi, ragion per cui l'UFM avrebbe dovuto entrare
nel merito della sua domanda d'asilo. In particolare, egli ha ribadito di
aver perso la sua carta d'identità e di averne richiesta una nuova,
presentando la richiesta di duplicato in originale (cfr. doc. 1) e
segnalando che occorrerebbero circa quattro mesi di tempo per averla
e che la sua fidanzata potrebbe ritirarla e inviargliela al Centro. Egli ha
confermato di aver viaggiato in aereo a E._______ (Italia), pagando
una grossa somma e munito di un passaporto falso che non avrebbe
mai tenuto in mano. Inoltre, il ricorrente ha contestato che nel caso
concreto non ricorrano i presupposti dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi. In
particolare, l'autore del gravame ha ribadito quanto già detto nel corso
delle audizioni, segnalando che suo fratello avrebbe raccontato i fatti
accaduti alla Polizia, come risulterebbe dal verbale di cui al doc. 2
allegato, e che lo stesso avrebbe denunciato il sequestro dei loro
genitori (cfr. doc. 3), spiegando di non aver dato seguito alle
Pagina 6
D-6016/2007
convocazioni da parte della Polizia del (...), del (...) e del (...) per paura
di essere accolto dalle persone del movimento LTTE. L'insorgente ha
fatto valere altresì di aver tentato di entrare legalmente in Svizzera,
chiedendo aiuto tramite email all'UFM (cfr. doc. 4) ed all'Ambasciata
svizzera a Colombo (doc. 5). Infine, l'autore del gravame ha addotto
che - a causa delle minacce di morte delle persone di LTTE - in Patria
sarebbe perseguitato e rischierebbe la morte, ragion per cui il suo
rientro non sarebbe eseguibile.
7.
Nella risposta al ricorso, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame,
in sostanza per i motivi indicati nel provvedimento litigioso. Tuttavia,
l'autorità inferiore ha rilevato che gli scritti del ricorrente del 1° e del
10 ottobre 2007 con i relativi mezzi di prova non sarebbero idonei a
rendere verosimile alcunché ed in particolare la mancanza di
possibilità di protezione da parte delle autorità statali. Infatti, le
dichiarazioni del fratello del ricorrente sarebbero semplici affermazioni
di parte ed i documenti che sarebbero stati emanati dalla Polizia dello
Sri Lanka sarebbero sprovvisti di timbro, nonché si tratterebbe di
documenti interni e quindi da considerarsi "Blankofälschung". L'UFM
ha inoltre rilevato che l'esibizione della carta d'identità sarebbe
intempestiva e il suo avvenuto rilascio incomprensibile, visto che
l'insorgente sarebbe ricercato. Infine, detto ufficio ha sottolineato che -
sebbene peggiorata la situazione nel Paese - il rinvio del ricorrente
sarebbe esigibile.
8.
Nella replica, l'insorgente ha osservato che suo fratello si sarebbe
rivolto alla Polizia per esporre quanto sarebbe accaduto loro e per
chiedere protezione. Ha altresì ribadito che i documenti prodotti
sarebbero veritieri, allegando che sarebbe possibile ottenere i
documenti ufficiali emanati dalla Polizia dello Sri Lanka, come lo
prevederebbero gli articoli di legge annessi e la cui autenticità può
essere verificata presso le autorità. Ha addotto inoltre che la carta di
identità gli sarebbe stata rilasciata dalle autorità locali, le quali non
sarebbero collegate alle autorità statali. Inoltre, avrebbe viaggiato con
il passaporto indicante altre generalità. Infine, il medesimo ha fatto
valere che l'esecuzione del suo allontanamento sarebbe inesigibile,
come sarebbe stato ritenuto in diversi Paesi europei ed alla luce della
decisione del TAF del 14 febbraio 2008. Egli non disporrebbe di una
rete sociale in Patria secondo i criteri stabiliti nell'evocata decisione, in
Pagina 7
D-6016/2007
special modo non avrebbe parenti e conoscenti a C._______, e non
saprebbe dove sono i suoi genitori e suo fratello, che ad ogni modo
starebbero a B._______.
9.
Con le proprie osservazioni, l'UFM ha considerato che l'atto di replica
dell'insorgente non fornisce alcun nuovo elemento atto a confutare le
argomentazioni sviluppate nella decisione impugnata. In particolare, il
ricorrente si limita a ribadire che i documenti sarebbero ufficiali e
rilasciati dalla polizia. Inoltre, ha evidenziato, da un lato, che il
ricorrente non avrebbe mai indicato nel corso della procedura di aver
subito delle torture e, dall'altro, che dalle fotografie non apparrebbe un
legame fisico tra il ricorrente e gli arti come pure non risulterebbero
informazioni riguardo dove, come e quando egli avrebbe subito tali
torture.
10.
In risposta alle osservazioni dell'UFM, il ricorrente ha ribadito quanto
esposto nei suoi precedenti scritti, sottolineando che avrebbe
raccontato già in occasione dell'audizione federale del 30 agosto 2007
delle sue ferite, le quali si sarebbe procurato durante la fuga dal
ristorante, bruciandosi con una pentola d'olio ed a seguito delle quali
si sarebbe dovuto recare in ospedale (pag. 3).
11.
11.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c).
11.2 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo
Pagina 8
D-6016/2007
(in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non
sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi
per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il
certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi
(Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF]
2007/7 consid. 6).
11.3 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna
dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale
contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5).
12.
12.1 Questo Tribunale osserva, che il ricorrente, senza valide ragioni,
non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità
ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli sin dal
momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo. Nell'ambito
dell'audizione del 20 agosto 2007, il ricorrente ha presentato la
fotocopia di un certificato di nascita, a tal proposito il TAF rileva però,
che tale documento non costituisce manifestamente un documento
valido ai sensi della legge (v. sentenza del Tribunale amministrativo
federale E-7458/2007 del 2 novembre 2007 consid. 3.1). Certo, in data
in data 29 dicembre 2007, quindi ben quattro mesi dopo essere stato
informato dell'obbligo di esibire un documento di viaggio o d'identità,
l'insorgente ha prodotto un documento presentato come l'originale
della sua carta d'identità, che egli aveva affermato di aver perso nel
mese di maggio 2007 e per cui avrebbe avanzato una richiesta di
duplicato in data (...), quest'ultima esibita sia in copia che in originale
nella presente procedura (cfr. doc. 1; ricorso pag. 2; verbali d'audizione
del 20 agosto 2007 pag. 3 e del 30 agosto 2007 pag. 7). Tuttavia, come
rettamente rilevato dall'UFM, l'esibizione della carta d'identità non è
tempestiva, essendo stato presentato il documento ben oltre le 48 ore
previste dalla legge (cfr. osservazioni dell'UFM del 27 febbraio 2008) e
non avendo il ricorrente fornito alcuna giustificazione senza che, da un
Pagina 9
D-6016/2007
esame d'ufficio delle carte processuali, ne emerga una valida. Infatti,
al di là della versione di parte circa il possesso e la perdita della sua
carta d'identità (cfr. ricorso pag. 2), le circostanze del viaggio
d'espatrio raccontate dall'autore del gravame sono totalmente
inverosimili, a tal punto che non può essere giustificata l'assenza di
documenti di viaggio o d'identità. In altri termini, la dichiarazione
secondo cui avrebbe viaggiato da C._______ (Sri Lanka) in aereo fino
a E._______, transitando per D._______, e avrebbe passato i controlli,
seguendo il passatore con un passaporto falso procuratogli da
quest'ultimo, che - a seconda delle versioni - avrebbe o non avrebbe
mai tenuto in mano e di cui non ha saputo fornire alcuna indicazione,
per esempio riguardo alle generalità che vi sarebbero state indicate o
ai visti presenti (cfr. ricorso pag. 2; verbali d'audizione del
20 agosto 2007 pag. 5 e del 30 agosto 2007 pag. 8) non convince,
ritenuto che è impossibile oltrepassare nella maniera narrata i severi
controlli aeroportuali, che vengono effettuati singolarmente sulle
persone, specialmente in partenza da Paesi come lo Sri Lanka, così
come in generale in tutti gli aeroporti. Ne discende quindi che
l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte,
senonché in possesso del suo personale passaporto, tanto più che
non soccorre nemmeno la stereotipata allegazione del medesimo
secondo cui non l'avrebbe mai richiesto (cfr. verbale d'audizione del
20 agosto 2007 pag. 3 e del 30 agosto 2007 pag. 7). Di conseguenza,
vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza delle dichiarazioni del ricorrente circa il
possesso dei documenti d'identità, v'è ragione di concludere che
l'insorgente ha dissimulato siffatti documenti, ed in particolare il suo
passaporto con il quale avrebbe viaggiato, per i bisogni della causa. Il
ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata
consegna dei documenti d'identità. Ritenuto che se un richiedente
l'asilo non aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di
documenti di viaggio o d'identità in procedura di prima istanza, non v'è
motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito quand'anche
avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso, come nel
caso di specie (v., fra le tante, la sentenza del Tribunale amministrativo
federale D-8199/2007 del 18 dicembre 2007 consid. 8 e relativo
riferimento). In siffatte circostanze, codesto Tribunale non può che
confermare - come ritenuto dall'autorità di prime cure - l'assenza di
motivi scusabili a favore del ricorrente per la mancata esibizione dei
documenti, ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi.
Pagina 10
D-6016/2007
13.
Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di
generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una
diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le
allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono, infatti, in mere
affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché
minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF
in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). In
particolare, codesto Tribunale tiene a sottolineare che - come
rettamente rilevato dall'UFM nella decisione impugnta - l'insorgente
non ha saputo fornire indicazioni precise sui fatti addotti a sostegno
dei motivi presentati a fondamento della sua domanda d'asilo, ragion
per cui v'è motivo di concludere alla loro inverosimiglianza. A tal
proposito, basti rilevare - quale esempio esaustivo - che il ricorrente
non ha saputo indicare il nome completo dei due ragazzi, il cui arresto
sarebbe all'origine delle sue asserite persecuzioni da parte del LTTE
per aver dato informazioni alla Polizia (cfr. verbali d'audizione del
20 agosto 2007 pag. 4 e del 30 agosto 2007 pagg. 3-4) e da parte di
quest'ultima per non essersi presentato alle addotte convocazioni (cfr.
ricorso pag. 2 e verbale d'audizione del 30 agosto 2007 pagg. 3-6),
allorquando essi sarebbero "[..] due dei suoi migliori amici [...]" come
ha affermato lui stesso (cfr. ricorso pag. 2). A fronte di tale circostanza,
v'è ragione di concludere che tutti gli avvenimenti correlati all'asserito
arresto dei due ragazzi, quali l'incursione e le minacce ricevute dal
fratello del ricorrente da parte di membri del movimento LTTE, il
sequestro dei genitori da parte degli stessi, o da un gruppo cingalese
che aiuterebbe il LTTE nonché le asserite convocazioni in Polizia (cfr.
verbale d'audizione del 20 agosto 2007 pagg. 4-5 e del
30 agosto 2007 pagg. 3-6) sono altrettanto inverosimili e inconsistenti.
A conferma dell'inverosimiglianza di tali avvenimenti, aggiungasi che i
documenti presentati dall'insorgente nulla comprovano o apportano a
sostegno di quanto asserito dal medesimo. Infatti, per quanto attiene ai
pretesi verbali di Polizia (del [...], del [...] e del [...]), in cui suo fratello
avrebbe denunciato i fatti avvenuti (di cui ai doc. 2 e 3 allegati con
ricorso o prodotti in originale nel corso dell'istruttoria), codesto
Tribunale tiene a sottolineare che, da un lato, essi contengono delle
semplici allegazioni di parte, delle quali il ricorrente - come
sopraevocato - non ha dimostrato in alcun modo la loro
verosimiglianza, ciò che è già sufficiente a ritenere che non meritano
alcuna considerazione e che, dall'altro, essi sono dei formulari
Pagina 11
D-6016/2007
prestampati, semplicemente compilati, dove le firme apposte sono
illeggibili e i timbri apposti, quali la data e la stazione di Polizia, sono
di dubbia autenticità ed eventualmente di facile falsificazione. La
stessa constatazione vale per gli altri documenti prodotti dal ricorrente,
quali l'asserito mandato d'arresto nei suoi confronti e le asserite
convocazioni a presentarsi alla Polizia, in quanto costituiscono
anch'essi dei formulari prestampati, da compilare semplicemente,
sottoforma di messaggi e sui quali non vi è alcuna firma. In siffatte
circostanze, non soccorre pertanto il ricorrente l'allegazione secondo
cui i documenti presentati sarebbero ufficiali e sarebbero stati rilasciati
dalla Polizia, indipedentemente dal fatto che la legge possa in
generale prevedere l'accesso agli atti o la disposizione di copie di
documenti. Infine, in merito alle fotografie, si osserva che esse tutt'al
più rappresenterebbero delle ferite che l'autore del gravame si sarebbe
procurato in occasione di un asserito incidente con una pentola d'olio
come egli stesso ha affermato, senza che egli abbia preteso o
compravato che si trattasse di torture (cfr. osservazioni del ricorrente
del 22 maggio 2007). Ne discende che alla luce dell'inverosimiglianza
dei fatti addotti e dell'impertinenza, nonché della nullità dal punto di
vista probatorio dei documenti presentati, non v'è motivo di ritenere
che il ricorrente non possa ottenere in patria, se opportunamente
sollecitata, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire
illegittimo di terzi nei suoi confronti, tanto più che non soccorrono
nemmeno il ricorrente le mere affermazioni di parte ed incoerenti
congetture secondo cui temerebbe anche la Polizia, poiché avrebbe
paura di essere accolto dalle persone del LTTE (cfr. ricorso pag. 2).
Per di più, il ricorrente non ha nemmeno preteso o fatto valere in
maniera concreta e corroborata da allegazioni consistenti che la sua
etnia Tamil possa essere all'origine delle asserite o di eventuali
ulteriori persecuzioni (cfr. verbale d'audizione del 20 agosto 2007
pag. 5). Infine, codesto Tribunale rileva che mal si comprende il motivo
per cui il ricorrente, se veramente in pericolo, non si sia presentato
all'Ambasciata presso cui a suo dire avrebbe inviato una lettera (cfr.
ricorso, pag. 2 e doc. 5), allorquando egli si sarebbe rifugiato a
C._______ da suo zio (cfr. verbale d'audizione del 30 agosto 2007
pag. 2). Pertanto, in forza di quanto sopraesposto, l'UFM ha
rettamente considerato come inverosimili, con riferimento all'art.
32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dall'insorgente.
Pagina 12
D-6016/2007
14.
Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive
presentate dal ricorrente (v. considerando 13 del presente giudizio),
non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui
dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente medesimo.
Inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (art. 32 cpv. 3 lett. c
LAsi).
15.
Da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato
nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi.
Di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata.
16.
L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
OAsi 1).
17.
L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20).
Giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr).
17.1 Dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Sri Lanka,
segnatamente nella zona centrale di B._______ di cui è originario
possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv.,
RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83
cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
Pagina 13
D-6016/2007
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Come
sopra evocato, il ricorrente non ha infatti reso verosimile di essere
esposto in caso di rientro in patria a seri pregiudizi ai sensi dell'art.
3 LAsi, e nemmeno in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Conv.
tortura, limitandosi a generali e semplici congetture (ricorso pag. 3).
17.2 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva
che, in una decisione recentemente pubblicata (DTAF 2008/2 pag.
5 segg.), questo Tribunale ha analizzato in maniera dettagliata la
situazione vigente in Sri Lanka, con particolare riferimento alla
questione dell'esigibilità dell'allontanamento verso il suddetto Paese.
Il TAF ha confermato e mantenuto la prassi della Commissione
svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) secondo la quale è
inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento nella provincia del Nord
dello Sri Lanka, ed in particolare nei distretti di Kilinochchi, Mannar,
Vavuniya, Mullaitivu e Jaffna. L'esecuzione dell'allontanamento è
altresì inesigibile verso la provincia dell'Est, ovvero nei distretti di
Trincomalee, Batticaloa ed Ampara. Inoltre, per i richiedenti l'asilo
d'etnia Tamil originari delle province del Nord o dell'Est del Paese,
occorre esaminare se può essere ragionevolmente preteso da essi
che si insedino in un'altra regione, segnatamente a Colombo.
L'esistenza di questa alternativa di soggiorno interna nel Sud del
Paese sarà ammessa solo in presenza di elementi particolarmente
favorevoli, ovvero se il richiedente potrà disporre di una rete familiare o
sociale nonché di concrete possibilità di allogggio e di guadagno.
17.3 Inoltre, il TAF ha avuto già modo di sottolineare (v. sentenza del
Tribunale amministrativo federale D-6835/2006 del 1°maggio 2009
consid. 8.2.1) - in merito alla situazione vigente nella suddetta
provincia - che i combattimenti tra le forze armate del governo e i
ribelli del movimento LTTE, ripresi nel 2006, si sono concentrati nelle
province del Nord e dell'Est del Paese. A seguito delle ripetute vittorie
sui ribelli che hanno condotto alla presa della loro postazione a
Thoppigala, il Governo dello Sri Lanka, nel mese di luglio 2007, ha
proclamato la liberazione della provincia Est del Paese. Di
conseguenza, la scena centrale dei combattimenti è divenuta la
provincia del Nord (cfr. UK Home Office, Country of Origin
Informationn Report, mars 2008, par. 4.01 segg., pag. 30 segg.). Per
contro, la provincia Centrale dello Sri Lanka, comprendenti i distretti di
Pagina 14
D-6016/2007
Kandy, Nuwarely e Matale, è stata risparmiata dai suddetti scontri, i
quali, infatti, non risultano - secondo nessuna delle fonti consultate -
essersi svolti in questa zona. Tuttavia, l'insieme della popolazione
civile dello Sri Lanka è stata oggetto di attentati e di atti terroristici che
il Governo imputa ai ribelli del gruppo LTTE, i quali, per contro, negano
ogni responsabilità. Tale scenario, però, non è tale da poter
considerare che nella provincia centrale dello Sri Lanka vi sia una
situazione assimilabile a guerra, guerra civile o a violenza
generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione. Inoltre, la
regione centrale dello Sri Lanka - costituente l'entroterra montagnoso
del Paese - non è stata direttamente toccata e coinvolta dallo Tsunami
del dicembre 2004. Visto quanto precede, l'esecuzione
dell'allontanamento verso la regione centrale dello Sri Lanka è in
generale esigibile. Ad oggi, l'esigibilità di un tale allontanamento è
stata consolidata con la sconfitta degli ultimi gruppi di ribelli del LTTE
nel Nord -Est del Paese, durante lo scorso mese di maggio 2009.
17.4 Nel caso di specie, il ricorrente, di origine tamil, è giovane, ha
una formazione scolastica di base e superiore, avendo seguito dei
corsi presso la scuola F._______ a C._______, ed ha altresì
un'esperienza professionale, avendo aiutato la sua famiglia nella
conduzione di una fabbrica (...). Egli conosce inoltre abbastanza bene
sia la lingua inglese sia quella cingalese (cfr. verbale d'audizione del
20 agosto 2007 pagg. 2 e 4). L'autore del gravame ha vissuto a
B._______ dalla nascita sino al mese di febbraio 2007 (cfr. ibidem, pag
1). Nel corso del 2003, egli si sarebbe trasferito a C._______ per
motivi scolastici, ritornando a B._______ per i fine settimana (cfr.
verbale d'audizione del 30 agosto 2007 pag. 1). Il ricorrente dispone
quindi di un'importante rete sociale a B._______ dove vi ha vissuto sin
dalla nascita e dove vivono due suoi fratelli e i suoi genitori, i quali
insieme sarebbero proprietari di ben due fabbriche come egli stesso
ha dichiarato (cfr. verbale d'audizione del 20 agosto 2007 pag. 2 e del
30 agosto 2007 pagg. 2-3). Il medesimo dispone inoltre di una
concreta ed importante rete sociale e familiare anche a C._______,
dove - nonostante egli abbia tentato di negarlo (cfr. atto di replica del
ricorrente pag. 2) - vi ha frequentato la scuola di (...) e dove, come ha
lui stesso dichiarato, vivono suo zio, conoscenti commercianti, amici,
nonché parenti materni e paterni (cfr. verbale d'audizione del 30
agosto 2007 pag. 2). L'insorgente non ha altresì preteso nel gravame
di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare
un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24),
Pagina 15
D-6016/2007
senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la
necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi
medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto
siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole
con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente di un adeguato
reinserimento sociale in Sri Lanka, esigibile - secondo codesto
Tribunale - sia a C._______ che a B._______.
17.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr).
Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione
dell'allontanamento è dunque pure possibile.
18.
L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile
per le ragioni indicate al considerando 17 del presente giudizio. Per
conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
19.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA
nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con
l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato dall'insorgente il
24 settembre 2007.
(dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 16
D-6016/2007
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Esse sono computate con l'anticipo spese di CHF 600.-, versato il
24 settembre 2007.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia, n. di rif. N [...]; allegato: incarto
UFM)
- G._______(in copia)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione:
Pagina 17