B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-60/2016
Sen t en z a d e l 1 4 genn a i o 20 1 6
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Regula Schenker Senn;
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nata il (…), alias
B._______, nata il (…), alias
C._______, nata il (…), alias
D._______, nata il (…),
Eritrea,
rappresentata dal Signor Rosario Mastrosimone,
Antenna Profughi SOS Ticino,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed
allontanamento;
decisione della SEM del 15 settembre 2015 / N (…).
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Visto:
la domanda di asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il 7 giugno
2015,
l'audizione sulle generalità del 10 giugno 2015 (di seguito: verbale) nella
quale, tra le altre cose, all'interessata è stato concesso il diritto di essere
sentito circa un'eventuale evasione della sua domanda d'asilo tramite una
decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi
(RS 142.31) con il relativo trasferimento verso l'Italia,
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
del 15 settembre 2015, notificata il 29 dicembre 2015 (cfr. risultanze
processuali), mediante la quale la SEM non è entrata nel merito della
domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato
il trasferimento dell'interessata verso l'Italia,
il ricorso del 5 gennaio 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata: 6 gennaio 2016) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo
federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione della SEM
con il quale la ricorrente ha concluso all'accoglimento del ricorso, alla
restituzione degli atti di causa all'autorità inferiore per il completamento
dell'istruttoria ed alla concessione dell'effetto sospensivo, nonché ha
presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo,
la ricezione dell'incarto originale della SEM da parte del Tribunale in data
7 gennaio 2016,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il
ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a‒
c e art. 52 PA,
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che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con
l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è
motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di
una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato
terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della
procedura di asilo e allontanamento,
che, prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la
competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri
previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di
determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una
domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri
da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito:
Regolamento Dublino III),
che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale
responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non
entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa a carico
del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione,
che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di
protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia
quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15),
che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni
criterio per la determinazione dello Stato membro competente – enumerato
al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati
all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal
Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della
gerarchia dei criteri),
che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base
della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato
domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino
III; DTAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung,
Vienna 2014, n. 4 ad art. 7),
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che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese:
take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di
determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr.
DTAF 2012/4 consid. 3.2.1 e giurisprudenza ivi citata),
che, giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile
trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato
come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che
sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle
condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un
trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito:
CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione
dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo
III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come
competente,
che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è
tenuto a prendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 21,
22 e 29 – il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato
membro (art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III),
che, giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di
sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato
membro può decidere di esaminare una domanda di protezione
internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide,
anche se tale esame non gli compete,
che, nel caso di specie, dagli atti risulta che l'insorgente, prima di entrare
in Svizzera si trovava in Italia (cfr. verbale pag. 7),
che il 14 luglio 2015, la SEM ha presentato alle autorità italiane competenti,
nei termini fissati all'art. 21 par. 1 Regolamento Dublino III una richiesta di
presa in carico fondata sull'art. 13 par. 1 Regolamento Dublino III,
che queste autorità, non avendo risposto alla domanda di presa in carico
entro il termine previsto all'art. 22 par. 1 e 6 Regolamento Dublino III, l'Italia
ha tacitamente riconosciuto la propria competenza nella trattazione della
domanda di asilo in questione (art. 22 par. 7 Regolamento Dublino III),
che, di conseguenza, la competenza dell'Italia, peraltro non contestata
dalla ricorrente, è data,
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che non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze
sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei
richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante
ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento
Dublino III),
che invero, la CorteEDU, nella sentenza Tarakhel contro Svizzera del
4 novembre 2014, 29217/12 § 114, ha peraltro espressamente indicato
che la situazione attuale dell'Italia non è comparabile alla situazione della
Grecia constatata nella sentenza M.S.S. contro Belgio e Grecia del
21 gennaio 2011, 30696/09,
che, peraltro, il paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario, della
Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo
e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101), della Convenzione del
10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli,
inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del
28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre
che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301)
e ne applica le disposizioni,
che, di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in
particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una
procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto
internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr.
direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno
2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca
dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura];
direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno
2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione
internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]),
che, conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regola-
mento Dublino III non si giustifica nel caso di specie,
che con l'argomento secondo cui le condizioni d'accoglienza in Italia
sarebbero inadeguate e rischierebbe di finire in prigione anche per dodici
mesi, la ricorrente fa implicito riferimento alla clausola di sovranità di cui
all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III, rispettivamente all'art. 29a cpv. 3
dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto
1999 (OAsi 1, RS 142.311), disposizione che concretizza in diritto interno
svizzero la clausola di sovranità; che ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 se
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"motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della
domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato
sarebbe competente per il trattamento della domanda,
che la ricorrente sostiene che la SEM avrebbe dovuto acquisire idonee
garanzie dalle autorità italiane in merito all'effettività delle condizioni
d'accoglienza in applicazione delle condizioni poste dalla sentenza
Tarakhel, applicabili anche ad altri gruppi vulnerabili oltre che alle famiglie
con figli minorenni; che la ricorrente sarebbe una donna sola che avrebbe
già sperimentato sulla propria pelle i limiti del sistema d'accoglienza in
Italia; che ella sarebbe infatti rimasta per ben quattro giorni a Milano senza
un alloggio e senza che le autorità intervenissero in alcun modo,
che in casu, la censura ricorsuale non soccorre l'insorgente; che la
sentenza Tarakhel prevede l'ottenimento delle garanzie individuali
allorquando il trasferimento verso l'Italia concerne una famiglia nucleare
con minori; che ciò non è il caso nella presente fattispecie,
che al di là di ciò, il caso di specie non presenta indizi o particolarità tali da
poter ritenere che la SEM avrebbe dovuto acquisire delle garanzie
individuali per la ricorrente; che infatti, una violazione dell'art. 3 CEDU può
essere esclusa,
che il ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia
intenzionato a prenderla in carico ed a portare a termine la procedura
relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva
procedura,
che, inoltre, la ricorrente non ha apportato qualsivoglia indizio serio e
concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non
rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe
meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, riviandola in un paese
dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente
minacciate o da dove rischierebbe di essere respinta in un tale paese,
che agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un
trasferimento nello Stato in questione esporrebbe la ricorrente al rischio di
essere privata del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita
indegna in violazione della direttiva accoglienza,
che, in altre parole, ella non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare
che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da
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contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv.
tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Italia,
che non avendo depositato una domanda d'asilo in Italia non ha dato la
possibilità alle autorità italiane di esaminare il suo caso e di accordarle un
eventuale sostegno,
che inoltre, il fatto di essere rimasta per quattro giorni senza fissa dimora a
Milano, pare non essere imputabile alle autorità italiane, bensì alla
ricorrente stessa; che dopo essere stata accompagnata dalle autorità
italiane al campo profughi di Mineo dove vi è rimasta qualche ora,
l'insorgente è partita in autobus fino a Milano (cfr. verbale pag. 7),
che in queste condizioni non può essere rimproverato alle autorità italiane
di non essere intervenute e di non averla presa in carico; che le censure
ricorsuali appaiono pertanto pretestuose e dilatorie,
che i rapporti allegati in sede ricorsuale non possono indurre il Tribunale
ad una diversa valutazione,
che inoltre, neanche il rischio di venire trattenuta in Italia e la possibile
illegittimità del Decreto Legislativo del 18 agosto 2015 n. 142 (G.U.
15 settembre 2015, n. 214), costituiscono un impedimento al trasferimento,
giacché appartiene alla ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi
diritti fondamentali utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità
dello Stato in questione (art. 26 direttiva accoglienza),
che circa la presenza dell'amico in Svizzera, il Tribunale rileva che la
relazione è iniziata unicamente dopo l'arrivo della richiedente in Svizzera;
che nel corso dell'audizione sulle generalità non ne aveva ancora fatta
menzione, ragione per cui il Tribunale ne deduce che la relazione sia
iniziata soltanto da alcuni mesi; che tale relazione non può essere ritenuta
stretta ed effettiva ai sensi dell'art. 8 CEDU (cfr. sentenza della CorteEDU
Serife Yigit contro Turchia del 2 novembre 2010, 3976/05, §§ 93 seg. e
§ 96 con rinvii; DTF 137 I 113 consid. 6.1); che con il trasferimento
dell'interessata verso l'Italia, il Tribunale non ravvede quindi una violazione
dell'art. 8 CEDU,
che infine, il trasferimento non costituisce un impedimento ad un eventuale
matrimonio poiché la procedura di preparazione del matrimonio è possibile
anche quando gli sposi non vivono in Svizzera (art. 62 segg. dell'ordinanza
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sullo stato civile [OSC; RS 211.112.2; cfr. sentenza del TAF E-5023/2015
del 25 agosto 2015 pag. 9),
che il trasferimento dell'insorgente in Italia è dunque conforme agli impegni
di diritto internazionale pubblico della Svizzera,
che la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere
di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che la modifica
dell'art. 106 cpv. 1 LAsi ha ristretto il potere d'esame del Tribunale; che
pertanto il Tribunale può e deve unicamente controllare che l'autorità
inferiore abbia esercitato il suo potere d'apprezzamento ovvero se la SEM
ha fatto uso di tale potere d'apprezzamento e se l'ha fatto secondo criteri
oggettivi e trasparenti; che in questi casi il Tribunale non può sostituire il
suo apprezzamento a quello della SEM,
che nella fattispecie, dagli atti non appaiono elementi per ritenere che
l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria tale potere di
apprezzamento,
che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui
all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III,
che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte
della Svizzera, l'Italia è competente per l'esame della domanda di asilo
della ricorrente ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a prenderla
in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22, 29 Regolamento
Dublino III,
che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della
domanda di asilo della ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b
LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Italia conformemente
all'art. 44 LAsi, posto che la ricorrente non possiede un'autorizzazione di
soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1),
che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera
distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione
del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStr (RS 142.20),
dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata
nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2010/45
consid. 10),
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che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione
della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e
pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia, confermata,
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
concessione dell'effetto sospensivo è divenuta senza oggetto,
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali
tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione
degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte,
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese
processuali è divenuta senza oggetto,
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito
favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal versamento delle spese processuali, è respinta,
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.– che
seguono la soccombenza sono poste a carico della ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico della ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della
presente sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità
cantonale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: