Corte IV
D-602/2010
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 4 f e b b r a i o 2 0 1 0
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Christa Luterbacher,
cancelliere Carlo Monti;
A._______,
alias B._______,
alias C._______, Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore;
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento, decisio-
ne dell'UFM del 1 febbraio 2010 / N […]
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-602/2010
Visti:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in Sviz-
zera;
il documento che l'Ufficio federale della migrazione (UFM) ha rimesso
al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso attento
circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro
della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con la commi-
natoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scu-
sabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo;
i verbali d'audizione del 14 gennaio e 1° febbraio 2010;
la decisione dell'UFM del 1° febbraio 2010, notificata all'interessato il
medesimo giorno (cfr. risultanze processuali);
il ricorso del 1° febbraio 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data
d'entrata 2 febbraio 2010);
gli atti dell'UFM trasmessi al Tribunale amministrativo federale (TAF)
per fax in data 2 febbraio 2010;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della ver-
tenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal-
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giu-
gno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno
1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF),
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impu-
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gnato non può essere esteso alla questione della concessione del-
l'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stes-
sa,
che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla conces-
sione dell'asilo è inammissibile,
che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1 e 52 PA
nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lin-
gua della decisione impugnata e che, se le parti utilizzano un'altra lin-
gua, il procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua,
che, pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'inte-
ressato ha dichiarato di essere cittadino nigeriano di etnia esan, nato
ad D._______, dove sarebbe cresciuto, e di aver avuto ultima residen-
za ad E._______ nell'F._______, fino al (...) (cfr. verbale d'audizione
del 14 gennaio 2010, pag. 2),
che il richiedente, di professione poliziotto, avrebbe lasciato il suo Pae-
se d'origine il (…) per il timore di essere ucciso dalla comunità o dai
politici; che segnatamente egli sarebbe stato oggetto di un attacco da
parte di una folla armata di machete e bastoni e che sarebbe quindi
fuggito nel bosco, camminando per tre giorni e giungendo infine, gra-
zie ad un passaggio in moto, al proprio comando di polizia, dove sa-
rebbe però stato arrestato con l'accusa di essere complice nel-
l'omicidio di un politico, di aver perduto la sua arma d'ordinanza e di
essere intervenuto per disperdere la suddetta folla non essendo in ser-
vizio; che, infine, sarebbe stato detenuto nella prigione del suo coman-
do di polizia e che lì egli avrebbe saputo che il proprio comandante
avrebbe deciso di tramare contro di lui per incastrarlo, motivo per il
quale egli sarebbe poi fuggito,
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che il richiedente si sarebbe recato in un primo momento ad
G._______, dove avrebbe alloggiato da un amico all'incirca un mese,
da (...) fino a (…) (cfr. verbale d'audizione del 1° febbraio 2010,
pag. 8), da dove avrebbe percorso in autobus il tragitto fino a
H._______ (cfr. verbale d'audizione del 1° febbraio 2010, pag. 9); che il
30 gennaio 2009 egli sarebbe espatriato in Niger, e dopo tre settimane
sarebbe giunto in Libia; che l'11 maggio 2009 egli sarebbe giunto in Si-
cilia in gommone, da dove sarebbe poi ripartito in treno alla volta di
I._______, dove sarebbe rimasto per tre mesi ospitato da un ragazzo
africano; che, infine, nell'agosto 2009 si sarebbe recato a J._______,
dove si sarebbe trattenuto fino al giorno in cui si sarebbe recato in
Svizzera,
che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identi-
tà,
che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che
il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia
d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi del-
l'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni proce-
durali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); dall'altro lato, detto
Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32
cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata do-
manda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi nonché pronunciato l'al-
lontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allon-
tanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente ha allegato, in sostanza e per quanto qui
di rilievo, di non possedere altro documento d'identità che la tessera di
agente di polizia, la quale sarebbe sempre stata idonea ad identificarlo
in patria; che sarebbe dovuto fuggire dal suo Paese per timore di esse-
re arrestato dalle autorità ed ucciso dalla comunità; che, inoltre, le
contraddizioni rilevate dall'UFM non sarebbero tali da rendere la sua
esposizione dei fatti tanto poco credibile da giustificare una procedura
così frettolosa che la decisione gli sarebbe stata consegnata subito
dopo la fine della seconda audizione; che, infine, ha contestato l'esigi-
bilità dell'allontanamento verso la Nigeria,
che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
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causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della
sua domanda d'asilo, la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria,
l'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda di
dispensa dal versamento dell'anticipo equivalente alle presunte spese
processuali,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una do-
manda d'asilo, se il richiedente non consegna alle autorità alcun docu-
mento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della do-
manda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se
il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato
del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base al-
l'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono ne-
cessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'e-
sistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c),
che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli uffi-
ciali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di parti-
colari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti
validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi,
come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di na-
scita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi
(cfr. DTAF 2007/7, consid. 6),
che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di un mese dalla pre-
sentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che
adempia i citati criteri,
che, per di più, egli si è semplicemente limitato a dichiarare di non mai
aver avuto né un passaporto, né una carta d'identità e di essere in
possesso unicamente della tessera di agente di polizia (cfr. verbali
d'audizione del 14 gennaio 2010, pag. 4), fatto alquanto inverosimile
vista la professione dell'insorgente; che, inoltre ulteriori documenti,
quali il certificato di nascita, di scuola superiore e della provincia, sa-
rebbero stati bruciati dalla folla (cfr. verbali d'audizione del 1° febbra-
io 2010, pag. 2); che, inoltre, egli dichiara di non avere la possibilità di
rivolgersi alla persona tramite la quale potrebbe richiedere detti docu-
menti perché non avrebbe né il suo contatto, né nessuno tramite il
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quale mandare messaggi (cfr. verbali d'audizione del 1° febbraio 2010,
pag. 3), contraddicendosi però quando afferma di essere rimasto in
contatto telefonico con la propria fidanzata, sentita per l'ultima volta
appunto il gennaio di quest'anno (cfr. verbali d'audizione del 1° febbra-
io 2010, pag. 3), e, quando confrontato con tale contraddizione, egli
avrebbe dichiarato di non averle chiesto né di contattare qualcuno in
merito ai documenti, né di andare lei stessa ad esigerli, in quanto sa-
rebbe necessaria la presenza del ricorrente (cfr. verbali d'audizione del
1° febbraio 2010, pag. 3 e 4),
che, oltre a ciò, interrogato sul suo soggiorno a I._______, il ricorrente
ha dapprima dichiarato di avere vissuto per due mesi "fuori", ossia alla
stazione del treno (cfr. verbali d'audizione del 1° febbraio 2010, pag. 4)
ed in seguito per un mese con un africano e che durante questi mesi si
manteneva grazie ad alcune persone, "bianchi e neri", che lo avrebbe-
ro portato a casa propria dandogli da mangiare (cfr. verbali d'audizione
del 1° febbraio 2010, pag. 4), senza specificare null'altro o fornire det-
tagli che possano dare verosimiglianza al racconto; che risulta impro-
babile che in quattro mesi di soggiorno a J._______ il ricorrente non
sia stato in grado di fornire qualche ulteriore informazione riguardo alla
via in cui risiedeva o alla città stessa o alla chiesa cattolica che affer-
ma di aver frequentato; che, infine, se il ricorrente fosse stato convinto
di essere ricercato dalla polizia, non si spiega perché egli avrebbe de-
ciso di viaggiare in autobus, il quale sarebbe anche stato fermato ad
alcuni posti di blocco, rischiando così di essere arrestato; che, infine,
risulta alquanto improbabile che un autobus, fermatosi inoltre più volte,
percorra gli approssimativi 500 km tra G._______ e H._______ in sole
quattro ore;
che, in aggiunta, l'autore del gravame non ha fornito alcuna spiegazio-
ne circa l'apprezzamento dell'autorità inferiore in merito alle modalità
del suo viaggio (cfr. ricorso, pag. 2),
che, pertanto, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non può aver
viaggiato nelle circostanze descritte,
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni
del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il TAF ha ra-
gione di concludere che l'autore del gravame dissimuli i suoi documen-
ti d'identità per i bisogni della causa,
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che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'in-
sorgente non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legisla-
tore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e
sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifesta-
mente inconsistenti o manifestamente irrilevanti,
che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese as-
senza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli
stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna
dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale
contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato
dalla Nigeria per il timore di essere arrestato dalle autorità oppure uc-
ciso dalla comunità,
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, ar-
gomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, ri-
spetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito
della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, in particolare, l'insorgente ha dichiarato di sapere di essere ricer-
cato dalla polizia, avendolo saputo dalla fidanzata, ma ha anche affer-
mato che un documento contenente una dichiarazione del suo status
di ricercato non esisterebbe (cfr. verbali d'audizione del 1° febbra-
io 2010, pag. 9); che, quando interrogato sui capi d'accusa nei suoi
confronti, egli ha allegato di essere "stato dichiarato disertore (…), è
tutto" (cfr. verbali d'audizione del 1° febbraio 2010, pag. 8) e poco
dopo, sollecitato nuovamente a definire i motivi per i quali sarebbe sta-
to effettivamente ricercato, ha dichiarato invece che sarebbe "stato so-
spettato di complicità in omicidio, di perdita dell'arma e delle munizioni
e di aver svolto servizio illegale" (cfr. verbali d'audizione del 1° febbra-
io 2010, pag. 9); che tali discordanti affermazioni non risultano verosi-
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mili a codesto Tribunale, poiché prima di fuggire, secondo la logica del-
l'agire, il ricorrente avrebbe potuto cercare di ottenere informazioni su-
gli effettivi capi d'accusa a suo carico, così come sull'esistenza di un
mandato d'arresto nei suoi confronti; che, come già osservato, se il ri-
corrente fosse stato convinto di essere ricercato dalla polizia, non si
spiega perché egli avrebbe scelto di viaggiare in autobus, fermato ad
alcuni posti di blocco, rischiando così di essere arrestato,
che, di conseguenza, i motivi d'asilo evocati sono stati rettamente rite-
nuti come inverosimili dall'autorità inferiore, giusta l'art. 32 cpv. 3 lett. b
LAsi,
che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai
sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulterio-
ri accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del-
l'insorgente medesimo,
che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedi-
mento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (art. 32 cpv. 3
lett. c LAsi),
che, da quanto esposto, ne discende che rettamente l'UFM non è en-
trato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Sviz-
zera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolata all'art. 83 della legge
federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) giusto
il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83
cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigi-
bile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa
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violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzio-
ne sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o
possa esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed immediato di
trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed al-
tre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem-
bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'autore del gravame
è ammissibile,
che, inoltre, notoriamente, la situazione vigente in Nigeria non appare
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio na-
zionale,
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane ed
ha un'esperienza professionale quale poliziotto, e possiede una buona
formazione scolastica, in quanto ha terminato la scuola superiore; che,
inoltre, dispone di una rete sociale intatta in patria, segnatamente di
un fratello ed una sorella e diversi zii, zie e cugini a D._______ (cfr.
verbali d'audizione del 14 gennaio 2010, pag. 3) su cui contare per
reinserirsi nella società; che l'insorgente non ha nemmeno preteso nel
gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare
la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica Giurisprudenza
ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asi-
lo [GICRA] 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di
causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi
medici,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del autore del gravame
nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibi-
lità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr),
che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi
ogni documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'al-
lontanamento è dunque pure possibile,
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che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile,
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'auto-
rità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura sem-
plificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un se-
condo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esen-
zione dal versamento dell'anticipo equivalente alle presunte spese pro-
cessuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fe-
derale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in
materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 litt. d
LTF),
che la pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del TAF, entro un termi-
ne di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno, (in copia n. di rif. N [...])
- K._______
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Carlo Monti
Data di spedizione:
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