B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-6024/2019
Sen t en z a d e l 5 d i c emb r e 2 0 1 9
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l’approvazione della giudice Roswitha Petry,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A.______, nato il (…), con la moglie
B.______, nata il (…), ed i figli
C.______, nata il (…),
D.______, nato il (…),
Siria,
Via al Fiume 13, 6962 Viganello,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza esecuzione dell’allontanamento);
decisione della SEM del 15 ottobre 2019.
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Visto:
la domanda d’asilo che gli interessati hanno presentato in Svizzera il 6 ot-
tobre 2016 in loro nome e per conto dei figli,
i verbali d’audizione del 26 settembre 2019 relativi a A.______ (di seguito:
verbale 1) e B.______ (di seguito: verbale 2),
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
del 15 ottobre 2019, notificata il giorno seguente (cfr. risultanze proces-
suali; atto A31), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda
d’asilo e pronunciato l’allontanamento degli richiedenti dalla Svizzera,
salvo ritenerne inesigibile l’esecuzione, da cui la contestuale ammissione
provvisoria,
il 14 novembre 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata: 15
novembre 2019), con cui i ricorrenti hanno concluso all’annullamento della
decisione impugnata, al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla
concessione dell’asilo in Svizzera; in subordine alla conferma dell’ammis-
sione provvisoria; contestualmente di essere ammessi al beneficio dell’as-
sistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese
processuali e del relativo anticipo, il tutto con protestate tasse, spese e
ripetibili,
la conferma di ricevimento del gravame indirizzata il 15 novembre 2019 ai
ricorrenti dal Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale),
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti
(art. 6 LAsi),
che la presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni tran-
sitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1),
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che fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5
PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF,
che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l’atto impugnato co-
stituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA,
che i ricorrenti sono toccati dalla decisione impugnata e vantano un inte-
resse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che sono legittimati ad aggravarsi
contro di essa,
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (vecchio art. 108 cpv. 1 LAsi), alla
forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti,
che occorre pertanto entrare nel merito del gravame,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata dal giudice unico, con l’approvazione
di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata sol-
tanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che ai sensi dell’art. 111a
cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la
violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che preliminarmente occorre rilevare che, essendo stati i ricorrenti posti al
beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione
dell’allontanamento con decisione del 15 ottobre 2019 e non avendo essi
contestato la pronuncia dell’allontanamento, oggetto del litigio in questa
sede risulta essere esclusivamente la questione della concessione
dell’asilo e del riconoscimento dello statuto di rifugiato,
che sui medesimi presupposti, la conclusione ricorsuale volta alla conces-
sione dell’ammissione provvisoria è da considerarsi priva di oggetto,
che i richiedenti, cittadini siriani di religione cristiana con ultimo domicilio a
E._____ (Homs), hanno lasciato il proprio paese d’origine il 4 ottobre del
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2016 per recarsi in Libano; che sono giunti legalmente in Svizzera due
giorni dopo previo ottenimento di un visto presso l’ambasciata di Beirut,
che essi hanno ricondotto la loro domanda d’asilo innanzitutto alla precaria
situazione securitaria e congiunturale vigente in Siria a seguito dello scop-
pio della guerra civile; che i ricorrenti sarebbero stati sottoposti a dei con-
trolli presso posti di blocco, saldatisi senza conseguenze; che più general-
mente, nella regione vi sarebbe stata penuria di medicamenti, il rischio di
essere colpiti da razzi e bombe e una situazione economica e lavorativa
molto difficile; che le risultanze del conflitto sarebbero state ben presenti,
non essendo infrequente incappare in cadaveri a bordo delle strade; che
nella fabbrica in cui lavorava A.______ sarebbero avvenute due esplosioni;
che quest’ultimo, che ricopriva un incarico di responsabilità, si sarebbe di-
messo due mesi prima dell’espatrio, dopo che alcune persone che gli in-
sorgenti ritengono appartenere ad una locale milizia, avrebbero tempora-
neamente occupato il vigneto di famiglia; che dopo l’espatrio A.______
avrebbe appreso dal fratello che gli occupanti avrebbero chiesto di lui; che
egli teme infine di essere convocato quale riservista, essendosi l’età di ar-
ruolamento vieppiù prolungata (cfr. atti A25 e A24),
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che
esso include il diritto di risiedere in Svizzera,
che giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di
origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della
loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es-
sere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente
l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché
le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3
cpv. 2 LAsi),
che nella querelata decisione l’autorità inferiore ha considerato irrilevanti
l’integralità dei motivi d’asilo addotti dagli insorgenti,
che nel gravame, gli insorgenti, dopo aver rammentato e precisato i fatti
esposti in corso di procedura, avversano la valutazione dell’autorità di
prima istanza; che quanto occorsogli configgerebbe dei seri pregiudizi, non
trattandosi invero di questioni attinenti al contesto generale di violenza in
essere,
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che la tesi ricorsuale non può essere seguita,
che la che la definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all’art.
3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, su-
scettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine,
che gli atti pregiudizievoli, per essere pertinenti, devono essere diretta-
mente indirizzati nei confronti della persona del richiedente l’asilo,
che per essere rilevanti in materia d’asilo, le misure adottate debbono inol-
tre raggiungere una certa intensità, rendendo oggettivamente non soppor-
tabile l’esistenza (cfr. DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1),
che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all’art.
3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto
con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che pertanto, è ricono-
sciuto come rifugiato solo colui che ha dei motivi oggettivamente riconosci-
bili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere
esposto, in tutta probabilità e in un futuro prossimo, a una persecuzione
(cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5); che sul piano
soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, se-
gnatamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua ap-
partenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo
espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni; che
colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere
un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è
l’oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con giurispru-
denza ivi citata); che sul piano oggettivo, tale timore dev’essere fondato su
indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e
secondo un’alta probabilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3
LAsi; che non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di perse-
cuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano
(cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con rinvii),
che ne presente caso, appare dunque incontestabile che le motivazioni ad-
dotte non giustifichino il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la con-
cessione dell’asilo,
che in primo luogo, l’episodio della provvisoria occupazione dei terreni agri-
coli di famiglia non si apparenta ad una persecuzione né lascia presupporre
che i timori di persecuzioni future in capo ai ricorrenti siano fondati; che tale
avvenimento non raggiunge infatti un’intensità sufficiente; che del resto,
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dagli atti non è possibile evincere indicazioni che permettano di ricondurre
l’episodio ad un motivo di cui all’art. 3 LAsi,
che il timore di essere convocato quale riservista esternato da A.______,
in assenza di una convocazione e di elementi per ritenere che un’ipotetica
sanzione per renitenza risulterebbe aggravata da motivi pertinenti in mate-
ria d’asilo, non è a sua volta influente sull’esito della vertenza (cfr. cfr. DTAF
2015/3 consid. 4.3-4.5 et 5; GICRA 2006 n° 3 e 2003 n. 8),
che è infine fuori di dubbio che le restanti motivazioni avanzate dagli insor-
genti in corso di procedura non rientrino nelle circostanze implicanti la con-
cessione dell’asilo in Svizzera; che le condizioni securitarie e congiunturali
causali ad conflitto in essere non giustificano il riconoscimento dello statuto
di rifugiato ma possono semmai essere prese in conto nell’ambito della
valutazione dell’esigibilità dell’allontanamento (cfr. sentenza del Tribunale
D-5884/2015 del 13 aprile 2017 [pubblicata come ref.] consid. 6.10, più
recentemente sentenza del Tribunale D-5508/2018 del 20 marzo 2019),
che oltremodo, la sola appartenenza alla comunità cristiana non risulta per-
tinente, conto tenuto che giurisprudenza invalsa ha già escluso l’esistenza
di una persecuzione collettiva (cfr. sentenze del Tribunale D-5884/2015
consid. 6.11),
che di conseguenza, la decisione dell’autorità inferiore va confermata ed il
ricorso respinto
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto,
che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito
favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA),
che visto l’esito della procedura le spese processuali di CHF 750.– che
seguono la soccombenza sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF),
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(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico dei ricorrenti. Tale
ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo fe-
derale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente
sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all’autorità canto-
nale.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: