B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-6033/2018
Sen t en z a d e l 2 2 ma r z o 20 1 9
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Emilia Antonioni
Luftensteiner;
cancelliera Sebastiana Bosshardt.
Parti
A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…),
Sri Lanka,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 26 settembre 2018 / N (…).
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 4 ago-
sto 2018,
i verbali d'audizione dell'8 agosto 2018 (di seguito: verbale 1) e del 13 set-
tembre 2018 (di seguito: verbale 2),
i mezzi di prova prodotti durante la procedura di prima istanza,
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
del 26 settembre 2018, notificata all'interessato il medesimo giorno (cfr.
atto A23), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d'asilo e
pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'ese-
cuzione dello stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile,
il ricorso del 22 ottobre 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'en-
trata: 23 ottobre 2018), per il cui tramite il ricorrente ha postulato l'annulla-
mento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato
e la concessione dell'asilo in Svizzera; in subordine la trasmissione degli
atti all'autorità di prima istanza per una nuova decisione; in via ancor più
subordinata la concessione dell'ammissione provvisoria; contestualmente
di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria nel senso della
dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, il
tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili,
i mezzi di prova prodotti in sede ricorsuale,
la decisione incidentale del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il
Tribunale) del 21 novembre 2018 che respingeva la domanda di conces-
sione dell'assistenza giudiziaria e invitava l'insorgente a versare, entro il
6 dicembre 2018, un anticipo di CHF 750.– a copertura delle presunte
spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso
di decorso infruttuoso del termine,
il tempestivo pagamento del suddetto anticipo il 30 novembre 2018,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
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e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti
(art. 6 LAsi),
che la presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Di-
sposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015),
che presentato tempestivamente (vecchio art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31])
contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-
33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48
cpv. 1 lett. a-c e 52 PA,
che occorre pertanto entrare nel merito del gravame,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la
violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che il richiedente, cittadino dello Sri Lanka di etnia Tamil originario del vil-
laggio di C._______ (distretto di Mannar) e cresciuto a D._______ nel me-
desimo distretto, avrebbe lasciato il proprio paese d'origine legalmente nel
2015 e si sarebbe recato in Kurdistan dove avrebbe vissuto e lavorato fino
alla fine di ottobre 2016 (cfr. verbale 1, pag. 2 e segg.),
che quali motivi d'asilo egli avrebbe addotto di avere avuto dei problemi a
causa della sua collaborazione con le Tigri per la liberazione della patria
Tamil (di seguito: LTTE [Liberation Tigers of Tamil Eelam]); che segnata-
mente, il richiedente sarebbe stato ricercato a casa; che inoltre il cugino
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con cui avrebbe lavorato sarebbe stato ucciso, mentre altre due persone
sarebbero scomparse; che temendo egli di subire la medesima sorte sa-
rebbe espatriato (cfr. verbale 1, pag. 7 e verbale 2, D7),
che nella querelata decisione, l'autorità di prima istanza ha messo in dub-
bio la verosimiglianza delle allegazioni dell'interessato; che il richiedente si
sarebbe invero contraddetto in diversi punti; che altresì le sue dichiarazioni
non sarebbero sufficientemente motivate, sarebbero incompatibili con l'e-
sperienza generale di vita o la logica dell'agire ed infine sarebbero pure
tardive,
che con ricorso, l'insorgente avversa la valutazione della SEM; che a suo
dire le supposte incongruenze non parrebbero avere un impatto decisivo
sulla valutazione della verosimiglianza; che in seguito, le sue dichiarazioni
andrebbero ritenute, nel complesso, dettagliate e complete; che inoltre, egli
contesta l'illogicità ritenuta del suo comportamento; che i mezzi di prova
dimostrerebbero infine che sarebbe ancora ricercato dai militari,
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che
esso include il diritto di risiedere in Svizzera,
che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di
origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della
loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es-
sere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'e-
sposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le
misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2
LAsi),
che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità
di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi);
che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficien-
temente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro (art. 7 cpv. 3 LAsi); che in
questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpre-
tazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna,
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incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere con-
siderate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il
richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di
essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli
fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3
LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera fal-
sata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o,
senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso inte-
resse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che in-
fine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano
sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità
giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni,
sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in prepon-
deranza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ri-
dursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola
allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi
essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determi-
nare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti
nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata),
che in casu, la versione proposta dall'insorgente si esaurisce in allegazioni
contrastanti e non sufficientemente sostanziate; che le contraddizioni nel
suo esposto sono infatti innumerevoli e instillano seri dubbi quanto al fatto
che gli episodi narrati possano essere stati ideati per i fini della causa,
che le dichiarazioni del ricorrente in merito ai suoi timori in patria risultano
essenzialmente divergenti; che egli ha inizialmente dichiarato di temere di
subire la medesima sorte di due colleghi di lavoro i quali sarebbero scom-
parsi senza più dare notizie (cfr. verbale 1, pag. 7), salvo poi in seguito
dichiarare di temere in particolare di subire la medesima sorte del cugino il
quale sarebbe stato assassinato (cfr. verbale 2, D51, D112-D113),
che le date fornite in merito alla scomparsa dei due colleghi non coincidono
tra un'audizione e l'altra; che dapprima l'insorgente ha allegato che non si
avrebbero più loro notizie dal 2009 o 2010 (cfr. verbale 1, pag. 7), salvo poi
collocare la loro scomparsa tra il 2007 e il 2009 (cfr. verbale 2, D108 e
D109),
che in seguito, pure l'inizio della sua collaborazione con le LTTE risulta
incongruente; che da una parte ha allegato di essere entrato a farne parte
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nel 2005 (cfr. verbale 1, pag. 7), salvo poi riferire di aver iniziato la collabo-
razione soltanto due o tre mesi dopo la morte del padre avvenuta a novem-
bre 2005, e quindi nel 2006 (cfr. verbale 2, D79 e D80),
che proseguendo nell'analisi, non meno contraddittorie risultano anche le
informazioni fornite dal ricorrente in merito al suo ultimo indirizzo; che egli
ha dapprima indicato di aver vissuto a D._______ (distretto di Mannar) dal
1992 al suo espatrio nel 2015 (cfr. atto A8, pag. 4), salvo poi dichiarare di
aver vissuto a tale indirizzo soltanto dal 2005 a gennaio 2006 (cfr. atto A19,
D12),
che altresì, la ricerca da parte del CID (Criminal Investigation Department)
risulta da una parte essere unicamente frutto di una sua supposizione (cfr.
verbale 2, D37-D38) e dall'altra le allegazioni risultano contraddittorie,
che invero, egli ha allegato che i suoi problemi in Sri Lanka sono iniziati nel
2010 quando quelli del CID hanno iniziato a cercarlo (cfr. verbale 2, D33-
D36); che in particolare è stato ricercato all'ufficio delle LTTE (cfr. verbale 2,
D42); che tuttavia tale ufficio non esisteva più già dal 2009 (cfr. verbale 2
D26, D46); che pertanto non risulta comprensibile come sia possibile che
egli sia stato ricercato presso tale ufficio,
che oltretutto, su questo punto, il comportamento dell'insorgente risulta
quantomeno poco conforme alla logica dell'agire; che invero, egli ha asse-
rito di aver vissuto presso il cugino – il quale in realtà viveva nell'ufficio delle
LTTE – anche dopo la sua morte e fino al 2011, e ciò malgrado già dal 2010
fosse ricercato proprio lì dal CID,
che risulta poi alquanto improbabile che il ricorrente abbia potuto ottenere
personalmente un passaporto presso le competenti autorità a Colombo
(con l'aiuto del passatore per trovare l'ufficio presso il quale presentare la
richiesta) ed espatriare legalmente munito di un visto per il Kurdistan ira-
cheno se fosse stato realmente ricercato per attività a favore delle LTTE
(cfr. verbale 1, pag. 4 seg.; verbale 2, D140-D142),
che le allegazioni dell'insorgente risultano inoltre poco sostanziate; che egli
non ha saputo indicare il numero di volte nel quale è stato ricercato presso
il fratello ed ha pure avuto difficoltà a riportare temporalmente gli avveni-
menti (cfr. verbale 2, D67-D73),
che infine, in sede ricorsuale egli non ha fornito motivi o mezzi di prova che
giustificherebbero una diversa valutazione; che segnatamente, i documenti
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allegati, oltre ad essere degli scritti di parte confezionabili per i fini della
causa e di esiguo valore probatorio, contraddicono quanto allegato dal ri-
corrente in sede d'audizione sui motivi d'asilo; che invero, sia dalla dichia-
razione del membro del Parlamento E._______ del 28 settembre 2018, sia
dalla dichiarazione del Vescovo di F._______ del 10 ottobre 2018 risulta
che il CID continua ad interrogare il fratello G._______ per ottenere infor-
mazioni in merito all'insorgente; che al contrario, egli ha dichiarato nel
corso dell'audizione sui motivi d'asilo il 13 settembre 2018 di essere in con-
tatto con il fratello il quale gli ha assicurato che dalla sua partenza non vi
sarebbero più stati problemi ed egli non verrebbe più ricercato (cfr. ver-
bale 2, D59-D60),
che altresì, da entrambi i documenti, risulta che il fratello G._______ sia
stato arrestato nel 2008 e interrogato in merito al ricorrente; che tuttavia, in
sede di audizione l'insorgente non ha mai menzionato il fatto che il fratello
fosse stato arrestato, ma bensì si è limitato ad allegare che il parente è
stato più volte interrogato, la prima volta nel 2012 e da ultimo nel 2014 (cfr.
verbale 2, D64-D71),
che di conseguenza, visto quanto sopra, le sue allegazioni in merito ai ti-
mori di essere ricercato da parte delle autorità non sono da ritenere nella
fattispecie verosimili,
che da ultimo, la sola appartenenza all'etnia Tamil e il deposito di una do-
manda d'asilo all'estero non sono elementi di rischio sufficienti per giustifi-
care un timore fondato di essere esposto a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3
LAsi (cfr. sentenza del Tribunale E-1866/2015 [pubblicata come sentenza
di riferimento] del 15 luglio 2016 consid. 8.4.6),
che, per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la
concessione dell'asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata,
che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronun-
cia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che
tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi),
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo
relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1),
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che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontana-
mento,
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio
dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro in-
tegrazione (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontana-
mento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3
LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI),
che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allon-
tanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile,
che nel proprio gravame, l'insorgente ritiene che la stessa non sia ammis-
sibile poiché egli rischierebbe di essere esposto concretamente ad una
pena o ad un trattamento in violazione dell'art. 3 CEDU; che l'esecuzione
dell'allontanamento non sarebbe neppure ragionevolmente esigibile in ra-
gione delle criticità di ordine generale esistenti nel suo Paese d'origine,
che ad ogni modo, anche agli occhi del Tribunale, non vi sono in casu ele-
menti ostativi all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso lo Sri
Lanka,
che anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del
principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi); che altresì non vi
sarebbero indizi – non avendo reso verosimile di essere effettivamente in
pericolo nel suo Paese – per ritenere per l'interessato un rischio personale,
concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione
all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene
o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv.
tortura, RS 0.105); che anche nel contesto della diaspora Tamil non basta
infatti una semplice possibilità di subire trattamenti inumani o degradanti
per ammettere l'inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr.
sentenza E-5110/2016 del 6 gennaio 2018 consid. 10.4),
che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle
norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3
LStrI in relazione all'art. 44 LAsi),
che inoltre, vista la cessazione delle ostilità tra i separatisti Tamil ed il go-
verno di Colombo, non si può concludere che nel paese viga attualmente
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una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coin-
volga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr.
sentenza di riferimento E-1866/2015 consid. 13.1),
che nella sentenza di riferimento E-1866/2015 consid. 13.2 seg. il Tribu-
nale ha altresì proceduto all'attualizzazione della giurisprudenza pubblicata
in DTAF 2011/24 ed ha confermato che l'esecuzione dell'allontanamento è
ragionevolmente esigibile in tutta la provincia Settentrionale ad eccezione
della regione di Vanni (per la regione di Vanni cfr. la sentenza di riferimento
D-3619/2016 del 16 ottobre 2017) qualora i criteri individuali dell'esigibilità
siano dati (in particolare l'esistenza di una solida rete familiare o sociale,
così come la possibilità di accedere ad un alloggio e di prospettive favore-
voli quanto alla copertura dei bisogni elementari [E-1866/2015 con-
sid. 13.3.3]),
che in specie, il ricorrente proviene dal distretto di Mannar, nella provincia
Settentrionale, e non vi è da dubitare quanto al fatto che egli (come del
resto non contestato in sede ricorsuale) adempia ai suddetti requisiti; che
infatti, l'insorgente può contare sulla presenza di un'ampia rete famigliare
nella provincia (tra cui due fratelli nel distretto di Mannar e due nel distretto
di Vavuniya [cfr. verbale 1 pag. 5 e verbale 2, D157 segg.], così come di-
versi zii e cugini [cfr. verbale 2, D156]) e su di una pluriennale esperienza
professionale quale allevatore, agricoltore e quale addetto alle pulizie (cfr.
verbale 1, pag. 4),
che inoltre, l'insorgente gode di buona salute e non ha preteso nel gravame
di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammis-
sione provvisoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2)
che in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento
del ricorrente è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione
all'art. 44 LAsi),
che infine, nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità
dell'esecuzione del provvedimento,
che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento
la decisione dell'autorità inferiore va confermata,
che pertanto, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
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(art. 106 cpv. 1 LAsi); che altresì, per quanto censurabile, la decisione non
è inadeguata (art. 49 PA),
che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che
seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull'anticipo
spese di CHF 750.– versato dall'insorgente il 30 novembre 2018,
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Esse
sono prelevate sull'anticipo spese di CHF 750.– versato dal ricorrente il
30 novembre 2018.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt
Data di spedizione: