B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-6044/2011
S e n t e n z a d e l 2 5 a p r i l e 2 0 1 2
Composizione
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Bendicht Tellenbach, Robert Galliker,
cancelliere Andrea Pedrazzini.
Parti
A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…),alias
C._______, nato il (…), la moglie
D._______, nata il (…), ed i figli
E._______, nato il (…), alias
F._______, nato il (…),
G._______, nato il (…), alias
H._______, nato il (…),
Armenia,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 27 ottobre 2011 / N […].
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Fatti:
A.
A.a
Il (…) l'interessato, cittadino armeno proveniente da I._______ (Armenia),
ha presentato una prima domanda di asilo in Svizzera.
A.b
Il (…) 2009 l'interessato ha ritirato la propria domanda di asilo
(cfr. atto A 10/2) e il (…) 2009 sarebbe ripartito per l'Armenia.
A.c
In data (…) 2009, l'UFM ha stralciato dai ruoli la domanda di asilo
dell'interessato, in quanto divenuta priva di oggetto.
B.
Il (…) l'interessato ha inoltrato una seconda domanda di asilo, questa
volta insieme alla moglie e ai due figli. Ha dichiarato, in sostanza e per
quanto è qui di rilievo (cfr. verbali di audizione del 19 agosto 2011
[di seguito: verbale 1] e del 4 ottobre 2011 [di seguito: verbale 2]), di
essere scappato dall'Armenia, in data (…) 2011, perché ricercato in
seguito a delle attività di contrabbando che avrebbe svolto su incarico del
suo comandante, nel quadro di un impiego militare nella regione del
L._______. Peraltro, egli sarebbe stato imprigionato per tre mesi al
momento del suo ritorno in Armenia. La moglie dal canto suo ha
affermato di essere stata maltrattata insieme ai suoi figli, dopo la partenza
del marito, da degli uomini in uniforme che lo cercavano. Dopo una
conversazione telefonica con l'interessato, la medesima avrebbe venduto
l'appartamento e, in data (…), avrebbe lasciato l'Armenia per giungere in
Svizzera il (…) (cfr. verbali di audizione del 19 agosto 2011 [di seguito:
verbale 3] e del 4 ottobre 2011 [di seguito: verbale 4]).
C.
Con decisione del 27 ottobre 2011, notificata ai ricorrenti il giorno
successivo (cfr. risultanze processuali), l'UFM non è entrato nel merito
delle citate domande di asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato
l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso l'Armenia, siccome ammissibile, esigibile e
possibile.
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D.
Il 4 novembre 2011 gli insorgenti hanno inoltrato ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la
menzionata decisione dell'UFM, chiedendo l'annullamento della decisione
impugnata, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una
nuova decisione nel merito e, in via sussidiaria, la concessione
dell'ammissione provvisoria. Hanno altresì presentato una domanda di
esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo.
E.
In data 9 novembre 2011, il Tribunale ha rinunciato, ritenuta la
sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a
chiedere ai ricorrenti il versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali, riservandosi di evadere ulteriormente la
domanda di esenzione dal pagamento delle spese processuali. Peraltro,
ha invitato l'UFM ad inoltrare una risposta al ricorso entro il
25 novembre 2011.
F.
In data 24 novembre 2011, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame.
G.
Con scritto datato 8 dicembre 2011, inoltrato al Tribunale in data
6 dicembre 2011, i ricorrenti hanno replicato ribadendo quanto asserito
nel ricorso.
Diritto:
1.
1.1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla legge sul
Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF RS 173.32) e
dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF RS 173.110),
in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non
preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
1.2. Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di
estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in
cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
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1.3. Vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
di ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1 e 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2
LAsi.
2.
2.1. Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF,
nei provvedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione
impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può
svolgersi in tale lingua.
2.2. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed
il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
3.
3.1. Nella decisione impugnata, nel primo paragrafo delle motivazioni
della decisione impugnata l'UFM ha considerato, in riferimento
all'applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi per l'interessato, che non vi
sarebbero indizi secondo i quali, dopo la conclusione della prima
procedura, siano intervenuti nuovi fatti atti a giustificare la qualità di
rifugiato o con una rilevanza ai fini della concessione della protezione
provvisoria. In merito ai singoli argomenti, l'UFM ha rinviato al quarto
paragrafo della decisione.
In seguito, in riferimento all'assenza di documenti di identità in
applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'UFM ha considerato che i
coniugi al momento della loro partenza dal Paese di origine disponevano
di passaporti validi e che i richiedenti non avrebbero addotto alcun motivo
scusabile giustificante la mancata consegna di documenti di identità o di
viaggio (cfr. 2° e 3° paragrafo della decisione impugnata). Al quarto
paragrafo della decisione l'autorità inferiore ha poi ritenuto che, in base
agli art. 3 e 7 LAsi, i richiedenti non avrebbero la qualità di rifugiato.
Peraltro, non sarebbero necessari ulteriori chiarimenti per accertare detta
qualità oppure l'esistenza di un impedimento all'esecuzione
dell'allontanamento. Infine, l'UFM ha concluso alla non entrata nel merito
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi delle domande di asilo ed ha
pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera, nonché
l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome lecita, esigibile e
possibile.
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Pagina 5
3.2. Nel ricorso gli insorgenti, in relazione alla struttura della decisione
impugnata, sostengono che dalla medesima non si capirebbe quale sia la
motivazione ritenuta dall'autorità inferiore, in quanto sarebbero citati due
motivi distinti di non entrata nel merito, ma non sarebbe chiaro su quale di
questi poggi la decisione dell'UFM. Non essendo chiara la motivazione, la
decisione in questione andrebbe quindi annullata. Inoltre, i ricorrenti,
richiamati i fatti esposti, hanno ribadito di essere stati vittime di gravi ed
intense persecuzioni in Armenia, hanno sostenuto di avere spiegato come
sia stato loro impossibile consegnare i documenti di identità nelle 48 ore
dal deposito della domanda ed hanno sostenuto che la loro vita sarebbe
realmente in pericolo in Armenia, ragioni per le quali concludono
all'annullamento dell'impugnata decisione ed all'entrata nel merito delle
loro domande di asilo. Peraltro, hanno concluso all'inesigibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento verso l'Armenia, in quanto sarebbero
esposti a pericoli concreti.
3.3. Nella risposta al ricorso l'UFM ha precisato di avere applicato
l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi per il marito e l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi per la
moglie ed i bambini. Ha aggiunto che al paragrafo 1 della decisione
impugnata si farebbe riferimento soltanto alla domanda di asilo del
richiedente, mentre al paragrafo 2 ci si riferirebbe alla richiedente ed ai
bambini. Infine, la credibilità dei loro argomenti sarebbe trattata insieme
sotto il paragrafo 4. Peraltro, ha proposto la reiezione del gravame.
3.4. Nella replica gli insorgenti ribadiscono che la decisione dell'autorità
inferiore risulterebbe poco chiara e già per questo motivo meritevole di
annullamento. La legge indicherebbe infatti in modo chiaro che le
condizioni che impongono una decisione materiale sarebbero molto
diverse, a seconda che si tratti di seconda domanda di asilo o di mancata
presentazione di documenti di identità. Infine, a loro parere, l'UFM
avrebbe motivato in modo troppo sommario e poco chiaro la decisione,
rendendo difficile l'inoltro di un ricorso efficace e completo.
4.
In via preliminare, il Tribunale osserva che l'impugnata decisione
dell'UFM, che accavalla la propria motivazione su più paragrafi non
consecutivi fra loro e su due differenti disposizioni legali
(art. 32 cpv. 2 lett. a e art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi), è di difficile
comprensione anche per degli addetti ai lavori. Infatti, la medesima dà
un'unica conclusione: "Di conseguenza, non si entra nel merito delle
domande di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi" (cfr. decisione
dell'UFM, pag. 5), senza menzionare l'altra procedura di non entrata nel
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merito (art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi) di cui si è preteso enunciare un'analisi ai
paragrafi 1 e 4 della stessa. Una tale maniera di procedere, perlomeno
incompleta, non può che indurre a confusione.
Detto ciò, il Tribunale rileva altresì che l'UFM, nell'ambito della sua
risposta al ricorso, apporta un chiarimento. Infatti, spiega che al marito
avrebbe applicato l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, e, invece, alla moglie ed ai
figli, l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi. In tal modo, i ricorrenti, dopo la suddetta
risposta al ricorso, hanno potuto capire su quale base fosse fondata la
decisione per ognuno. Tale chiarimento è stato inviato ai ricorrenti per
presa di posizione. Di conseguenza, un eventuale vizio di motivazione
può considerarsi sanato.
5.
5.1. Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale,
l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai
motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della
decisione impugnata (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2 pag. 798; PIERRE
MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5). Il
Tribunale può così confermare una decisione dell'UFM sulla base di
un'altra motivazione giuridica. Più particolarmente, la sostituzione di
motivi in caso di decisione di non entrata nel merito deve rimanere
eccezionale e si limita ai casi dove emerge che la decisione impugnata –
il cui fondamento giuridico appare problematico – si giustifica per un altro
motivo di non entrata nel merito che si impone di primo acchito alla mente
all'esame dell'incarto. Una tale sostituzione di motivi suppone che gli atti
di causa siano completi o, per lo meno, sufficienti per statuire, e che la
nuova motivazione si fondi su fatti conosciuti dalla parte, sulle quali è
stata in grado di spiegarsi in precedenza, e su norme giuridiche cui
poteva aspettarsi gli fossero applicate (cfr. GICRA 1995 n. 12 consid. 13,
pag. 116; DTF 125 V 368 consid. 4a, pag. 370; sentenza del Tribunale
amministrativo federale D-3273/2008 del 27 maggio 2008, consid. 3.1
pag. 5).
5.2. Nel caso di specie, l'UFM ha fondato la sua decisione di non entrata
nel merito sull'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi per il ricorrente e
sull'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi per la ricorrente ed i suoi figli.
5.3. La domanda a sapere se è a ragione che l'autorità di prima istanza
ha applicato l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi al ricorrente può rimanere aperta.
In effetti, il Tribunale considera che una decisione di non entrata nel
merito si imponeva di primo acchito già sulla base dell'art. 32 cpv. 2 lett. a
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LAsi. Il Tribunale intende dunque procedere a una sostituzione di motivi,
essendo realizzate le condizioni di applicazione di tale norma. La nuova
motivazione si fonda sulle dichiarazioni dell'interessato durante le
audizioni, ovvero fatti ad esso noti e sui quali ha avuto modo di esprimersi
precedentemente. Inoltre, il ricorrente poteva aspettarsi a che la detta
disposizione gli sia applicata, visto che anch'esso si trovava nella stessa
situazione di sua moglie ed i figli per quanto concerne la mancata
consegna dei documenti.
6.
6.1. Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi non si entra nel merito di una
domanda di asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o di identità entro 48 ore dalla presentazione della
domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il
richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o di identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del
ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e 7
LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori
chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c).
Sono documenti di viaggio o di identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta di identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di
particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti quelli
emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale,
il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi
(cfr. DTAF 2007/7 consid. 6).
6.2. Nel caso concreto, i ricorrenti, avendo consegnato alle autorità
competenti solamente certificati di nascita e copie dei passaporti, non
hanno esibito alcun documento che adempia i citati criteri.
In aggiunta, le dichiarazioni dei ricorrenti in merito ai loro documenti di
identità sono stereotipate nonché contraddittorie. Segnatamente, il
ricorrente ha affermato, nel corso delle audizioni relative alla sua prima
domanda di asilo in Svizzera (cfr. verbale di audizione del
17 dicembre 2008, pag. 3, atto A1/9) che il suo passaporto sarebbe stato
stilato il (…) 2006 e sarebbe stato valido fino al (…) 2016. Si è poi
contraddetto, adducendo che il passaporto sarebbe stato emesso il
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(…) 1996 ed avrebbe avuto validità fino al (…) 2006 (cfr. verbale 1,
pag. 5). La ricorrente, inoltre, ha affermato che il passatore avrebbe
trattenuto i loro passaporti quale pegno per il versamento di EUR 20'000.-
(cfr. verbale 3, pag. 4) per il trasporto. Il ricorrente ha, invece, affermato di
avere versato la somma richiesta, quando si sarebbero trovati ancora in
Estonia (cfr. verbale 1, pag. 7). Peraltro, non è verosimile che essi non
abbiano ripreso possesso dei loro documenti allorché avrebbero pagato
una simile somma. Inoltre, non risulta che essi abbiano effettuato seri e
concreti sforzi che avrebbero potuto avere un esito favorevole per
l'ottenimento dei loro documenti, ciò che costituisce un indizio della
dissimulazione dei documenti, considerato che, di regola, chi è già in
possesso di un documento di identità e si limita a dissimularlo, non
intraprende alcunché per procurarsene di nuovi o di complementari.
Infatti, il ricorrente si è limitato ad affermare, in modo generico, che
avrebbe richiamato il passatore (cfr. verbale 1, pag. 7).
Infine, è inverosimile che i ricorrenti abbiano potuto varcare il confine
Schengen ed attraversarne più Paesi nelle circostanze da loro descritte
senza documenti e senza subire alcun controllo (cfr. verbale 1, pag. 9 e
verbale 2, pag. 8 e 9).
6.3. Vista l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni, vi è
ragione di concludere che i ricorrenti dissimulino i loro documenti di
identità per i bisogni della causa.
7.
In conclusione, non avendo né esibito alcun documento di identità, né
fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi,
l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dei ricorrenti non
è applicabile.
I ricorrenti devono quindi sopportare le conseguenze della mancata
consegna dei documenti di identità.
8.
8.1. In assenza di documenti di identità, occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in
base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di
rifugiato dei richiedenti.
Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha
pure introdotto una procedura di esame materiale, accelerata e
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sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente
inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può
risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei
pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di
un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di
un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi
(cfr. DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5).
8.2. I ricorrenti non hanno presentato, all'infuori da argomenti di natura
formale o di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di
giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata
decisione (di non entrata nel merito).
Innanzitutto, riguardo ai motivi fatti valere dal ricorrente nella prima
procedura, con il ritiro della sua domanda, così come con il rientro nel suo
Paese di origine, egli ha manifestato di non temere di essere in pericolo
concreto, né di essere perseguitato nel suo Paese di origine, ritenuto che
chi teme di subire seri pregiudizi nel proprio Paese di origine di certo non
vi ritorna, allorquando la sua procedura di asilo è in corso. Per quanto
concerne, poi, il periodo successivo al suo ritorno in patria, come
rettamente rilevato dall'UFM, circa l'allegata prigionia, le informazioni,
considerate affidabili, fornite dal servizio incaricato di monitorare, nel
quadro dell'aiuto al ritorno, l'attuazione dei progetti in Armenia sono in
palese contraddizione con quanto asserito dal ricorrente e, di fatto,
invalidano quanto sostenuto dal ricorrente riguardo al suo
imprigionamento. Pertanto, tale evento è ritenuto inverosimile. In
aggiunta, come giustamente ritenuto dall'UFM, il contrabbando è un reato
penale contro cui misure penali sono legittime e non costituiscono una
persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi. Peraltro, il ricorrente non ha motivo
di temere di essere condannato alla pena di morte in Armenia, in quanto
tale Stato ha abolito la pena capitale nel 2003 (cfr. Sentenza del Tribunale
amministrativo federale E-4880/2011 del 15 settembre 2011, consid. 3.2,
pag. 9; > Home > Cosa facciamo > Campagne e temi >
Pena di morte > Temi principali > i dati sulla pena di morte nel mondo,
consultato il 24 aprile 2012). Infine, circa le allegate vessazioni subite
dalla moglie durante l'assenza del marito, la ricorrente si è contraddetta
adducendo che sarebbe stata importunata l'ultima volta cinque giorni
prima del suo espatrio (cfr. verbale 3, pag. 7), rispettivamente il giorno
prima (cfr. verbale 4, pag. 5, F31). Ad ogni modo, tali fatti, a prescindere
dalla loro verosimiglianza, possono manifestamente essere denunciati
alle autorità e non vi è alcun motivo di ritenere che un'adeguata
protezione non possa essere ottenuta, in caso di bisogno.
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Pagina 10
8.3. Di conseguenza, per i ricorrenti non è accertata la qualità di rifugiato
ai sensi degli art. 3 e 7 LAsi.
8.4.
8.4.1. In virtù di quanto precede, non risultano elementi ai sensi
dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori
accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato
dell'insorgente medesimo.
8.4.2. Inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista
dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 pag. 90 e segg. e
DTAF 2009/50 consid. 5-8 pag. 725-733).
Non emergono infatti dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Armenia possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione
del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge
federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre
il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari
all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3
della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105).
9.
Da quanto esposto, ne discende che l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi trova
applicazione nel caso di specie. Di conseguenza, in materia di non
entrata nel merito, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo
fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
10.
I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1
dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [Oasi 1,
RS 142.311]; cfr. DTAF 2009/50 consid. 9, pag. 733).
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Pagina 11
11.
11.1. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr.
Giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr).
11.2.
In considerazione di quanto indicato al considerando 8.4.2, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3
LStr).
11.3.
11.3.1. Inoltre, la situazione vigente in Armenia, non è, notoriamente,
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integrità del territorio nazionale.
11.3.2. Quanto alla situazione personale dei ricorrenti, essi sono giovani
ed il ricorrente vanta un'esperienza professionale quale (…) e (…)
(cfr. verbale di audizione del 17 dicembre 2008, pag. 2, atto A1/9). Inoltre,
essi dispongono di una rete sociale in Armenia, segnatamente la (…) e
un (…) del ricorrente (cfr. verbale 1, pag. 5), nonché (…) e (…) della
ricorrente (cfr. verbale 3, pag. 3). I ricorrenti non hanno, altresì, preteso
nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare
la loro ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.3 pag. 21 e
relativi riferimenti), senza che da un esame d'ufficio degli atti in causa,
emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici.
11.3.3. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese di origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr).
11.4. Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 2 LStr). I ricorrenti, usando della necessaria diligenza, anno
procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi;
cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515). L'esecuzione
dell'allontanamento è dunque pure possibile.
11.5. Ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche in materia
di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la
querelata decisione dell'autorità inferiore confermata.
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Pagina 12
12.
12.1. L’autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali,
consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli
sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe
solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si
possono condonare le spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA).
12.2. Per eccezione, le spese processuali sono condonate (art. 6 lett. b
del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF,
RS 173.320.2]).
12.3. La domanda di assistenza giudiziaria ai sensi dell'art. 65 cpv. 1 PA è
divenuta senza oggetto in considerazione di quanto precede.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 13
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali sono condonate.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Andrea Pedrazzini
Data di spedizione: