Corte IV
D-6046/2010
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 s e t t e m b r e 2 0 1 0
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della Giudice Christa Luterbacher;
cancelliera Vera Riberti;
A._______, nato il (...), alias
B._______, nato l'(...),
Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore;
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 25 agosto 2010 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-6046/2010
Visti:
la domanda d'asilo che l'interessato ha inoltrato in data (...) in Svizze-
ra;
il documento che l'Ufficio federale della migrazione (UFM) ha rimesso
al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso attento
circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro
della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con la commi-
natoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scu-
sabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo;
i verbali d'audizione del 9 e del 25 agosto 2010;
il verbale di decisione dell'UFM del 25 agosto 2010, notificata all'inte-
ressato lo stesso giorno (cfr. risultanze processuali);
il ricorso del 25 agosto 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data
d'entrata 26 agosto 2010);
gli atti dell'UFM trasmessi al Tribunale amministrativo federale (TAF) in
data 26 agosto 2010;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della ver-
tenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal-
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giu-
gno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno
1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi del-
l'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate agli art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
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che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità in -
feriore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta
un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione
della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimato
ad aggravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla for-
ma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice uni -
co, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la
decisione è motivata solo sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio di scritti;
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'inte-
ressato ha dichiarato di essere cittadino nigeriano di etnia Igbo con ul-
timo domicilio a C._______, nello Stato di D._______ (cfr. verbale
d'audizione del 9 agosto 2010, pag. 1);
che l'insorgente avrebbe lasciato la Nigeria il (...) per il timore di esse-
re ucciso da membri dell'oracolo E._______ poiché, essendo cristiano
e rifiutandosi di subentrare al ruolo di custode dell'oracolo precedente-
mente attribuito a suo padre, avrebbe incendiato detto oracolo (cfr.
verbale d'audizione del 9 agosto 2010, pagg. 7 e 8);
che il (...) si sarebbe recato a F._______, ove sarebbe rimasto due
giorni, e successivamente sarebbe giunto in nave in un posto a lui sco-
nosciuto rimanendovi per un certo periodo; che, in seguito, egli avreb-
be preso un treno da G._______ che l'avrebbe portato direttamente a
H._______ (cfr. verbale d'audizione del 9 agosto 2010, pagg. 2 e 8);
che, inoltre, l'interessato ha dichiarato di non avere mai subito controlli
durante il suo viaggio (cfr. verbale d'audizione del 9 agosto 2010,
pag. 8);
che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che
il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia
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d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole; che, dall'altro
lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste al -
l'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata do-
manda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi nonché pronunciato l'al-
lontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allon-
tanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente ha, per ciò che concerne la mancata con-
segna di documenti d'identità, ribadito quanto già affermato nei verbali
d'audizione, o meglio di non aver mai né posseduto né avuto bisogno
del passaporto e di avere, per contro, lasciato la carta d'identità in pa-
tria poiché sarebbe dovuto fuggire di fretta e non avrebbe avuto tempo
di prenderla con sé; che, inoltre, egli ha reiterato che non gli sarebbe
stato possibile farsela inviare poiché non avrebbe più nessuno nel suo
Paese; che, pertanto, egli sostiene di aver presentato motivi scusabili
che giustificano la mancata presentazione dei documenti d'identità;
che, infine, sarebbe stato costretto a fuggire poiché non poteva conta-
re su un'effettiva protezione statale o sulla possibilità di rifugiarsi in
qualche altra parte nel suo Paese;
che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto l'annullamento
della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'auto-
rità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda
d'asilo e, in subordine, la concessione dell'ammissione provvisoria;
che ha, altresì, presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel
senso della dispensa pagamento anticipato delle spese processuali;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una do-
manda d'asilo, se il richiedente non consegna alle autorità alcun docu-
mento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione del la do-
manda;
che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il ri-
chiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato
del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base al -
l'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono neces-
sari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'e-
sistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
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che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli uffi -
ciali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di parti -
colari formalità amministrative (cfr. DTAF 2007/7, consid. 5);
che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2
lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la
carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'atte-
stato di fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7, consid. 6);
che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di un mese dalla pre-
sentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che
adempia i citati criteri;
che, per di più, egli si è semplicemente limitato a dichiarare di non
aver mai richiesto o posseduto un passaporto, ma di aver lasciato in
patria la sua carta d'identità nigeriana poiché avrebbe dovuto lasciare
con urgenza il suo domicilio; ch'egli non avrebbe più nessuno da con-
tattare nel suo Paese al fine di farsi trasmettere il documento d'identi -
tà; che, tuttavia, egli ha dichiarato allo stesso tempo che avrebbe la-
sciato il suo villaggio il giorno seguente alla venuta dei membri dell'o-
racolo presso il di lui domicilio (cfr. verbale d'audizione del 28 ago-
sto 2010, pag. 5); che, inoltre, confrontato alla domanda dell'eventuali-
tà di contattare il suo ex datore di lavoro per farsi mandare detto docu-
mento, egli si è limitato a rispondere che non potrebbe farlo poiché
chiunque si recasse a casa sua rischierebbe di essere arrestato dalla
gente del villaggio (cfr. verbale d'audizione del 25 agosto 2010, pag.
3);
che, oltre a ciò, interrogato sul proprio viaggio, egli è stato alquanto
superficiale ed evasivo senza fornire alcun dettaglio del tragitto intra-
preso; che, infatti, ha dichiarato di aver lasciato in nave la Nigeria par -
tendo da F._______, dove era arrivato due giorni prima fuggendo dal
suo villaggio; che sarebbe in seguito sbarcato in un posto sconosciuto
ove sarebbe rimasto per diverso tempo; che la Svizzera l'avrebbe rag-
giunta in treno; che, inoltre, egli è stato alquanto vago e si è contrad -
detto sostenendo, in un primo tempo, di essere arrivato in treno a
H._______ dal luogo di sbarco e asserendo, in un secondo tempo, di
aver preso il treno solamente da G._______, dove sarebbe giunto in
autobus (cfr. verbale del 9 agosto 2010, pag. 3); che egli non ha sapu-
to fornire alcun altro dettaglio in merito al suo viaggio di espatrio, né ri -
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guardo alla durata esatta, né in merito alla nave sulla quale avrebbe
viaggiato per diversi mesi (cfr. verbale d'audizione del 9 agosto 2010,
pagg. 2 segg.); che, pure in sede della seconda audizione, egli non ha
fornito un benché altro minimo dettaglio (verbale d'audizione del
25 agosto 2010, pagg. 5 segg.); che, infine, appare totalmente invero-
simile che egli sia giunto in Svizzera senza ricordare nulla di un viag-
gio così lungo, come per esempio i nomi delle località dei paesi da cui
sarebbe transitato, sbarcato e senza aver mai subito alcun tipo di con-
trollo, argomentazioni, queste, tutte assolutamente inattendibili; che, a
titolo abbondanziale ed a prescindere dalle allegazioni lacunose di cui
sopra, varcare il confine Schengen senza subire alcun controllo, costi -
tuisce al momento attuale, un'impresa pressoché impossibile;
che, in aggiunta, nel ricorso, l'insorgente non ha fornito alcuna spiega-
zione circa l'apprezzamento dell'autorità inferiore in merito alle modali -
tà del suo viaggio;
che, pertanto, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non può aver
viaggiato nelle circostanze descritte;
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni
del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il TAF ha ra-
gione di concludere che l'autore del gravame dissimuli i suoi documen-
ti d'identità per i bisogni della causa;
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'in-
sorgente non è applicabile;
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente;
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legisla -
tore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una pro-
cedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o
meno della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con
una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8, consid. 5);
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che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese as-
senza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli
stessi nonché, in casi specifici, dall'evidente esistenza di un'alternativa
di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata
protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8, con-
sid. 5.6.4 e 5.6.5);
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato
dalla Nigeria temendo per la sua vita poiché sarebbe ricercato dai
membri dell'oracolo del suo villaggio;
che l'autore del gravame non ha presentato, all'infuori di generiche
censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valu-
tazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata
nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi);
che, a mente di questo Tribunale, come rettamente evidenziato
dall'autorità inferiore, la vicenda raccontata dall'insorgente a sostegno
della sua domanda d'asilo non presenta alcun elemento di
verosimiglianza;
che basti rilevare innanzitutto che il ricorrente si è espresso in modo
molto vago e succinto sugli eventi che lo avrebbero indotto a lasciare il
proprio Paese; che, a titolo d'esempio, egli si è ripetutamente
contraddetto persino sulle già scarne dichiarazioni a proposito dei
propri motivi d'asilo, e meglio a proposito delle date riguardo alle visite
degli emissari, come pure su quanti essi fossero (cfr. verbale
d'audizione del 9 agosto 2010, pag. 7 e verbale d'audizione del
25 agosto 2010, pagg. 4 e segg.); che, inoltre, egli sostiene di aver
lasciato il suo villaggio il mese di marzo – o aprile secondo le
dichiarazioni – (...) e di essere rimasto solo due giorni a Lagos prima
dell'espatrio, avvenuto nel mese di agosto (...); che, confrontato a
detta contraddizione di date e periodi, egli si è limitato a dichiarare di
essere analfabeta, di non essere andato a scuola e di far confusione
con le date, quando invece, in sede di prima audizione, ha asserito di
aver frequentato 5 anni di scuole primarie (cfr. verbale d'audizione del
25 agosto 2010, pag. 6 e verbale d'audizione del 9 agosto 2010,
pag. 4);
che, di conseguenza, i motivi d'asilo evocati sono stati esaminati e ret -
tamente ritenuti come inverosimili dall'autorità inferiore, giusta
l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi; che, tanto meno, a mente di questo Tribuna-
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le, le allegazioni prodotte sarebbero state di un'intensità tale da essere
considerate decisive in materia d'asilo né che si evincono elementi da
cui dedurre che al ricorrente sarebbe stata preclusa un'appropriata
protezione contro le persecuzioni statali (cfr. GICRA 2006 n o 18); che,
il ricorrente stesso ha affermato di non aver denunciato i fatti all'autori-
tà del suo Paese (cfr. verbale d'audizione del 9 agosto 2010, pag. 8);
che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai
sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulte -
riori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato
dell'insorgente medesimo;
che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedi -
mento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (cfr.
DTAF 2009/50, consid. 8, pagg. 730 e segg.);
che, dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzio -
ne sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della leg-
ge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o
possa esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed immediato di
trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed al-
tre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem-
bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, da quanto esposto, ne discende che rettamente l'UFM non è en -
trato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata;
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Sviz-
zera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1);
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che l'esecuzione dell'allontanamento è regolata all'art. 83 LStr giusto il
quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83
cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigi -
bile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in considerazione di quanto precede, come detto, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3
LStr);
che, inoltre, notoriamente, la situazione vigente in Nigeria non appare
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio na-
zionale;
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane ed
ha perlomeno una formazione scolastica di 5 anni; che, oltre a ciò, egli
ha lavorato dal (...) al (...), imparando il mestiere di meccanico e che,
anche dal (...) al (...), avrebbe lavorato per un datore di lavoro
nell'ottica di aprire in futuro una sua propria officina (cfr. verbale
d'audizione del 9 agosto 2010, pag. 4); che, inoltre, egli ha vissuto in
Nigeria fino al momento del suo espatrio, il che lascia supporre che
possieda una rete sociale nel suo Paese; che, per di più e a suo dire,
egli conoscerebbe comunque qualcuno nel suo Paese, segnatamente
il pastore del suo villaggio o parrocchiano, certo I._______, che
l'avrebbe aiutato a fuggire (cfr. verbale d'audizione del 9 agosto 2010,
pagg. 7 e 8 e verbale d'audizione del 25 agosto 2010, pag. 5); che,
infine, l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (cfr. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che da
un esame d'ufficio degli atti emerga la necessità di una permanenza in
Svizzera per motivi medici;
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del autore del gravame
nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi
e art. 83 cpv. 4 LStr);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibi-
lità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr);
che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi
ogni documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'al-
lontanamento è dunque pure possibile;
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che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile;
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'auto-
rità inferiore confermata;
che ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato
il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento;
l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto
i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata
(art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto;
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esen-
zione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fe-
derale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in
materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d
LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(Dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un
termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di
H._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Centro di registrazione e di procedura di H._______ (via fax;
per incarto N [...], con preghiera di notificare la sentenza al ricorren-
te e di ritornare l'avviso di ricevimento al Tribunale amministrativo
federale)
- J._______ (copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Vera Riberti
Data di spedizione:
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