Corte IV
D-6047/2010
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 s e t t e m b r e 2 0 1 0
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Muriel Beck Kadima;
cancelliera Lydia Lazar Köhli.
A._______, nato il (...),
Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 25 agosto 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-6047/2010
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha inoltrato il (...) in Svizzera,
il documento che l'UFM ha consegnato, letto e spiegato al richiedente
lo stesso giorno (cfr. act. A3) e mediante il quale l'ha reso attento circa
la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della
sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria
che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non
si entra nel merito della sua domanda d'asilo,
i verbali d'audizione del 3 agosto 2010 (di seguito: verbale 1) e del
25 agosto 2010 (di seguito: verbale 2),
il verbale della decisione dell'UFM del 25 agosto 2010, notificata
oralmente (cfr. avviso di notifica e di ricevuta sottoscritto dal ricorrente,
act. A11),
il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il
Tribunale) il 25 agosto 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato) contro
la precitata decisione dell'UFM,
la copia dell'incarto dell'UFM pervenuta al Tribunale via fax il
26 agosto 2010,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art.
105 LAsi e art. 83 lett. d LTF),
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che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano,
che, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di
scritti,
che, nell'ambito delle audizioni sui fatti, l'interessato ha dichiarato di
essere cittadino nigeriano di etnia igbo, di essere nato a B._______e,
prima dell'espatrio, di avere avuto il domicilio a C._______,
che egli ha dichiarato di avere lasciato il suo Paese d'origine per
sottrarsi alle minacce di morte infertegli da parte di sconosciuti dopo il
decesso del padre, rispettivamente dopo la denuncia sporta dalla
madre al fine di chiarire le circostanze del decesso di quest'ultimo,
che il richiedente ha affermato di essersi dapprima spostato da
C._______ fino in D._______; che da E._______ avrebbe poi
raggiunto in aereo dapprima F._______ e, infine, G._______ in data
(...); che dopo due mesi di permanenza in Svizzera egli – durante il
tentativo di superare i confini (…) in treno – sarebbe stato rimandato in
Svizzera dalle autorità (...),
che il ricorrente ha dichiarato di avere passato i controlli aeroportuali
munito di un passaporto con false generalità e riportante una foto di
una terza persona, procuratogli da un passatore,
che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento
d'identità,
che l'UFM ha sottolineato, da un lato, che il richiedente non ha
consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo nessun
documento d'identità suscettibile di identificarlo, e dall'altro, ha stabilito
che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata
nel caso di specie,
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che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore
ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita,
esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente contesta che nel caso concreto non
sussistano motivi scusabili ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi; che,
in tale contesto, egli dichiara di avere lasciato il passaporto e la carta
d'identità presso il suo domicilio e di avere viaggiato munito di un
passaporto procuratogli dal passatore; che, una volta in Svizzera, egli
avrebbe provato varie volte a contattare la sua famiglia, ma invano,
visto che tutti i parenti sarebbero fuggiti; che, pertanto, gli sarebbe
oggettivamente impossibile farsi pervenire qualsivoglia documento;
che, inoltre, il ricorrente contesta che non ricorrano i presupposti
dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi nella fattispecie circa la necessità di
ulteriori chiarimenti per l'accertamento della qualità di rifugiato o
dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento:
che, difatti, egli non avrebbe avuto altra scelta che lasciare il suo
Paese, visto che un'effettiva protezione statale non vi sarebbe
garantita e che egli non vi avrebbe alcuna alternativa interna di rifugio
per fuggire alle minacce subite in seguito al decesso del padre; che
egli ritiene di avere esposto i suoi motivi d'asilo in maniera dettagliata,
sotanziata e coerente; che, infine, la situazione in Nigeria non sarebbe
affatto sicura e che, in caso di rientro, la sua vita sarebbe in pericolo,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della
sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione
dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda
di dispensa dal versamento di un anticipo corrispondente alle
presumibili spese processuali,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
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di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c),
che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo
(in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro,
non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli
emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di
fine degli studi (Decisione del Tribunale amministrativo federale
svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6),
che, nel caso concreto, l'insorgente fino ad oggi non ha esibito alcun
documento che adempia i criteri testé menzionati,
che, in merito all'asserito viaggio intrapreso dalla Nigeria, il ricorrente
non ha saputo fornire indicazioni precise né in merito agli aeroporti da
cui sarebbe transitato, né in merito al costo complessivo del viaggio
intrapreso (cfr. verbale 1 pag. 8); che egli si è inoltre contraddetto in
merito all'identità figurante sul passaporto con cui avrebbe viaggiato
(cfr. verbale 2 pag. 4/D26-27); che egli ha ricondotto la facilità con la
quale avrebbe potuto passare i controlli aeroportuali munito di un
passaporto riportante una foto di una terza persona alla somiglianza
fisica che contraddistinguerebbe i nigeriani (cfr. verbale 2 pag. 4/D33);
che la dichiarazione secondo cui, in Svizzera, egli sarebbe stato solo
di passaggio (cfr. ibidem pag. 4/D34), è in netta contraddizione con il
suo inoltro di una domanda d'asilo,
che le indicazioni dell'insorgente in merito al viaggio intrapreso ed alle
sue modalità risultano pertanto vaghe e non corroborate da elementi
descrittivi concreti che ne supporterebbero la verosimiglianza; che,
inoltre, varcare il confine di Schengen da un aeroporto con un
passaporto la cui foto non corrisponde alla persona che lo esibisce al
controllo, come l'insorgente sostiene di avere fatto, costituisce
un'impresa pressoché impossibile,
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che, pertanto, codesto Tribunale ritiene che il ricorrente non può avere
viaggiato nelle circostanze descritte,
che, inoltre, non soccorrono l'insorgente le stereotipate allegazioni
ricorsuali secondo cui non sarebbe riuscito a contattare nessuno in
Patria, al fine di farsi spedire un documento di legittimazione
(cfr. ricorso pag. 2), in quanto tali affermazioni non rappresentano dei
motivi scusabili ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi (v. DTAF 2010/2),
che, peraltro, il ricorrente avrebbe avuto più di due settimane di tempo
tra l'audizione sulle generalità, in cui era stato interpellato per la prima
volta su eventuali documenti d'identità da versare agli atti, e la
seconda audizione, per tentare con ogni mezzo di mettersi in contatto
con il suo Paese; che le dichiarazioni secondo cui egli non sarebbe
riuscito a contattare nessuno perché i suoi familiari sarebbe tutti fuggiti
(cfr. verbale 2 pag. 2/D8-9) non convince alla luce delle dichiarazioni
rese in sede di prima audizione secondo cui la madre, il fratello e le
sorelle abiterebbero in Nigeria,
che il ricorrente non ha quindi effettuato seri e concreti sforzi che
avrebbero potuto avere esito favorevole per l'invio dei suoi documenti,
ciò che costituisce un'ulteriore conferma della dissimulazione dei
documenti da parte sua, ritenuto che, di regola, chi ne è già in
possesso e si limita a dissimularli, non intraprende alcunché di
concreto per procurarsene di nuovi,
che, vista l'inverosimiglianza delle modalità del viaggio intrapreso dal
ricorrente nonché l'inconsistenza ed inattendibilità delle sue
dichiarazioni circa il possesso di documenti d'identità, v'è ragione di
concludere che egli dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni
della causa,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente,
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che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi
una procedura sommaria, nell'ambito della quale è statuito
sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante che la
stessa termini con una decisione di non entrata nel merito
(DTAF 2007/8, consid. 5),
che non si entra nel merito di una domanda d'asilo allorquando sulla
base di un esame sommario è riconoscibile che il richiedente l'asilo
non adempie manifestamente la qualità di rifugiato: che ciò può
risultare sia dalla manifesta inconsistenza sia dalla manifesta
irrilevanza dei motivi d'asilo addotti; che la manifesta irrilevanza può
altresì risultare dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei
pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di
un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di
un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi
(DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato per
sottrarsi alle minacce di morte ricevute telefonicamente, dopo che la
madre avrebbe sporto denuncia per fare luce sulle circostanze del
decesso del padre del ricorrente,
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione,
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che, a guisa d'esempio, il ricorrente si è contraddetto in merito al suo
spostamento a C._______, avvenuto già prima del decesso del padre
(cfr. verbale 2 pag. 9/D80), rispettivamente, secondo un'altra versione,
dopo il decesso e l'inizio delle minacce telefoniche (cfr. verbale 1
pag. 6); che lo stessi dicasi circa le visite al suo domicilio da parte di
sconosciuti: durante la prima audizione l'insorgente ha allegato che
queste sarebbe iniziate nel (...), appena dopo i funerali per il decesso
del padre e che egli avrebbe parlato con dette persone (cfr. ibidem
pag. 6), mentre che durante la seconda audizione egli ha dichiarato di
aver ricevuto dette visite appena dopo aver inoltrato denuncia
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(cfr. verbale 2 pag. 6/D40); che, in merito alle persone arrestate dalle
autorità in seguito alla denuncia, egli, durante la prima audizione, ha
saputo indicare il nome di una di esse (cfr. verbale 1 pag. 6), per
invece – durante l'audizione sui motivi d'asilo – dichiarare di ignorarne
l'identità, rispettivamente di non essersi interessato in merito
(cfr. verbale 2 pag. 7/D48-53); che mal si comprende come mai il
ricorrente abbia deciso di espatriare nel (...) quando, stando alle sue
dichiarazioni, dal (...) egli non sarebbe più stato minacciato in alcun
modo (cfr. verbale 1 pag. 7); che, pertanto, e considerate ulteriori
contraddizioni, per le quali si rimanda al provvedimento impugnato, le
dichiarazioni del ricorrente a sostegno della sua domanda non
meritano credibilità,
che, nel gravame, l'insorgente si è limitato a dichiarare di non poter
ottenere un'appropriata protezione statale in Nigeria e di non avervi
alcuna alternativa interna di rifugio, senza tuttavia sostanziare in alcun
modo tali allegazioni; che, inoltre, egli non si è espresso sulle singole
incongruenze riscontrare nel suo racconto dall'autorità inferiore e non
ha fornito alcun argomento atto a confutare la conclusione
d'inverosimiglianza a cui è giunta quest'ultima nel provvedimento
impugnato, limitandosi a dichiarare di avere esposto i suoi motivi
d'asilo in maniera dettagliata e coerente,
che, considerata l'evocata inverosimiglianza delle dichiarazioni rese
dal ricorrente a sostegno della sua domanda d'asilo, non v'è motivo di
ritenere che egli non possa ottenere in Patria, se opportunamente
sollecitata, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire
illegittimo di terzi nei suoi confronti,
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come
inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le
dichiarazioni rese dal ricorrente,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi
dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori
accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato
dell'insorgente medesimo,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal
punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 8),
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che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è
entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi
dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; Giurisprudenza ed
informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
[GICRA] 2001 n. 21),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento
deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3
LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 3 LStr),
che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria non è, notoriamente,
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
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coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio
nazionale,
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è tuttora
giovane, ha frequentato sei anni di scuola elementare, sei anni di
scuola secondaria e due anni e mezzo di corsi al politecnico di
H._______ (cfr. verbale 1 pag. 2); che, inoltre, egli ha lavorato in
proprio e con buoni guadagni in veste di (…) dal (...) fino all'espatrio
(cfr. ibidem e verbale 2 pag. 10/D90); che egli dispone in Patria – dove
ha vissuto sin dalla nascita – di una rete sociale-familiare, dato che vi
vivono la madre, il fratello e cinque sorelle (cfr. verbale 1 pagg. 3-4);
che, infine, l'insorgente è in buona salute; che, infatti, non ha preteso
nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano
giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24),
senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la
necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr),
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria
diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque
pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va
disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
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che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagine seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale entro un
termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente decisione.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di
I._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di pagamento)
- UFM, Centro di registrazione e di procedura di I._______ (via fax,
per l'incarto N [...], con preghiera di notificare la sentenza al
ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale
amministrativo federale)
- J._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli
Data di spedizione:
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