B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-6054/2019
Sen t en z a d e l 2 1 no vemb r e 2 0 1 9
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l’approvazione della giudice Jenny de Coulon Scuntaro,
cancelliera Alissa Vallenari.
Parti
A._______, nato il (…),
Gambia,
rappresentato dal signor Rosario Mastrosimone,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino)
ed allontanamento;
decisione della SEM dell’8 novembre 2019 / N (…).
D-6054/2019
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Fatti:
A.
A._______, cittadino gambiano originario di B._______, ha depositato una
domanda d’asilo in Svizzera il (…) agosto 2019 (cfr. atto n. […]-3/2), dopo
essere stato fermato ed arrestato provvisoriamente a causa di un divieto
d’entrata in Svizzera (emesso il […]) valido dal (…) sino al (…), per il quale
è stato condannato, con decreto d’accusa del (…), al reato di entrata ille-
gale, dal (…) di C._______ (D._______) (cfr. atti n. […]-1/8, n. […]-18/3 e
n. […]-36/20).
B.
Le successive indagini svolte dalla Segreteria di Stato della migrazione (di
seguito: SEM), hanno permesso di accertare che, secondo la banca dati
«EURODAC», l’interessato aveva già depositato una domanda d’asilo dap-
prima in Italia il (…) dicembre 2016 e successivamente in E._______ il
(…) (cfr. atti n. […]-9/2 e n. […]-18/3).
C.
Il richiedente è stato sentito il (…) settembre 2019 in merito ai suoi dati
personali, nel corso del quale egli ha in particolare riferito di essere giunto
dal suo Paese d’origine in Italia circa nel mese di marzo del 2016, nonché
ha consegnato il suo passaporto originale gambiano (cfr. atti n. […]-1/8 e
n. […]-16/7).
D.
Il 4 settembre 2019 il rappresentante legale dell’interessato ha segnata-
mente trasmesso alla SEM la documentazione medica inerente il mede-
simo, segnalando inoltre il suo stato di salute ed il fatto che egli si sarebbe
rivolto all’Assistenza del Centro federale ove alloggia, oltreché sulla neces-
sità di un consulto psichiatrico per il medesimo (cfr. atti n. […]-21/2 e n. […]-
23/3).
E.
In data (…) settembre 2019, il richiedente è stato sentito nel corso del col-
loquio personale ai sensi dell’art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i cri-
teri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per
l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno de-
gli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione)
(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di
seguito: Regolamento Dublino III), in merito all’eventuale competenza
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dell’Italia per la trattazione della sua domanda d’asilo, nonché sul suo stato
di salute (cfr. atto n. […]-25/3). Nel corso dello stesso, il richiedente ha con-
segnato il suo permesso di soggiorno italiano per motivi umanitari, rila-
sciato il (…) e valido sino al (…) (cfr. atti n. […]-25/3, n. […]-26/4 e n. […]-
27/1).
F.
Nella medesima data succitata, la SEM ha presentato alle competenti au-
torità italiane, una richiesta di ripresa in carico dell’interessato fondata
sull’art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III (cfr. atto n. […]-28/6).
G.
Con scritto del 13 settembre 2019, il rappresentante legale del richiedente
ha in particolare trasmesso alla SEM la documentazione inerente l’aggior-
namento dello stato di salute del precitato, chiedendo un rapporto medico
completo (F4) in modo da disporre di una diagnosi di dettaglio, visto il qua-
dro clinico di considerevole gravità (cfr. atto n. […]-31/4).
H.
Il (…) settembre 2019, l’autorità italiana ha risposto positivamente alla do-
manda di ripresa in carico svizzera succitata, in applicazione dell’art. 18
par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atto n. […]-32/1).
I.
In data 18 settembre 2019, il rappresentante legale dell’interessato ha nuo-
vamente aggiornato la SEM sullo stato valetudinario del medesimo, alle-
gando ulteriore documentazione, e ribadendo la loro richiesta di rapporto
medico dettagliato espressa già il 13 settembre 2019 (cfr. atto n. […]-34/3).
J.
Con scritto del 20 settembre 2019 la SEM ha chiesto al medico curante del
richiedente, in particolare di voler confermare la diagnosi posta di episodio
depressivo grave con sintomi psicotici (ICD10: F32.3) o di comunicarne la
tempistica per la sua definizione (cfr. atto n. […]-35/2, cfr. anche atto n. […]-
26/4 per l’ipotesi diagnostica).
K.
Per il tramite degli scritti rispettivamente datati 27 settembre 2019 (cfr. atto
n. […]-37/1), 1° ottobre 2019 (cfr. atto n. […]-40/1),
9 ottobre 2019 (cfr. atto n. […]-41/4), 21 ottobre 2019 (cfr. atto n. […]-42/4)
e 22 ottobre 2019 (cfr. atto n. […]-43/6), l’interessato ha in particolare ag-
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giornato l’autorità inferiore sul suo stato di salute, allegando nuova docu-
mentazione medica, nonché sollecitando una diagnosi di dettaglio. Nello
scritto del 27 settembre 2019, il richiedente ha inoltre chiesto che nella de-
cisione, oltre al suo stato di vulnerabilità, si tenga conto della probabile
inaccessibilità ad un alloggio nel caso di un suo trasferimento in Italia ed
all’incertezza del suo statuto di soggiorno viste le modifiche legislative ine-
renti i permessi per motivi umanitari.
L.
Il (…) novembre 2019, il (…) di F._______, ha risposto alla richiesta della
SEM formulata il (…) settembre 2019. Nella missiva, si riporta una modifica
della diagnosi precedentemente ipotizzata in schizofrenia paranoide
(ICD10: F20.0), sulla base dell’anamnesi e dei sintomi attuali (dispercezioni
uditive, ansia, angoscia, ideazione persecutoria) del paziente (cfr. atto
n. […]-46/1).
M.
Con decisione dell’8 novembre 2019, notificata il giorno stesso (cfr. atto
n. […]-49/1), la SEM non è entrata nel merito della succitata domanda
d’asilo ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull’asilo (LAsi,
RS 142.31), pronunciando nel contempo l’allontanamento (recte: trasferi-
mento) dell’interessato verso l’Italia, come pure incaricando il G._______
di eseguire la decisione di trasferimento e togliendo l’effetto sospensivo ad
un eventuale ricorso contro la decisione.
N.
Il 12 novembre 2019 (recte: 15 novembre 2019) (cfr. timbro del plico rac-
comandato), il richiedente è insorto con ricorso dinanzi al Tribunale ammi-
nistrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la suddetta decisione,
chiedendo in limine la sospensione dell’esecuzione dell’allontanamento in
via supercautelare e la concessione dell’effetto sospensivo al gravame; in
via principale l’annullamento della decisione impugnata e la restituzione
degli atti di causa alla SEM per un nuovo esame delle allegazioni e la trat-
tazione nazionale della domanda d’asilo; contestualmente ha inoltrato
un’istanza tendente alla dispensa dal versamento dell’anticipo delle spese
di giustizia.
Al ricorso, sono stati allegati quali nuovi mezzi di prova: la copia del Pro-
cesso di lavoro interno: Accertamento problemi di salute_V2.2 della SEM
del 12 agosto 2019 (cfr. sub doc. 3), nonché il documento MEDIF-Medical
Information Form, datato 12 novembre 2019 (cfr. sub doc. 4).
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Pagina 5
O.
Con ordinanza del 18 novembre 2019, il Tribunale ha sospeso provvisoria-
mente, a titolo di misure supercautelari, l’esecuzione del trasferimento.
P.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei
considerandi seguenti qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per
le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF,
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità
menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi)
e l’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi) alla forma e al
contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente ri-
levanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi ad-
dotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione
impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1
consid. 2). Altresì si rammenta che il Tribunale, adito con un ricorso contro
una decisione di non entrata nel merito di una domanda d’asilo, si limita ad
esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4
consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
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Pagina 6
3.
Il ricorso manifestamente fondato, ai sensi dei motivi che seguono, è
deciso dal giudice unico, con l’approvazione di una seconda giudice
(art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente
(art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, giusta l’111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia
allo scambio di scritti.
4.
4.1 Nella decisione avversata, l’autorità inferiore non è entrata nel merito
della domanda d’asilo del richiedente. L’Italia sarebbe infatti competente
per la trattazione della medesima così come per l’attuazione dell’allontana-
mento dell’interessato. Quest’ultimo non avrebbe del resto contestato detta
competenza nell’ambito del diritto di essere sentito concessogli. Non vi sa-
rebbero inoltre fondati motivi per ritenere che su suolo italiano sussistano
delle carenze sistemiche nella procedura d’asilo e nelle condizioni d’acco-
glienza dei richiedenti l’asilo ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 Regolamento Dublino
III, che comportino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai
sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU
C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE) o dell’art. 3 CEDU
(RS 0.101). Peraltro, il Paese in questione, applicherebbe la direttiva
2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013
recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazio-
nale (di seguito: direttiva accoglienza) e la direttiva 2013/32/UE del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure co-
muni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione
internazionale (di seguito: direttiva procedura), nonché sarebbe firmatario
della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifu-
giati, RS 0.142.30) oltreché della CEDU. Non sussisterebbero inoltre degli
elementi concreti che indichino che l’Italia non rispetti i suoi obblighi inter-
nazionali e che la sua procedura di asilo e di allontanamento sia esaminata
e non sia attuata nel rispetto del principio di “non-refoulement”. L’autorità
inferiore, nel proseguo della sua decisione, non ha ritenuto applicabili, in
specie, gli art. 16 cpv. 1 e 17 cpv. 1 (clausola di sovranità) Regolamento
Dublino III, in quanto le problematiche di salute dell’interessato – delle quali
si disporrebbe peraltro di un quadro clinico chiaro e completo con la dia-
gnosi di schizofrenia paranoide e non sarebbero pertanto necessari ulte-
riori approfondimenti – non sarebbero di una gravità tale da costituire una
violazione dell’art. 3 CEDU. Circa i suoi problemi di salute, l’Italia dispor-
rebbe di un’infrastruttura medica sufficiente, a cui egli avrebbe accesso ai
sensi dell’art. 19 cpv. 1 della direttiva accoglienza. In tal senso, il richie-
dente avrebbe inoltre già vissuto per quattro anni su suolo italiano e non
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sarebbero emersi elementi che inducano a pensare che l’Italia lo avrebbe
privato di cure mediche adeguate o che lo farebbe in futuro. Vista l’accet-
tazione del precitato Paese di ripresa in carico, lui avrebbe accesso, in
caso di bisogno, a tutte le cure necessarie come già sarebbe avvenuto in
passato, come da lui stesso dichiarato nel corso della visita medica del
(…). Inoltre, soltanto la capacità al trasferimento sarebbe decisiva per il
proseguo della procedura Dublino. Il suo stato di salute, in applicazione
degli art. 31 e 32 del Regolamento Dublino III, verrebbe considerata dalla
SEM al momento dell’organizzazione del trasferimento dell’interessato
verso l’Italia, ovvero informando le preposte autorità italiane della sua si-
tuazione valetudinaria. Nella decisione avversata, l’autorità inferiore, ha in-
fine ritenuto non applicabile l’art. 29a cpv. 3 dell’ordinanza 1 sull’asilo rela-
tiva a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). In-
vero, l’Italia applicherebbe la direttiva accoglienza, e pertanto il richiedente
potrebbe rivolgersi sia alle autorità competenti che a numerose organizza-
zioni presenti in loco, per ottenere un alloggio, un’assistenza sociale o be-
neficiare di un aiuto per la ricerca di un impiego. In merito a quest’ultimo
punto, nessuno Stato membro potrebbe garantire l’accesso ad un posto di
lavoro retribuito. In conclusione, non vi sarebbe alcun indizio concreto nella
fattispecie, che permetta di presumere che l’interessato si troverebbe in
una situazione esistenziale critica a seguito del suo trasferimento verso
l’Italia.
4.2 L’insorgente, nel suo ricorso, dopo aver presentato e precisato gli ele-
menti fattuali, avversa la suddetta valutazione dell’autorità di prima istanza.
Egli ricorda anzitutto di essere giunto in Svizzera in condizioni di salute
molto precarie, verosimilmente addebitabili alla situazione vissuta in Italia.
In seguito rammenta di essere affetto da una schizofrenia paranoide, dia-
gnosi per la quale sarebbero state adottate delle misure terapeutiche, la
prescrizione di un trattamento farmacologico e l’inizio di un percorso di
presa in carico psicologica. Tale patologia sarebbe di considerevole gra-
vità, potendo condurre sino all’incapacità lavorativa totale e condizionare
in modo importante tutte le attività della vita quotidiana, come attestato an-
che dalle “(…)” del (…). Soltanto grazie all’accompagnamento ed al tratta-
mento terapeutico considerevoli ricevuti in Svizzera, come si evincerebbe
dagli atti, l’insorgente avrebbe potuto lentamente migliorare il suo stato va-
letudinario. Proseguendo nell’analisi, egli rileva, appoggiandosi sui diversi
documenti medici e quanto da lui stesso affermato durante il colloquio Du-
blino, nonché citando due sentenze del Tribunale, che malgrado anche
quanto più volte proposto dalla Protezione giuridica, non si sarebbe effet-
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Pagina 8
tuata una valutazione medica completa, chiedendo la redazione di un rap-
porto dettagliato (F4). La mancanza di un tale documento, in un quadro
clinico complesso ed importante, manifesterebbe dell’accertamento incom-
pleto dei fatti determinanti da parte della SEM. L’insorgente ritiene inoltre
che nella decisione impugnata, la SEM non abbia esaminato l’impatto at-
tuale che avrebbe il decreto Salvini sull’intero sistema d’accoglienza ita-
liano, anche in particolare viste le novità legislative introdotte per il per-
messo per motivi umanitari, come quello accordato al ricorrente, appog-
giandosi anche sul parere di diversi rapporti nazionali ed internazionali, ol-
treché della giurisprudenza del Tribunale in merito al trasferimento di casi
vulnerabili in Italia. Frattanto, lo statuto giuridico dell’insorgente nel preci-
tato Stato membro apparirebbe attualmente ed in futuro maggiormente in-
certo. Egli non avrebbe difatti i requisiti per ottenere il nuovo permesso di
soggiorno per casi speciali, ma potrebbe eventualmente aspirare ad otte-
nere un permesso di soggiorno per protezione speciale. Le novità legisla-
tive non permetterebbero più l’accoglimento di richiedenti vulnerabili all’in-
terno degli SPRAR (acronimo per “Sistema di protezione per richiedenti
asilo e rifugiati”), e nei Centri governativi ove gli stessi sarebbero accolti, vi
sarebbe l’assenza di servizi adeguati alla valutazione delle esigenze parti-
colari dei medesimi. Vista la gravità dello stato di salute del ricorrente, e tra
l’altro la necessità di assicurare una sua presa in carico psichiatrica conti-
nua, nonché lo stato della legislazione e della prassi italiane, il ricorrente si
ritroverebbe su suolo italiano, sprovvisto di un alloggio, della necessaria
assistenza e con il rischio di non poter accedere ai servizi medici di cui
avrebbe bisogno. Tali evenienze potrebbero condurlo ad una condizione
esistenziale di gravissima precarietà tale da esporlo ad un rischio per la
vita ed a conseguenze nefaste, con il rischio concreto di trovarsi in una
situazione proscritta dall’art. 3 CEDU. Non avendo tenuto conto di tali
aspetti, l’esame effettuato dalla SEM sarebbe incompleto ed inadeguato,
anche rispetto all’esigenza di valutare l’adozione della clausola di sovra-
nità, ed una riammissione in Italia del ricorrente apparirebbe contraria agli
impegni internazionali della Svizzera. Infine, l’interessato evidenzia come
il percorso terapeutico, che avrebbe condotto ad un miglioramento del suo
stato di salute, verrebbe concretamente interrotto in caso di un suo trasfe-
rimento. Non sarebbero inoltre note le tempistiche di un’eventuale ripresa
in carico successiva al trasferimento in Italia. Anche in merito a tali eve-
nienze, l’autorità inferiore non avrebbe effettuato alcuna valutazione, né
assunto garanzie specifiche ed individualizzate da parte italiana, come in-
vece si imporrebbe in specie.
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Pagina 9
5.
5.1 Nella presente disamina, occorre determinare se la SEM poteva fare
applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, disposizione che prevede che
di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente
può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato
internazionale, l’esecuzione della procedura d’asilo e d’allontanamento.
5.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la com-
petenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri
previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è indivi-
duato un altro Stato quale responsabile per l’esame della domanda di asilo,
la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa
o tacita, di ripresa in carico del richiedente l’asilo da parte dello Stato in
questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
5.3 Giusta l’art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione
internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello indivi-
duato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una pro-
cedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determi-
nazione dello Stato membro competente – enumerato al capo III – è appli-
cabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all’art. 7 par. 1 Regola-
mento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova
applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). La de-
terminazione dello Stato membro competente avviene sulla base della si-
tuazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda
di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III;
DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati). Contrariamente, nel caso
di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) – come è il caso
di specie – di principio non viene effettuato un nuovo esame di determina-
zione dello Stato membro competente secondo il capo III Regolamento Du-
blino III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati).
5.4 Ai sensi dell’art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossi-
bile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato
come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussi-
stano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni
di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento
inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 CartaUE, lo Stato membro che
ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente
prosegue l’esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato
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Pagina 10
membro possa essere designato come competente. Qualora non sia pos-
sibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in
base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda
è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di deter-
minazione diventa lo Stato membro competente.
6.
Nel caso di specie, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato,
dopo consultazione dell’unità centrale del sistema europeo «EURODAC»,
che l’interessato ha depositato una prima domanda d’asilo in Italia il (…) di-
cembre 2016 (cfr. atti n. […]-9/2 e n. […]-18/3), ove avrebbe peraltro rice-
vuto un permesso di soggiorno per motivi umanitari (cfr. atti n. […]-18/3,
n. […]-25/3 e n. […]-27/1). Di conseguenza, il (…) settembre 2019 l’auto-
rità succitata ha presentato alle autorità italiane, nei termini fissati all’art. 23
par. 2 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in carico fondata
sull’art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III (cfr. atto n. […]-28/6). Il
(…) settembre 2019, quindi entro il termine di due settimane previsto
dall’art. 25 par. 1 Regolamento Dublino III, l’Italia ha accettato il trasferi-
mento del ricorrente fondandosi sull’art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Du-
blino III.
La questione della disposizione applicabile in specie per determinare la
competenza dello Stato membro competente (art. 12 par. 1 o art. 18 par. 1
lett. b Regolamento Dublino III), può in specie rimanere aperta, in quanto
l’Italia ha espressamente riconosciuto la sua competenza, e la stessa non
è stata contestata dal ricorrente. Pertanto, la medesima risulta essere di
principio data nella fattispecie.
7.
7.1 Per quanto concerne le condizioni di accoglienza nella vicina penisola,
occorre innanzitutto rammentare che l’Italia è legata alla CartaUE e fa parte
della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed
altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura,
RS 0.105), della Conv. rifugiati, oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo
del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni. Inoltre,
malgrado sia notorio che le autorità italiane siano confrontate con dei seri
problemi in materia di accoglienza e di assistenza sociale dei richiedenti
l’asilo, accentuatisi con l’entrata in vigore, il 5 ottobre 2018, del decreto le-
gislativo n. 113/2018 su sicurezza e immigrazione (di seguito: decreto Sal-
vini) che è stato approvato quale legge dal Parlamento italiano il 28 novem-
bre seguente (cfr. a titolo d’esempio tra le altre: sentenza del Tribunale
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Pagina 11
D-5432/2019 del 4 novembre 2019), la situazione non risulta a tal punto
grave da poter essere equiparata a quella ritenuta per la Grecia (cfr. sen-
tenze della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011,
30696/09; Mohammed Hussein contro Paesi Bassi e Italia del
2 aprile 2013, 27725/10; Tarakhel contro Svizzera del 4 novembre 2014,
29217/12, §114; decisione della CorteEDU Jihana Ali e altri contro Svizzera
e Italia del 27 ottobre 2016, 30474/14, §33).
7.2 Su tali presupposti, occorre partire dall’assunto che il rispetto della si-
curezza dei richiedenti l’asilo, in particolare il diritto alla trattazione della
propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una prote-
zione conforme al diritto internazionale ed europeo da parte dello Stato in
questione sia presunto (cfr. precitate direttive accoglienza e procedura).
7.3 Tale presunzione non è tuttavia assoluta e può essere confutata in pre-
senza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non ri-
spetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5).
La stessa va inoltre scartata d’ufficio in presenza di violazioni sistematiche
delle garanzie minime previste dall’Unione europea o di indizi seri di viola-
zioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della
CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09).
Come ritenuto dalla giurisprudenza, la SEM può entrare nel merito della
domanda d’asilo anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro
Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda per dei “motivi
umanitari” ai sensi dell’art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III rispettiva-
mente dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto in-
terno svizzero la clausola di sovranità (cfr. DTAF 2017 VI/7 consid. 4.3 con
riferimenti citati, 2017 VI/5 consid. 8.5.2 in fine). Qualora, invece, il trasfe-
rimento del richiedente nel paese di destinazione contravvenga all’art. 4
CartaUE, all’art. 3 della CEDU o all’art. 3 Conv. tortura, l’autorità inferiore
è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito
della domanda d’asilo (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 con riferimenti ci-
tati).
7.4 In primo luogo non v’è da riconoscere che in Italia sussistano delle ca-
renze sistemiche ai sensi dell’art. 3 par. 2 secondo comma Regolamento
Dublino III, anche a seguito dell’entrata in vigore del decreto
Salvini (cfr. tra le altre sentenze del Tribunale D-5432/2019, D-2804/2019
del 12 giugno 2019 consid. 7.5 con ulteriori riferimenti citati). Pertanto, l’ap-
plicazione dell’art. 3 par. 2 del Regolamento Dublino III, non si giustifica nel
caso di specie.
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7.5 Rimane quindi da esaminare se la presunzione di sicurezza può essere
confutata a causa della presenza d’indizi seri che, nel caso concreto, le
autorità dello Stato membro designato come responsabile, non rispettereb-
bero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 – 7.5).
7.5.1 Per quanto concerne la situazione medica del ricorrente, occorre
dapprima rilevare che ai sensi del decreto Salvini, solo i richiedenti l’asilo
minorenni ed i rifugiati riconosciuti, sono alloggiati nei nuovi centri
«SIPROIMI» (acronimo per “Sistema di protezione per titolari di protezione
internazionale e per minori stranieri non accompagnati”; in precedenza al
decreto Salvini, denominati centri «SPRAR»), ove possono avere accesso
a delle cure mediche. Negli altri centri collettivi d’alloggio per i richiedenti
l’asilo, solo l’accesso ad una medicina d’urgenza sembrerebbe essere as-
sicurata. A ciò si aggiunga che la carta sanitaria, che dava accesso alle
prestazioni sanitarie quali il medico di famiglia, non è più rilasciata ai richie-
denti l’asilo registrati in Italia (cfr. sentenze del Tribunale
F-843/2019 del 31 ottobre 2019, E-4452/2019 del 16 settembre 2019,
E-2885/2019 del 17 giugno 2019, D-7170/2018 del 13 marzo 2019).
7.5.2 Nella presente disamina, come rettamente censurato nel gravame, la
SEM non ha tenuto conto, nella decisione avversata, della situazione at-
tuale presente in Italia a seguito del decreto Salvini per quanto concerne
l’accesso a delle cure mediche specializzate dal profilo psichiatrico – che
come risulta dagli atti di causa, per la grave patologia di cui è affetto il ri-
corrente, il medesimo ne necessita in modo importante e continuativo (cfr.
anche doc. 4 prodotto con il ricorso) – nonché per quanto concerne l’allog-
gio. Invero, l’autorità inferiore non ha analizzato, in rapporto alle disposi-
zioni del decreto Salvini, le possibilità concrete di alloggio e dell’otteni-
mento da parte dell’insorgente di una presa in carico psichiatrica e psico-
terapeutica adatta alla situazione particolare di vulnerabilità dello stesso.
Le evenienze rilevate nella decisione impugnata circa il fatto che il richie-
dente durante la visita medica del (…) avrebbe beneficiato in Italia di cure
per i suoi problemi psichiatrici, come pure le garanzie generiche offerte
dall’Italia rispetto alla ripresa in carico del richiedente, non risultano in casu
sufficienti tenuto conto delle restrizioni adottate in materia con il decreto
Salvini. Anche se il richiedente beneficia tutt’ora di un permesso di sog-
giorno per motivi umanitari (con scadenza il […]; cfr. atti n. […]-25/3 e
n. […]-27/1), appare invero plausibile, secondo le novità legislative e prati-
che introdotte dal decreto Salvini, quanto da lui addotto sia nel colloquio
personale Dublino del (…) settembre 2019 che nello scritto del 27 settem-
bre 2019 (cfr. atto n. […]-37/1), relativo alla mancanza di un alloggio ed il
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timore di non ricevere delle cure mediche necessarie ed appropriate al suo
caso. Invero, senza ulteriori chiarimenti in merito, non si può escludere che
l’insorgente potrebbe essere stato colpito, a seguito della sua partenza
verso la E._______ ed in seguito nuovamente verso la H._______ (cfr. atti
n. […]-25/3 e n. […]-36/20), di una revoca delle condizioni materiali d’ac-
coglienza secondo l’art. 23 cpv. 1 del Decreto legislativo n. 142/2015 del
18 agosto 2015 (GU Serie Generale - n. 214 del 15.09.2015). In tal caso,
oltreché alla perdita del diritto all’alloggio, potrebbe non più disporre della
facoltà di rinnovare la sua carta europea d’assicurazione-malattia, per-
dendo de facto l’accesso alle prestazioni del Sistema nazionale di salute
italiano (cfr. AIDA Aylum Information Database, Country Report: Italy, Up-
date 2018, pag. 87 segg. e pag. 105 seg.). Agli atti non risulta inoltre chiaro
quando ed in quale contesto il richiedente avrebbe ricevuto delle cure su
suolo italiano (cfr. atto n. […]-39/3), essendo l’anamnesi medica, effettuata
per l’interessato sulla base dei diversi F2 redatti, soltanto parziale. A fronte
di tali elementi, risultava necessario che la SEM acclarasse lo statuto giu-
ridico dell’interessato in Italia, con ulteriori misure istruttorie, e che moti-
vasse anche su tale punto in questione la decisione, in relazione in parti-
colare all’accesso alle cure mediche ed all’alloggio dell’interessato, consi-
derati i cambiamenti legislativi entrati in vigore con il decreto Salvini. Inoltre,
avrebbe dovuto esaminare se l’interessato beneficerebbe in concreto su
suolo italiano di una presa in carico appropriata al suo stato di salute e di
ottenere, prima del suo eventuale trasferimento nello Stato in questione,
ogni garanzia utile a tal fine (cfr. sentenza del Tribunale F-843/2019 del
31 ottobre 2019 consid. 10.2 con ulteriori riferimenti citati).
7.5.3 Rispetto allo stato di salute dell’insorgente, occorre inoltre rilevare
che, per poter procedere nel senso indicato sopra (consid. 7.5.2), la SEM
dovrà disporre di un rapporto medico specialistico non solo in merito alla
diagnosi per il richiedente, che dagli atti pare essere stata determinata
quale “schizofrenia paranoide (ICD10: F20.0)” (cfr. atti n. […]-39/3, n. […]-
41/4, n. […]-42/4, n. […]-46/1), ma anche circa i trattamenti (psichiatrici,
psicologici e farmacologici) dei quali il richiedente necessita attualmente, e
della prognosi, anche legata ai rischi di un’interruzione dei trattamenti rice-
vuti in Svizzera. Sarà vieppiù utile indagare sulla effettiva necessità, a li-
vello terapeutico, di misure integrative per il ricorrente, ciò che sembre-
rebbe per lo meno clinicamente indicato dalla documentazione medica pre-
sente agli atti (cfr. atti n. […]-34/3, n. […]-39/3, n. […]-41/4, n. […]-42/4 e
n. […]-45/3). In tal senso, la precitata non risulta completa ed atta a stabilire
una presa in carico appropriata e conforme alla vulnerabilità del richiedente
da parte delle autorità italiane, nel caso di un suo trasferimento.
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7.5.4 Nel caso in cui la SEM, dopo gli opportuni complementi istruttori, do-
vesse giungere alla conclusione che in caso di un trasferimento in Italia
dell’interessato, egli avrà accesso ad un alloggio ed alle cure e trattamenti
medici conformi con la sua vulnerabilità, l’autorità inferiore dovrà ancora
dimostrare che l’esecuzione del trasferimento del ricorrente permane am-
missibile e che, tenuto conto in particolare della gravità dello stato di salute
del richiedente, non esistono dei motivi umanitari ai sensi dell’art. 29a
cpv. 3 OAsi 1. In caso contrario, l’autorità inferiore, sarà invece tenuta ad
applicare la clausola di sovranità ex art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III,
concretizzata all’art. 29a cpv. 3 OAsi 1.
8.
Alla luce di quanto precede, il ricorso è accolto e la decisione impugnata è
annullata per accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente
rilevanti (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi) e gli atti di causa sono rinviati alla
SEM per completamento dell’istruzione e nuova decisione (cfr. art. 61
cpv. 1 PA) ai sensi dei considerandi. Non può in effetti, essere compito del
Tribunale di accertare fatti giuridicamente rilevanti precludendo di conse-
guenza al ricorrente un’eventuale istanza di ricorso (cfr. DTF 137 I 195 con
referenze citate; sentenza del Tribunale F-843/2019 consid. 11 con ulteriori
riferimenti citati; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsre-
cht, 7a ed. 2016, n. 1039, pag. 226 e n. 1774 segg., pag. 252 segg.).
9.
Con la presente sentenza, le misure supercautelari pronunciate il
18 novembre 2019, sono revocate.
10.
Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda tendente alla
restituzione dell’effetto sospensivo al ricorso, risulta priva d’oggetto.
11.
Visto l’esito della procedura, non sono riscosse delle spese processuali
(art. 63 PA) e l’istanza tendente all’esenzione dal versamento dell’anticipo
delle presumibili spese di giustizia, è divenuta pure senza oggetto.
12.
Non vengono inoltre attribuite delle indennità al ricorrente ai sensi
dell’art. 111ater LAsi, in quanto lo stesso è stato assistito dal rappresentante
legale designato dalla SEM ai sensi dell’art. 102h LAsi.
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13.
La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pen-
dente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che ha abban-
donato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto.
2.
La decisione della SEM dell’8 novembre 2019 è annullata e gli atti di causa
le sono ritrasmessi per un complemento istruttorio e la pronuncia di una
nuova decisione ai sensi dei considerandi.
3.
Le misure supercautelari pronunciate il 18 novembre 2019 sono revocate.
4.
Non si prelevano spese processuali.
5.
Non vengono assegnate indennità ripetibili.
6.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Data di spedizione: