B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-6073/2017
Sen t en z a d e l 2 no vemb r e 2 01 7
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l’approvazione della giudice Esther Marti;
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nato il (…), alias
A._______, nato il (…),
Costa d’Avorio, alias
A._______, nato il (…)
Guinea
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed
allontanamento;
decisione della SEM del 10 ottobre 2017 / N (…).
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Visto:
la domanda di asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il 3 settembre
2017,
il verbale di audizione del 13 settembre 2017 con contestuale diritto di
essere sentito in merito all’eventuale responsabilità dell’Italia per la
trattazione della sua domanda d’asilo (cfr. atto A 11),
la decisione della SEM del 10 ottobre 2017 (cfr. avviso di ricevuta; data di
notificazione: 19 ottobre 2017), mediante la quale detta Segreteria di Stato
della migrazione (di seguito SEM) non è entrata nel merito della domanda
d’asilo ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) ed ha
pronunciato il trasferimento dell’ interessato verso l’Italia,
il ricorso del 26 ottobre 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d’entrata: 27 ottobre 2017) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo
federale (di seguito: il Tribunale) per mezzo del quale il ricorrente ha
postulato l’annullamento della decisione impugnata e la ritrasmissione
degli atti all’autorità di prime cure per una nuova decisione, chiedendo
contestualmente la restituzione dell’effetto sospensivo e la dispensa dal
versamento delle spese giudiziarie e dal relativo anticipo,
la ricezione dell’incarto originale della SEM da parte del Tribunale in data
31 ottobre 2017,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una
decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF),
il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1
lett. a‒c e art. 52 PA,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
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con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la
decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 si rinuncia allo scambio di scritti,
che giusta l’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di
una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato
terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l’esecuzione della
procedura di asilo e allontanamento,
che, prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la
competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri
previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di
determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una
domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri
da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito:
Regolamento Dublino III),
che se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale
responsabile per l’esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non
entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico
del richiedente l’asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2015/41
consid. 3.1),
che ai sensi dell’art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di
protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia
quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15),
che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base
della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato
domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino
III; DTAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung,
Vienna 2014, n. 4 ad art. 7),
che nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di
principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello
stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2012/4
consid. 3.2.1 e giurisprudenza ivi citata),
che giusta l’art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile
trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato
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come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che
sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle
condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un
trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito:
CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione
dello Stato membro competente prosegue l’esame dei criteri di cui al capo
III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come
competente,
che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è
tenuto a riprendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 23,
24, 25 e 29 – il richiedente la cui domanda è in corso d’esame e che ha
presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio
di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b
Regolamento Dublino III),
che giusta l’art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»),
in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro
può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale
presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale
esame non gli compete,
che nel caso di specie, il richiedente ha dichiarato aver chiesto asilo Italia
nel luglio del 2017; che a seguito della sua richiesta egli avrebbe inoltre
ricevuto un permesso di soggiorno (cfr. atto A11, pag. 5),
che inoltre, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo
consultazione dell’unità centrale del sistema europeo «EURODAC», che
l’interessato è stato interpellato a Catania (Italia) il 12 giugno 2017 e che
ha poi depositato una domanda d’asilo a Brescia il giorno seguente (cfr.
atto A6),
che il 18 settembre 2017, la SEM ha presentato alle autorità italiane
competenti, nei termini fissati all’art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una
richiesta di ripresa in carico fondata sull’art. 18 par. 1 lett. b Regolamento
Dublino III,
che queste autorità, non avendo risposto alla domanda di ripresa in carico
entro il termine previsto all’art. 25 par. 2 Regolamento Dublino III, hanno
tacitamente riconosciuto la loro competenza nella trattazione della
domanda di asilo in questione,
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che di conseguenza, la competenza dell’Italia, peraltro non contestata
dall’insorgente, è di principio data,
che non vi sono inoltre fondati motivi di ritenere che sussistano carenze
sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei
richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante
ai sensi dell’art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento
Dublino III),
che il paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario, della CEDU,
della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della
Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS
0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967
(RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni,
che inoltre, diversamente da quella che è la situazione ritenuta per la
Grecia, ad oggi non risulta che la legislazione in materia d’asilo in Italia non
venga applicata, né che la procedura d’asilo sia caratterizzata da carenze
strutturali tali da concludere che le domande di asilo non vengano trattate
seriamente dalle autorità preposte, né che non vi siano effettive vie di
ricorso, né che i richiedenti non siano protetti contro rinvii abusivi verso i
paesi d’origine (cfr. sentenze della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia
del 21 gennaio 2011, 30696/09; Mohammed Hussein contro Paesi Bassi e
Italia del 2 aprile 2013, 27725/10; Tarakhel contro Svizzera del
4 novembre 2014, 29217/12, §114; decisione della CorteEDU Jihana Ali e
altri contro Svizzera e Italia del 27 ottobre 2016, 30474/14, §33)
che ad ogni buon conto, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l’asilo, in
particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una
procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto
internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr.
direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno
2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca
dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura];
direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno
2013 recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione
internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]),
che nel caso in disamina, il ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di
destinazione non sia intenzionato a prenderlo in carico ed a portare a
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termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione
della direttiva procedura,
che il ricorrente non ha neppure apportato qualsivoglia indizio serio e
concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non
rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe
meno nell’ossequio dei suoi obblighi internazionali, riviandolo in un paese
dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente
minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese,
che malgrado sia notorio che le autorità italiane sono confrontate a dei seri
problemi in materia di accoglienza dei richiedenti l’asilo, i quali potrebbero
riscontrare delle importanti difficoltà dal punto di vista dell’alloggio, delle
condizioni di vita, così come, a seconda delle circostanze, dell’accesso alle
cure mediche (cfr. Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati [OSAR]:
Aufnahmebedingungen in Italien. Zur aktuellen Situation von
Asylsuchenden und Schutzberechtigten, insbesondere Dublin-
Rückkehrenden in Italien, agosto 2016), agli atti non figurano nemmeno
elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in
questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del
sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in
violazione della direttiva accoglienza,
che invero, appartiene al ricorrente sollevare l’eventuale violazione dei suoi
diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità
dello Stato in questione,
che del resto, in specie neppure lo stato di salute di A._______ costituisce
un ostacolo al trasferimento in Italia,
che invero, il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi
medici non è suscettibile di costituire una violazione dell’art. 3 CEDU, a
meno che la malattia dell’interessato non si trovi ad uno stadio avanzato e
terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima
(cfr. sentenze della CorteEDU A.S. contro Svizzera del 30 giugno 2015,
39350/13, §31 segg.; N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, [GC],
26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1 e relativi riferimenti),
che ciò non risulta essere il caso nella fattispecie,
che difatti, stando al certificato medico agli atti, l’interessato risulta soffrire
di uno stato ansioso con contestuale agitazione psicomotoria,
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che all’insorgere di tali problematiche egli risulta essere stato sottoposto a
visita psichiatrica di consulto il 22 settembre 2017 e dimesso il giorno
stesso in buone condizioni generali dopo la somministrazione di una
terapia a base di Temesta ® /Expidet ®,
che il 27 settembre 2017 l’insorgente si è sottoposto ad un nuovo controllo
ambulatoriale,
che attualmente egli beneficia di un trattamento a base di Rivotril® e
Dalmadorm®,
che a suo dire egli è inoltre seguito dal servizio pscio-sociale di Viganello,
anche con colloquio di sostegno,
che va tuttavia osservato che l’Italia notoriamente dispone di infrastrutture
medico-psichiatriche sufficienti e che in quanto Stato firmatario della
direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la
necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni
di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi
mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai
richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se
necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e
2 direttiva accoglienza),
che non vi è inoltre modo di dubitare che l’autorità di prima istanza
comunichi le particolarità del caso a chi di dovere,
che di conseguenza, lo stato di salute del ricorrente non costituisce un
ostacolo al suo trasferimento in Italia,
che in definitiva, egli non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che
le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da
contravvenire all’art. 4 della CartaUE, all’art. 3 CEDU o all’art. 3 Conv.
tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Italia,
che infine, la SEM nell’applicazione dell’art. 29a cpv. 3 dell’ordinanza 1
sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 (OAsi 1, RS
142.311), dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9
consid. 7 seg.); che la modifica dell’art. 106 cpv. 1 LAsi ha ristretto la
cognizione del Tribunale; che pertanto il Tribunale può e deve unicamente
controllare che l’autorità inferiore abbia esercitato il suo potere
d’apprezzamento ovvero se la SEM ha fatto uso di tale potere
d’apprezzamento e se l’ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti; che
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in questi casi il Tribunale non può sostituire il suo apprezzamento a quello
della SEM,
che nella fattispecie, dagli atti non appaiono elementi per ritenere che
l’autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria tale potere di
apprezzamento,
che pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui
all’art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III,
che di conseguenza, in mancanza dell’applicazione di tale norma da parte
della Svizzera, l’Italia è competente dell’esame della domanda di asilo del
ricorrente ai sensi Regolamento Dublino III ed è tenuto a riprenderlo in
carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25, 29 Regolamento
Dublino III,
che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della
domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b
LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l’Italia conformemente
all’art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un’autorizzazione di
soggiorno in Svizzera (art. 32 lett. a OAsi 1),
che in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera
distinta le questioni relative all’esistenza di un impedimento all’esecuzione
del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell’art. 83 LStr (RS 142.20),
dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata
nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18
consid. 5.2),
che visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione
della SEM, che rifiuta l’entrata nel merito della domanda di asilo e
pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso l’Italia, confermata; che allo
stesso modo non vi è nemmeno luogo di dar seguito alle conclusioni
ricorsuali tendenti alla trasmissione degli atti all’autorità inferiore per nuova
decisione,
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domanda di
concessione dell’effetto sospensivo e di esenzione dal versamento di un
anticipo equivalente alle presumibili spese processuali sono divenute
senza oggetto,
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che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito
favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal versamento delle spese processuali, è respinta,
che visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che
seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della
presente sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità
cantonale.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: