Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte IV
D6075/2011
Sen t e n z a d e l 6 f e bb r a i o 2 0 1 2
Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Hans Schürch;
cancelliere Bruno D'Amaro.
Parti A._______, nato il (…),
Pakistan,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 5 ottobre 2011 / N […].
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 15 marzo 2011
in Svizzera;
i verbali d'audizione del 25 marzo 2011 (di seguito: verbale 1) e del
13 aprile 2011 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del
5 ottobre 2011, notificata all'interessato il 6 ottobre 2011 (cfr. avviso di
ricevimento [act. A12/1]), con la quale detto Ufficio ha respinto la
succitata domanda d'asilo e ha contestualmente pronunciato
l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine, siccome lecita, esigibile
e possibile;
il ricorso del 7 novembre 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato, data
d'entrata: 8 novembre 2011) con contestuale domanda di assistenza
giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese
processuali e del relativo anticipo;
l'ordinanza del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale)
del 9 novembre 2011 con la quale il Tribunale ha informato il ricorrente
della possibilità di soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura;
ulteriori fatti ed aggiornamenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS
142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
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che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità
inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un
interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. ac PA), e che è pertanto legittimato ad
aggravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma
ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la
decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli
scritti;
che, con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del
diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA);
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA),
né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR,
Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5);
che dalle audizioni si evince che l'interessato è cittadino pakistano,
originario della città di B._______, in provincia di C._______, di etnia
D._______ e confessione sunnita, con ultimo domicilio nel comune
originario (cfr. verbale 1, pagg. 1 seg.);
che l'interessato ha dichiarato di essere espatriato in quanto sarebbe
stato ingiustamente accusato e denunciato tre volte: la prima volta dalla
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polizia, per tentato omicidio; la seconda volta da parte di un medico
legale, per minaccia di morte e la terza volta dal "E._______", di nuovo
per tentato omicidio (cfr. verbale 2, pagg. 4 seg.); che quest'ultimo
sarebbe un clan della zona, i cui membri non avrebbero voluto restituire
al gruppo familiare "F._______", del quale farebbe parte il ricorrente, dei
terreni in loro possesso; che detti terreni sarebbero stati assegnati dallo
Stato al gruppo del ricorrente (cfr. verbale 2, pag. 5);
che, da un lato, l'interessato avrebbe temuto d'essere arrestato dalla
polizia pakistana a causa delle denuncie sporte contro di lui; che,
dall'altro lato, siccome i suoi fratelli sarebbero intenzionati a riprendersi i
loro terreni, egli avrebbe rischiato d'essere ucciso da parte dei suoi
avversari (cfr. verbale 2, pag. 9);
che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato inverosimili le
dichiarazioni dell'interessato circa i suoi motivi d'asilo; che le allegazioni
del richiedente sarebbero vaghe, confuse e troppo poco dettagliate per
essere considerate verosimili; che, in particolare, l'interessato pur avendo
dichiarato che l'avvocato di famiglia avrebbe ricevuto le copie delle tre
denuncie, egli, a più di sei mesi dal deposito della domanda d'asilo, non
avrebbe inoltrato alcun mezzo di prova a sostegno delle sue
dichiarazioni; che, inoltre, contrariamente alla prima audizione, dalla
seconda audizione sarebbe emerso chiaramente che nessuna delle
denunce sarebbe stata sporta espressamente contro l'interessato, bensì
contro diversi membri del suo gruppo familiare;
che, le allegazioni dell'interessato in merito all'accusa del medico
sarebbero assolutamente incredibili; che, infatti, il problema con il medico
sarebbe stato risolvibile se egli o il suo rappresentante legale lo avessero
contatatto direttamente; che, nonostante ciò, il suo rappresentante legale
non avrebbe provveduto a contattarlo e, inoltre, l'interessato non avrebbe
ritenuto necessario rivolgersi ad un altro rappresentante legale, poiché
avrebbe incaricato l'avvocato di famiglia; che, il fatto di non aver preso
contatto lui stesso direttamente con il medico, egli lo avrebbe motivato
con l'ingiusta accusa contro di lui e con la scusa di non avere saputo il
numero di telefono del medico; che, incredibilmente, quando
all'interessato sarebbe stato fatto notare che, trattandosi di una denuncia
per minaccia di morte, l'ostacolo del numero telefonico si sarebbe potuto
superare facilmente, egli avrebbe risposto di non averlo cercato, in
quanto, se lo avesse fatto, il medico avrebbe potuto saperlo; che, di
conseguenza, sarebbe assolutamente non credibile che l'interessato non
avrebbe provato, prima dell'espatrio, a risolvere la questione, contattando
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direttamente il medico dal quale sarebbe stato denunciato e cercando
una soluzione di compromesso;
che, quo alla denuncia della polizia, giusta la quale il richiedente sarebbe
stato sospettato di aver partecipato ad una sparatoria, l'interessato
avrebbe dichiarato che si sarebbe trovato in tutt'altra località rispetto al
luogo della sparatoria, che, infatti, egli durante l'agguato si sarebbe
trovato a G._______ (Pakistan), mentre detta sparatoria sarebbe
avvenuta sul luogo dove sarebbero situati i terreni a causa dei quali si
sarebbe sviluppata la lite tra i due gruppi familiari contrariati; che, alla
considerazione che con la testimonianza di terzi e l'aiuto dell'avvocato,
sarebbe stato facilmente possibile dimostrare la sua presenza altrove, per
far cadere l'accusa contro di lui, egli avrebbe dichiarato sbrigativamente
che la polizia non accetterebbe le testimonianze delle persone; che,
inoltre, egli avrebbe preferito espatriare, anziché affrontare la giustizia,
poiché le autorità non gli avrebbero creduto;
che, inoltre, per quello che riguarda i suoi contatti con la polizia, egli si
sarebbe contraddetto, asserendo dapprima di aver contattato la polizia a
causa delle accuse nei suoi confronti per poi sostenere di non avere
chiamato la polizia siccome i poliziotti sarebbero gente pericolosa;
che, del resto, anche le dichiarazioni relative alle modalità del suo
espatrio sarebbero all'insegna dell'assoluta illogicità; che, in merito alla
possibilità di essere scoperto dalla polizia a casa dei familiari della
moglie, il richiedente avrebbe sottolineato che la polizia non avrebbe
potuto scoprire dove abitassero i parenti della moglie; che, inoltre, il
richiedente, in merito alla possibilità di essere controllato nei mezzi
pubblici sui quali egli avrebbe viaggiato durante la sua fuga, affermando
che la polizia pakistana non sarebbe veloce, avrebbe depositato una
dichiarazione decisamente paradossale per un individuo che per evitare
l'arresto sarebbe espatriato dal suo Paese d'origine alla volta della
Svizzera;
che, di conseguenza, l'UFM ha ritenuto che il racconto del richiedente
non soddisferebbe le condizioni di verosimiglianza giusta l'art. 7 LAsi e ha
pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso il Pakistan, siccome lecita,
esigibile e possibile;
che, nel ricorso, l'insorgente ha contestato la decisione dell'UFM,
sostenendo che, il suo racconto corrisponderebbe alla realtà dei fatti e
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quindi, anche alla luce dei mezzi di prova inviati con il gravame, dovrebbe
essere considerato verosimile; che, i documenti, i quali avrebbe potuto
produrre solamente in copia, sarebbero atti a dimostrare che egli non si
sarebbe inventato nulla circa la sua vicenda; che, inoltre, per quanto
concerne il fatto di avere contattato o meno la polizia, egli avrebbe detto
di averla contattata "in qualche modo", riferendosi così, al fatto che il
contatto con la polizia non l'avrebbe preso lui direttamente, bensì persone
a lui vicine;
che, inoltre, la sua vita in Pakistan sarebbe in serio pericolo; che, nel suo
caso, troverebbe pure applicazione l'art. 3 della Convenzione dei diritti
dell'uomo, in quanto in caso di rimpatrio, egli rischierebbe di essere
vittima di trattamenti disumani e degradanti da parte delle persone che lo
avrebbero minacciato, senza che le autorità pakistane potessero
adeguatamente proteggerlo;
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'asilo e, in
via sussidiaria, la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per un nuovo
giudizio e la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì,
presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo;
che, giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai
rifugiati; che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a
persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati; che esso
comprende il diritto di risiedere in Svizzera; che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi,
sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza,
sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione,
nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro
opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali
pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo
della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che
comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi);
che occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della
condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi);
che, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda l'asilo deve
provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la
qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una
probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in
particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate
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o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo
determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi);
che, in altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei
summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un
richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di
convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla
possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr.
Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21); che le dichiarazioni devono essere
attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e
non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e
concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o
elementi certi; che, peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il
frutto d'una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata,
delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al
minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il
giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica,
semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 2005 n. 21
consid. 6.1, GICRA 1995 n. 23);
che le dichiarazioni decisive rese dal ricorrente in corso di procedura si
esauriscono in mere ed imprecise affermazioni, non corroborate da
elementi consistenti, in particolare quelle che riguardano la polizia, che
oltre ad essere vaghe, confuse e non attendibili, sono anche
contraddittorie; che, inoltre, l'insorgente, con riferimento ai fatti evocati, si
è limitato a pure congetture non fondate su alcuno indizio oggettivo;
che avantutto, il ricorrente come evidenziato dall'UFM, effettivamente,
non ha depositato alcun elemento di prova in merito alle tre asserite
denunce contro di lui, nonostante l'avvocato di famiglia avesse posseduto
tutte e tre le copie delle denunce penali; che, inoltre, le denunce non
sarebbero state sporte solamente contro di lui, bensì contro diversi
membri della sua famiglia (cfr. verbale 2, pag. 5 e 7) la quale si
troverebbe in conflitto a causa di terreni con un altro gruppo familiare;
che, già sotto questo aspetto, non è comprensibile per quale motivo
l'insorgente non è fuggito con altri membri della sua famiglia e in
particolar modo abbia lasciato sia la moglie che soprattutto i suoi due figli
di tenera età in Pakistan, pur temendo per la loro incolumità;
che inoltre, per quanto riguarda per esempio la denuncia da parte del
medico dell'ospedale, le dichiarazioni del ricorrente risultano incompatibili
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con l'esperienza di vita e la logica dell'agire; che, in fatti, il ricorrente
dapprima si è contraddeto, asserendo due versioni diverse circa le
persone denunciate, asserendo in un primo tempo che la denuncia
sarebbe stata sporta contro di lui, suo cognato e suo nipote, mentre in
seguito che solamente lui sarebbe stato denunciato da parte del medico
(cfr. verbale 2, pag. 7); che sorprende poi il fatto che il ricorrente non
avrebbe deciso di incaricare un altro rappresentante legale, né avrebbe
fatto un benchè minimo sforzo per raggiungere un accordo con il medico
dell'ospedale, senza intraprendere nemmeno un tentativo per chiamarlo,
visto che a suo dire, per risolvere il problema con il medico, sarebbe stato
necessario conttatarlo direttamente; che, in fine, non è credibile che egli
non sarebbe stato in possesso del numero di telefono del medico o non
sarebbe stato in grado di raggiungerlo; che, anche se non avesse saputo
dove abitasse il medico, avrebbe potuto per esempio incontrarlo
all'ospedale dove lavorava;
che, per quello che riguarda l'accusa della polizia di aver partecipato sia
alla prima sparatoria dell'8 ottobre 2010 che alla seconda sparatoria del
10 ottobre 2010, le allegazioni decisive depositate dal ricorrente non sono
plausibili; che se infatti fosse come lui dice, allora non si capisce come
mai non avrebbe dei mezzi di difesa; che egli ha dichiarato in modo molto
sbrigativo e generico che la polizia non accetterebbe le testimonianze
delle persone, bensì prenderebbe in considerazione come prove
solamente quelle più flagranti; che per il resto, il racconto del ricorrente è
contraddittorio ed inverosimile, soprattutto per quello che riguarda il modo
d'agire da parte della polizia;
che, per quello che riguarda la denuncia del "E._______" rispettivamente
del membro "H._______" per tentato omicidio, sono da ritenere valide le
stesse considerazioni come quelle fatte poc'anzi per l'accusa della
polizia; che, infatti, la denuncia del gruppo familiare riguarderebbe in
particolare la partecipazione alla seconda sparatoria tra i due gruppi
familiari nemici del 10 ottobre 2010 alla quale il ricorrente ha dichiarato in
più di una circostanza di non aver fatto parte e di non essersi trovato
nemmeno nel luogo dell'accaduto (cfr. verbale 1, pag. 6, verbale 2, pag. 4
e verbale 2, pag. 6);
che, per il resto, per evitare ulteriori ripetizioni si rimanda alle
considerazioni della decisione dell'UFM;
che, in aggiunta, dalle prove inoltrate dall'insorgente con il ricorso,
peraltro solo in forma di fotocopia, e quindi di minimo dubbio valore
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probatorio, si può evincere solamente qualche elemento circa la
presumibile esistenza dell'asserito contesto conflittuale fra i membri dei
diversi gruppi familiari legato ad una questione di terreni; che più di ciò
dalla traduzione in inglese la quale tratta una causa civile presso la
"I._______ HIGH COURT" non si può trarre e di conseguenza non
soccorrono il ricorrente le prove inoltrate, in quanto egli principalmente
non ha spiegato in alcun modo quali fossero gli elementi che
confermerebbero la verosimiglianza del suo racconto circa i suoi motivi
d'asilo; che il ricorrente invece si è limitato ad asserire solamente che
visto le prove inoltrate, il suo racconto dovrebbe essere considerato
verosimile; che, inoltre, l'esistenza del presumibile contesto conflittuale fra
i membri dei due gruppi familiari legato ad una questione di terreni non ha
alcuna rilevanza al livello d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi;
che, alla luce delle dichiarazioni contraddittorie evocate, vaghe e non
circostanziate del ricorrente, che vertono sui punti essenziali della sua
domanda d'asilo, v'è ragione di concludere all'inverosimiglianza dei fatti
addotti, senza che sia necessario menzionare ulteriori elementi di
inattendibilità del racconto reso dall'insorgente;
che, in considerazione di quanto esposto, il ricorso in materia di
riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo,
destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va
confermata;
che, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio
federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina
l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44
cpv. 1 LAsi);
che, il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32
dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto
1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9);
che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare l'allontanamento;
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20),
giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile
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(art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente
esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che per gli stessi motivi sopra elencati non emergono dalle carte
processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione
dell'allontanamento dell'insorgente in Pakistan possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo
statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi
(divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il
ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari
all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre
pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984
(Conv. tortura, RS 0.105);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (cfr. art. 83
cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi);
che, inoltre, in Pakistan, segnatamente nella provincia del C._______,
non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza
generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del
territorio nazionale (cfr. tra le altre, sentenza del Tribunale amministrativo
federale del 29 aprile 2011);
che, tra l'altro, a G._______, situata nella provincia pakistana del
C._______, grazie alla presenza di industria sportiva la situazione sul
piano economico è più vantaggiosa che nel resto del Pakistan;
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è ancora
giovane, è sposato e ha due figli piccoli i quali tra l'altro avrebbe lasciato
entrambi insieme a sua moglie a G._______ in Pakistan; che, inoltre,
godrebbe di una buona formazione scolastica di base, nonché di
un'esperienza professionale nella fabbrica di mattoni in proprietà della
sua famiglia in Pakistan a B._______ (cfr. verbale 1, pag. 2 e verbale 2,
pag. 2); che, per di più, il ricorrente dispone di una densa rete familiare e
sociale in Pakistan, dove peraltro egli è nato ed ha trascorso la maggior
parte della sua vita (cfr. verbale 1, pag. 1); che, oltre a sua moglie ed i
suoi figli, risiederebbero tutt'ora sua madre e cinque fratelli a L._______,
una sorella e tre zii materni nel M._______, due sorelle a I._______ ed
una sorella a L._______ (cfr. verbale 1, pag. 3);
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che, in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso il
Pakistan è, contrariamente quanto sostenuto dal ricorrente,
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2
LAsi);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art.
44 cpv. 2 LAsi);
che il ricorrente, usando della dovuta diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio oltre alla sua carta di identità che
ha già depositato in corso di procedura (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34
consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure
possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e
la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che, ne consegue, che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il
diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; che
l'autorità inferiore non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti
giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106
LAsi), per il che il ricorso va respinto;
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv.
1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è
pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di
diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
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che la pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Bruno D'Amaro
Data di spedizione: