B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-6076/2019
Sen t en z a d e l 2 5 no vemb r e 2 0 1 9
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Gérald Bovier;
cancelliere Jesse Joseph Erard.
Parti
A._______, nata il (…), alias
B._______, nata il (…),
Eritrea,
patrocinata dalla Signora Simona Cautela, SOS Ticino
Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale
- Caritas Svizzera,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allonta-
namento;
decisione della SEM dell’8 novembre 2019 / N (…).
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Visto:
la domanda di asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il 23 ottobre
2019,
la domanda di ripresa in carico della richiedente del 29 ottobre 2019, da
parte della Svizzera alle autorità svedesi preposte, in applicazione
dell’art. 18 par. 1 lett. b del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i mec-
canismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di
una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati
membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gaz-
zetta ufficiale dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di se-
guito: Regolamento Dublino III) (cfr. atto 1054768-9/5),
il verbale di rilevamento dei dati personali del 30 ottobre 2019 nel corso del
quale l’interessata ha segnatamente asserito di essere cittadina eritrea di
etnia tigrina e confessione ortodossa (cfr. atto 1054768-14/9),
il verbale del colloquio personale di A._______ del 5 novembre 2019 ai
sensi dell’art. 5 Regolamento Dublino III (cfr. atto 1054768-15/2),
l’accettazione di trasferimento delle autorità svedesi del 6 novembre 2019
sulla base dell’art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III (cfr. 1054768-
18/1),
la decisione della SEM dell'8 novembre 2019, notificata l’11 novembre
2019 (cfr. risultanze processuali), mediante la quale detta autorità non è
entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b
LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessata verso
la Svezia, intimandole di lasciare la Svizzera al più tardi il giorno seguente
la scadenza del termine di ricorso con comminatoria di utilizzare dei mezzi
coercitivi in caso di trasgressione, come pure incaricando il C._______ di
eseguire la decisione di allontanamento (recte: trasferimento) togliendo
l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso contro la decisione,
lo scritto spontaneo dell’11 novembre 2019, trasmesso dalla ricorrente
all’autorità di prima istanza,
il ricorso del 18 novembre 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d’entrata 19 novembre 2019) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo
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federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione della SEM
con il quale la ricorrente ha postulato l’accoglimento dell’impugnativa, l’an-
nullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all’auto-
rità inferiore per un nuovo esame e la trattazione nazionale della procedura
d’asilo; contestualmente la sospensione, con misura supercautelare,
dell’esecuzione dell’allontanamento, come pure l’esenzione dal paga-
mento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, con protestate tasse e
spese,
i documenti prodotti in sede ricorsuale dall’insorgente a sostegno della pro-
pria impugnativa, già acquisiti agli atti nell’ambito del procedimento di prima
istanza,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una deci-
sione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il
ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a‒
c e art. 52 PA,
che i ricorsi manifestamente fondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono
decisi in procedura semplificata (art. 111 LAsi) dal giudice unico, con l'ap-
provazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è mo-
tivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che ai sensi dei motivi che seguono, il Tribunale rinuncia allo scambio di
scritti giusta l’art. 111a cpv. 1 LAsi,
che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata
nel merito di una domanda di asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di
tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
che pertanto, nella presente fattispecie, occorre determinare se la SEM
poteva fare applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, disposizione che
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prevede che di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il
richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di
un trattato internazionale, l’esecuzione della procedura d’asilo e allontana-
mento,
che, prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la com-
petenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri
previsti dal Regolamento Dublino III,
che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale respon-
sabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata
nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa a carico del
richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5
consid. 6.2),
che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di pro-
tezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello
individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15),
che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni
criterio per la determinazione dello Stato membro competente – enumerato
al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7
par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regola-
mento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei
criteri),
che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base
della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato
domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino
III),
che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese:
take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determina-
zione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF
2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1),
che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è te-
nuto a riprendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 23,
24, 25 e 29 – un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata
respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato mem-
bro oppure si trova in altro Stato membro senza un titolo di soggiorno
(art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III),
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che gli obblighi di cui all’art. 18 par. 1 lett. c–d vengono meno dell’interes-
sato si è allontanato dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi,
sempre che l’interessato non sia titolare di un titolo di soggiorno in corso di
validità rilasciato dallo Stato membro competente (cfr. art. 19 par. 2 Rego-
lamento Dublino III),
che gli obblighi di cui all'art. 18 par. 1 lett. c–d vengono altresì meno se
l'interessato ha lasciato il territorio degli Stati membri conformemente a una
decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento emessa da
quello Stato membro a seguito del ritiro o del rigetto della domanda
(cfr. art. 19 par. 3 comma 1 Regolamento Dublino III); che la domanda pre-
sentata dopo che avuto luogo un allontanamento effettivo è considerata
una nuova domanda e dà inizio a un nuovo procedimento di determina-
zione dello Stato membro competente (cfr. art. 19 par. 3 comma 2 Regola-
mento Dublino III),
che, nel caso di specie, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivela-
to, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURO-
DAC», che l’interessata aveva già depositato delle domande di asilo in
Svezia il 9 gennaio 2014 e il 12 febbraio 2016,
che sulla base di tali elementi, il 29 ottobre 2019 la SEM ha presentato alle
autorità svedesi, nei termini fissati dall’art. 23 par. 2 Regolamento Dublino
III, una richiesta di ripresa in carico fondata sull’art. 18 par. 1 lett. b Rego-
lamento Dublino III,
che nell’ambito del colloquio personale ai sensi dell’art. 5 del Regolamento
Dublino III, la ricorrente ha dichiarato che la domanda di asilo depositata in
Svezia avrebbe avuto esito sfavorevole a seguito del quale sarebbe stata
inoltre allontanata dal Paese (cfr. atto 1054768-15/2); che in proposito
A._______ sarebbe stata allontanata verso D._______, e che giunta all’ae-
roporto di E._______sarebbe stata incarcerata,
che nella decisione dell’8 novembre 2019, con la quale la SEM non è en-
trata nel merito della succitata domanda d’asilo in applicazione dell’art. 31a
cpv. 1 lett. b LAsi pronunciando nel contempo il trasferimento dell’interes-
sata verso la Svezia, l’autorità in parola ha omesso di esaminare l’asserito
avvenuto allontanamento della richiedente, limitandosi a rilevare che le di-
chiarazioni di A._______ non permetterebbero di confutare la competenza
della Svezia,
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che nella propria impugnativa, la ricorrente, oltre a ribadire di essere stata
effettivamente allontanata dalla Svezia, ha pure evidenziato delle incon-
gruenze circa la domanda di ripresa in carico inviata dalla SEM alle prepo-
ste autorità svedesi; che in questo senso, i punti 12 e 13 del formulario
compilato dall’autorità inferiore non corrisponderebbero a quanto dichia-
rato in sede di audizione,
che, in primo luogo, il punto 12 del formulario compilato dall’autorità infe-
riore, secondo cui la SEM non sarebbe stata a conoscenza dello stato della
procedura di asilo avviata in Svezia, non sarebbe veritiero poiché in sede
di audizione la ricorrente l’avrebbe informata di essere stata allontanata a
seguito di una decisione negativa delle autorità svedesi; che parimenti il
punto 13, secondo cui l’insorgente non avrebbe sostenuto di aver lasciato
il territorio di uno Stato membro, sarebbe in conflitto con quanto dichiarato
nell’ambito delle seguiti audizioni,
che oltracciò, a mente dell’insorgente anche il testo libero aggiunto alla fine
del summenzionato documento sarebbe difforme da quanto in realtà affer-
mato poiché riporterebbe “According to his declarations, the applicant en-
tered in Europe in 23.10.2019. Therefore, there is no indication that the
applicant left the territory of the Member State since 23.10.2019” (cfr. me-
moriale ricorsuale, pag. 3); che in proposito, quanto indicato nella domanda
di ripresa in carico non potrebbe essere corrispondente al vero poiché la
medesima sarebbe stata effettuata prima di qualsivoglia audizione, e quindi
dichiarazione, dell’interessata,
che infine, la richiesta alle autorità svedesi sarebbe altresì lacunosa giac-
ché non riportante le dichiarazioni della ricorrente circa il suo avvenuto al-
lontanamento da parte della Svezia,
che conseguentemente, A._______ censura implicitamente una violazione
del principio della buona fede fra gli Stati,
che dall’interpretazione degli art. 19 par. 2 e 3 Regolamento Dublino III,
l’onere della prova e quindi della censura, di un motivo di cessazione delle
competenze ai sensi dell’art. 18 Regolamento Dublino III, grava lo Stato
membro richiesto (in specie, la Svezia) nell’ambito del processo di deter-
minazione dello Stato membro competente (cfr. sentenza del Tribunale
E-2532/2016 del 28 aprile 2016, con riferimenti; FILZWIESER/SPRUNG, Du-
blin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständingkeitsystem, Vienna
2014, punti 6 e 9 ad art. 19, pag. 178 e 179),
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che tuttavia, lo Stato membro richiedente (in casu, la Svizzera) ha il dovere
di comunicare allo Stato membro richiesto ogni fattualità importante, del
quale è a conoscenza, affinché questi possa opporre, se del caso, la ces-
sazione delle competenze (cfr. sentenza del Tribunale E-2532/2016 del 28
aprile 2016; FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., punto 10 ad art. 19, pag. 179 e
180),
che più in generale, la richiesta di ripresa in carico è effettuata utilizzando
un formulario uniforme e comprende elementi di prova o circostanze indi-
ziarie che figurano nelle due liste di cui all’art. 22 par. 3 Regolamento Du-
blino III, e/o elementi pertinenti tratti dalle dichiarazioni dell’interessata, che
permettano alle autorità dello Stato membro richiesto di verificare se è
competente sulla base dei criteri stabiliti dal Regolamento di Dublino III
(cfr. art. 23 cpv. 4 Regolamento di Dublino III; sentenza del Tribunale
E-2532/2016 del 28 aprile 2016),
che nel caso in disamina, codesto Tribunale rileva che la richiesta di ripresa
in carico inoltrata alle autorità svedesi dalla SEM, appare effettivamente
pervasa da vizi sostanziali,
che difatti, come rettamente osservato dalla ricorrente, l’autorità inferiore
ha in primo luogo compilato l’apposito formulario di contatto senza tuttavia
disporre delle necessarie informazioni; che in particolare, la SEM indicando
che A._______ non allegava di aver lasciato il territorio degli Stati membri,
ha omesso di attirare l’attenzione delle autorità svedesi su un fatto impor-
tante quale l’asserito allontanamento, e che così agendo l’autorità inferiore
ha finanche trasmesso indicazioni fuorvianti,
che ne discende una palese violazione del principio di buona fede nelle
relazioni fra Stati,
che a titolo abbondanziale, posta la potenziale rilevanza dell’asserito espa-
trio della ricorrente, la SEM, omettendo di esaminare tale aspetto ha violato
anche il dovere di accertare in modo esaustivo i fatti giuridicamente rile-
vanti,
che in effetti, alla luce delle incertezze di cui al presente incarto, l’autorità
di prima istanza avrebbe dovuto procedere con delle misure istruttorie sup-
plementari, in particolare interrogando dettagliatamente l’interessata in me-
rito al suo allontanamento in D._______, ovvero richiedendo la coopera-
zione delle autorità svedesi in applicazione dell’art. 34 Regolamento di Du-
blino III,
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che tali accertamenti avrebbero potuto contribuire a chiarire un aspetto po-
tenzialmente determinante quale l’espatrio della ricorrente in ossequio di
una decisione di allontanamento dalla Svezia,
che pertanto, già solo in considerazione di quanto enucleato sopra, il ri-
corso è accolto, la decisione della SEM dell’8 novembre 2019 è annullata
e gli atti di causa sono trasmessi all’autorità inferiore per completamento
dell’istruttoria, per una nuova eventuale richiesta di ripresa in carico alle
autorità svedesi e per l’emanazione di una nuova decisione (art. 61 cpv. 1
PA),
che ciò detto, il Tribunale può esimersi dall’esaminare l’ulteriore censura
ricorsuale secondo cui la trattazione della domanda da parte della Svezia
sarebbe inopportuna in ragione dell’allontanamento in D._______,
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande tendenti
alla restituzione dell’effetto sospensivo al ricorso e alla sospensione dell’al-
lontanamento in via supercautelare, risultano prive di oggetto,
che visto l’esito della procedura, non si prelevano spese processuali
(art. 63 cpv. 1 PA); che non sono altresì attribuite indennità ripetibili,
che con la pronuncia di questa decisione, la domanda di esenzione dal
pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo è pure divenuta
priva di oggetto,
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto.
2.
La decisione della SEM dell’8 novembre 2019 è annullata.
3.
Gli atti di causa sono ritrasmessi alla SEM per il completamento dell’istrut-
toria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
4.
Non si prelevano spese processuali.
5.
Non sono accordate spese ripetibili.
6.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità can-
tonale.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard
Data di spedizione: