B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-6085/2014
S e n t e n z a d e l 2 7 o t t o b r e 2 0 1 4
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Walter Lang;
cancelliera Zoe Cometti.
Parti
A. _______, nato il (…),
Romania,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato);
decisione dell'UFM del 13 ottobre 2014 / N […].
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data
18 settembre 2014;
i verbali d'audizione del 26 settembre 2014 (di seguito: verbale 1) e del
13 ottobre 2014 (di seguito: verbale 2);
il verbale di decisione del 13 ottobre 2014 dell'Ufficio federale della
migrazione (di seguito: UFM), notificato il medesimo giorno all'interessato
(e non come erroneamente indicato nell'avviso di notifica e ricevuta
[atto A9/1] il 13 dicembre 2014), con il quale detto Ufficio ha respinto la
domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla
Svizzera, rispettivamente l'esecuzione di tale misura siccome lecita
esigibile e possibile;
il ricorso del 20 ottobre 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata: 21 ottobre 2014) con il quale l'insorgente ha concluso, in via
principale, all'annullamento della decisione impugnata e alla trasmissione
degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione, in via subordinata,
alla concessione dell'asilo oppure alla concessione dell'ammissione
provvisoria; che ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal
versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali
con protestate tasse, spese e ripetibili;
gli atti dell'UFM trasmessi al Tribunale amministrativo federale (di seguito:
il Tribunale) in data 21 ottobre 2014;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi [RS 142.31]) contro
una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33
LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48
cpv. 1 lett. a-c e 52 PA;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
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che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata
soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scritti;
che, con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del
diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi);
che nel corso dell'audizione sulle generalità il richiedente ha dichiarato di
essere cittadino rumeno, nato e cresciuto a B._______ in Romania
(cfr. verbale 1, pagg. 3 seg.);
che sarebbe espatriato poiché avrebbe avuto problemi con la mafia e la
polizia, le quali, a suo dire, gli avrebbero introdotto un serpente oppure
delle telecamere nel corpo per controllarlo; che inoltre la di lui moglie
sarebbe stata coinvolta in un'attività illegale di clonazione di carte di
credito e che la polizia e la mafia l'avrebbero poi obbligata a prostituirsi
(cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pagg. 2 seg.); che a sostegno delle sue
dichiarazioni ha depositato due ecografie;
che il Consiglio federale designa come Stati sicuri gli Stati in cui, secondo
i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a
LAsi);
che il richiedente è cittadino rumeno (cfr. passaporto agli atti); che il
Consiglio federale ha inserito la Romania nel novero degli Stati esenti da
persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi;
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le
disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che sono rifugiati le persone che, nel
Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a
causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un
determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno
fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi);
che, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda l'asilo deve
provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la
qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una
probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in
particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate
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o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo
determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi);
che nella querelata decisione l'UFM ha considerato inverosimili le
dichiarazioni dell'interessato circa i suoi motivi d'asilo; che, in particolare,
il richiedente non avrebbe reso verosimile la persecuzione subita dalla
mafia e dalla polizia; che si sarebbe limitato ed esporre in modo confuso
delle congetture di persecuzione non riuscendo ad approfondirne alcuna;
che inoltre non sarebbe coerente aver trascorso in Italia otto mesi per
cercare lavoro senza chiedere asilo e poi giungere in Svizzera a chiedere
protezione ed indicare che le persecuzioni allegate risalirebbero a due o
quattro anni orsono; che in fine, le ecografie non sarebbero idonee a
provare la verosimiglianza dei motivi d'asilo e non si riuscirebbe ad
intravvedere le asserite telecamere;
che pertanto l'UFM ha concluso che le dichiarazioni dell'interessato non
soddisferebbero le condizioni richieste per ammettere la verosimiglianza
giusta l'art. 7 LAsi;
che nel ricorso egli ha contestato l'inverosimiglianza rilevata dall'UFM ed
ha ribadito quanto asserito in corso di audizioni; che ha contestato la
vaghezza delle sue dichiarazioni indicando tuttavia che non essendo
chiaro nemmeno per lui quanto accadutogli, potrebbe riferire
esclusivamente solo ciò che ricorda;
che, come rettamente ritenuto nella querelata decisione, questo Tribunale
ritiene che le dichiarazioni rese dal ricorrente in corso di procedura sono
inverosimili, giacché non corroborate da elementi consistenti, limitandosi,
quo ai fatti evocati, ad esprimere delle congetture non fondate su un
indizio oggettivo;
che, infatti, l'insorgente indica di aver subito delle persecuzioni dalla
polizia e dalla mafia non indicando, in alcun momento, in quale
circostanza abbia avuto una relazione con le stesse; che l'unico
riferimento esplicito ad un'eventuale relazione sarebbe allorquando, a
bordo della nave C._______, la mafia e la polizia gli avrebbero introdotto
un serpente nella bocca; che non ha indicato ulteriori dettagli su tale
evento (cfr. verbale 1, pag. 7); che inoltre la presenza di telecamere nel
fegato o in un altro organo per opera della polizia non è di per sé
credibile; che ha giustificato tale circostanza con la volontà della polizia o
della mafia di danneggiare la di lui famiglia (cfr. verbale 2, pag. 4); che
anche se così fosse, mal si comprende che lo stesso non abbia cercato
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aiuto presso un avvocato per denunciare tali sospetti (cfr. ibidem); che
per il resto, onde evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda a quanto
osservato dall'UFM nella decisione impugnata;
che a livello ricorsuale il ricorrente non ha nemmeno presentato
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione;
che di conseguenza, per tutte queste ragioni, le dichiarazioni del
richiedente non adempiono le condizioni di verosimiglianza ai sensi
dell'art. 7 LAsi;
che quindi il ricorrente non è riuscito a dimostrare, o perlomeno a rendere
verosimile, la qualità di rifugiato, per il che è a giusto titolo che l'UFM ha
respinto la sua domanda d'asilo;
che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'UFM
pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina
l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia
(art. 44 LAsi);
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo
relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4);
che in limine, nemmeno la circostanza di poter entrare e risiedere, come
cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, sul territorio svizzero
alla luce delle norme e principi dell'Accordo tra la Confederazione
Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681), fa ostacolo alla pronuncia dell'allontanamento posto
che l'entrata sul territorio svizzero è stata con lo scopo di depositare
domanda di asilo;
che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia
dell'allontanamento;
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr
(RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere
possibile (cpv. 2), ammissibile (cpv. 3) e ragionevolmente esigibile
(cpv. 4);
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che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione
dell'UFM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non
può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1
LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale
pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo
statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30);
che, in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un
rischio personale, concreto e serio per il ricorrente d'essere esposto, in
caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento
proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro
la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che a livello ricorsuale si è limitato ad indicare che un rientro al suo
Paese d'origine lo esporrebbe a subire trattamenti vietati dall'art. 3 CEDU
senza approfondire ulteriormente tale congettura;
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (cfr. art. 83
cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi);
che, inoltre, la situazione vigente in Romania non risulta caratterizzata da
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme
della popolazione nell'integralità del territorio nazionale;
che, come già enunciato, il Consiglio federale ha inserito la Romania
nella lista «Safe Countries» ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi;
che inoltre, giusta l'art. 83 cpv. 5 LStr, se gli stranieri allontanati o espulsi
provengono da uno degli Stati designati dal Consiglio federale come Stati
in cui il ritorno è ragionevolmente esigibile o da uno Stato membro
dell’UE o dell’AELS, si ritiene che l’esecuzione dell’allontanamento o
dell’espulsione sia di norma ragionevolmente esigibile;
che tale presunzione non è stata inficiata dal ricorrente;
che egli è giovane ed ha frequentato dodici anni di scuola per poi
specializzarsi quale meccanico navale ottenendo in seguito un diploma di
motorista marittimo; che inoltre gode di un'ottima esperienza
professionale in tale campo; che inoltre la sua famiglia vive a tuttora nel
Paese d'origine (cfr. verbale 1, pag. 4); che, pertanto, in Romania ha
un'ottima rete sociale;
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che, in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in
relazione all'art. 44 LAsi);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi);
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in
materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso
e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto
federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto;
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.– che
seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF);
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
Data di spedizione: