B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-6103/2012
S e n t e n z a d e l 1 0 d i c e m b r e 2 0 1 2
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Walter Stöckli; Robert Galliker
cancelliere Gilles Fasola.
Parti
A._______, nato il (...),alias
A._______, nato il (...), alias
B._______, nato il (...), alias
B._______, nato il (...)
Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione
dell'UFM del 16 novembre 2012 / N [...].
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Visto
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data
4 luglio 2011 in Svizzera;
il documento che l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha
rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale lo ha reso
attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive
all'inoltro della sua domanda, un documento d'identità o di viaggio, con la
comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi
scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo;
i verbali di audizione del 20 luglio 2011 (di seguito: verbale 1) e del
19 ottobre 2012 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 16 novembre 2012, notificata al ricorrente il
20 novembre 2012 (cfr. risultanze processuali);
il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribu-
nale) in data 26 novembre 2012 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata: 27 novembre 2012);
l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale il 28 novembre 2012;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi,
RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che, fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), in virtù dell'art. 31 LTAF,
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autori-
tà menzionate all'art. 33 LTAF;
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che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferio-
re, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un inte-
resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA) e che è pertanto legittimato ad aggra-
varsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 e 5 LAsi), alla
forma ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfat-
ti;
che, pertanto, occorre entrare nel merito del ricorso;
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua del-
la decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il proce-
dimento può svolgersi in tale lingua;
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in francese
ed il ricorso è stato presentato in italiano; che, pertanto, la presente sen-
tenza può essere redatta in italiano;
che, giusta l'art. 16 cpv. 2 LAsi, la procedura davanti all'Ufficio federale si
svolge di norma nella lingua ufficiale nella quale ha avuto luogo l'audizio-
ne cantonale o nella lingua ufficiale del luogo di residenza del richiedente;
che, ai sensi dell'art. 29 LAsi, di cui il nuovo testo è in vigore dal
1° gennaio 2008, l'audizione sui motivi di asilo è, di norma, di competenza
dell'UFM e non più dell'autorità cantonale (cfr. RU 1999 2269);
che quindi l'audizione non può più essere un sussunto a criterio nell'enu-
merazione dei criteri per la determinazione della lingua ufficiale in cui va
redatta o notificata la decisione;
che, pertanto, l'art. 16 cpv. 2 LAsi enuncia il principio della territorialità u-
nicamente relativo al luogo di residenza del richiedente l'asilo indipenden-
temente dalla lingua nella quale ha avuto luogo l'audizione federale diret-
ta (cfr. DTAF 2009/56);
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che, secondo l'art. 4 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni proce-
durali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), l'UFM può scostarsi ec-
cezionalmente dalla regola generale giusta l'art. 16 cpv. 2 LAsi se: il ri-
chiedente l'asilo o il suo rappresentante legale parla un'altra lingua ufficia-
le (lett. a); in considerazione di domande entrate o della situazione a livel-
lo del personale, ciò è provvisoriamente necessario per un disbrigo effi-
ciente e tempestivo delle domande (lett. b); o il richiedente l'asilo è sentito
in un centro di registrazione giusta l'art. 29 cpv. 4 LAsi ed è assegnato a
un Cantone con un'altra lingua ufficiale (lett. c);
che la giurisprudenza ha precisato che la pronuncia dell'UFM di una deci-
sione, ai sensi dell'art. 4 lett. b o c OAsi 1, è eccezionalmente possibile se
accompagnata dall'adozione d'adeguate misure correttive, che tutelino il
diritto ad un ricorso effettivo ed all'equo processo, come per esempio la
traduzione orale della decisione resa in una lingua conosciuta dal ricor-
rente;
che se l'UFM non ha adottato alcuna misura correttiva appropriata e non
ha rimediato alla lacuna neppure in sede ricorsuale, conseguirà di princi-
pio la cassazione della decisione impugnata per i ricorrenti non rappre-
sentati da un mandatario professionale, nella misura in cui risulta dal ri-
corso che non hanno sufficientemente compreso la decisione litigiosa;
che, nel caso concreto, si evince che il richiedente, probabilmente con l'a-
iuto di una terza persona, ha sufficientemente compreso la decisione liti-
giosa per il che, vista la circostanza del caso di specie, non v'è luogo di
cassare la decisione, ma che ciò non significa che l'UFM abbia tutta la la-
titudine di prendere le sue decisioni in una lingua che non sia quella stabi-
lita dalla regola primaria giusta l'art. 16 cpv. 2 LAsi;
che, nell'ambito dell'audizione sulle generalità, l'interessato ha dichiarato
di essere cittadino nigeriano di etnia yoruba e religione cristiana, nato a
Lagos (Nigeria) e cresciuto a C._______ (Nigeria) (cfr. verbale 1, pagg. 2-
3);
che il richiedente avrebbe lasciato la Nigeria nel giugno del 2011 in quan-
to sarebbe stato minacciato di morte dai membri del gruppo terroristico
"Boko Haram" (di seguito: BHM), di cui avrebbe fatto parte tra il giugno
del 2009 e inizio giugno 2011; che dall'aeroporto di Lagos avrebbe preso
un volo per la Francia; che da tale nazione avrebbe raggiunto in treno la
Svizzera dove ha depositato, in data 4 luglio 2011, la domanda d'asilo in
oggetto (cfr. verbale 1, pagg. 6-9);
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che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il
ricorrente non avrebbe consegnato alle autorità competenti in materia
d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi
dell'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni proce-
durali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che, dall'altro lato, detto
Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3
LAsi sarebbe realizzata nel caso di specie;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi e contestualmente ha pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allon-
tanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, l'insorgente ha, per ciò che concerne la mancata conse-
gna di documenti d'identità, sostenuto di non avere mai posseduto in vita
sua un passaporto o una carta d'identità; che, inoltre, nella sua posizione
di richiedente l'asilo gli sarebbe impossibile contattare la rappresentanza
diplomatica nigeriana in Svizzera al fine di ottenere dei documenti; che,
infine, non potrebbe nemmeno contattare le autorità in Patria, ritenuto che
le stesse sarebbero a conoscenza delle attività che avrebbe svolto per
conto del BHM; che, pertanto, si sarebbe trovato in una situazione di
oggettiva impossibilità (cfr. ricorso);
che, per quanto riguarda i suoi motivi d'asilo, contrariamente a quanto so-
stenuto dall'UFM, non ci sarebbero delle contraddizioni, bensì delle sem-
plici incertezze dovute alla confusione ed ai timori rispetto a quanto acca-
dutogli nel Paese di origine; che, in merito alla propria età, esso avrebbe
sempre sostenuto di avere avuto 17 anni nel giugno del 2011; che
avrebbe dichiarato date di nascita differenti in quanto non sarebbe in gra-
do di contare e, oltretutto, in Nigeria non sarebbe uso comune festeggiare
il compleanno; che, pertanto, sarebbe comprensibile la sua incertezza su
tale aspetto; che, diversamente da quanto ritenuto dall'autorità inferiore,
in virtù degli usi nel proprio Paese nativo, non sarebbe affatto inverosimile
che esso avrebbe lavorato come aiuto muratore già all'età di undici anni;
che l'UFM sarebbe giunto ad una conclusione errata affermando che il
ricorrente avrebbe sostenuto di essersi trasferito a C._______ senza la
sua famiglia; che, infatti, nell'audizione del 20 luglio 2012, esso avrebbe
unicamente dichiarato che la madre abiterebbe attualmente a Lagos, ciò
che non escluderebbe che in precedenza avrebbe vissuto con lui a
C._______; che, per quanto concerne l'appartenenza al BHM, non sareb-
be inverosimile che l'insorgente non avrebbe conosciuto le attività di tale
gruppo prima di farne parte; che, infatti, esso sarebbe entrato nel BHM
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unicamente per soldi e, d'altronde, le attività del gruppo verrebbero spie-
gate unicamente dopo esservi entrati; che, oltretutto, il ricorrente avrebbe
dimostrato, nel corso delle audizioni, di sapere, in maniera generale, quali
siano le attività del gruppo terroristico; che l'insorgente sarebbe di religio-
ne cristiana ma, per entrare nel BHM, avrebbe dovuto convertirsi all'isla-
mismo; che, d'altronde, sarebbe noto che tale gruppo arruolerebbe anche
persone non musulmane alle quali farebbe pagare molti soldi per potere
svolgere il rito di conversione alla fede islamica; che, in un rapporto di
"Human Rights Watch" dell'ottobre 2012, tale pratica sarebbe ben spiega-
ta; che non sarebbe strano il fatto che non conoscerebbe il nome del fon-
datore del BHM in quanto esso avrebbe unicamente dovuto seguire gli
ordini di colui che dirigeva il proprio gruppo; che, contrariamente a quan-
do sostenuto dall'autorità inferiore, nel citato rapporto di "Human Rights
Watch" si farebbe riferimento all'attentato ad D._______ (Nigeria) di giu-
gno (...) a cui avrebbe partecipato; che, inoltre, per il ricorrente sarebbe
impossibile chiedere protezione in Patria, ritenuto che le autorità locali sa-
rebbero a conoscenza del suo passato nel BHM, tant'è che sarebbe già
stato ferito ad una gamba in uno scontro a fuoco con la polizia; che, infi-
ne, anche un rifugio interno non sarebbe utile in quanto il BHM sarebbe
presente in tutta la Nigeria e, l'omicidio della sorella nonché il rapporto di
"Amnesty International" del 2012 citato nel ricorso, dimostrerebbero il pe-
ricolo serio e concreto in cui incorrerebbe in caso di ritorno nel Paese di
origine;
che, in conclusione, l'insorgente ha chiesto l'annullamento della decisione
impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per
una nuova decisione e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione
provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda di assistenza
giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese
giudiziarie e dal relativo anticipo, con protesta di spese e ripetibili;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito d'una do-
manda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun docu-
mento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della
domanda;
che, secondo l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se l'inte-
ressato può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusa-
bili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla
presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricor-
rente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e
all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ul-
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teriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza d'un
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'iden-
tificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinan-
za) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formali-
tà amministrative (DTAF 2007/7 consid. 5);
che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di
fine degli studi (ibidem, consid. 6);
che, nel caso concreto, il ricorrente non ha esibito alcun documento che
adempia i citati criteri;
che, per di più, egli ha dichiarato di non essere mai stato in possesso né
di un passaporto né di una carta d'identità; che, alla domanda di cosa
avesse fatto per procurarsi i documenti d'identità o di viaggio dopo essere
venuto a conoscenza dell'incombenza di dover fornirne uno nelle 48 ore
dopo l'inoltro della domanda d'asilo, egli ha semplicemente dichiarato di
non avere fatto nulla in quanto non avrebbe mai posseduto alcun
documento (cfr. verbale 1, pag. 6.); che, interrogato nuovamente su tale
aspetto in occasione della seconda audizione, egli ha ribadito di non
avere fatto nulla in quanto non avrebbe nessuna possibilità di ottenere un
documento (cfr. verbale 2, D4-6, pag. 2);
che, circa il proprio viaggio di espatrio, egli ha dichiarato di avere lasciato
la Nigeria in aereo da Lagos con un volo diretto con destinazione in
Francia (cfr. verbale 1, pag. 8); che avrebbe viaggiato con un passaporto
falso di cui ignorerebbe le generalità (cfr. ibidem); che né all'aeroporto di
Lagos, né in Francia, sarebbe stato controllato dalle autorità (cfr. ibidem);
che, oltretutto, ignorerebbe la località francese in cui sarebbe atterrato,
così come la compagnia aerea con cui avrebbe viaggiato (cfr. verbale 1,
pag. 9); che in Francia avrebbe soggiornato dal (...) al
(...) dormendo presso la stazione ferroviaria di E._______
(cfr. ibidem); che da questa località avrebbe preso un treno diretto a
F._______ (Svizzera) viaggiando sprovvisto di documenti d'identità e
senza essere controllato dalle autorità (cfr. verbale 1, pagg. 9-10); che da
F avrebbe preso un altro treno giungendo a G._______ (Svizzera) (cfr.
verbale 1, pag. 10); che da quest'ultima città avrebbe raggiunto, sempre
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in treno, una località a lui sconosciuta dove sarebbe stato fermato dalle
Guardie di Confine e trasferito, con un furgone, presso il Centro di
registrazione e di procedura (CRP) di Chiasso dove ha depositato la
propria domanda di asilo (cfr. ibidem);
che, vista l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del
ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità ed il viaggio d'espa-
trio, il Tribunale ha ragione di concludere che il ricorrente dissimuli i propri
documenti per i bisogni della causa; che, infatti, è impossibile che esso
abbia potuto imbarcarsi su di un volo intercontinentale senza essere con-
trollato dalle autorità nigeriane e francesi; che, allo stesso modo, è inve-
rosimile che abbia potuto attraversare il confine franco/svizzero in treno
sprovvisto di documenti senza essere controllato dalle autorità;
che, di conseguenza, non avendo né esibito alcun documento d'identità
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stes-
si, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente
non è applicabile;
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in
base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di ri-
fugiato del richiedente;
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore
ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura
sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno
della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una deci-
sione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);
che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza
d'una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché
dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecu-
zioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire ille-
gittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5);
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente d'essere espatriato per il
timore di venire ucciso dai membri del BHM in quanto avrebbe manifesta-
to l'intenzione di lasciare il gruppo; che, inoltre, sua sorella sarebbe stata
uccisa per rappresaglia (cfr. verbale 1, pagg. 6-7 e verbale 2, D8, pag. 2);
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che, tuttavia, il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censu-
re, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito
della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi);
che, pertanto, i motivi elencati dall'insorgente a sostegno della sua
domanda d'asilo non adempiono le condizioni previste agli art. 3 e
art. 7 LAsi per il riconoscimento della qualità di rifugiato;
che, in particolare, il ricorrente si è limitato a dichiarazioni generiche e
stereotipate; che gli unici elementi concreti del proprio racconto sono le
azioni a cui avrebbe partecipato; che, tuttavia, vi è ragione di credere che
l'insorgente abbia fatto proprie azioni terroristiche a cui è stata data ampia
risonanza dai principali media internazionali; che, infatti, dagli stessi
si evince che l'attentato a cui avrebbe partecipato il (...) presso la (...) di
D._______ (Nigeria) è in realtà stato annunciato e rivendicato dal Movi-
mento per l'emancipazione del Delta del Niger (MED), e non dal BHM
come invece sostenuto dal ricorrente; che, inoltre, l'attentato di cui è stato
oggetto il (...) di D._______ non è stato compiuto il (...), bensì il (...); che,
se effettivamente avesse partecipato a questo attentato, difficilmente a-
vrebbe dimenticato la data esatta dello stesso; che, per il resto, si rinvia ai
considerandi della decisione impugnata;
che, per quanto concerne i rapporti "Human Rights Watch" e "Amnesty
International" citati nel ricorso, il Tribunale osserva che i medesimi tratta-
no, in maniera generale, le pratiche connesse al BHM; che, tuttavia, in
virtù dei motivi già citati, è possibile escludere che l'insorgente abbia
effettivamente fatto parte di tale gruppo terroristico e, pertanto, tali rappor-
ti non apportano alcuna prova a sostegno dei motivi d'asilo adotti dal ri-
corrente;
che, di conseguenza, i motivi d’asilo evocati sono stati esaminati e retta-
mente ritenuti non adempiere le condizioni previste agli art. 3 e 7 LAsi,
giusta l’art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi;
che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi
dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accer-
tamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgen-
te;
che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure d'istruzione
complementari ai fini d'accertare l'esistenza d'un eventuale impedimento
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all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista
dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8, DTAF 2007/8
consid. 5.6.5-5.7);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione sullo statu-
to dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto
di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranie-
ri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria
al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della conven-
zione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti
del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato
nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, desti-
tuito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione
impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1;
DTAF 2009/50 consid. 9);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della leg-
ge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), giusta
il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile
(art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente
esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allon-
tanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2
LAsi);
che anche da un punto di vista della situazione generale in Nigeria, della
situazione personale, essendo giovane e possedendo un'esperienza pro-
fessionale quale manovale, oltre che una rete sociale, avendo egli vissuto
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per gran parte della sua vita a C._______ (Nigeria), l'allontanamento è
ragionevolmente esigibile;
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all'art. 44 cpv. 2 LAsi) potendo egli, usando della necessaria diligenza,
procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34
consid. 12);
che, in sunto, ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammis-
sibile, ragionevolmente esigibile e possibile;
che, di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa ese-
cuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità infe-
riore confermata;
che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto
federale né abusato del suo potere d’apprezzamento; che esso non ha
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed
inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso
va respinto;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta priva di oggetto;
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito
favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA);
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede-
rale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pen-
dente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno ab-
bandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di dirit-
to pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
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che la pronuncia è quindi definitiva;
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrati-
vo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Gilles Fasola
Data di spedizione: