B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-6105/2017
Sen t en z a d e l 7 s e t t emb r e 2 0 1 8
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l’approvazione della giudice Andrea Berger-Fehr,
cancelliera Alissa Vallenari.
Parti
A._______, nato il (…), alias
A._______, nato il (…),
Eritrea,
rappresentato dal lic. iur. Mario Amato,
Soccorso operaio svizzero SOS,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 26 settembre 2017 / N (…).
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Visto:
la domanda di asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il
(…) agosto 2015 (cfr. atto A2/2),
i verbali di audizione dell’interessato rispettivamente del 6 agosto 2015 (cfr.
atto A5/11, di seguito: verbale 1) e del 23 agosto 2016 (cfr. atto A11/16, di
seguito: verbale 2),
il certificato di battesimo che egli ha depositato quale mezzo di prova (cfr.
documento agli atti) a supporto della sua domanda d’asilo,
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
del 26 settembre 2017, notificata il 28 settembre 2017 (cfr. atto A15/1), con
cui l’autorità precitata non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al
richiedente ed ha respinto la succitata domanda d’asilo; contestualmente
ha pronunciato l’allontanamento dell’interessato dalla Svizzera e
l’esecuzione dello stesso, in quanto ammissibile, ragionevolmente esigibile
e possibile,
il ricorso datato 26 ottobre 2017 ed inoltrato al Tribunale amministrativo
federale (di seguito: il Tribunale) il 27 ottobre 2017 (cfr. risultanze
processuali; data d’entrata: 30 ottobre 2017), con cui l’insorgente ha
postulato a titolo principale l’annullamento della decisione impugnata e la
concessione dell’asilo in Svizzera; a titolo subordinato ha chiesto la
restituzione degli atti di causa all’autorità di prime cure per una nuova
valutazione delle sue allegazioni; a titolo eventuale che egli sia ammesso
provvisoriamente in Svizzera, per inammissibilità ed inesigibilità
dell’esecuzione dell’allontanamento; altresì ha presentato un’istanza di
assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento
dell’anticipo delle spese di giustizia, con protesta di spese e ripetibili,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi ai considerandi
che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti
(art. 6 LAsi),
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che fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5
PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF,
che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l’atto impugnato
costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA,
che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett.a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di
essa,
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e
al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti,
che occorre pertanto entrare nel merito del gravame,
che come verrà motivato dappresso, si tratta di un ricorso che, a seguito di
una sentenza coordinata di codesto Tribunale (cfr. E-5022/2017 del
10 luglio 2018, prevista per la pubblicazione come sentenza di riferimento),
è divenuto manifestamente infondato; che pertanto la decisione verrà
presa dal giudice, in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione sarà motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scritti,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la
violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che nel corso dell’audizione sulle generalità l’interessato ha asserito di
essere cittadino eritreo, di etnia B._______, con ultimo domicilio a
C._______, nella D._______ di E._______, nella (…) di F._______ (cfr.
verbale 1, pag. 3 seg.); che egli sarebbe espatriato illegalmente nel (…)
2014 in G._______, partendo da H._______ ed interrompendo il decimo
anno scolastico che stava frequentando; che in seguito avrebbe proseguito
per l’Europa, passando per il I._______ e la J._______, e giungendo in
Svizzera il (…) agosto 2015 (cfr. verbale 1, pag. 4 segg.); che egli ha
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allegato quali motivi della sua domanda d’asilo che a seguito dell’uccisione
del padre, senza che ne conoscessero il movente né l’autore, la sua
famiglia avrebbe avuto molte difficoltà per sopperire ai suoi bisogni, e per
aiutare la stessa egli sarebbe espatriato; che inoltre l’insegnamento
scolastico non sarebbe stato adeguato e che egli non vedrebbe alcun
futuro per sé nel suo paese d’origine (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7); che
oltracciò, in caso di rientro in Eritrea, egli temerebbe di essere arruolato
per il servizio militare (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 7),
che egli ha altresì dichiarato che non sarebbe mai stato convocato per
adempiere il servizio militare, né avrebbe riscontrato alcuna problematica
in Eritrea né con le autorità del suo Paese né con altre persone (cfr. verbale
1, p.to 7.02, pag. 7),
che nell’audizione sui motivi d’asilo, egli ha dichiarato di richiedere asilo in
Svizzera, in quanto egli desiderava diventare indipendente e non essere
più a carico della sua famiglia, la quale avrebbe avuto difficoltà finanziarie
dopo la morte del padre; che egli non sarebbe più stato contento della vita
condotta nel suo paese d’origine oltre che essere stanco della stessa, in
quanto avrebbe dovuto rientrare spesso dalla scuola al suo domicilio per
prendersi cura della madre nonché eseguire vari spostamenti per avere
notizie in merito alla morte del padre; che in merito ad avere qualche
informazione in più circa le circostanze della morte del padre, avrebbe
perso le speranze prima di lasciare l’Eritrea (cfr. verbale 2, D49 segg.,
pag. 6 segg.); che la sua partenza dal paese d’origine, non avrebbe avuto
alcuna conseguenza (cfr. verbale 2, D132, pag. 13),
che nella decisione impugnata, la SEM ha considerato in primo luogo le
allegazioni concernenti i motivi d’asilo addotti dall’insorgente irrilevanti ai
sensi dell’art. 3 LAsi; che invero le difficili condizioni di vita, l’insegnamento
scolastico insufficiente, e la speranza per l’insorgente di poter aiutare la
sua famiglia, non sarebbero circostanze pertinenti in materia d’asilo; che in
secondo luogo neppure sarebbe ravvisabile un timore oggettivamente
fondato di esposizione a dei seri pregiudizi ex art. 3 LAsi, dal fatto che egli
in caso di ritorno in Eritrea potrebbe essere convocato per adempiere il
servizio militare, in quanto non sarebbe da escludere che egli potrebbe
adempiere eventualmente una mansione d’interesse pubblico meno
onerosa del servizio nazionale ordinario o anche sottrarvisi senza subire
alcun pregiudizio,
che proseguendo nell’analisi, a mente dell’autorità inferiore, il timore di
dover subire delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi in caso di
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rientro in Eritrea non sussisterebbe per l’interessato; che invero
quest’ultimo non avrebbe riscontrato in patria alcuna problematica con le
autorità eritree né avrebbe avuto alcun contatto con le stesse in merito ad
una convocazione ad adempiere il servizio di leva,
che infine, l’esecuzione dell’allontanamento sarebbe ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che segnatamente circa l’esigibilità
dell’allontanamento in Eritrea, in tale Paese non vigerebbe una situazione
di guerra, guerra civile o violenza generalizza ai sensi dell’art. 83 cpv. 4
della legge federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che altresì non vi
sarebbe alcun motivo individuale ostativo all’esecuzione
dell’allontanamento del richiedente,
che nel ricorso, richiamati e precisati i fatti esposti in corso di procedura,
l’insorgente censura dapprima la decisione avversata, poiché
erroneamente l’autorità di prime cure non avrebbe ritenuto un timore
fondato per lui di subire delle persecuzioni future anche non dovesse
essere attribuito alle forze armate, bensì a compiti di interesse pubblico, in
quanto durante il servizio nazionale egli potrebbe verosimilmente essere
esposto a delle sanzioni e trattamenti inumani e degradanti rilevanti in
materia d’asilo; che oltracciò il ricorrente non condividerebbe la
conclusione della SEM circa l’ammissibilità e l’esigibilità dell’esecuzione
dell’allontanamento; che invero in caso di rientro in Eritrea, egli
rischierebbe di subire dei trattamenti inumani e degradanti proscritti
dall’art. 3 CEDU; che altresì poiché un suo ritorno nel paese d’origine non
potrebbe essere svolto nella dignità e nella sicurezza, egli non dovrebbe
essere allontanato,
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le
disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e
lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di
rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera,
che giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese
d’origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della
loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di
essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente
l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché
le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3
cpv. 2 LAsi); che occorre inoltre tenere conto dei motivi di fuga specifici
della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi),
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che nel caso che ci occupa, il ricorrente ha in primo luogo dichiarato di
essere espatriato in quanto avrebbe voluto aiutare finanziariamente la sua
famiglia d’origine, la quale avrebbe riscontrato dei problemi economici
successivamente al decesso del padre, e per questo rendersi
finanziariamente indipendente (cfr. verbale 1, p.to 7.01 seg., pag. 7;
verbale 2, D49 segg., pag. 6),
che agli occhi del Tribunale è d’uopo constatare, come rettamente ritenuto
nella decisione impugnata, che tali problematiche, non risultano pertinenti
in materia d’asilo, in quanto non contemplate nei motivi esaustivi della
definizione dello statuto di rifugiato così come stabilita all’art. 3 cpv. 1 LAsi
(cfr. tra le tante: sentenza del Tribunale D-2960/2017 del 27 giugno 2017),
che le considerazioni succitate valgono pure per quanto attiene gli ulteriori
motivi d’asilo addotti dall’insorgente, ovvero il carente insegnamento nel
suo paese d’origine, il fatto che egli fosse stanco e svilito della vita che
conduceva nello stesso nonché che avesse perso le speranze di
conoscere i motivi del decesso del padre (cfr. verbale 2, D49 segg., pag. 6
segg.), i quali non risultano rilevanti ex art. 3 LAsi,
che pertanto l’insorgente non ha reso verosimile che egli fosse esposto a
dei seri pregiudizi ex art. 3 LAsi, al momento della sua partenza dal suo
paese d’origine,
che nel proseguo, il ricorrente afferma di temere in caso di rientro nel suo
Paese d’origine di essere arruolato per adempiere il servizio militare (cfr.
verbale 1, p.to 7.02, pag. 7), nonché di essere espatriato illegalmente
dall’Eritrea (cfr. verbale 1, p.to 5.01 segg., pag. 6; verbale 2, D80 segg.,
pag. 9 segg.),
che colui che si prevale soltanto con la partenza dal Paese d’origine o di
provenienza – ad esempio tramite un’uscita illegale dal Paese – di essere
esposto a dei seri pregiudizi ex art. 3 LAsi, fa valere dei motivi soggettivi
insorti dopo la fuga ai sensi dell’art. 54 LAsi; che per tali motivi non viene
concesso l’asilo, ma il richiedente adempirà alla qualità di rifugiato ex art. 3
LAsi (art. 54 LAsi); che al richiedente che riesce a provare o a rendere
verosimile dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga, gli verrà concessa
l’ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1),
che altresì, il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito
all’art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in
rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà
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riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente
riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo)
di essere esposto, con seria probabilità e in un futuro prossimo, a una
persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5); che
sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti
dell’interessato, segnatamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori,
nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale
o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future
persecuzioni; che infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei
motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più
fondato di colui che ne è l’oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57
consid. 2.5 con giurisprudenza ivi citata); che sul piano oggettivo, tale
timore dev’essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano
apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta probabilità, l’avvento di
seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi; che non sono sufficienti, quindi, indizi
che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in
un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi
riferimenti),
che il timore di essere sanzionati per renitenza o diserzione è
oggettivamente fondato allorquando il richiedente è in contatto con le
autorità militari (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione
svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 2006 n. 3 consid. 4.10
pag. 39); che detto contatto è presunto se la diserzione è intervenuta
durante il servizio attivo oppure se la persona ha ricevuto un ordine di
marcia (cfr. GICRA 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 40); che inoltre deve
essere considerato come decisivo qualsivoglia contatto con le autorità da
cui emerge che il richiedente è destinato ad essere reclutato (cfr. GICRA
2006 n. 3 consid. 4.10, pag. 39); che al contrario, il solo rischio di dover
effettuare il servizio nazionale non costituisce un pregiudizio determinante
ai sensi dell’art. 3 LAsi, dal momento che non rientra in uno dei motivi
enumerati nel disposto precitato (cfr. sentenza del Tribunale D-7898/2015
del 30 gennaio 2017 [pubblicata come sentenza di riferimento] consid. 5.1;
in tal senso anche sentenza del Tribunale E-306/2018 del 19 luglio 2018
consid. 2.4),
che nella presente disamina non risulta alcun timore oggettivo per
l’insorgente di essere sanzionato per renitenza o diserzione e di subire dei
seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi; che invero egli ha dichiarato di non
avere mai riscontrato delle problematiche con le autorità eritree (cfr.
verbale 1, p.to 7.02, pag. 7), né di essere mai stato convocato per
adempiere il servizio militare (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 7), come
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neppure di essere mai stato contattato da parte di autorità del suo paese
d’origine dalla sua partenza dall’Eritrea (cfr. verbale 2, D77-78, pag. 8
seg.),
che inoltre l’insorgente, al momento in cui ha lasciato il suo Paese d’origine,
aveva lo statuto di studente ed in futuro risulta plausibile che egli possa
ancora essere esonerato dall’obbligo di prestare il servizio nazionale in
patria (cfr. in merito sentenza coordinata del Tribunale D-2311/2016 del
17 agosto 2017, pubblicata quale sentenza di riferimento, consid. 12.5),
che oltracciò secondo giurisprudenza, non vi è da temere che ogni persona
che rientra in Eritrea e che non ha effettuato il servizio nazionale, debba
essere sistematicamente incarcerata (cfr. D-2311/2016 consid. 13.2),
che infine, secondo le sue stesse affermazioni egli avrebbe abbandonato
l’Eritrea nel (…) 2014 e quindi si troverebbe all’estero già da più di tre anni;
che pertanto egli adempirebbe le condizioni per ottenere lo statuto quale
membro della diaspora, in caso di regolarizzazione della sua situazione
presso le autorità eritree (cfr. D-7898/2015 consid. 4.11),
che pertanto, si può partire dal presupposto che il ricorrente non possa
avvalersi di alcun timore oggettivamente fondato di essere sanzionato per
renitenza o diserzione per il tramite di una misura contraria all’art. 3 LAsi;
che altresì non vi sono elementi agli atti che possano fondare un timore
oggettivo dell’insorgente di dover prestare il servizio nazionale e di subire
in tale ambito dei trattamenti contrari al diritto internazionale pubblico o dei
seri pregiudizi giusta l’art. 3 LAsi, come allegato dall’insorgente nel suo
memoriale ricorsuale,
che per quanto concerne l’uscita illegale, al contrario della sua precedente
prassi, il Tribunale nella sua sentenza di riferimento D-7898/2015 del
30 gennaio 2017, dopo approfondita analisi delle attuali informazioni sul
Paese (cfr. D-7898/2015 consid. 4.6-4.11), è giunto alla conclusione che
l’espatrio illegale dall’Eritrea, da solo, non risulta più sufficiente per ritenere,
con una probabilità preponderante, un rischio di subire delle persecuzioni
rilevanti in materia d’asilo; che un rischio accresciuto di subire una
sanzione rilevante ai sensi dell’asilo, può essere riconosciuto unicamente
in presenza di elementi supplementari che lascino presupporre che il
richiedente sia malvisto dalle autorità eritree (cfr. D-7898/2015
consid. 5.1),
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che nel caso in disamina, anche supponendo verosimile l’uscita illegale
dall’Eritrea del ricorrente, per i motivi già succitati, non sono rilevabili agli
atti degli elementi supplementari che possano rendere l’insorgente
malvisto dalle autorità del suo paese d’origine,
che pertanto l’insorgente non ha reso verosimile di essere esposto a dei
seri pregiudizi rilevanti ai sensi dell’asilo,
che alla luce di quanto sopra, a ragione l’autorità di prime cure non ha
riconosciuto la qualità di rifugiato al ricorrente e gli ha negato la
concessione dell’asilo,
che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM
pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina
l’esecuzione; che tiene però conto del principio dell’unità della famiglia
(art. 44 LAsi),
che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l’autorità
inferiore avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1
sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]; cfr. anche DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24
consid. 10.1),
che pertanto il Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia
dell’allontanamento,
che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio
dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 LStr; che se l’esecuzione dell’allontanamento
non è possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) o
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), la SEM dispone
l’ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr; art. 44 LAsi),
che, secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli
ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento vale lo stesso apprezzamento
della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il
ricorrente deve provarne o per lo meno renderne verosimile l’esistenza (cfr.
DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativi riferimenti),
che il ricorrente sia nel corso dell’audizione sulle generalità (cfr. verbale 1,
p.to 7.02, pag. 7) che nella procedura ricorsuale, ha fatto valere il timore di
essere astretto a svolgere il servizio di leva (o in modo generico il servizio
nazionale) nel caso in cui dovesse fare rientro in Eritrea,
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che data l’età in cui egli ha lasciato il suo Paese d’origine, successivamente
all’abbandono della scuola, come pure alla sua età anagrafica attuale, tale
timore risulta essere plausibile (cfr. anche per la prassi eritrea la sentenza
del Tribunale D-2311/2016 del 17 agosto 2017, pubblicata quale sentenza
di riferimento, consid. 13.2-13.4),
che tuttavia codesto Tribunale con la sentenza coordinata E-5022/2017 del
10 luglio 2018, si è chinato sul quesito a sapere se l’esecuzione
dell’allontanamento possa essere ritenuta ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr)
ed esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr) anche considerata un’imminente minaccia
di arruolamento nel servizio nazionale eritreo,
che il Tribunale ha risposto affermativamente ad entrambi i quesiti posti,
che invero l’obbligo per i cittadini e le cittadine eritree di prestare il servizio
di leva, non può essere secondo il parere del Tribunale paragonato alla
facoltà da parte delle autorità eritree dell’esercizio di un diritto di proprietà
nei confronti della persona interessata; che anche nel caso in cui il servizio
nazionale non sia formalmente limitato nel tempo e possa essere talvolta
prorogato per anni, non si può partire dal presupposto che ogni condizione
duratura, possa essere qualificata quale servitù; che per quanto concerne
il servizio nazionale eritreo, lo stesso non può essere qualificato né quale
schiavitù né quale servitù ai sensi dell’art. 4 cifra 1 CEDU (cfr. E-5022/2017
consid. 6.1 e nel complesso 6.1.4),
che altresì, nel suo odierno assetto (segnatamente considerato il fatto che
il servizio nazionale eritreo, a fianco alle componenti militari, ha anche delle
componenti civili; che viene impiegato per pervertire il suo scopo originario,
ossia l’accrescimento della forza lavoro attiva; nonché per la sua durata
indeterminata), il servizio nazionale eritreo non può essere considerato a
mente del Tribunale quale normale dovere civico ex art. 4 cifra 3 lett. d
CEDU; che di conseguenza le condizioni del servizio nazionale sono
qualificate quali lavoro forzato ai sensi dell’art. 4 cifra 2 CEDU (cfr.
E-5022/2017 consid. 6.1.5.1),
che tuttavia, tale qualificazione, in assenza del riscontro di un grave rischio
di flagrante violazione dell’art. 4 cifra 2 CEDU, non sia ad essa sola
sufficiente per fondare un giudizio d’inammissibilità; che secondo il parere
del Tribunale tale evenienza non è data per il servizio nazionale eritreo,
anche tenendo debitamente in considerazione la durata del servizio di leva,
l’esigua retribuzione e le relazioni circa i maltrattamenti e le violenze che
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avverrebbero durante lo stesso (cfr. E-5022/2017 consid. 6.1 e
segnatamente consid. 6.1.5.2),
che nel seguito della sua sentenza coordinata, codesto Tribunale si china
sul quesito a sapere se nel caso di un rientro in Eritrea per un richiedente
l’asilo, viste le condizioni nel servizio nazionale o in relazione con un
eventuale arresto – ad esempio a causa di un espatrio illegale – possa
esistere la minaccia di una violazione del divieto convenzionale di tortura o
di trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU),
che in tale contesto il Tribunale rileva che i maltrattamenti e le violenze
sessuali inflitte durante il servizio di leva o nel caso di un’incarcerazione,
non sarebbero presenti in modo capillare tanto da ritenere che ogni
persona tenuta all’obbligo di leva che ritorna in Eritrea sia esposta al serio
rischio di subire personalmente simili violenze,
che pertanto non sussisterebbe alcun grave rischio di tortura o di
trattamento inumano ai sensi dell’art. 3 CEDU derivante dal solo
arruolamento (cfr. E-5022/2017 consid. 6.1 ed in particolare consid. 6.1.6
e 6.1.8); che perché il disposto trovi applicazione, è infatti necessario che
l’interessato renda plausibile l’esistenza di un reale rischio (“real risk”) di
essere sottoposto a trattamenti contrari a detto articolo (cfr. sentenza della
CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008,
37201/06, §§ 125 e 129 e relativi riferimenti),
che infine il Tribunale constata che la minaccia per una persona di essere
arruolata nel servizio nazionale eritreo, in assenza di un sufficiente e
concreto pericolo, non possa essere ritenuta sufficiente per comportare
l’inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento ex art. 83 cpv. 4 LStr (cfr.
E-5022/2017 consid. 6.2),
che giusta l’art. 83 cpv. 3 LStr, l’esecuzione non è ammissibile se la
prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d’origine o di
provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto
internazionale pubblico della Svizzera,
che pertanto nessuna persona può essere costretta in alcun modo a recarsi
in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero
minacciate per uno dei motivi menzionati nell’art. 3 cpv. 1 LAsi, o dal quale
rischierebbe d’essere costretta a recarsi in un Paese di tal genere (art. 5
cpv. 1 LAsi; cfr. anche art. 33 cifra 1 della Convenzione sullo statuto dei
rifugiati del 28 luglio 1951 [Conv. rifugiati, RS 0.142.30]),
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che inoltre giusta l’art. 25 cpv. 3 Cost., l’art. 3 Convenzione contro la tortura
ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura,
RS 0.105) e la giurisprudenza vigente in merito all’art. 3 CEDU, nessuno
può essere esposto a tortura, ad un trattamento inumano o ad altra
punizione crudele; che l’art. 4 CEDU vieta tra l’altro la schiavitù e la servitù
(cifra 1) come pure il lavoro forzato o obbligatorio (cifre 2 e 3),
che nella presente disamina, l’autorità di prime cure ha rilevato nella sua
decisione che poiché al ricorrente non può essergli riconosciuta la qualità
di rifugiato, non gli sarebbe applicabile il principio del divieto di
respingimento ex art. 5 cpv. 1 LAsi,
che a ragione la SEM è giunta a tale conclusione, in quanto il ricorrente
non prova o non rende verosimile di essere esposto ad alcun serio
pregiudizio ex art. 3 LAsi; che pertanto il rinvio del ricorrente nel suo paese
d’origine è giusta l’art. 5 cpv. 1 LAsi legittimo,
che nel proseguo si rileva che, alla luce della recente giurisprudenza
summenzionata, anche nel caso il ricorrente dovesse essere arruolato nel
servizio nazionale o venisse incarcerato, non vi sarebbe la violazione del
divieto di schiavitù o di servitù ex art. 4 cifra 1 CEDU od un serio rischio di
dover subire una crassa violazione del divieto al lavoro forzato o
obbligatorio durante lo svolgimento del servizio di leva (art. 4 cifra 2
CEDU),
che dalle tavole processuali, risulta che il ricorrente non ha avuto alcun
contatto con le autorità eritree né prima né dopo il suo espatrio; che le
stesse non l’hanno inoltre mai convocato per svolgere il servizio di leva;
che non vi sono altri elementi agli atti che possano far presagire con una
probabilità preponderante che il ricorrente possa essere sottoposto ad una
pena o trattamento vietati dall’art. 3 CEDU o dall’art. 1 Conv. tortura; che
secondo giurisprudenza, anche la situazione problematica dei diritti
dell’uomo in Eritrea non può allo stato attuale essere ritenuta come ostativa
all’ammissibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (cfr. anche in tal
senso sentenza del Tribunale E-563/2017 del 23 agosto 2018
consid. 10.4),
che pertanto, le censure del ricorrente a proposito della diffusione di atti
contrari ai diritti umani in Eritrea, non permettono di giungere ad una
diversa valutazione, posto che egli non ha nemmeno a tal riguardo reso
plausibile un rischio personale, concreto e serio di essere esposto, nel suo
Paese d’origine, ad un trattamento proibito,
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che l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente appare pertanto, sia ai
sensi dei disposti succitati della LAsi che del diritto internazionale pubblico,
ammissibile,
che giusta l’art. 83 cpv. 4 LStr, l’esecuzione può non essere
ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza,
lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a
situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza
medica; che se viene constatato un pericolo concreto – esclusi i casi di cui
all’art. 83 cpv. 7 LStr – la SEM disporrà l’ammissione provvisoria per lo
straniero (art. 83 cpv. 1 LStr in combinato disposto con l’art. 44 LAsi),
che, come rilevato sopra, l’imminenza dell’arruolamento nel servizio
nazionale eritreo non può comportare, da sola, l’avvento di un pericolo
esistenziale,
che nella sentenza del Tribunale D-2311/2016 già menzionata, il Tribunale
è giunto alla conclusione che, dalle fonti citate nella sentenza, dati i
documentati miglioramenti nel sistema sanitario e formativo, come pure
nell’approvvigionamento alimentare e di acqua potabile in Eritrea, la
giurisprudenza precedente esposta nella GICRA 2005 n. 12, non possa
essere più seguita in merito alle sue elevate esigenze; che tuttavia, vista la
generale difficile situazione in cui versa il Paese, se nella fattispecie sono
date particolari circostanze negative, come in precedenza si dovrà ritenere
una situazione di minaccia esistenziale; che pertanto, la questione
dell’esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, è da verificare nella
singola fattispecie (cfr. consid. 17.2),
che nel ricorso l’insorgente ritiene che un rientro nel suo Paese d’origine,
non potrebbe essere effettuato nella dignità e nella sicurezza,
che però tali allegazioni risultano generiche ed insufficientemente
sostanziate per comprendere come la valutazione dell’autorità di prime
cure presente nella decisione impugnata sia errata o provenga da un
accertamento incompleto dei fatti determinanti,
che ciò nonostante, malgrado il ricorrente abbia segnatamente presentato
quali motivi d’asilo delle supposte problematiche economiche della sua
famiglia, vi sono vari elementi nelle dichiarazioni dell’insorgente che
conducono questo Tribunale a negare che egli, in caso di rientro in Eritrea,
non avrebbe i necessari e sufficienti mezzi di sostentamento; che invero la
sua famiglia d’origine (composta dalla madre e da diversi fratelli e sorelle
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residenti in patria), lavorerebbe delle terre in parte di loro proprietà ed in
parte dietro remunerazione (cfr. verbale 2, D20 segg., pag. 3 seg.); che
oltracciò egli sarebbe vissuto per diversi mesi in un appartamento in affitto
sia a E._______ che a H._______, per frequentare la scuola (cfr. verbale
2, D34, pag. 5), oltre che la sua famiglia avrebbe finanziato l’intero suo
viaggio d’espatrio dall’Eritrea (cfr. verbale 2, D122 seg., pag. 12); che tali
elementi fanno propendere per una certa disponibilità finanziaria della
famiglia dell’insorgente,
che alla luce degli elementi succitati, e non essendo ravvisabili agli atti altre
particolari circostanze, il ricorrente non rischia, nel caso di un suo rientro
nel paese d’origine, di essere esposto ad una minaccia esistenziale,
che altresì, il ricorrente è giovane ed in buona salute; che egli dispone
inoltre di una certa istruzione e può avvalersi di esperienza lavorativa come
(…); che in patria, pur avendo perso il padre, può contare su di una solida
rete famigliare, con la quale intrattiene tuttora buone relazioni,
che pertanto l’esecuzione dell’allontanamento risulta essere pure esigibile
(art. 83 cpv. 4 LStr),
che infine, se un rimpatrio coatto in Eritrea di un richiedente l’asilo respinto,
non risulta al momento possibile, tuttavia, per prassi costante, spetta al
ricorrente ottenere presso la competente rappresentanza del suo paese
d’origine i documenti necessari per il rientro nello stesso (cfr. art. 8 cpv. 4
LAsi nonché DTAF 2008/34 consid. 12),
che quindi, l’esecuzione dell’allontanamento risulta essere anche possibile
(art. 83 cpv. 2 LStr),
che alla luce di quanto sopra, l’autorità di prime cure, ha a ragione ritenuto
l’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente come ammissibile,
esigibile e possibile (art. 83 cpv. 1-4 LStr),
che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il
diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non
ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi); che altresì, per quanto censurabile, la decisione non
è inadeguata (art. 49 PA),
che il ricorso va pertanto respinto,
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che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto,
che visto l’esito della procedura le spese processuali di CHF 750.– che
seguono la soccombenza andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che tuttavia, visto l’evolversi
della giurisprudenza successiva alla litispendenza della causa, le spese
processuali vengono eccezionalmente condonate (art. 63 cpv. 1 PA; art. 6
lett. b TS-TAF),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
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