Corte IV
D-6106/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 9 o t t o b r e 2 0 0 8
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Therese Kojic-Siegenthaler,
cancelliere Carlo Monti.
A._______,
B._______,
C._______,
D._______, e
E._______, Turchia,
rappresentati dal lic. iur Mario Amato,
Soccorso operaio svizzero SOS, Via Zurigo 17,
6900 Lugano,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM dell'11 settembre 2008 / N .
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-6106/2008
Fatti:
A.
Il 2 luglio 2007, la richiedente ha presentato una prima domanda
d'asilo in Svizzera. Il 20 luglio 2007, l'UFM ha stralciato dai ruoli la
domanda d'asilo in seguito all'irreperibilità della richiedente.
B.
Il 29 marzo 2008, la richiedente ha presentato, insieme ai suoi figli,
una seconda domanda d'asilo in Svizzera. La stessa, unitamente ai
suoi figli, ha precedentemente soggiornato in Italia, a partire dal 2001,
dove le è stato riconosciuto lo "status di rifugiato" e le è stato rilasciato
un permesso di soggiorno per asilo, secondo il diritto italiano. Ha
allegato d'essere venuta in Svizzera con i figli per timore di subire
nella vicina penisola ulteriori violenze da parte di suo marito.
C.
L'11 settembre 2008, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo
del 26 giugno 1998 (LAsi; RS 142.31). Detto Ufficio ha pure
pronunciato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera nonché
l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Italia, siccome lecita, esigibile
e possibile (v. accordo di riammissione Italo-Svizzero del
4 agosto 2008).
D.
Il 24 settembre 2008, l'interessata ha inoltrato ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata
decisione dell'UFM. Ha chiesto, l'annullamento della decisione
impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per
una nuova decisione di merito. Ha altresì presentato una domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle spese
processuali.
Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF; RS 173.32],
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art. 105 LAsi, e art. 83 lett d della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF; RS 173.110]).
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale
sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968
(PA; RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua,
il procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
4.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che l'Italia è stata
designata dal Consiglio federale come Stato terzo sicuro, dove
sussiste la presunzione del rispetto del principio di divieto di
respingimento. Peraltro, l'Italia si sarebbe dichiarata disposta a
riammettere i ricorrenti sul suo territorio. Per di più, l'insorgente non
avrebbe presentato alcun motivo in grado di confutare la presunzione
del principio di non respingimento. Oltre a ciò, la ricorrente avrebbe
dichiarato di avere soggiornato in Italia prima d'entrare in Svizzera,
come risulterebbe altresì dal suo permesso di soggiorno italiano.
Inoltre, riferendosi segnatamente ad una recente sentenza di questo
Tribunale (v. Sentenza del TAF E-5151/2008 del 15 agosto 2008),
l'UFM considera non applicabile la clausola d'esclusione di cui
all'art. 34 cpv. 3 lett. b LAsi, ritenuto che lo scopo del legislatore non
sarebbe stato quello di fare approfittare di tale clausola i richiedenti
non bisognosi dell'asilo, rispettivamente del riconoscimento dello
statuto di rifugiato, in Svizzera, poiché già ottenuto in uno Stato terzo.
Peraltro, i problemi all'origine della richiesta d'asilo, sarebbero causati
da terze persone e non dall'autorità statale italiana. Per di più,
spetterebbe alle autorità italiane proteggere moglie e figli dal marito,
rispettivamente padre. L'Italia disporrebbe infatti di un sistema
giudiziario effettivo che permetterebbe di appurare, perseguire e
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sanzionare gli atti addotti dalla ricorrente. Inoltre, dall'incarto non
emergerebbero elementi che permettano di concludere che
l'insorgente non avrebbe accesso a tale protezione, considerato che la
stessa ricorrente avrebbe dichiarato a più riprese che, sia la polizia,
sia l'assistenza sociale sarebbero già intervenute in precedenza. Per
conseguenza, l'UFM non entra nel merito della domanda d'asilo.
5.
Nel gravame, l'insorgente allega in sostanza di contestare la decisione
dell'UFM relativa al rinvio verso l'Italia, in quanto nella vicina penisola
non avrebbe ottenuto un'adeguata e concreta protezione, nonostante
le richieste d'intervento alle autorità italiane ed ai servizi sociali. L'UFM
non potrebbe limitarsi a ritenere che lo statuto di rifugiata,
rispettivamente l'asilo, accordati alla ricorrente dalle autorità italiane
rappresentino per la stessa un'adeguata protezione contro l'agire
violento e brutale del marito. Inoltre, il permesso di soggiorno
dell'insorgente sarebbe scaduto il 2 giugno 2008. Peraltro, non
sarebbe chiaro e non ne risulterebbe alcunché dagli atti di causa se
nei termini della riammissione sia da annoverare anche il rinnovo del
permesso di soggiorno ormai scaduto. Infine, l'UFM avrebbe dovuto
effettuare ulteriori accertamenti in tal senso.
6.
6.1 Secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, in vigore dal 1° gennaio 2008,
il Consiglio federale designa gli Stati terzi sicuri in cui, secondo i suoi
accertamenti, v'è una protezione effettiva dal respingimento ai sensi
dell'art. 5 cpv. 1 LAsi.
6.2 Giusta l'art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo
sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato
precedentemente. Giusta l'art. 34 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 non si applica se
in Svizzera vivono persone con cui il richiedente intrattiene rapporti
stretti o suoi parenti stretti (lett. a), se il richiedente adempie
manifestamente la qualità di rifugiato secondo l'art. 3 LAsi (lett. b), o
se vi sono indizi che nello Stato terzo non vi sia una protezione
effettiva dal respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi (lett. c).
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7.
7.1 Le condizioni d'applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi sono
manifestamente realizzate, essendo incontestato che l'insorgente ha
soggiornato con i suoi figli in Italia dal 2001. Peraltro, l'Italia –
designata come Stato terzo sicuro dal Consiglio federale il
14 dicembre 2007 – ha dato il suo consenso alla riammissione
dell'insorgente, in applicazione dell'Accordo del 10 settembre 1998 tra
la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana sulla riammissione
delle persone in situazione irregolare (in seguito: Accordo;
RS 0.142.114.549), in data 4 agosto 2008. Giusta l'art. 6 n. 3
dell'Accordo, l'autorizzazione di riammissione ha la validità di un mese
dalla data della sua notifica; tale termine può essere prorogato su
domanda della Parte contraente richiedente. Nella fattispecie, pur
essendo trascorso più di un mese dalla notifica, la riammissione è da
considerarsi ancora possibile, ritenuto che le autorità italiane, su
richiesta dei loro omologhi elvetici, possono accordare una proroga a
tale autorizzazione, nonostante non sussista più un obbligo di
riammissione ai sensi dell'articolo 3 dell'Accordo (v. art. 4 Accordo).
Infine, questo Tribunale rileva che, ad un esame degli atti di causa,
non v'è attualmente ragione di ritenere che le autorità della vicina
penisola non accordino tale proroga.
7.2 Questo Tribunale osserva che dalle carte processuali non
emergono elementi da cui si possa desumere che in Svizzera si
trovino persone con cui la ricorrente intrattenga rapporti stretti o siano
suoi parenti prossimi. Da quanto esposto, discende che, nel caso
concreto, non sono dati i presupposti dell'art. 34 cpv. 3 lett. a LAsi.
7.3
7.3.1 In relazione all'eccezione giusta l'art. 34 cpv. 3 lett. b LAsi,
questo Tribunale si è già espresso in una recente sentenza
(v. Sentenza del TAF E-5151/2008 del 18 agosto 2008 pag. 9 e 10),
rilevando che tale disposizione, introdotta nell'ambito dell'ultima
revisione della LAsi, improntata alla lotta contro gli abusi, non poteva,
nello spirito del legislatore, avere il fine di garantire protezione ai sensi
della precitata legge a coloro che non ne necessitano. Ciò è
certamente il caso di richiedenti l'asilo che già beneficiano di
un'effettiva protezione in materia d'asilo in un Paese terzo. In questo
contesto, giova richiamare anche l'art. 25 cpv. 2 PA, secondo cui la
domanda di una decisione d'accertamento (in casu: l'accertamento
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della qualità di rifugiato) dev'essere accolta qualora il richiedente provi
un interesse degno di protezione. Infine, tale interpretazione
dell'art. 34 cpv. 3 lett. b trova altersì supporto all'art. 50 LAsi, secondo
il quale può essere accordato l'asilo ad un rifugiato che è stato
ammesso in un altro Stato, unicamente se soggiorna in Svizzera
legalmente e senza interruzione da almeno due anni.
7.3.2 Nella fattispecie, alla ricorrente è stato riconosciuto da parte
delle autorità italiane lo "status di rifugiata". In quanto titolare di tale
statuto, lo Stato italiano le ha rilasciato un permesso di soggiorno per
asilo. Tale permesso, secondo l'art. 23 del Decreto legislativo del
19 novembre 2007, n. 251, del Ministero dell'Interno italiano
(in seguito: Decreto n. 251), ha validità quinquennale ed è rinnovabile.
Ritenuto, inoltre, che, ad un esame degli atti di causa, la situazione
della richiedente e dei suoi figli non appare rientrare nella casistica di
cui all'art. 9 del Decreto n. 251 (cessazione dello "status di rifugiato"),
non v'è ragione di ritenere che il permesso di soggiorno rilasciatole
nella vicina penisola non le venga rinnovato. Per sovrabbondanza,
questo Tribunale osserva che tale permesso permette alla ricorrente di
godere del medesimo trattamento previsto per un cittadino italiano in
materia di accesso all'occupazione (art. 25 Decreto n. 251). Per di più,
la ricorrente può circolare liberamente su tutto il territorio nazionale
italiano e scegliere, di principio, dove alloggiare (art. 25 Decreto
n. 251). Considerato, infine, che il Codice civile italiano
(in seguito: CCI) prevede la possibilità di chiedere la separazione
giudiziale, quando si verificano fatti tali da rendere intollerabile la
prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio
all'educazione della prole (art. 151 CCI) e che lo stesso CCI prevede
la possibilità di prendere dei provvedimenti contro gli abusi familiari,
segnatamente l'allontanamento del coniuge che ha tenuto una
condotta pregiudizievole o l'interdizione di avvicinarsi al domicilio della
famiglia (art. 342 bis s. CCI), questo Tribunale ritiene prive di ogni
fondamento le allegazioni della ricorrente, secondo cui in Italia non
potrebbe ricevere un'adeguata protezione contro l'agire illegittimo del
marito. In virtù di quanto precede, nel caso di specie, l'eccezione
prevista dall'art. 34 cpv. 3 lett. b LAsi non è applicabile.
7.4 Dato che l'Italia è considerata uno Stato terzo sicuro, incombe
l'insorgente invalidare la presunzione di protezione effettiva dal
respingimento. Nella fattispecie, la ricorrente non è manifestamente
riuscita in tale intento. Infatti, nell'incartamento non vi sono indizi
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secondo cui le autorità italiane, confrontate ad elementi e prove
suscettibili ad attestare la qualità di rifugiato, non accorderebbero
un'appropriata protezione. Infine, questo Tribunale rileva, ad
abundantiam, che all'articolo 19 del Decreto legislativo del
25 luglio 1998, n. 286, del Ministero dell'Interno italiano è
espressamente previsto il divieto di respingimento verso uno Stato
terzo, nel quale non vi sia protezione dalle persecuzioni. Pertanto,
l'art. 34 cpv. 3 lett. c LAsi non trova applicazione nella fattispecie.
8.
Di conseguenza, il ricorso in materia di non entrata nel merito,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata.
9.
L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
10.
10.1 Non emerge dalle carte processuali alcun serio indizio da cui
desumere che l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente e dei
suoi figli in Italia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione
federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
(Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati
del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di
respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del
16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) od esporre
l'insorgente al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari
all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) od
all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura,
RS 0.105).
10.2 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva
che né la nota situazione generale esistente in Italia – che non è
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
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coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio
nazionale - né altri motivi deducibili dalle carte processuali conducono
a pensare che, in caso d'allontanamento verso la vicina penisola, vi
sia una messa in pericolo concreta dei ricorrenti.
10.3 Inoltre, l'insorgente è giovane e non ha altresì preteso nel
gravame di soffrire, lei o i suoi figli, di gravi problemi di salute che
possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica
GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa
emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente,
rispettivamente della sua prole, in Svizzera per motivi medici.
10.4 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Le
autorità italiane si sono dichiarate disposte a riammettere la ricorrente
ed i suoi figli sul loro territorio. L'esecuzione dell'allontanamento è
dunque pure possibile.
11.
L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile
per le ragioni indicate al considerando 10 del presente giudizio. Per
conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione
dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
12.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
13.
Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione
dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali è divenuta senza oggetto.
14.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
3.
Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico della ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un
termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante della ricorrente (plico raccomandato; allegato:
bollettino di versamento)
- UFM, Divisione dimora e aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N ;
allegato: incarto UFM)
- F._______ (in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Carlo Monti
Data di spedizione:
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