Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-611/2011
Sentenza del 1° febbraio 2011
Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Hans Schürch;
cancelliere Andrea Pedrazzini.
Parti A._______, nato il (…),
Macedonia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 12 gennaio 2011 / N (…).
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Visto:
l'entrata illegale in Svizzera dell'interessato in data (…), con documenti
falsi e sotto l'identità di B._______,
l'arresto immediato dell'interessato ai fini di estradizione, in base ad
un'ordinanza di arresto provvisorio dell'Ufficio federale di giustizia (UFG)
emessa lo stesso giorno,
l'ordine di arresto ai fini di estradizione dell'interessato del (…), emesso
dall'UFG,
il ricorso inoltrato dall'interessato, il (…), contro il predetto ordine di
arresto,
la sentenza dell'(…) del Tribunale penale federale (TPF) con la quale è
stato respinto il suddetto ricorso,
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (…) in
Svizzera,
la decisione dell'UFG del (…) con la quale l'UFG ha concesso
l'estradizione dell'interessato verso la Macedonia,
il ricorso presentato dall'interessato al TPF contro la summenzionata
decisione di estradizione,
i verbali dell'audizione sommaria (di seguito: verbale 1) e dell'audizione
sui motivi d'asilo (di seguito: verbale 2), entrambi del 22 dicembre 2010,
la decisione dell'UFM del 12 gennaio 2011,
il ricorso inoltrato dal ricorrente al Tribunale amministrativo federale (di
seguito: il Tribunale) il 20 gennaio 2011 (cfr. timbro del plico
raccomandato),
l'incarto originale dell'UFM, pervenuto al Tribunale in data 24 gennaio
2011,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
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e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla
legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale
federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998
sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105
LAsi e art. 83 lett. d cpv. 1 LTF),
che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché
all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed
il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente
sentenza va redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, il ricorrente ha dichiarato
di essere cittadino macedone, di etnia (…), di aver avuto ultimo domicilio
a C._______, prima del suo arresto, avvenuto il (…), e di essere
espatriato agli inizi di (…), dopo il suo rilascio, quando si sarebbe recato
in D._______; che, in seguito, avrebbe soggiornato in E._______, in
F._______, in G._______, in H._______ ed in I._______, prima di
giungere in Svizzera,
che il ricorrente ha affermato che, nel 2001, durante la guerra, avrebbe
"fornito informazioni" e trasportato armi per conto dell'Esercito di
liberazione del Kosovo (di seguito: UCK); che lo stato macedone
l'avrebbe scoperto e che, in seguito, più volte le autorità sarebbero
andate a casa sua, perquisendola; che sarebbe pure stato trattenuto per
48 ore in polizia, nonché maltrattato e infine rilasciato; che, l'(…), avrebbe
litigato con una persona (S.) che avrebbe poi tentato di scagliargli
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addosso una grossa pietra; che l'insorgente avrebbe reagito colpendolo
allo stomaco con un coltellino; che sarebbe stato accusato dalle autorità
di lesioni gravi; che, dopo il ferimento di S., si sarebbe nascosto nel suo
villaggio; che dei membri della famiglia di S. si sarebbero recati a casa
dell'insorgente, sparando colpi di fucile e lanciando bombe; che si
sarebbero recati pure a casa della fidanzata del ricorrente sparando colpi
d'arma da fuoco; che sia il padre del ricorrente che la sua fidanzata
avrebbero denunciato tali fatti alla polizia; che la polizia sarebbe venuta
per accertare i fatti, senza tuttavia procedere a nessun arresto; che, 21
giorni dopo il suo ferimento, S., dopo essersi ripreso, sarebbe
improvvisamente deceduto; che il ricorrente sarebbe quindi stato
accusato di omicidio premeditato e sarebbe stato condannato in primo
grado a dodici anni di carcere; che la condanna sarebbe stata annullata
in sede ricorsuale; che sarebbe stato di nuovo condannato e ancora una
volta assolto; che sarebbe poi stato imprigionato per due anni e mezzo;
che, un giorno, gli sarebbe stata aperta la porta della cella e gli sarebbe
stato detto di andarsene; che non avrebbe avuto un giusto processo,
poiché ogni volta che avrebbe preso un avvocato, quest'ultimo sarebbe
stato minacciato dalla famiglia di S. e sarebbe stato costretto a lasciare
l'incarico; che suo padre sarebbe stato di nuovo aggredito nel (…) dai
famigliari di S.; che, inoltre, durante la sua permanenza in prigione, il
ricorrente sarebbe stato testimone dell'omicidio di una guardia da parte di
un'altra e di un detenuto, poi fuggiti insieme dal carcere,
che il ricorrente sarebbe quindi espatriato per il timore di subire
un'ingiusta condanna, per il timore di essere assassinato per vendetta dai
famigliari di S. e, infine, per il timore che una sua testimonianza circa
l'episodio dell'uccisione della guardia possa provocare la vendetta dei
due colpevoli,
che, nella decisione del 12 gennaio 2011, l'UFM ha constatato, da un
lato, che il Consiglio federale ha inserito la Macedonia nel novero dei
Paesi sicuri e, dall'altro lato, che le allegazioni in materia d'asilo sono
irrilevanti per quanto concerne i problemi legati alla sua collaborazione
con l'UCK, non avendo alcun carattere di attualità, che, inoltre, non
emergerebbero indizi di persecuzione per quanto riguarda l'iter giudiziario
relativo all'omicidio di S.; che, quanto ai problemi con la famiglia di S. è
sicuramente possibile rivolgersi alle autorità macedoni per chiedere
protezione; che, infine, non vi è ragione di credere che le autorità
macedoni non provvedano a prendere le necessarie cautele per tutelare
l'interessato, quale testimone, di modo che non emergerebbero dalle
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carte processuali degli indizi d'esposizione del ricorrente a persecuzioni in
caso di rientro in patria,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato
l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente fa valere che, contrariamente a quanto
ritenuto dall'UFM, nel suo caso sussisterebbero indizi di persecuzione;
che, infatti, egli rischierebbe seriamente di essere esposto ai trattamenti
disumani e degradanti, vietati dall'art. 3 della Convenzione del
4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali (CEDU; RS 0.101), da parte dei famigliari di S.; che,
peraltro, il fatto di non aver subito alcun atto concreto da parte della
famiglia di S. sarebbe dovuto soltanto alla sua tempestiva fuga una volta
uscito di prigione; che, essendo stati coinvolti i suoi famigliari
direttamente nella vendetta della famiglia di S., sarebbe verosimile che
anche lui, in caso di rinvio, sarebbe esposto a tale vendetta, senza poter
ottenere un'adeguata protezione da parte delle autorità; che il ricorrente
ammette poter fare appello alla polizia in caso di violenza perpetrata dalla
famiglia di S. nei suoi confronti, ma sostiene che potrebbe essere troppo
tardi; che, inoltre, l'insorgente chiede che i suoi mezzi di prova siano
esaminati con maggior oculatezza; che, infine, ribadisce che in
Macedonia la sua vita sarebbe in grave pericolo,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti
all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua
domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione
provvisoria; che ha altresì presentato una domanda d'assistenza
giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese
processuali e del relativo anticipo,
che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda
d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha
designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che
non risultino indizi di persecuzione,
che, da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha
inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una
presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al
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richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla
sua situazione personale,
che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi
dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto i
seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione
dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire
umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di
ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18),
che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano
l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di
verosimiglianza ridotto (GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247),
che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data
1° agosto 2003, la Macedonia nel novero dei Paesi esenti da
persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di
persecuzioni in detto Paese,
che, nella fattispecie, il ricorrente non è riuscito ad invalidare la
presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli
atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare, il
ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o
prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella
di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni decisive in materia di
asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate
da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le
ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che, innanzitutto, come giustamente rilevato dall'UFM, i problemi legati al
conflitto del 2001 sono irrilevanti, in quanto, segnatamente, non sono
attuali,
che, per quanto concerne il timore dell'insorgente di una vendetta da
parte dei famigliari di S., occorre rilevare che nulla ha impedito a suo
padre e alla sua allora fidanzata di denunciare tali atti alla polizia e che
quest'ultima si sarebbe attivata, dimostrando in tal modo la propria
volontà di protezione (cfr. verbale 2, pag. 5, D26-27); che gli amici che, a
detta del ricorrente, sarebbero stati aggrediti e torturati da membri della
famiglia di S. per avere informazioni su di lui (cfr. verbale 2, pag. 2, D5),
avrebbero anch'essi potuto denunciare tali fatti alle autorità al fine di
ottenere un'adeguata protezione,
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che, in tale contesto, non v'è motivo di ritenere che il ricorrente non possa
ottenere dalle competenti autorità in patria, se opportunamente
sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire
illegittimo da parte di terzi nei suoi confronti,
che la stessa conclusione si impone per gli allegati timori circa
un'ipotetica vendetta da parte degli autori dell'omicidio di una guardia
carceraria di cui sarebbe stato testimone (cfr. verbale 2, pag. 9, D74),
che, riguardo al processo penale in corso contro di lui per i fatti risalenti
all'(…), occorre rilevare dapprima che il ricorrente stesso ha ammesso di
aver accoltellato S. e che è quindi legittimo che sia stato processato; che,
inoltre, il fatto che l'insorgente abbia potuto godere dell'assistenza di
avvocati e sia stato assolto a due riprese dalla condanna a (…) anni di
reclusione (cfr. verbale 2, pag. 3, D5), rendono infondato il suo timore di
subire un'ingiusta condanna, oltre che escludere qualsiasi indizio di
persecuzione nei suoi confronti da parte di una qualsivoglia autorità,
che, visto quanto sopra, non v'é motivo di ritenere che il ricorrente non
possa beneficiare, in Patria, di un equo processo in relazione ad eventuali
accuse mosse nei suoi confronti,
che, peraltro, un eventuale errore giudiziario ai danni del ricorrente non è,
di per sé, rilevante in materia d'asilo,
che, in merito ai due mezzi di prova presentati dall'insorgente, la lettera
del primo difensore legale dell'interessato è stata redatta ad hoc per i
bisogni della causa ed ha quindi scarso valore probatorio e il mandato di
arresto internazionale dell'Interpol non fa che confermare che l'insorgente
è ricercato dalle autorità macedoni,
che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere seri
pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi,
che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui
desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in
Macedonia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101),
l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed
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immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU, o all'art. 3 della
convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105),
che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento
riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Macedonia
non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza
generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del
territorio nazionale,
che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di
persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi,
che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo
punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata,
che, se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, l’Ufficio
federale pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina
l’esecuzione; tiene però conto del principio dell’unità della famiglia
(art. 44 al. 1 LAsi),
che l’allontanamento dalla Svizzera non è deciso se il richiedente l’asilo
possiede un permesso di soggiorno o di dimora valido, se è colpito da
una decisione di estradizione o è colpito da una decisione
d’allontanamento secondo l’articolo 121 della Cost. (art. 32
dell'Ordinanza 1 dell' 11 agosto 1999 sull’asilo relativa a questioni
procedurali (OAsi 1; RS 142.311),
che la decisione di estradizione non è, al momento, cresciuta in giudicato,
essendovi un ricorso pendente dinnanzi al TPF,
che il ricorrente non adempie quindi le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1),
che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo
dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale del
ricorrente; che, infatti, egli vanta un'esperienza professionale quale (…);
che, inoltre, il ricorrente dispone in patria di una rete sociale e familiare,
segnatamente suo (…), sua (…) e due (…) (cfr. verbale 1, pag. 11),
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che il ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria
(GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa
emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici,
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto
siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione
dell'allontanamento,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2
LStr); che il ricorrente, usando la necessaria diligenza, potrà procurarsi
ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi;
cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che l'esecuzione
dell'allontanamento è dunque pure possibile,
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito
favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA),
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Andrea Pedrazzini
Data di spedizione: