Corte IV
D-6116/2010
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 9 s e t t e m b r e 2 0 1 0
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del Giudice Hans Schürch;
cancelliera Vera Riberti;
A._______, nato il (...),
Bosnia-Erzegovina, alias
B._______, nato il (...),
Slovenia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore;
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 26 agosto 2010 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
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Visti:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato il (...);
i verbali d'audizione del 3 agosto 2010 e del 12 agosto 2010 a
C._______;
il rapporto d'arresto della polizia criminale del Canton D._______
dell'(...), dal quale risulta che i motivi d'arresto sarebbero segnatamen-
te l'infrazione di falsità in certificati;
il modulo di decisione del (...) dell'Ufficio della migrazione del Canton
D._______ (Amt für Migration, Ruckführung) con la quale viene ordina-
to l'allontanamento dell'interessato ex art. 64 della legge federale sugli
stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20);
il decreto penale dell'(...) (E._______) che ritiene colpevole l'interessa-
to di falsità in certificati, d'entrata e di soggiorno illegale in Svizzera,
d'inganno nei confronti delle autorità e d'esercizio senza permesso di
un'attività lucrativa in Svizzera;
il formulario dell'(...) dell'Ufficio della migrazione del Canton D._______
(Amt für Migration, Ruckführung) che convoca l'interessato per orga-
nizzare il rientro in patria;
la decisione dell'UFM del 26 agosto 2010 notificata il medesimo giorno
all'interessato (cfr. risultanze processuali);
il ricorso inoltrato dal ricorrente il 27 agosto 2010 (cfr. timbro del plico
raccomandato, data d'entrata 30 agosto 2010);
gli atti trasmessi al Tribunale amministrativo federale in data 30 ago-
sto 2010 (data d'entrata 31 agosto 2010);
gli ulteriori documenti allegati dal ricorrente al suo scritto del 3 settem-
bre 2010, segnatamente i documenti concernenti gli impegni politici;
un'attestazione dell'azienda di sicurezza privata oltre a sei fotografie
che lo ritraggono con politici di primo piano (data d'entrata 6 settembre
2010)
ulteriori fatti ed argomenti del caso di specie che verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
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e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal -
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giu-
gno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno
1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi del -
l'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate agli art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un inte-
resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA) e che è pertanto legittimato ad ag-
gravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 50 PA e 108 LAsi), alla
forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti e
che gli altri presupposti processuali sono parimenti adempiuti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente fondati o infondati, ai sensi dei motivi che
seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal
giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e
LAsi) e la decisione è motivata solo sommariamente (art. 111a cpv. 2
LAsi);
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scritti;
che interrogato sui motivi d'asilo l'interessato ha dichiarato di essere
cittadino della Bosnia e Erzegovina , con ultimo domicilio a F._______
e di essere espatriato 7 anni or sono (cfr. verbale d'audizione del
3 agosto 2010, pag. 1); che i suoi problemi sarebbero iniziati nel (...)
mentre si trovava in G._______ dove avrebbe lavorato per il partito
H._______ e poiché si sarebbe rifiutato, in occasione delle elezioni del
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1996, di registrare dei voti illegali tramite l'iscrizione di nomi di persone
decedute (cfr. verbale d'audizione del 3 agosto 2010, pag. 4); che una
volta rientrato in patria, nel (...), egli avrebbe intrapreso un'attività indi -
pendente grazie a stampanti, a computer ed a fotocopiatrici ch'egli
avrebbe portato con sé dalla G._______ (cfr. verbale d'audizione del
3 agosto 2010, pagg. 4 e 5); che, nel quadro di questa attività, egli
avrebbe ricevuto delle minacce e subito dei danneggiamenti da parte
di membri dell'unione islamica J._______ (o "K._______"), per il fatto
che si sarebbe rifiutato di eseguire i loro ordini in merito ad operazioni
su internet, di altre attività informatiche e di preparazione di volantini
(cfr. verbale d'audizione del 3 agosto 2010, pag. 5 e verbale d'audizio-
ne del 12 agosto 2010, pag. 3); che le prime minacce sarebbero avve-
nute a fine (...)/inizio (...) (cfr. verbale d'audizione del 12 agosto 2010,
pag. 3);
che l'insorgente sarebbe entrato in territorio elvetico munito di un do-
cumento d'identità sloveno falso (cfr. verbale d'audizione del 12 ago-
sto 2010, pag. 4); che egli sarebbe espatriato nel (...), recandosi ini -
zialmente in L._______ per qualche mese, in M._______ e poi a
N._______, ma ha inoltrato la sua domanda di asilo soltanto il (…) (cfr.
verbale d'audizione del 3 agosto 2010, pagg. 2 e 7); che, secondo le
sue dichiarazioni, la ragione dell'inoltro della domanda d'asilo dopo
aver soggiornato da tempo ed illegalmente in Svizzera sarebbe dovuta
al fatto che, all'incirca due mesi prima della sua domanda d'asilo, una
persona che l'avrebbe all'epoca minacciato, certo Signor O._______,
avrebbe messo una bomba davanti ad un edificio della polizia di
F._______ (cfr. verbale d'audizione del 12 agosto 2010, pag. 5);
che, con decisione del 26 agosto 2010, l'UFM non è entrato nel merito
della domanda d'asilo dell'interessato fondandosi sull'art. 33 LAsi; che,
in particolare, detto Ufficio ha constatato che l'interessato era entrato
illegalmente in territorio elvetico nel mese di (...) 2007, utilizzando un
passaporto sloveno falso e che in data (...) è stato arrestato dalla poli -
zia del Canton D._______ dopo anni di permanenza illegale in Svizze-
ra; che, inoltre, dopo essere stato rilasciato dalla custodia cautelare ed
in attesa di essere rinviato in Bosnia e Erzegovina, egli aveva inoltrato
la domanda d'asilo; che, per di più, date le lampanti contraddizioni, le
lacune e l'assenza di dettagli, le allegazioni del richiedente sono state
ritenute inverosimili; che, viste dette contraddizioni dell'interessato,
quest'ultimo non era stato in grado di confutare la presunzione secon-
do cui avrebbe inoltrato la domanda d'asilo in stretta correlazione cro-
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nologica con il suo arresto e con la decisione d'allontanamento, ben-
ché l'inoltro della domanda era possibile e poteva ragionevolmente es-
sere preteso prima; che, infine, le allegazioni contraddittorie dell'inte-
ressato ed i restanti atti di causa, non permettevano di ammettere l'e -
sistenza di indizi di persecuzione; che l'autorità inferiore ha, altresì,
pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecu-
zione dell'allontanamento verso la Bosnia e Erzegovina siccome lecita,
esigibile e possibile;
che nel gravame, l'insorgente fa valere che nel suo caso sussistereb-
bero indizi di persecuzione, viste le minacce e le intimidazioni ch'egli
avrebbe subito nel suo Paese, come pure le prove fornite dal medesi -
mo a sostegno delle sue dichiarazioni, le quali risulterebbero, a suo
dire, verosimili; che, allegato al ricorso, l'insorgente ha prodotto un do-
cumento in lingua tedesca (Gründungsprotokoll del [...]) che provereb-
be la sua partecipazione a riunioni politiche; che egli ha inoltre asseri -
to che il suo rinvio verso la Bosnia e Erzegovina sarebbe inesigibile;
che, in conclusione, l'insorgente ha chiesto l'annullamento della deci-
sione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferio-
re per una nuova decisione nel merito e, qualora non fosse riconosciu-
to quale rifugiato, la concessione dell'ammissione provvisoria; che egli
ha, altresì, presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel sen-
so della dispensa dal versamento delle spese anticipate di giustizia;
che giusta l'art. 33 LAsi, non si entra nel merito della domanda d'asilo
di una persona che soggiorna illegalmente in Svizzera se, con tale do-
manda, essa mira manifestamente a sottrarsi all'esecuzione imminente
di un'espulsione o di un allontanamento (cpv. 1); che tale scopo è pre-
sunto se l'inoltro della domanda precede o segue di poco un arresto,
un procedimento penale, l'esecuzione di una pena o l'emanazione di
una decisione di allontanamento (cpv. 2); che, il cpv. 1 della suddetta
norma non è applicabile se l'inoltro della domanda non era possibile o
non poteva ragionevolmente essere preteso prima (cpv. 3 lett. a) o se
sussistono indizi di persecuzione (cpv. 3 lett. b);
che, la nozione di indizi di persecuzione dell'art. 33 cpv. 3 lett. b LAsi
deve essere intesa in senso lato e alla medesima portata dell'art. 18 e
dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che la stessa comprende pertanto non soltanto
i seri pregiudizi previsti dall'art. 3 LAsi, ma pure i rischi di violazione
dei diritti umani e la situazione di guerra, guerra civile o violenza gene -
ralizzata (cfr. in tal senso Giurisprudenza ed informazioni della Com-
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missione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18; GI -
CRA 2004 n. 35 consid. 4.3; GICRA 2004 n. 5 consid. 4c/aa);
che, peraltro, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che
implicano l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di
verosimiglianza ridotto (cfr. GICRA 1998 n. 33 consid. 4b, GICRA 2004
n. 5 consid. 4c/bb, GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3);
che, in altri termini, l'autorità deve entrare nel merito di una domanda
d'asilo se il richiedente invoca delle persecuzioni – in senso lato – e
che le sue allegazioni non risultano, prima facie, provviste di credibilità
(GICRA 1998 n. 33 consid. 4b);
che, nella fattispecie, il ricorrente è arrivato in Svizzera nel 2007, mu-
nito di un documento d'identità falso, ove ha vissuto, sebbene lascian-
do di tanto in tanto il territorio, per ben tre anni prima di inoltrare la do-
manda d'asilo (cfr. verbale d'interrogatorio della polizia criminale di
D._______ del 9 giugno 2010, pag. 8 e verbale d'audizione del 12 ago-
sto 2010, pag. 5);
che la domanda d'asilo dell'interessato è stata presentata poco più di
un mese dopo l'arresto avvenuto nel Canton D._______, come pure
della decisione d'allontanamento ordinato dalle autorità cantonali;
che le condizioni previste all'art. 33 cpv. 1 e 2 sono pertanto adempiu-
te;
che, per di più, non si evince dagli atti che l'interessato non avrebbe
potuto inoltrare la domanda prima o che questo non poteva essere ra-
gionevolmente preteso; che, tra l'altro, il ricorrente medesimo ammette
nel ricorso che la sua domanda è tardiva (cfr. ricorso, pag. 2);
che, oltre a ciò, quo agli asseriti indizi di persecuzione, l'insorgente
non ha presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una di-
versa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione;
che le allegazioni decisive in materia d'asilo si esauriscono, infatti, in
affermazione di parte non corroborate da elementi della minima consi-
stenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso
pur tenendo conto di un grado di verosimiglianza ridotto;
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che, in particolare ed a titolo d'esempio, quanto alle sparatorie dinanzi
al suo domicilio in patria, egli avrebbe inizialmente menzionato due
eventi avvenuti all'inizio del (...) per il primo e alla fine del medesimo
anno per il secondo (cfr. verbale d'audizione del 3 agosto 2010,
pag. 5); che, per contro, successivamente, egli avrebbe menzionato un
solo episodio di sparatoria, sostenendo in un primo tempo che sareb-
be avvenuto alla fine del (...) e, successivamente, alla fine del (...) (cfr.
verbale d'audizione del 12 agosto 2010, pagg. 3 e 5); che confrontato
a dette contraddizioni di eventi e di date, egli si è limitato a dire che
non era più sicuro se era successo nel (...) o nel (...) sostenendo che
esisteva comunque un rapporto di polizia (cfr. verbale d'audizione del
12 agosto 2010, pag. 8); che, per inciso, il ricorrente non ha neppure
prodotto detto rapporto di polizia; che, inoltre, le dichiarazioni circa il
numero di volte e le modalità delle minacce subite da un certo
N._______ sarebbero state contraddittorie e alquanto vaghe (cfr. ver-
bale d'audizione del 3 agosto 2010, pag. 6 e verbale d'audizione del
12 agosto 2010, pagg. 5 e segg.);
che, quanto ai mezzi di prova forniti dallo stesso in sede di prima
istanza e dinanzi a codesto Tribunale, si rileva che delle semplici foto-
grafie o il protocollo del (...) prodotto in sede ricorsuale non dimostra-
no in alcun modo, neppure prima facie e tenuto conto di un grado di
verosimiglianza ridotto, che egli abbia effettivamente subito le minacce
e le violenze asserite;
che nemmeno i documenti prodotti con lo scritto del 3 settembre 2010,
posto che oltretutto si tratta per la maggior parte di semplici fotocopie,
non soccorrono il ricorrente, per non sostanziare ulteriormente quanto
già allegato in precedenza;
che per esempio uno di questi documenti, a prima vista di diffidente
confezione, attesta che una ditta di sicurezza, tra il (...) ed il (...),
avrebbe protetto il ricorrente, la sua famiglia e la sua ditta contro mi-
nacce di terzi;
che non di meno detto scritto si limita soltanto ad attestare di avere
protetto il ricorrente senza sostanziare null'altro circa quale pericolo o
minaccia sarebbe stato oggetto;
che per il resto nemmeno è comprensibile il motivo per il quale verreb-
be chiesta protezione ad una ditta privata piuttosto che venga richiesto
allo Stato di agire in questa funzione;
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che sia pure osservato che detti documenti, peraltro risalenti agli anni
(...), (...) e (...), vengono prodotti inspiegabilmente la prima volta dinan -
zi a questo Tribunale e non già al momento della domanda di asilo,
nella misura in cui dovessero avere ancora una connessione tempora-
le con i motivi d'asilo addotti;
che nemmeno la documentazione fotografica può portare ad altra con-
clusione;
che, per di più, il ricorrente non è riuscito a fornire alcun dettaglio con -
creto o spiegazione credibile riguardo al suo racconto, oppure chiarire
le contraddizioni sollevate dall'UFM (cfr. verbale d'audizione del
12 agosto 2010, pagg. 8 e seg. e ricorso, pag. 2);
che, non essendovi pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, l'art. 5 LAsi (di-
vieto di respingimento) non si applica in casu;
che, inoltre, non emergono dalle carte processuali neppure elementi
da cui desumere delle violazioni degli art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 no-
vembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o 3 della Convenzione contro la tortu-
ra ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 di-
cembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105) imputabili all'agire umano, in
caso di rientro in Bosnia e Erzegovina;
che, premesso ciò, in detto Paese non vige attualmente una situazione
di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insie -
me della popolazione nella totalità del territorio nazionale;
che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di
persecuzione ai sensi dell'art. 33 cpv. 3 lett. b LAsi;
che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda d'asilo secondo l'art. 33 LAsi, di modo che, su questo punto,
il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tu -
tela e la decisione impugnata va confermata;
che, se non entra nel merito di una domanda d'asilo, l'UFM pronuncia,
di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione
(art. 44 cpv. 1 LAsi);
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che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Sviz-
zera (art. 14 e 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'a -
silo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS
142.311]; GICRA 2001 n. 21);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata dall'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (Lstr, RS 142.20),
entrata in vigore il 1° gennaio 2008; che, giusta l'art. 83 cpv. 1 LStr,
l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2
LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile
(art. 83 cpv. 4 LStr);
che a seguito di quanto osservato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontana-
mento è ammissibile e ragionevolmente esigibile(art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 apv. 3 e 4 LStr);
che pure quo la situazione personale del ricorrente, dalle carte proces-
suali non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'al -
lontanamento;
che, infatti, egli è ancora relativamente giovane, in buona salute ed ha
una formazione quale tecnico del traffico; che, inoltre, egli ha lavorato
per diversi anni nel suo paese come indipendente (cfr. verbale d'audi-
zione del 3 agosto 2010, pag. 2);
che, infine, l'insorgente dispone in patria di una rete sociale, tra cui
due figli ed una sorella (cfr. verbale d'audizione del 3 agosto 2010,
pag. 3);
che il ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvi -
soria (GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di
causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi
medici;
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibi-
lità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed
art. 83 cpv. 2 LStr);
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che il ricorrente, il quale possiede già un passaporto della Bosnia e Er -
zegovina, usando la necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni altro
documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi);
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile;
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confer-
mata;
che, pertanto, l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il
diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità
di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti
giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art.
106 LAsi), per il che il ricorso va respinto;
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esen-
zione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fe-
derale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in
materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d
LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(Dispositivo alla pagina seguente).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un
termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di
C._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Centro di registrazione e di procedura di C._______, con alle-
gato l'incarto N [...] con preghiera di notificare la sentenza al ricor-
rente e di ritornare l'avviso di ricevimento al Tribunale amministrati -
vo federale (per corriere interno; in copia)
- P._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Vera Riberti
Data di spedizione:
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