Corte IV
D-6133/2006
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 5 o t t o b r e 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione di François Badoud, giudice;
cancelliere Carlo Monti.
A._______,
B._______ e
C._______,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 7 settembre 2006 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-6133/2006
Fatti:
A.
Il 19 luglio 2006, le interessate, di etnia khalkha e con ultimo domicilio
fin dalla nascita ad Ulaanbaatar, hanno presentato una domanda
d'asilo in Svizzera. A._______ ha dichiarato, in sostanza e per quanto
è qui di rilievo, di essere stata maltrattata nonché costretta a
prostituirsi dal suo fidanzato B._______. Il 10 maggio 2006,
quest'ultimo l'avrebbe portata in un cimitero, l'avrebbe spinta in una
buca, le avrebbe urinato addosso e l'avrebbe minacciata costringen-
dola così a prostituirsi in due occasioni. Il 3 giugno 2006, avrebbe
segnalato il suo fidanzato alla polizia, la quale, l'avrebbe prontamente
arrestato lo stesso giorno. Il 4 giugno 2006, la richiedente sarebbe
stata minacciata per telefono da uno sconosciuto che sarebbe stato al
corrente della sua storia. La sera del medesimo giorno, ella sarebbe
andata a casa di un'amica per due settimane e sarebbe poi tornata a
casa, oppure sarebbe andata da altri amici (cfr. audizioni del
9 agosto 2006 pag. 6 e del 31 agosto 2006 pag. 6). In seguito, avrebbe
deciso di espatriare insieme alle sue figlie l'11 luglio 2006 per la
situazione socio-economica, per il timore di subire rappresaglie dal
suo fidanzato, oppure dall'uomo sconosciuto, nonché di subire ulteriori
pestaggi dal suo patrigno, il quale l'avrebbe spesso picchiata e le
avrebbe rotto un dente tre anni prima (cfr. audizioni del 9 agosto 2006
pag. 5 e del 31 agosto 2006 pag. 11).
B.
Con decisione del 7 settembre 2006, notificata alle interessate il
giorno medesimo (cfr. avviso di ricevimento agli atti), l'UFM ha respinto
la domanda d'asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento
delle richiedenti dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento
verso il loro Paese d'origine, siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
Il 9 ottobre 2006, le interessate, hanno inoltrato ricorso dinanzi alla
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la
menzionata decisione dell'UFM. Hanno chiesto, in via principale, l'an-
nullamento della decisione impugnata, la concessione dell'asilo e, in
via sussidiaria, l'ammissione provvisoria. Hanno altresì presentato una
domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa-
mento delle spese processuali e del relativo anticipo.
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D.
Il 24 ottobre 2006, la CRA ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di
motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere
alle insorgenti il versamento di un anticipo a copertura delle presumi-
bili spese processuali.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i
ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e art. 33 lett. d della legge
sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
[LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998
[LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
1.2 Il TAF osserva, altresì, che dal 1° gennaio 2007 giudica, in quanto
sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le com-
missioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei
dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale
(art. 53 cpv. 2 LTAF).
1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica
della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento
dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto.
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 come pure all'art. 50 e all'art. 52 PA.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza va redatta in italiano.
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4.
Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e
l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti
(art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata
(v. sentenza del TAF D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3).
5.
Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il TAF può rinunciare allo scambio di
scritti.
6.
6.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato contraddittorie,
non conformi alla realtà ed alla logica dell'agire, non rilevanti in
materia d'asilo nonché inverosimili le allegazioni delle richiedenti
concernenti la loro domanda d'asilo. A._______ avrebbe asserito nella
prima audizione che il suo fidanzato l'avrebbe richiamata la sera
seguente al 10 maggio 2006, mentre durante la seconda audizione ha
dichiarato che egli l'avrebbe richiamata una settimana dopo i fatti
accaduti al cimitero. Inoltre, avrebbe segnalato nella prima audizione
di essere tornata a casa sua dopo il soggiorno presso una sua amica
per poi indicare nella seconda audizione di essere rimasta presso altri
amici. Peraltro, sarebbe illogico che la richiedente abbia denunciato il
suo fidanzato e non abbia provveduto a sporgere denuncia contro lo
sconosciuto che l'avrebbe chiamata, giustificandosi con il fatto che non
avrebbe avuto le sue generalità. Pertanto, l'UFM ha concluso che le
allegazioni presentate non soddisferebbero le condi-zioni di
verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. In aggiunta, sarebbero
irrilevanti, privi di alcun legame temporale nonché oggettivo tra i
problemi allegati circa il suo patrigno, il quale beveva e l'avrebbe
picchiata tre anni prima, ed i fatti che l'avrebbero indotta ad espatriare
a luglio del 2006. Per conseguenza, non sarebbe riconosciuta la
qualità di rifugiato nella fattispecie.
6.2 Nel gravame, le insorgenti hanno affermato, in sostanza, che non
sarebbe corretto respingere la loro domanda d'asilo sulla base di due
sole contraddizioni, senza tenere conto dell'insieme dei loro problemi.
In merito a tali contraddizioni Solongo Davaatseren ha segnalato che
sarebbero corrette le versioni fornite nell'ambito della seconda
audizione. Inoltre, ha indicato di essere stata molto nervosa e di non
avere avuto abbastanza tempo per presentare un racconto più
dettagliato, oppure di non avere prestato attenzione alla traduzione
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nella prima audizione. Infine, ha precisato che, dopo le due settimane
passate dalla sua amica, sarebbe tornata a casa per prendere le sue
cose ed avrebbe poi vissuto presso amici e conoscenti fino alla par-
tenza.
7.
7.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima
residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza,
religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale
o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere
esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposi-
zione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché
le misure che comportano una pressione psichica insopportabile.
Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condi-
zione femminile (art. 3 LAsi).
7.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere
verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosi-
miglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese
da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado
di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla
possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria
(Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso
in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni
devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero
non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto
o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e
nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla vero-
simiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non
esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo
da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione,
ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili
postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudi-
cante (GICRA 1995 n. 23).
7.3 Secondo la teoria della protezione (Schutztheorie), una persecu-
zione, di cui gli autori non sono né lo Stato, né uno dei suoi organi, né
un'entità quasi statale, è determinante per il riconoscimento della
qualità di rifugiato, se la vittima non può ottenere una protezione
adeguata dal suo Paese d'origine (principio della sussidiarietà della
protezione internazionale). Lo Stato non è tenuto a garantire una
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protezione assoluta e durevole a tutti i cittadini in ogni luogo
(GICRA 1996 n. 18). Tuttavia, tale protezione deve assumere un carat-
tere effettivo e ragionevole. Lo Stato non può prevenire ogni tipo di
attacchi, ma può proibirli e sanzionarli. Se i comportamenti illegittimi di
terzi sono oggetto di inchieste e sanzioni sistematiche, lo Stato
adempie in generale al suo obbligo di protezione. Inoltre, un richie-
dente l'asilo può essere obbligato a chiedere la protezione del suo
Paese d'origine, se essa è appropriata, ossia se è suscettibile d'es-
sere ottenuta da strutture di protezione interne funzionanti ed efficienti
(GICRA 2006 n. 18).
8.
8.1 Il TAF osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore
nella decisione impugnata, le dichiarazioni decisive rese dalle
ricorrenti in corso di procedura s'esauriscono in mere ed imprecise
affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di
seria consistenza. Inoltre, le insorgenti si sono limitate a mere
congetture, non fondate su alcun indizio oggettivo, con riferimento agli
evocati fatti. Invero, in merito alle contraddizioni rilevate dall'UFM,
A._______ si è limitata a ribadire le versioni fornite durante la seconda
audizione. In tale ambito non la soccorrono le mere allegazioni non
corroborate secondo cui nell'ambito della prima audizione sarebbe
stata molto nervosa, non avrebbe avuto il tempo necessario per
presentare un racconto più dettagliato, oppure non avrebbe prestato
attenzione alla traduzione. Infatti, tale audizione è durata due ore ed
anche se fosse stata nervosa, avrebbe avuto tempo a sufficienza per
cambiare la versione presentata dei fatti al momento della rilettura del
verbale. Inoltre, non vi è alcun indizio agli atti di causa per potere
ritenere che la stessa non fosse stata in grado di sostenere
un'audizione, tanto più che la stessa non ha fatto valere alcun
problema di salute (cfr. audizione del 9 agosto 2006 pag. 7). Peraltro,
non ha contestato né la contraddizione circa la data quando il suo
fidanzato l'avrebbe richiamata dopo i fatti del 10 maggio 2006, né la
mancata denuncia dello sconosciuto che l'avrebbe chiamata. Del resto,
non è riuscita a dimostrare che le autorità mongole non le
accorderebbero un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro
agire illegittimo di terzi nei suoi confronti. Difatti, l'autrice del gravame
stessa ha dichiarato che le forze dell'ordine sono intervenute in
seguito alla denuncia sporta ed hanno fermato il suo fidanzato lo
stesso giorno. Per di più, va rilevato che, avendo rinunciato a
segnalare alle autorità in loco i fatti del 4 giugno 2006, ossia la
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chiamata anonima, la ricorrente stessa ha impedito alle autorità di
proteggerla. Visto quanto precede, questo Tribunale ritiene che l'UFM
ha rettamente considerato le dichiarazioni delle ricorrenti come non
realizzanti le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi.
Infine, va considerato che i motivi fatti valere nell'ambito della
procedura in esame, ovvero la situazione socio-economica e le perse-
cuzioni da parte di terzi, ossia del patrigno, sono, come facilmente
riconoscibile, palesemente irrilevanti e non costituiscono, di per sé,
degli indizi propri a giustificare né la qualità di rifugiato ai sensi
dell'art. 3 LAsi, né, tanto meno, la concessione della protezione
provvisoria giusta gli art. 66 e segg. LAsi (che presuppone una
decisione di principio del Consiglio federale che non è notoriamente
data nel caso concreto). Di conseguenza, l'UFM ha altresì rettamente
considerato tali dichiarazioni delle ricorrenti come non realizzanti i
requisiti della qualità di rifugiato previste dall'art. 3 LAsi.
8.2 In considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di que-
stione dell'asilo, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
9.
I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordi-
nanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999
[OAsi 1, RS 142.311]).
10.
10.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento,
l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3),
esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di
una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione
provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr).
10.2
10.2.1 Per gli stessi motivi citati al considerando 8 del presente
giudizio, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da
cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento delle insorgenti in
Mongolia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
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(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005
(LStr, RS 142.20).
La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella
massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto
internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione
del rimpatrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salva-
guardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applica-
zione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e
concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto,
nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a
detti articoli; spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di
siffatte serie e concrete ragioni.
Nel caso concreto non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui
le ricorrenti possano essere esposte in caso di rimpatrio al rischio
reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni. In
altri termini, quest'ultime non hanno saputo fornire un insieme d'indizi,
oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e
concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti
che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate.
10.2.2 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso,
l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme
del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.
10.3
10.3.1 Inoltre, il TAF osserva nondimeno che in Mongolia non vige
attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza genera-
lizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del ter-
ritorio nazionale.
10.3.2 Quanto alla situazione personale delle insorgenti, le medesime
sono giovani e Solongo Davaatseren ha una certa esperienza profes-
sionale quale interprete e manicure. Inoltre, dispone di una rete
sociale in patria, segnatamente sua nonna ad Ulaanbaatar e l'ex
marito, dal quale potrebbe chiedere aiuto per il sostentamento per le
sue figlie (cfr. certificato di divorzio del 15 agosto 2008 agli atti nonché
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audizioni del 9 agosto 2006 pag. 3 e del 31 agosto 2006 pag. 2). Non
hanno, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di
salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria
(GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di
causa emerga la necessità di una permanenza delle autrici del
gravame in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità
inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per
formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive
possibilità per le stesse di un adeguato reinserimento sociale nel loro
Paese d'origine.
10.3.3 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allonta-
namento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie.
10.4 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, le ricor-
renti, usando della dovuta diligenza potranno procurarsi ogni docu-
mento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è
dunque pure possibile.
11.
In considerazione di quanto precede, anche in materia d'allontana-
mento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata
decisione confermata.
12.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplifi-
cata (art. 111a cpv. 2 LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
13.
13.1 Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito
favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta
(art. 65 cpv. 1 PA),
13.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico delle ricorrenti
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dalle
spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico delle
ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrenti (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione Soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto
UFM)
- E._______ (in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Carlo Monti
Data di spedizione:
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