B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-6133/2012
S e n t e n z a d e l 4 d i c e m b r e 2 0 1 2
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Robert Galliker;
cancelliera Zoe Cometti.
Parti
A._______, nato il (...),
Algeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 22 novembre 2012 / N [...].
D-6133/2012
Pagina 2
Visto:
la prima domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data
5 settembre 2012 in Svizzera;
il verbale di decisione del 19 settembre 2012 dell'Ufficio federale della
migrazione (di seguito: UFM), con il quale è stata notificata al richiedente
la decisione di non entrata nel merito della sua domanda d'asilo in appli-
cazione dell'art. 32 cpv. 1 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi,
RS 142.31), pronunciando il suo allontanamento dalla Svizzera, rispetti-
vamente l'esecuzione di tale misura siccome lecita esigibile e possibile;
la seconda domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in
data 31 ottobre 2012;
il verbale d'audizione sulle generalità del 31 ottobre 2012 (di seguito: ver-
bale 1) ed il verbale del 9 novembre 2012 in occasione del quale è stato
concesso al richiedente il diritto di essere sentito in merito all'applicazione
dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi (di seguito: verbale 2) nonché il verbale
dell'audizione sui motivi d'asilo del 22 novembre 2012 (di seguito: verba-
le 3);
il verbale di decisione del 22 novembre 2012 dell'UFM, con il quale è sta-
ta notificata all'interessato la decisione di non entrata nel merito della se-
conda domanda d'asilo (cfr. act. B 14/1) in applicazione dell'art. 32 cpv. 2
lett. e LAsi, pronunciando il suo allontanamento dalla Svizzera, rispetti-
vamente l'esecuzione di tale misura siccome lecita esigibile e possibile;
il ricorso del 23 novembre 2012 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata all'UFM il 26 novembre 2012 ed entrato al Tribunale amministra-
tivo federale [di seguito: il Tribunale] il 29 novembre 2012 dopo trasmis-
sione dall'UFM);
l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale il 29 novembre 2012;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ri-
presi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
D-6133/2012
Pagina 3
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferio-
re, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un inte-
resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), e che è pertanto legittimato ad aggra-
varsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma
ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua del-
la decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il proce-
dimento può svolgersi in tale lingua;
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano,
mentre il ricorso è stato inoltrato in lingua francese; che, pertanto, la pre-
sente sentenza è redatta in italiano;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltan-
to sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
D-6133/2012
Pagina 4
che, nell'ambito dell'audizione sulle generalità, il richiedente ha indicato di
essere cittadino algerino di etnia araba e di religione islamica, nato e
cresciuto nella provincia di Chlef (Algeria), dove avrebbe vissuto fino
all'espatrio avvenuto un imprecisato giorno del novembre 2011
(cfr. verbale 1, pag. 3 seg.; act. A 4/10, pag. 6);
che l'interessato ha dichiarato altresì che i motivi d'asilo della presente
domanda sarebbero uguali a quelli che aveva già fatto valere in occasio-
ne della sua prima domanda (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2); che, tut-
tavia, in occasione dell'audizione federale ha allegato nuovi motivi d'asilo
sebbene antecedenti al suo espatrio (cfr. verbale 3, pag. 3);
che, nella decisione del 22 novembre 2012, l'UFM ha considerato, da un
lato, che la precedente procedura d'asilo sarebbe definitivamente conclu-
sa e che dall'altro lato egli non avrebbe addotto nuovi fatti ripetendo che i
suoi motivi d'asilo sarebbero gli stessi esposti durante la prima procedura
e che non se ne sarebbero aggiunti di nuovi; che invece unicamente in
occasione dell'audizione federale avrebbe fatto valere nuovi motivi d'asi-
lo, sebbene antecedenti all'espatrio dall'Algeria, a causa dei quali avreb-
be paura di perdere la vita per mano di terroristi e di venire arrestato dalla
polizia; che, inoltre, i motivi fatti valere in prima procedura ed in parte nel-
la seconda procedura sarebbero stati già ritenuti irrilevanti nella prima
decisione dell'UFM; che, invece i nuovi motivi allegati sarebbero apparsi
solo tardivamente e non contribuirebbero nemmeno alla concretizzazione
degli eventi già addotti, per il che l'attendibilità di tali motivi tardivi sarebbe
dubbia; che, pertanto, i fatti addotti dall'interessato non sarebbero propri a
motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della pro-
tezione provvisoria;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pro-
nunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la sua esecu-
zione verso l'Algeria siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, l'insorgente ha reiterato i suoi nuovi motivi d'asilo indi-
cando di contestare la decisione dell'UFM in quanto si sentirebbe minac-
ciato di morte qualora rientrasse al suo Paese d'origine; che ha chiesto
alla Svizzera protezione giacché avrebbe paura dei terroristi e di subire
delle punizioni dalla polizia per non aver rispettato i termini del contratto
di lavoro con la stessa;
D-6133/2012
Pagina 5
che in conclusione e secondo il senso, il ricorrente ha chiesto l'annulla-
mento della decisione impugnata;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una do-
manda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una pro-
cedura d'asilo terminata con decisione negativa o durante la pendente
procedura d'asilo è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a meno
che non vi siano indizi che nel frattempo siano intervenuti fatti propri a
motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della pro-
tezione provvisoria;
che, preliminarmente, il Tribunale osserva che la precedente procedura
d'asilo si è definitivamente conclusa il 27 settembre 2012 con la crescita
in giudicato della decisione dell'UFM del 19 settembre 2012, non avendo
l'interessato interposto ricorso contro la menzionata decisione notificatagli
il 19 settembre 2012 (cfr. A 10/1);
che, in casu, codesto Tribunale rileva che l'insorgente non ha presentato,
all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustifica-
re una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione
(di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2
lett. e LAsi);
che, infatti, le allegazioni, s'esauriscono in mere affermazioni di parte non
corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in so-
stanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere
rimandato;
che, in primo luogo, avendo l'insorgente dapprima affermato che i motivi
d'asilo presentati nella presente procedura sono gli stessi già fatti valere
in occasione della prima domanda d'asilo e non avendo fatto rientro al
suo Paese d'origine, non ha né in sede della prima audizione né in occa-
sione dell'audizione sul diritto di essere sentito allegato fatti atti ad impli-
care l'improvvisa rilevanza dei suoi motivi d'asilo; che, in secondo luogo,
durante l'audizione federale sui motivi d'asilo egli ha fatto valere nuovi
motivi d'asilo, sebbene antecedenti al suo espatrio, che avrebbe potuto
far valere in occasione della prima procedura nonché nelle prime audizio-
ni della seconda procedura; che nonostante sia stato interrogato più volte
sui suoi motivi o ulteriori motivi d'asilo, egli avrebbe improvvisamente al-
legato nuovi fatti soltanto in audizione federale (cfr. A 4/10, pagg. 7 seg.;
A 8/13, pag. 2; verbale 1, pag. 6 e verbale 2); che egli ha indicato di esse-
re stato agente della polizia e pertanto minacciato da un gruppo di perso-
D-6133/2012
Pagina 6
ne non meglio specificate (cfr. verbale 3, pag. 3); che interrogato sulla
sua funzione in seno alla polizia algerina egli ha indicato di aver lavorato
al (...) non riuscendo nemmeno a spigare con certezza tale acronimo
(cfr. ibidem); che inoltre invitato ad esporre tali nuovi motivi antecedenti
l'espatrio, è rimasto vago ed impreciso, non riuscendo, per esempio, ad
indicare precisamente l'ultima volta che i terroristi lo avrebbero cercato al-
la propria dimora, indicando dapprima il 2007 per poi rettificare ed indica-
re il 2011 (cfr. verbale 3, pag. 4); che, si rilevi inoltre, che invitato a spie-
gare il motivo per cui avrebbe sottaciuto tali motivi d'asilo egli si sarebbe
limitato a rispondere che in occasione delle precedenti audizioni non sa-
rebbe stato sereno (cfr. verbale 3, pag. 5); che tale giustificazione è, co-
me palese, inconsistente; che, per il resto e per evitare ulteriori ripetizioni
si rinvia alla decisione impugnata; che, per giunta, nell'atto ricorsuale non
ha allegato fatti, prove o argomentazioni atte a rendere improvvisamente
rilevanti o attendibili i suoi motivi d'asilo;
che, di conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i fatti nuova-
mente addotti dal ricorrente nella presente procedura d'asilo, non sono
propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione
della protezione provvisoria;
che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito
il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela
e la decisione impugnata va confermata;
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della leg-
ge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20),
giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile
(art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente
esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Algeria possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statu-
to dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto
D-6133/2012
Pagina 7
di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in pa-
tria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fon-
damentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Con-
venzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allon-
tanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2
LAsi);
che la situazione in Algeria non è caratterizzata da guerra, guerra civile o
violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'inte-
gralità del territorio nazionale;
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, è giovane e con una
buona formazione scolastica, per il che non v'è ragione di credere che in
occasione del suo rientro abbia difficoltà ad inserirsi nel contesto lavorati-
vo algerino avendo oltretutto una buona rete sociale in Patria (cfr. verba-
le 1, pagg. 3 seg.);
che, in aggiunta, l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione prov-
visoria (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2) senza che da un esame d'ufficio
degli atti emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi
medici;
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Pa-
ese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione
all'art. 44 cpv. 2 LAsi);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in rela-
zione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che l'insorgente, usando della necessaria di-
ligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(cfr. DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è
dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile;
D-6133/2012
Pagina 8
che, di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa ese-
cuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità infe-
riore confermata;
che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto fe-
derale né abusato del suo potere d’apprezzamento; che esso non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed i-
noltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va
respinto;
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spe-
se ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pen-
dente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno ab-
bandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di dirit-
to pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-6133/2012
Pagina 9
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrati-
vo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
Data di spedizione: