B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-6182/2014
Sen t en z a d e l 1 6 a p r i l e 2 0 1 5
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Nina Spälti Giannakitsas, Walter Lang,
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nato il (…),
Siria,
(…),
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione
(SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Visto per ragioni umanitarie (asilo) in favore di B._______
e famiglia;
decisione dell'UFM del 25 settembre 2014 /
(…)/(…)/(…)/(…)/(…).
D-6182/2014
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Fatti:
A.
In data 25 luglio 2014 B._______ con la moglie C._______ e le figlie
D._______, E._______ e F._______ – cittadini siriani – ha sollecitato il ri-
lascio di un visto Schengen per motivi umanitari presso la rappresentanza
svizzera a Istanbul (Turchia) per recarsi in Svizzera presso l'ospite,
A._______, fratello di B._______.
B.
Con decisione del 7 agosto 2014 la rappresentanza svizzera a Istanbul ha
respinto, mediante modulo standard Schengen, le richieste di rilascio del
visto umanitario.
C.
In data 27 agosto 2014 A._______ ha inoltrato opposizione all'Ufficio fede-
rale della migrazione (UFM ora Segreteria di Stato della migrazione, SEM)
contro la summenzionata decisione della rappresentanza svizzera a Istan-
bul ed ha versato l'anticipo sulle spese richieste richiesto. Ha rilevato che
contrariamente da quanto ritenuto dall'Ambasciata i richiedenti avrebbero
giustificato lo scopo e le condizioni di soggiorno. Gli interessati vorrebbero
venire in Svizzera unicamente per "riposarsi" per tre mesi dalla guerra e
per dimenticare un po' la Siria. I costi per il loro soggiorno sarebbero poi
coperti, avendo il ricorrente diversi amici e conoscenti che lo sosterrebbero.
Le condizioni per il rilascio di un visto sarebbero pertanto riempite. Inoltre,
qualora i richiedenti dopo lo scadere del visto dovessero essere ammessi
provvisoriamente in Svizzera, le autorità potrebbero comunque esortarli a
lasciare la Svizzera poiché l'ammissione provvisoria potrebbe essere revo-
cata in qualunque momento.
D.
Con decisione del 25 settembre 2014, notificata all'ospite in Svizzera il
30 settembre 2014 (cfr. atto 5), l'UFM ha respinto l'opposizione del 27 ago-
sto 2014 ed ha confermato il rifiuto dell'autorizzazione d'entrata nello spa-
zio Schengen. Tenuto conto dell'insieme degli elementi dell'incarto, della
situazione personale dei richiedenti – senza mezzi finanziari e per la prima
volta nello spazio Schengen – nonché della situazione socioeconomica
prevalente nel loro Paese d'origine, la partenza dallo spazio Schengen alla
fine del soggiorno previsto non sarebbe sufficientemente garantita. L'auto-
rità inferiore non potrebbe infatti escludere che essi, una volta giunti nello
spazio Schengen, desiderino restarvi nella speranza di trovarvi condizioni
D-6182/2014
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di vita migliori. Le condizioni per il rilascio di un visto Schengen tipo C non
sarebbero pertanto adempiute. Inoltre, circa le condizioni relative al rilascio
di un visto di validità territoriale limitata (VTL) per motivi umanitari nel caso
concreto non sarebbe stato dimostrato che la vita e l'integrità fisica degli
interessati sarebbe direttamente, seriamente e concretamente minacciate
nel paese di origine o in quello di residenza. I richiedenti non si trovereb-
bero in una situazione di rigore particolare che renderebbe indispensabile
l'intervento delle autorità. Le argomentazioni addotte non consentirebbero
pertanto di autorizzare l'entrata degli interessati nemmeno sulla scorta di
un VTL per motivi umanitari.
E.
In data 23 ottobre 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata:
24 ottobre 2014), l'ospite in Svizzera A._______ è insorto contro la sud-
detta decisione dell'UFM dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di
seguito: il Tribunale). Egli rileva innanzitutto che lo scopo e le condizioni di
soggiorno sarebbero verosimili, i richiedenti avrebbero infatti fornito tutti i
documenti necessari. Non sarebbe poi chiaro perché dopo l'abrogazione
delle Istruzioni del 4 settembre 2013 inerenti il rilascio agevolato di visti per
visita a familiari siriani (di seguito: Istruzioni Siria, /dam/data/bfm/rechtsgrundlagen/weisungen/auslaender/einreise-
ch/20130904-weis-SYR-i.pdf >) verrebbero ancora fissati degli appunta-
menti con le Ambasciate quando le autorità saprebbero che alla scadenza
del visto un ritorno nel Paese d'origine non sarebbe possibile e dunque
quasi tutte le richieste verrebbero respinte. L'ospite rileva inoltre che all'at-
traversamento della frontiera con la Turchia molti uomini verrebbero uccisi
o torturati dalla polizia, i fondamentali diritti dell'uomo sarebbero violati. La
guerra avrebbe poi obbligato gli interessati nonché molte altre famiglie a
fuggire. La fuga sarebbe costata moltissimo denaro ed avrebbe costretto i
richiedenti a vendere le loro proprietà e ora vivrebbero in Turchia in grande
povertà e miseria. Gli interessati vorrebbero venire in Svizzera per "ripo-
sarsi" per tre mesi dalla guerra e per dimenticare un po' la Siria. I costi per
il loro soggiorno sarebbero coperti e i richiedenti non avrebbero l'intenzione
di restare in Svizzera a lungo termine. Un ritorno volontario in Patria dopo
la fine della guerra sarebbe poi sicuro, i richiedenti avrebbero l'intenzione
di tornare in Siria alla fine della guerra. I ricorrenti, dopo il rifiuto del rilascio
del visto da parte della rappresentanza svizzera in Turchia e vista la com-
plessità della loro situazione in Turchia a causa della loro entrata e sog-
giorno illegali e la conseguente impossibilità di ricevere assistenza medica,
avrebbero rischiato il ritorno in Siria. Molti siriani rischierebbero il ritorno in
Siria poiché a causa dei costi molto alti delle cure mediche e dell'assenza
di permesso di soggiorno non riceverebbero assistenza medica in Turchia.
D-6182/2014
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I rifugiati siriani sarebbero inoltre sfruttati e maltrattati nei Paesi limitrofi alla
Siria come la Turchia, il Libano, la Giordania o il Nord Iraq. I richiedenti non
disporrebbero di mezzi finanziari sufficienti e sarebbero senza permesso
di soggiorno in Turchia. Nelle grandi città della Turchia migliaia di bambini
mendicherebbero sulle strade e non potrebbero andare a scuola. Le per-
sone vivrebbero in povertà e miseria. A sostegno di tali allegazioni il ricor-
rente ha fornito l'indirizzo Internet di un documentario in cui verrebbe ripor-
tata la situazione dei siriani in Turchia. In più, i rifugiati siriani non sarebbero
più i benvenuti in Turchia e con l'aumento dei numeri di rifugiati, ormai più
di un milione, le risorse diminuirebbero. I cittadini siriani, malgrado abbiano
potuto scappare dalla guerra civile, vivrebbero in grande povertà nei Paesi
limitrofi alla Siria. I rifugiati necessiterebbero di cure mediche, acqua, vestiti
e cibo. La situazione sarebbe insopportabile e molto complicata, senza
permesso di soggiorno in Turchia non si verrebbe curati. Per di più, i rifu-
giati che si trovano all'esterno di campi profughi non sarebbero sostenuti in
alcun modo. I campi profughi sarebbero sovraffollati e la Turchia richiede-
rebbe l'aiuto di organizzazioni internazionali. I rifugiati siriani sarebbero
sfruttati come manodopera a basso costo. Di conseguenza, una perma-
nenza a lungo termine dei richiedenti in Turchia non sarebbe possibile poi-
ché sarebbe legata a dei costi altissimi, i quali non potrebbero essere so-
stenuti da essi. Oltracciò, i richiedenti non sarebbero sostenuti finanziaria-
mente dalle autorità turche e non sarebbero assicurati contro le malattie.
Infine, l'ospite in Svizzera e ricorrente, con l'aiuto di garanti e della Croce
Rossa Svizzera, è in grado di assumere i costi dei richiedenti e di ospitarli.
Il ricorrente potrebbe inoltre assicurare l'uscita dalla Svizzera entro il ter-
mine stabilito. I richiedenti non avrebbero l'intenzione di rimanere per sem-
pre in Svizzera, ma vorrebbero poi ritornare in Patria e anche qualora i
richiedenti dopo lo scadere del visto dovessero essere ammessi provviso-
riamente in Svizzera, le autorità potrebbero comunque esortarli a lasciare
la Svizzera poiché l'ammissione provvisoria potrebbe essere revocata in
qualunque momento. I suoi famigliari sarebbero traumatizzati e la situa-
zione in Turchia non sarebbe stata facile per loro poiché non sarebbero
sostenuti in alcun modo. Inoltre, sarebbero tornati in Siria poiché non
avrebbero più potuto finanziare il loro soggiorno in Turchia e quand'anche
la loro vita e integrità sarebbe in pericolo in Siria, riceverebbero perlomeno
del cibo e delle cure mediche tradizionali. Hanno altresì presentato una
domanda di assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal versamento
delle spese processuali e del relativo anticipo.
F.
Con decisione incidentale del 6 novembre 2014 il Tribunale ha respinto la
domanda di assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal versamento
D-6182/2014
Pagina 5
delle spese processuali e del relativo anticipo ed ha invitato il ricorrente a
versare un anticipo di CHF 600.– a copertura delle presunte spese proces-
suali (art. 63 cpv. 4 e 5 PA) entro il 21 novembre 2014 con comminatoria
d'inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine.
G.
In data 11 novembre 2014 il ricorrente ha tempestivamente versato al Tri-
bunale il succitato anticipo spese.
H.
Con ordinanza del 19 novembre 2014 il Tribunale ha invitato l'UFM ad inol-
trare una risposta al ricorso.
I.
Con osservazioni del 3 dicembre 2014, trasmesse con ordinanza del 5 di-
cembre 2014 (notificata il 6 dicembre 2014 [cfr. tracciamento degli invii]) al
ricorrente con possibilità di replica, l'UFM ha confermato la decisione im-
pugnata e proposto la reiezione del gravamene considerando che in sede
di ricorso non sarebbero state addotte argomentazioni che permettereb-
bero di modificare il suo apprezzamento. I richiedenti non potrebbero invo-
care le agevolazioni previste dalle Istruzioni Siria e non adempirebbero i
criteri né per il rilascio di un visto Schengen tipo C né per un visto di validità
territoriale limitata (VTL) per motivi umanitari. Il ricorrente non ha preso po-
sizione entro il termine stabilito sulle osservazioni dell'UFM.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei conside-
randi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù
dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA
prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni
di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen rese dall'UFM
(art. 33 lett. d LTAF) possono essere impugnate dinanzi al Tribunale, che
statuisce in via definitiva (art. 83 lett. c cifra 1 LTF).
La procedura dinanzi al Tribunale è retta dalla PA in quanto la LTAF non
disponga altrimenti (art. 37 LTAF).
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Pagina 6
A._______, che ha precedentemente inoltrato opposizione davanti all'UFM
(cfr. scritto del 27 agosto 2014, atto 1), è particolarmente toccato dalla de-
cisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annulla-
mento o alla modificazione della stessa, è pertanto legittimato ad aggra-
varsi contro di essa (art. 48 cpv. 1 PA). Il suo ricorso soddisfa i requisiti
relativi ai termini di ricorso (art. 50 cpv. 1 PA), alla forma e al contenuto
(art. 52 cpv. 1 PA).
Occorre dunque entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'ac-
certamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inade-
guatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato
come autorità di ricorso (art. 49 PA). Il Tribunale applica d'ufficio il diritto
federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in alcun caso dai mo-
tivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione
di fatto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 e giurispru-
denza ivi citata).
3.
La legislazione svizzera sugli stranieri non garantisce né il diritto d'entrata
in Svizzera né il rilascio di un visto. La Svizzera, come tutti gli altri Stati non
è tenuta ad autorizzare di principio l'entrata di stranieri nel suo territorio.
Tale decisione viene presa dalla Svizzera autonomamente in accordo con
il diritto internazionale pubblico (cfr. DTAF 2014/1 consid. 4.1.1 con rinvii).
Tuttavia la normativa di Schengen, ripresa dalla Svizzera con la conclu-
sione degli accordi d'associazione a Schengen, limita le prerogative degli
Stati firmatari in quanto, da un lato, la regolamentazione prevede delle con-
dizioni uniformi per l'entrata nello spazio Schengen e del rilascio dei relativi
visti e, dall'altro, obbliga gli Stati firmatari a rifiutare l'entrata e il rilascio di
un visto qualora le condizioni previste non siano adempiute. Inoltre, se l'au-
torità competente per statuire sulla domanda di visto conclude all'adempi-
mento delle condizioni per l'ottenimento del visto e che non esiste alcun
motivo di rifiuto, il visto deve essere di principio rilasciato al richiedente.
Nell'effettuare questo esame l'autorità dispone di un grande margine di ap-
prezzamento. Di conseguenza, come il Tribunale l'ha già rilevato a più ri-
prese nella sua giurisprudenza, la normativa di Schengen non conferisce
né un diritto all'entrata nello spazio Schengen né un diritto al rilascio di un
visto (cfr. ibidem).
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Inoltre, malgrado i Tribunali svizzeri e le autorità siano autonomi nell'appli-
cazione e nell'interpretazione dell'acquis di Schengen, in quanto non esiste
un obbligo giuridico di tenere conto dell'interpretazione data dalla Corte di
giustizia dell'Unione europea (CGUE), il Tribunale, contribuisce all'applica-
zione e interpretazione uniforme del diritto Schengen. Di conseguenza,
tiene conto della giurisprudenza della CGUE evitando di scostarsene
senza motivi oggettivi (cfr. DTAF 2014/1 consid. 4.1.2 con rinvii).
4.
Le disposizioni sulla procedura in materia di visto nonché sull'entrata in
Svizzera e sulla partenza dalla Svizzera si applicano soltanto in quanto gli
Accordi di associazione alla normativa di Schengen, elencati nell'allegato 1
numero 1 della legge federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20), non con-
templino disposizioni divergenti (art. 2 cpv. 4 e 5 LStr).
Per quanto riguarda le condizioni d'entrata in Svizzera per un soggiorno
non superiore a 90 giorni, l'art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza concernente l'entrata
e il rilascio del visto del 22 ottobre 2008 (OEV, RS 142.204) rinvia al rego-
lamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15
marzo 2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attra-
versamento delle frontiere da parte delle persone (Codice frontiere Schen-
gen [GU L 105 del 13.4.2006 pag. 1-32]) il cui art. 5 è stato modificato da
ultimo dal regolamento (UE) n. 610/2013 (GU L 182 del 29.6.2013). Le con-
dizioni d'entrata così previste corrispondono, sostanzialmente, alle condi-
zioni poste dall'art. 5 LStr (cfr. DTAF 2009/27, consid. 5.1 e 5.2).
I richiedenti devono essere in possesso di uno o più documenti di viaggio
validi che consentano di attraversare la frontiera e se richiesto, di un visto
valido (lett. a e b), nonché giustificare lo scopo e le condizioni di soggiorno
e disporre di mezzi finanziari sufficienti (lett. c e art. 14 par. 1 lett. a-c del
regolamento [CE] n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del
13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti [Codice dei
visti, GU L 243/1 del 15.11. 2009, pag. 1-58]). Inoltre, non devono essere
segnalati nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) ai fini della non am-
missione e non essere considerati una minaccia per l'ordine pubblico, la
sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli
Stati membri (lett. d ed e). Infine, sarà valutata in modo particolare la vo-
lontà del richiedente di lasciare gli Stati membri di Schengen, prima della
scadenza del visto richiesto (art. 21 par. 1 Codice dei visti; art. 5 cpv. 2
LStr). Segnatamente, egli deve offrire garanzia che lascerà lo spazio
Schengen alla scadenza del visto richiesto (cfr. ibidem, nonché
DTAF 2014/1 consid. 4.4).
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Ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 OEV, i cittadini di uno degli Stati di cui all'allegato I
del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che
adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del
visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi
terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001,
pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 509/2014 [GU L 149
del 20.5.2014, pag. 67]), sono soggetti all'obbligo del visto per entrare in
vista di un soggiorno di durata non superiore a 90 giorni.
Se le condizioni di rilascio di un visto uniforme per lo spazio Schengen non
sono adempiute uno Stato membro può rilasciare un visto di validità terri-
toriale limitata per motivi umanitari o di interesse nazionale oppure in virtù
di obblighi internazionali (art. 2 cpv. 4 e art. 12 cpv. 4 OEV, art. 25 par. 1
lett. a Codice dei visti e art. 5 par. 4 lett. c Codice frontiere Schengen).
5.
L'UFM può dunque in determinati casi accordare un visto di validità territo-
riale limitata (di seguito: VTL; art. 11a lett. c OEV), derogando alle condi-
zioni generali previste dalla normativa di Schengen concernenti il rilascio
dei visti esposte qui sopra.
Con la modifica urgente della legge sull’asilo, del 28 settembre 2012, il Par-
lamento ha deciso di sopprimere la possibilità di depositare domande di
asilo presso le ambasciate svizzere all’estero (art. 20 aLAsi, RU 1999
2262). L'abrogazione di tale disposizione ha reso necessario la possibilità
di accordare la protezione della Svizzera alle persone direttamente e gra-
vemente minacciate che si trovano all'estero. In virtù dell'art. 2 cpv. 4 OEV,
nel tenore in vigore dal 1° ottobre 2012, e conformemente alla normativa
di Schengen, l'UFM può, in determinati casi, accordare un visto d'entrata
in Svizzera per motivi umanitari, derogando alle condizioni generali previ-
ste dalla normativa di Schengen concernenti il rilascio dei visti.
La persona che entra in Svizzera in virtù di un visto umanitario deve depo-
sitare una domanda d'asilo in Svizzera. Se non deposita tale domanda do-
vrà lasciare la Svizzera dopo un soggiorno di tre mesi.
Un visto umanitario può essere rilasciato se, nel caso concreto, si può rite-
nere che la vita o l'integrità fisica di una persona sono direttamente, seria-
mente e concretamente minacciate nel suo paese d'origine o di prove-
nienza. La persona interessata deve trovarsi in una situazione di partico-
lare emergenza che renda indispensabile l'intervento delle autorità, di qui
la necessità di concederle un visto d'entrata in Svizzera. Ciò può essere il
D-6182/2014
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caso per esempio in situazioni di conflitto armato particolarmente gravi, si-
tuazioni di guerra particolarmente cruente o per sfuggire a una minaccia
personale reale e imminente. La domanda di visto va esaminata con cura
tenendo conto della minaccia attuale, della situazione personale e della
situazione prevalente nello Stato d'origine o di provenienza. È imperativo
esaminare attentamente le specificità della domanda di visto. Se l'interes-
sato si trova già in uno Stato terzo, di norma si può considerare che non è
più minacciato. Le condizioni d'entrata nel quadro della procedura di rila-
scio del visto sono pertanto più restrittive di quelle vigenti nel quadro delle
domande dall'estero (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 26 mag-
gio 2010 concernente la modifica della legge sull'asilo, FF 2010 3889,
3923 e 3924; cifra 2 dell'Istruzione dell'UFM del 25 febbraio 2014 relativa
alle domande di visto per motivi umanitari [di seguito: Istruzione visto uma-
nitario], grundlagen/weisungen/auslaender/einreise-ch/20120928-weis-visum-hu-
manitaer-i.pdf >, che sostituisce l'Istruzione dell'UFM del 28 settem-
bre 2012 [di seguito: Istruzione del 28 settembre 2012],
gen/auslaender/einreise-ch/20120928-weis-visum-humanitaer-alt-i.pdf >).
6.
Preliminarmente, il Tribunale rileva che, conformemente all'art. 4 cpv. 1
OEV, essendo la Siria contemplata nell'allegato I del regolamento (CE)
n. 539/2001, gli invitati, quali cittadini siriani, soggiacciono all'obbligo del
visto.
6.1 In sede ricorsuale l'insorgente sostiene che i richiedenti adempiono le
condizioni per il rilascio di un visto Schengen tipo C.
Come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella decisione impugnata,
tenuto conto della situazione di guerra civile e violenza generalizzata in
Siria, nonché della situazione personale dei richiedenti, senza mezzi finan-
ziari e senza più un alloggio in Patria poiché hanno venduto tutto ciò che
possedevano, così come la situazione di pericolo in cui dichiarano di tro-
varsi sia in Siria che in Turchia, la partenza dei ricorrenti alla scadenza del
visto non può essere ritenuta nella fattispecie. Pertanto, un visto Schengen
tipo C non può essere rilasciato in quanto le condizioni per il rilascio non
sono adempiute.
D-6182/2014
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6.2 Al Tribunale non resta dunque che analizzare se nella fattispecie i ri-
chiedenti adempiono le condizioni per il rilascio di un visto di validità terri-
toriale limitata (VTL) per motivi umanitari ai sensi dell'art. 2 cpv. 4 OEV e
della relativa Istruzione visto umanitario.
Preliminarmente, va rilevato che il Tribunale non è vincolato dalle istruzioni
emesse dall'UFM. Tuttavia, senza un valido motivo non dovrebbe scostar-
sene in quanto queste istruzioni garantiscono soprattutto la parità di tratta-
mento e permettono un'interpretazione adeguata al caso di specie delle
norme giuridiche applicabili (cfr. DTF 137 V 1 consid. 5.2.3, 132 V 200 con-
sid. 5.1.2; DTAF 2011/1 consid. 6.4; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit
administratif, Vol. I, 3a ed. 2012, pagg. 427-430).
In secondo luogo, va rilevato che, dall'atto ricorsuale non appare chiaro
dove si trovino al momento i richiedenti. Le allegazioni ricorsuali sono in-
vero contraddittorie, il ricorrente ha inizialmente affermato che i richiedenti
hanno venduto tutto ciò che possedevano e sono espatriati in Turchia dove
vivono in grande povertà e miseria (cfr. ricorso pag. 3). In un secondo
tempo l'insorgente ha però indicato che gli invitati sono tornati in Siria in
quanto la situazione in Turchia non era facile e non avevano più mezzi per
finanziare il loro soggiorno (cfr. ricorso pagg. 3 e 6). Oltre a queste due
contraddizioni va rilevato che tutte le censure ricorsuali sono basate unica-
mente sulla difficile situazione dei cittadini siriani in Turchia e non fanno
alcuna menzione della situazione in Siria.
Il Tribunale rileva che indipendentemente da dove si trovino al momento i
richiedenti, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nel querelato
provvedimento, le condizioni per il rilascio di un VTL per motivi umanitari
non sono in ogni caso date nella fattispecie. Le allegazioni del ricorrente
non hanno permesso di dedurre che i richiedenti si trovano in una situa-
zione di particolare emergenza in cui la loro vita o la loro integrità fisica è
direttamente, seriamente e concretamente minacciata da rendere neces-
sario l'intervento delle autorità svizzere.
Nell'ipotesi in cui – quand'anche non sono state fornite prove a sostegno
di tale allegazione ricorsuale e la stessa appare notevolmente in contrad-
dizione con le allegazioni concernenti la situazione dei rifugiati siriani in
Turchia – i richiedenti siano effettivamente tornati in Siria dove si trovano
al momento (cfr. ricorso pag. 3 e 6), essi non appaiono essere in pericolo
più di quanto non lo siano altri cittadini residenti in Siria. Gli stessi non
hanno infatti conseguito ad esporre fatti o comprovare una situazione di
pericolo concreto che renderebbe indispensabile l'intervento delle autorità.
D-6182/2014
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Avendo fatto ritorno in Siria, essi non sembrerebbero esservi pertanto mi-
nacciati. Di conseguenza, in assenza di ulteriori indizi, la difficile situazione
in Siria, da sola, non è decisiva nella fattispecie.
Qualora invece i richiedenti si trovino attualmente in Turchia, essendo già
in uno Stato terzo si può, di principio, considerare che essi non siano più
minacciati (cfr. cifra 2 Istruzione visto umanitario). Tuttavia, ciò non implica
di per sé la rinuncia dell'analisi della sussistenza in uno Stato terzo di una
situazione di particolare emergenza per i richiedenti. Per questa ragione, il
Tribunale concentra la sua analisi sull'eventuale esistenza di una minaccia
in Turchia per i richiedenti. A tal proposito, essi non hanno conseguito ad
esporre fatti o comprovare una situazione di pericolo concreto. Essi hanno
fatto unicamente riferimento in maniera generalizzata alla disagevole situa-
zione dei rifugiati siriani in Turchia, indicando che in tale Paese gli stessi
non disporrebbero di alcun permesso di soggiorno e vivrebbero in condi-
zione di clandestinità. La situazione dei rifugiati siriani in Turchia a causa
della guerra civile in corso in Siria è conosciuta dal Tribunale. Attualmente
più di 1,5 milioni di rifugiati siriani si trovano in Turchia. Nonostante il go-
verno turco abbia aperto diversi campi d'accoglienza al confine con la Siria,
la maggior parte dei rifugiati siriani vive in condizione precaria nelle grandi
città turche ed è causa di crescenti tensioni con la popolazione locale. Al di
fuori di tali campi, l'approvvigionamento di beni di prima necessità è netta-
mente più complicato (cfr. D-2778/2014 consid. 3.6.3 con rinvio). Sebbene
il Tribunale riconosca la precarietà e la difficoltà che tale situazione implica,
dagli atti non appare nessun indizio che permetta di ritenere che la vita o
l'integrità fisica dei richiedenti sia direttamente, seriamente e concreta-
mente minacciata o che essi si trovino in una situazione di particolare
emergenza che rende indispensabile l'intervento delle autorità. Pertanto, la
summenzionata situazione precaria, da sola, non è nella fattispecie deci-
siva. Di conseguenza, come rettamente ritenuto dall'UFM, e in mancanza
di elementi atti a ritenere il contrario, il Tribunale è tenuto a confermare il
rifiuto del rilascio di un VTL per motivi umanitari.
7.
Visto quanto precede, lo scrivente Tribunale ritiene che l'autorità inferiore
ha rettamente negato agli interessati il rilascio di un visto di validità territo-
riale limitata per motivi umanitari.
8.
Ne discende che l'UFM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d'apprezzamento, non ha accertato in
D-6182/2014
Pagina 12
modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti e la decisione
non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
9.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.– che se-
guono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono prelevate sull'anticipo di
CHF 600.– versato dal ricorrente l'11 novembre 2014.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-6182/2014
Pagina 13
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico del ricorrente. Esse
sono prelevate sull'anticipo di CHF 600.– versato in data 11 novem-
bre 2014.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM alla rappresentanza
svizzera a Istanbul.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: