Corte IV
D-6183/2006
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 6 f e b b r a i o 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Gabriela Freihofer;
cancelliere Carlo Monti.
A._______, Ucraina,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 28 ottobre 2006 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-6183/2006
Fatti:
A.
Il 28 agosto 2006, l'interessata ha presentato una domanda d'asilo in
Svizzera. Ella ha dichiarato, in sostanza, di essere espatriata per
seguire il suo compagno – che avrebbe conosciuto in Ungheria e con
cui vorrebbe fondare una famiglia – nonché per il timore di subire
ulteriori violenze da parte del suo ex-marito in patria. Dopo il divorzio
statuito nel 1999, l'interessata avrebbe continuato a convivere con
quest'ultimo fino alla fine dell'anno 2005. Inoltre, la stessa l'avrebbe
denunciato tre volte per le violenze subite. In seguito, sarebbe
espatriata, a seconda delle versioni, il 26, 27, oppure il
28 febbraio 2006, recandosi nella Repubblica Ceca, dove avrebbe
chiesto l'asilo il 7 o l'8 giugno 2006. Nel mese di luglio del 2006,
l'interessata avrebbe raggiunto l'Ungheria per poi arrivare in Svizzera il
28 agosto 2006.
B.
Il 26 ottobre 2006, l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo.
Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessata
dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese
d'origine, ossia l'Ucraina, siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
Il 27 novembre 2006, l'interessata, ha inoltrato ricorso dinanzi alla
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la
menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata, il rinvio degli atti di causa
all'UFM per ulteriori indagini nonché, in via sussidiaria, il
riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione
dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle spese
processuali.
D.
Il 6 dicembre 2006, la CRA ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di
motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere
all'insorgente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a
presentare una risposta al ricorso.
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E.
Il 14 dicembre 2006, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame.
F.
Il 6 febbraio 2007, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha
concesso alla ricorrente la facoltà di introdurre l'atto di replica.
G.
Il 19 febbraio 2007, l'autrice del gravame ha presentato l'atto di
replica.
Diritto:
1.
1.1 Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
(art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo
del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
1.2 Il TAF osserva, altresì, che dal 1° gennaio 2007 giudica, in quanto
sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le
commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi
dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto
processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF).
1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica
della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento
dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto.
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 nonché all'art. 50 e all'art. 52 PA,
nonché all'art. 108 cpv. 1 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
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3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza va redatta in italiano.
4.
Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e
l'inadeguatezza senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti
(art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata
(v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del
12 luglio 2007 consid. 3).
5.
5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato inverosimili e, in
punti essenziali, incompatibili con l'esperienza generale di vita o la
logica dell'agire le allegazioni della richiedente. Inoltre, sarebbero
incoerenti le asserzioni relative agli anni di violenze inflitte
all'interessata da parte dell'ex-marito. Infatti, se la stessa avesse
realmente subito gli evocati maltrattamenti, quest'ultima non avrebbe
continuato a convivere con il suo ex-marito, ma avrebbe traslocato da
diverso tempo. Peraltro, sarebbero contraddittorie e non convincenti le
giustificazioni, secondo le quali la medesima sarebbe rimasta a casa
dell'ex-marito, siccome non avrebbe avuto i mezzi per comperarsi una
casa, in quanto non avrebbe avuto un lavoro ed avrebbe dovuto
crescere i figli. In aggiunta, l'interessata avrebbe potuto recarsi altrove,
per esempio da sua madre. Inoltre, l'UFM ha pure considerato che se
la richiedente avesse realmente ritenuto importanti i motivi d'asilo
evocati in Repubblica Ceca in occasione della sua domanda d'asilo -
che sarebbero gli stessi della presente procedura d'asilo -
quest'ultima avrebbe atteso l'esito della procedura d'asilo ceca, prima
di recarsi in Svizzera per seguire il suo compagno. Per di più, non
sarebbero credibili le dichiarazioni relative all'ultima violenza subita,
siccome prive di consistenza. Infatti, avrebbe esposto i fatti in modo
vago, generico e sprovvisto di dettagli. Inoltre, l'UFM ha considerato
come inadeguati i mezzi di prova inoltrati, siccome sarebbe
impossibile verificarne la loro autenticità, trattandosi di copie
trasmesse per posta elettronica e non di documenti originali. Peraltro,
la loro semplice presentazione non proverebbe né l'esistenza di un
pericolo effettivo per la ricorrente, né che abbia vissuto tutti questi anni
nella condizione da lei descritta. Infine, l'UFM ha concluso che le
allegazioni presentate non soddisfano le condizioni di verosimiglianza
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previste dall'art. 7 LAsi. Per conseguenza, non potrebbe essere
riconosciuta la qualità di rifugiato nella fattispecie.
5.2 Nel gravame, l'insorgente ha segnalato di avere presentato la sua
domanda d'asilo esclusivamente per stare accanto al suo compagno.
Inoltre, l'UFM avrebbe fondato la sua decisione su dichiarazioni che la
stessa non avrebbe fatto valere a sostegno della sua domanda d'asilo,
ovvero sui problemi che la ricorrente avrebbe avuto con il suo
ex-marito, considerandoli inverosimili. Questa valutazione sarebbe
irrilevante, in quanto l'autrice del gravame avrebbe sostenuto di
chiedere l'asilo per i motivi del compagno.
5.3 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha rilevato, in particolare, che la
ricorrente avrebbe esplicitamente allegato come motivo d'asilo le
violenze subite dal coniuge ed avrebbe pure presentato dei mezzi di
prova per validare le sue dichiarazioni.
5.4 Nella replica, l'insorgente ha ribadito di avere chiesto l'asilo
esclusivamente per seguire il suo compagno. Inoltre, i problemi con
l'ex-marito sarebbero emersi soltanto dopo che le sarebbe stato
chiesto se avesse avuto qualche problema in patria. Sarebbe quindi
evidente che il motivo principale sia quello di stare accanto al suo
compagno.
6.
6.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima
residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza,
religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale
o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere
esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente
l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà,
nonché le misure che comportano una pressione psichica
insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici
della condizione femminile (art. 3 LAsi).
6.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere
verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la
verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni
determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse
abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in
modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che
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quest'ultima risulti secondaria (v. Giurisprudenza ed informazioni
della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
[GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere
attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche
e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più
verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e
nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla
verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e
non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in
modo da consentire di limitare al minimo il rischio
dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio
valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici
impressioni dell'autorità giudicante (v. GICRA 1995 n. 23).
7.
7.1 A titolo preliminare questo Tribunale costata che il Consiglio
federale ha inserito, in data 1° gennaio 2007, l'Ucraina nel novero dei
Paesi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 LAsi. Pertanto, sussite di
massima una presunzione di assenza di persecuzioni in detto Paese.
7.2
7.2.1 Il TAF osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità
inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni decisive rese
dall'insorgente in corso di procedura s'esauriscono in mere ed
imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo
elemento di seria consistenza. Giova altresì osservare che la
ricorrente si limita a mere congetture, non fondate su alcun indizio
oggettivo, con riferimento al timore di persecuzione da parte di terzi,
nella fattispecie il suo ex-marito. Questo Tribunale considera i fatti
relativi ai problemi dell'autrice del gravame con il suo ex-marito come
irrilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi e, peraltro, non pertinenti nella
presente procedura, giacché non vi è ragione di ritenere che la
ricorrente non possa ricevere un'appropriata protezione statale contro
l'eventuale agire illegittimo nei suoi confronti da parte di terzi, ritenuto
che le autorità ucraine hanno la capacità di garantire una protezione
appropriata, disponendo di strutture funzionanti ed efficienti. Per
sovrabbondanza, non emergono dalle carte processuali elementi
secondo cui l'insorgente non avrebbe avuto la possibilità effettiva di
andare ad abitare altrove, allontanandosi così dal suo presunto
aggressore.
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7.2.2 Per quanto riguarda i motivi d'asilo legati al suo compagno, il
TAF rileva che la ricorrente non ha fatto valere di essere stata
interessata né personalmente, né direttamente, né concretamente dai
fatti che hanno spinto il suo compagno a chiedere l'asilo, limitandosi,
peraltro, ad affermare di volere stare con lui e di sapere poco sui suoi
motivi d'asilo. Inoltre, giova rilevare che la stessa non ha alcun legame
di parentela con il suo compagno, né una relazione tale da poterla
considerare come una comunità durevole analoga al matrimonio
(cfr. su questo tema GICRA 1993 n. 24), ritenuto che l'autrice del
gravame ha convissuto con il suo compagno al massimo per due mesi
precedentemente alla partenza dall'Ungheria per la Svizzera ([...]). Per
conseguenza, la ricorrente non può essere considerata parte della
famiglia del suo compagno, ai sensi dell'art. 1 lett. e dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999
(Oasi 1, RS 142.311).
7.3 In considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di
questione dell'asilo, destituito d'ogni e benché minimo fondamento,
non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
8.
La ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali
l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento
(art. cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1).
9.
9.1 Per gli stessi motivi citati al considerando 7 del presente giudizio,
non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui
desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in
Ucraina possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005
(LStr, RS 142.20).
9.1.1 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella
massima del "non-refoulement". Anche altri impegni di diritto
internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione
del rimpatrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
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4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di
serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere
esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti
contrari a detti articoli; spetta all'interessato di rendere plausibile
l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni.
Nel caso concreto non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui
la ricorrente possa essere esposta in caso di rimpatrio al rischio reale
ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni. In altri
termini, quest'ultima non ha saputo fornire un insieme d'indizi, oppure
presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e
concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti
che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate.
9.1.2 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso,
l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme
del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.
9.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere
ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di
provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo
in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza
generalizzata o emergenza medica. Qualora venga constatato un
pericolo concreto deve essere concessa l'ammissione provvisoria,
salvi i casi di cui l'art. 83 cpv. 7 LStr (cfr. Foglio Federale del n. 20 del
20 maggio 2002 pag. 3433 [FF 2002 3433]).
9.2.1 Il TAF osserva nondimeno che in Ucraina non vige attualmente
una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio
nazionale.
9.2.2 Quanto alla situazione personale dell'insorgente, la medesima è
ancora giovane ed ha una certa esperienza professionale come
psicologa infantile. Inoltre, dispone di una rete sociale in patria,
segnatamente la madre, un fratello e due figli. Non ha, altresì, preteso
nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano
giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA
2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa
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emerga la necessità di una permanenza dell'autrice del gravame in
Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha
rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una
prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per la
stessa di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine.
9.2.3 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione
dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie.
9.3 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, la
ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni
documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è
dunque pure possibile.
10.
In considerazione di quanto precede, anche in materia
d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va
disatteso e la querelata decisione confermata.
11.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a cpv. 2 LAsi) dal giudice unico, con
l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
12.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico dell'insorgente (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico
dell'insorgente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del
Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della
presente sentenza.
3.
Comunicazione a:
- rappresentante della ricorrente (plico raccomandato; allegato:
bollettino di versamento)
- UFM, Divisione Soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto
UFM)
- B._______ (in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Carlo Monti
Data di spedizione:
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