B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-6184/2012
S e n t e n z a d e l 6 d i c e m b r e 2 0 1 2
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Gabriela Freihofer;
cancelliera Zoe Cometti.
Parti
A._______, nato il (...), alias
B._______, nato il (...), alias
C._______, nato il (...),
Georgia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 28 novembre 2012 / N [...].
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con decisione del 28 novembre 2012 (notificata all'interessato il gior-
no stesso [cfr. act. C 16/1]), l'Ufficio federale della migrazione (di seguito:
UFM) non è entrato nel merito della terza domanda d'asilo del richiedente
in applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. e della legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), pronunciando il suo allontanamento
dalla Svizzera, rispettivamente l'esecuzione di tale misura siccome lecita
esigibile e possibile;
che il 29 novembre 2012 (timbro postale: 30 novembre 2012) il ricorrente
è insorto contro detta decisione davanti al Tribunale amministrativo fede-
rale (di seguito: il Tribunale), indicando di non aver vissuto in Georgia da
molto tempo e d'aver ivi problemi legati a debiti nei confronti di non me-
glio specificate persone nonché di avere la compagna a D._______
(Svizzera) con la quale vorrebbe sposarsi;
che il 4 dicembre 2012 l'incarto originale dell'UFM è pervenuto al Tribuna-
le;
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge
sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF,
RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5,
48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa
del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltan-
to sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
che dopo analisi degli atti, il Tribunale ritiene che l'UFM ha giustamente
applicato l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi in quanto le condizioni d'applicazione
di tale disposto sono nella fattispecie date: il ricorrente è già stato oggetto
di diverse procedure d'asilo terminate con decisioni negative e nel frat-
tempo non sono intervenuti fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o
determinanti per la concessione della protezione provvisoria;
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che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito
il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela
e la decisione impugnata va confermata;
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9);
che, ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della
LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento in Georgia è ammissibile (art. 83
cpv. 3 LStr ed art. 44 cpv. 2 LAsi);
che anche da un punto di vista della situazione personale, essendo gio-
vane, in salute ed avendo vissuto nel Paese d'origine dalla nascita fino
all'espatrio ed avendo quindi una rete sociale, l'allontanamento è ragio-
nevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr ed art. 44 cpv. 2 LAsi);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr, art. 44 cpv. 2 LAsi
e cfr. DTAF 2008/34 consid. 12);
che in sunto, ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammis-
sibile, ragionevolmente esigibile e possibile;
che, di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa ese-
cuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità infe-
riore confermata;
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spe-
se ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF);
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrati-
vo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
Data di spedizione: