B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-6186/2012
S e n t e n z a d e l 1 0 d i c e m b r e 2 0 1 2
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Walter Stöckli;
cancelliera Nicole Manetti.
Parti
A._______, nato il (...),
Tunisia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 28 novembre 2012 / N [...].
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Visto:
la domanda d'asilo che il richiedente ha presentato in Svizzera in data
15 novembre 2012;
i verbali di audizione del 21 novembre 2012 (di seguito: verbale 1) e del
28 novembre 2012 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del
28 novembre 2012, notificata all'interessato oralmente il giorno stesso
(cfr. act. A12/1);
il ricorso del 30 novembre 2012 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
di entrata: 3 dicembre 2012);
l'incarto dell'UFM pervenuto via fax al Tribunale amministrativo federale
(di seguito: il Tribunale) in data 3 dicembre 2012;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei conside-
randi che seguono;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 della legge sull'asilo del
26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31]) contro una decisione in materia d'asilo
dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge sul Tribunale ammini-
strativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di
principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 del-
la legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968
(PA, RS 172.021);
che nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi
dell'art. 32 cpv. 1 LAsi, l'oggetto suscettibile di essere impugnato non può
essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone
una decisione nel merito della domanda stessa;
che di conseguenza, la conclusione ricorsuale implicita tendente alla con-
cessione dell'asilo è inammissibile;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di
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un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltan-
to sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti;
che in sede di audizione il richiedente ha dichiarato di chiedere asilo in
Svizzera per migliorare la sua situazione economica e per cercare un
lavoro; che egli ha espressamente dichiarato di non avere altri motivi; che
egli ha anche asserito che vorrebbe trovare una casa e in futuro formare
una famiglia (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pag. 3);
che nella decisione del 28 novembre 2012, ai quali considerandi si rinvia,
l'UFM ha osservato che il richiedente non avrebbe inoltrato una domanda
d'asilo ai sensi dell'art. 18 LAsi non avendo manifestato la volontà di otte-
nere dalla Svizzera una protezione contro delle persecuzioni;
che di conseguenza l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la sua esecuzione verso
il suo Paese siccome lecita, esigibile e possibile;
che nel ricorso l'insorgente ha spiegato che, nonostante durante le
audizioni avesse dichiarato di chiedere asilo in Svizzera per migliorare la
sua situazione economica, in realtà i motivi che lo avrebbero spinto a
lasciare la Tunisia sarebbero altri; che egli non avrebbe avuto il coraggio
di esporre questi motivi in quanto spaventato dalle possibili conseguenze;
che in realtà in patria egli sarebbe ricercato dai familiari di una persona
con la quale avrebbe avuto dei problemi; che questa gente ora lo
vorrebbe uccidere e in caso di rimpatrio egli rischierebbe dunque la vita;
che quindi egli vorrebbe ripresentarsi per una nuova audizione; che in
conclusione ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata, la
trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova
decisione e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria
nel caso in cui non gli venisse concesso l'asilo; che ha altresì presentato
una domanda di esenzione dal versamento anticipato delle presunte
spese processuali con protesta di spese e ripetibili;
che giusta l'art. 32 cpv. 1 LAsi non si entra nel merito di domande d'asilo
che non soddisfano le condizioni fissate dall'art. 18 LAsi;
che ai sensi dell'art. 18 LAsi è considerata come domanda d'asilo ogni
dichiarazione con cui una persona manifesta di volere ottenere dalla
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Svizzera una protezione contro le persecuzioni; che la nozione di
persecuzione presuppone un pregiudizio ad opera di terze persone; che
pertanto non rientrano in questa definizione i pregiudizi indipendenti
dall'agire umano; che di conseguenza, le domande di protezione fondate
unicamente sulla situazione personale del richiedente l'asilo, in assenza
di agenti esterni di persecuzione, non soddisfano tali condizioni; che
tuttavia nella nozione di persecuzione dell'art. 18 LAsi in senso lato sono
compresi non soltanto i seri pregiudizi previsti all'art. 3 LAsi (qualità di
rifugiato), ma pure gli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento fissati
dall'art. 83 cpv. 3 e 4 della legge federale sugli stranieri del
16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), imputabili all'agire umano, quali i
trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU,
RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv.
tortura, RS 0.105) nonché le situazioni di guerra, guerra civile o violenza
generalizzata (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione
svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18 consid. 5b);
che sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residen-
za, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, na-
zionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opi-
nioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pre-
giudizi (art. 3 LAsi); che tale definizione di rifugiato, così come enunciata
all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri moti-
vi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio Paese di origi-
ne o di residenza, quali per esempio le difficoltà derivanti da una situazio-
ne di crisi socio-economica (povertà, condizioni di vita precarie, difficoltà
a trovare un impiego o un alloggio, redditi insufficienti) o dalla disorganiz-
zazione, dalla mancanza d'infrastrutture o da problemi analoghi, ai quali
ogni persona, nel Paese in questione, può essere confrontata;
che con la sua domanda d'asilo l'interessato non ha chiesto alla Svizzera
protezione contro delle persecuzioni, non avendo egli allegato, in occa-
sione delle audizioni, di essere esposto personalmente e concretamente
o di avere fondato timore di essere esposto in un futuro prevedibile, in
caso di rientro nel suo Paese di origine, a seri pregiudizi a causa della
sua razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo
sociale o per le sue opinioni politiche (art. 3 LAsi);
che infatti, in sede di audizione, per giustificare il suo espatrio
l'interessato ha addotto motivazioni esclusivamente di ordine economico,
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ossia la possibilità di trovare un lavoro, una casa e in futuro di avere una
famiglia (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pagg. 3 seg.); che tali motivi,
come manifestamente riconoscibile, non rientrano, in tutta evidenza, nella
definizione di persecuzione in senso lato giusta l'art. 18 LAsi;
che in sede di audizione egli ha esplicitamente dichiarato di non avere
mai avuto problemi con le autorità del suo Paese né con terze persone in
patria (cfr. verbale 1, pag. 7);
che per giunta in alcun modo egli ha espresso concretamente
l'esposizione per lui, in patria, al rischio reale e immediato di trattamenti
contrari all'art. 3 CEDU e all'art. 3 Conv. tortura;
che quindi l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda
d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 LAsi;
che il motivo di fuga addotto in sede di ricorso legato alla persona in pa-
tria con la quale egli avrebbe avuto dei problemi, oltre a essere irrilevante
ed essere una motivazione dell'ultima ora, non è stato per nulla sostan-
ziato ed è palesemente inverosimile;
che da quanto esposto discende che in materia di non entrata nel merito
il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tute-
la e la decisione impugnata va confermata;
che il Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento in
quanto il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32
dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2009/50 consid. 9);
che, ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della
LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento in Tunisia è ammissibile (art. 83
cpv. 3 LStr e art. 44 cpv. 2 LAsi);
che anche da un punto di vista della situazione in Tunisia, della situazione
personale, essendo l'insorgente giovane, in salute, scolarizzato e avendo
un'esperienza professionale quale imbianchino oltre che una rete sociale
in patria avendo egli peraltro vissuto a B._______ (Tunisia) da poco dopo
la nascita fino al momento dell'espatrio nel 2011 (cfr. verbale 1, pagg. 2-4
e verbale 2, pagg. 2 seg.), l'allontanamento è ragionevolmente esigibile
(art. 83 cpv. 4 LStr e art. 44 cpv. 2 LAsi);
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che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr, art. 44 cpv. 2 LAsi
e cfr. DTAF 2008/34 consid. 12);
che in sunto ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammis-
sibile, ragionevolmente esigibile e possibile;
che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto
federale né abusato del suo potere di apprezzamento; che esso non ha
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti e
inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso
va respinto;
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che visto l'esito della procedura le spese giudiziarie di CHF 600.– che se-
guono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]);
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico del ricorrente. Ta-
le ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sen-
tenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Nicole Manetti
Data di spedizione: