Corte IV
D-6188/2006
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 3 f e b b r a i o 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Markus König;
cancelliere Carlo Monti.
A._______, Georgia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 13 ottobre 2006 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-6188/2006
Fatti:
A.
Il 20 agosto 2006, l'interessato, cittadino georgiano di B._______, ha
presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Egli ha dichiarato, in
sostanza, di essere espatriato il 10 agosto 2006 per il timore di essere
sequestrato e ucciso da parte degli uomini facenti capo ad un
certo C._______ con il quale suo padre avrebbe un debito. Il 4 o il
5 agosto 2006 suo padre l'avrebbe mandato ad abitare a casa della
sua prozia a Gori a causa del succitato problema. L'8 oppure il 9
agosto 2006, a seconda delle versioni, alle ore 22, 22:30 oppure
23:30, l'interessato, mentre stava andando a casa della sua prozia,
sarebbe stato vittima di un tentato sequestro da parte di due uomini
spacciatisi per poliziotti. Quest'ultimi sarebbero fuggiti all'arrivo di una
pattuglia di polizia. L'interessato sarebbe quindi stato condotto ad un
posto di polizia a lui sconosciuto, dove avrebbe sporto denuncia. In
seguito ed a seconda delle versioni, egli, oppure la polizia stessa,
avrebbe chiamato suo padre. Arrivato al posto di polizia, suo padre
avrebbe parlato con il capo della polizia. In seguito, il padre avrebbe
consigliato all'interessato di emigrare. Il giorno successivo, ovvero alle
ore 3 oppure 4 del 10 agosto 2006, sarebbe espatriato.
B.
Il 13 ottobre 2006, l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo.
Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato
dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese
d'origine, ossia la Georgia, siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
Il 13 novembre 2006, l'interessato, ha inoltrato ricorso dinanzi alla
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la
menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata, la concessione dell'asilo
nonché, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria. Ha altresì
presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo
anticipo.
D.
Il 27 novembre 2006, la CRA ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di
motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura
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amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere
all'insorgente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i
ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e art. 33 lett. d della legge
sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
[LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998
[LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
1.2 Il TAF osserva, altresì, che dal 1° gennaio 2007 giudica, in quanto
sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le
commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi
dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto
processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF).
1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica
della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento
dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto.
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 nonché all'art. 50 e all'art. 52 PA,
nonché art. 108 cpv. 1 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza va redatta in italiano.
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4.
Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e
l'inadeguatezza senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti
(art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata
(v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del
12 luglio 2007 consid. 3).
5.
5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato non pertinenti in
materia d'asilo i motivi d'asilo evocati, siccome il tentativo di sequestro
dello stesso sarebbe stato opera di terzi. Inoltre, avrebbe ottenuto
immediatamente l'aiuto della polizia, la quale l'avrebbe condotto al
posto di polizia ed avrebbe accolto la sua denuncia. L'interessato si
sarebbe volontariamente rifiutato di rispettare l'obbligo di collaborare
con le autorità georgiane, non menzionando di proposito i suoi reali
sospetti realtivi ai suoi potenziali rapitori. Peraltro, considerato
l'espatrio del richiedente, non si potrebbe rimproverare alle autorità
statali il fatto di non aver garantito un'adeguata protezione a
quest'ultimo. Per conseguenza, non vi sarebbe alcuna ragione per
ritenere che egli non riceverebbe la protezione necessaria se richiesta
nuovamente. Infine, l'UFM ha concluso che le allegazioni presentate
non adempiono i requisiti per il riconoscimento della qualità di rifugiato
ai sensi dell'art. 3 LAsi.
5.2 Nel ricorso, l'autore del gravame ha segnalato di non essersi
sottratto al suo dovere di rivolgersi alle autorità georgiane. Tuttavia,
egli non otterrebbe alcuna protezione e quindi non sarebbe in grado di
sottrarsi alla persecuzione da parte delle persone con le quali suo
padre avrebbe un problema. Inoltre, tenendo conto della situazione in
Georgia, non si potrebbe pretendere che egli si rimetta alla protezione
delle autorità georgiane, incapaci di garantirla adeguatamente. Infine,
ha ritenuto di soddisfare tutti i requisiti per il riconoscimento dello
statuto di rifugiato nonché per la concessione dell'asilo nel nostro
Paese.
6.
6.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima
residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza,
religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale
o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere
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esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente
l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà,
nonché le misure che comportano una pressione psichica
insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici
della condizione femminile (art. 3 LAsi).
6.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere
verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la
verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni
determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse
abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in
modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che
quest'ultima risulti secondaria (v. Giurisprudenza ed informazioni
della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
[GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere
attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche
e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più
verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e
nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla
verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e
non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in
modo da consentire di limitare al minimo il rischio
dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio
valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici
impressioni dell'autorità giudicante (v. GICRA 1995 n. 23).
7.
7.1 Il TAF osserva che il ricorrente si è limitato a mere congetture, non
fondate su alcun indizio oggettivo, con riferimento al timore di
persecuzione da parte di terzi, ossia C._______ ed i suoi uomini. Basti
rilevare che l'insorgente ha sempre ribadito che i suoi guai sarebbero
dovuti ai problemi che avrebbe suo padre a causa di un debito relativo
ad affari di contrabbando. Ora, se veramente tale vicenda avesse
coinvolto in primo luogo suo padre, non sarebbe di certo espatriato
soltanto il ricorrente, bensì anche il suo genitore. Inoltre, fino ad oggi,
l'autore del gravame non ha versato agli atti alcun elemento probatorio
per corroborare la sua storia. Un mezzo di prova avrebbe potuto
consistere segnatamente in una copia del verbale della denuncia da
lui sporta. Inoltre, sebbene egli abbia dichiarato di non aver ricevuto
alcunché in merito ([...]), avrebbe potuto farsi rilasciare una tale copia
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nel frattempo. In aggiunta, il ricorrente si è contraddetto ripetutamente
sulle date della vicenda narrata. Infatti, l'autore del gravame ha
allegato di essere stato mandato da sua prozia in data 5 agosto 2006
([...]), oppure il 4 o il 5 agosto 2006 ([...]). Per di più, in merito al
tentato sequestro, ha indicato l'8 o il 9 agosto 2006, poi il 9 agosto
2006 ([...]), tornando infine alla prima versione ([...]). Oltre a ciò, ha
asserito che tale avvenimento si sarebbe svolto intorno alle ore 23:30
([...]), oppure alle ore 22 o 22:30 ([...]). Inoltre, egli ha dichiarato che
suo padre sarebbe arrivato al posto di polizia verso le ore 23:00 ([...]),
tornando però a ribadire, in sede di ricorso, che il tentato sequestro si
sarebbe svolto intorno alle ore 23:30 ([...]). In aggiunta, l'autore del
gravame si è pure contradetto su chi abbia avvisato suo padre,
allegando nella prima audizione di essere stato lui a chiamare suo
padre, dopo essere stato condotto al posto di polizia ([...]), mentre
nella seconda audizione afferma che sarebbe stata la polizia ad
effettuare la telefonata ([...]). In considerazione di quanto precede, le
allegazioni presentate dall'insorgente non possono essere ritenute
verosimili. Inoltre, non v'è ragione di ritenere che il ricorrente non
possa ricevere un'appropriata protezione statale contro l'eventuale
futuro agire illegittimo nei suoi confronti da parte di terzi,
segnatamente in virtù di quanto precedentemente esposto, ritenuto
che le autorità georgiane hanno la capacità di garantire una protezione
appropriata, disponendo di strutture funzionanti ed efficienti. In questo
contesto va altresì rilevato che l'insorgente ha omesso informazioni
importanti alle forze dell'ordine. Tale comportamento rende molto
difficoltoso il compito di protezione delle autorità di polizia, le quali non
dispongono così di un quadro completo della fattispecie. Infine, i motivi
d'asilo fatti valere nell'ambito della procedura in esame sono,
palesemente irrilevanti, considerato che il timore di rappresaglie da
parte di terzi, non costituisce di per sé, una persecuzione ai sensi
dell'art. 3 LAsi.
7.2 In considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di
questione dell'asilo, destituito d'ogni e benché minimo fondamento,
non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
8.
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali
l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento
(art. cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza
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1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]).
9.
9.1 Per gli stessi motivi citati al considerando 7 del presente giudizio,
non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Georgia possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005
(LStr, RS 142.20).
9.1.1 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella
massima del "non-refoulement". Anche altri impegni di diritto
internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione
del rimpatrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di
serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere
esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti
contrari a detti articoli; spetta all'interessato di rendere plausibile
l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni.
Nel caso concreto non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui il
ricorrente possa essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale ed
immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni. In altri
termini, quest'ultimo non ha saputo fornire un insieme d'indizi, oppure
presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e
concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti
che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate.
9.1.2 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso,
l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme
del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.
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9.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere
ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di
provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo
in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza
generalizzata o emergenza medica. Qualora venga constatato un
pericolo concreto deve essere concessa l'ammissione provvisoria,
salvi i casi di cui l'art. 83 cpv. 7 LStr (cfr. Foglio Federale del n. 20 del
20 maggio 2002 pag. 3433 [FF 2002 3433]).
9.2.1 Il TAF osserva nondimeno che, dopo l'armistizio del
12 agosto 2008 negoziato, tramite l'Unione Europea, da Russia e
Georgia, in quest'ultimo Paese non vige attualmente una situazione di
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme
della popolazione nella totalità del territorio nazionale.
9.2.2 Quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è ancora
giovane ed ha una certa esperienza professionale come contadino.
Inoltre, egli dispone di una rete sociale in patria, segnatamente suo
padre nonché dei cugini a B._______ ed una prozia a Gori ([...]).
Peraltro, non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria
(v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame
d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza
dell'autore del gravame in Svizzera per motivi medici. In siffatte
circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome
adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con
riferimento alle effettive possibilità per lo stesso di un adeguato
reinserimento sociale nel suo Paese d'origine.
9.2.3 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione
dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie.
9.3 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il
ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni
documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è
dunque pure possibile.
10.
In considerazione di quanto precede, anche in materia
d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va
disatteso e la querelata decisione confermata.
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11.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
12.
Ritenuto che il ricorso era privo di probabilità d'esito favorevole, la
domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).
13.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico dell'insorgente (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico
dell'insorgente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del
Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della
presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione Soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto
UFM)
- D._______ (in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Carlo Monti
Data di spedizione:
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