B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-6199/2019
Sen t en z a d e l 2 d i c emb r e 2 0 1 9
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo (giudice unico),
con l'approvazione della giudice Regula Schenker Senn,
cancelliera Sebastiana Bosshardt.
Parti
A._______, nata il (…),
e suo figlio
B._______, nato il (…),
Russia,
entrambi patrocinati dalla MLaw Tindara Santoro,
SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e
Svizzera centrale - Caritas Svizzera,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allonta-
namento;
decisione della SEM del 13 novembre 2019 / N (…).
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Visto:
la domanda di asilo che l'interessata ed il figlio hanno presentato in Sviz-
zera il 14 settembre 2019,
i verbali relativi al rilevamento delle generalità del 24 settembre 2019 (cfr.
atto […]-18/7 [di seguito: verbale 1]) e al colloquio personale Dublino del
27 settembre 2019 (cfr. atto [...]-22/3 [di seguito: verbale 2]),
la prima decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito:
SEM) dell'11 ottobre 2019, mediante la quale la SEM non è entrata nel me-
rito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS
142.31) ed ha pronunciato il trasferimento degli interessati verso la Fran-
cia,
il ricorso del 21 ottobre 2019 inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo
federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione,
la decisione incidentale del tribunale del 24 ottobre 2019 che invitava l'au-
torità inferiore a presentare una risposta al ricorso,
la decisione del 25 ottobre 219 con la quale la SEM annullava il precedente
provvedimento dell'11 ottobre 2019 e riprendeva la procedura di prima
istanza,
i due atti medici F2 del 23 ottobre 2019 inerenti l'interessata, rispettiva-
mente il figlio (cfr. atti [...]-57/4 e [...]-58/2),
il rapporto medico del 30 ottobre 2019 (F4) inerente il richiedente (cfr.
atto [...]-49/3) che conferma in particolare la diagnosi di asma bronchiale
atopica e rinocongiuntivitie allergica e diagnostica che il torace escavato
del bambino non ha limitazioni cardiopolmonari; altresì risulta che il bam-
bino al momento della visita non avrebbe presentato alcun sintomo ("ak-
tuell beschwerdefrei"),
il diritto di essere sentito dell'8 novembre 2019 in merito al summenzionato
rapporto medico F4,
la decisione della SEM del 13 novembre 2019, notificata il 15 novem-
bre 2019 (cfr. risultanze processuali), mediante la quale l'autorità inferiore
non è nuovamente entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi
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dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferi-
mento degli interessati verso la Francia,
il ricorso del 22 novembre 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata: 25 novembre 2019) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo
federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione della SEM
con il quale i ricorrenti hanno concluso innanzitutto alla sospensione, in via
supercautelare, dell'esecuzione dell'allontanamento ed alla concessione
dell'effetto sospensivo al ricorso; in seguito, all'annullamento della deci-
sione impugnata ed alla restituzione degli atti di causa alla SEM per un
esame nazionale della domanda d'asilo; altresì, hanno presentato una do-
manda di esenzione dal pagamento anticipato delle spese di giudizio,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una deci-
sione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il
ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a‒
c e art. 52 PA,
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con
l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è
motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di
scritti,
che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di
una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato
terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della
procedura di asilo e allontanamento,
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che, prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la com-
petenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri
previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di de-
terminazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda
di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cit-
tadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento
Dublino III),
che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale respon-
sabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata
nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa a carico del
richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5
consid. 6.2),
che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di pro-
tezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello
individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15),
che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni
criterio per la determinazione dello Stato membro competente – enumerato
al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7
par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regola-
mento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei
criteri),
che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base
della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato
domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino
III),
che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese:
take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determina-
zione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF
2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1),
che, giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile
trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato
come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussi-
stono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni
di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento
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inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo
Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato
membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per veri-
ficare se un altro Stato membro possa essere designato come competente,
che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è te-
nuto a riprendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 23,
24, 25 e 29 – il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha
presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio
di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b
Regolamento Dublino III),
che, giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovra-
nità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato
membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazio-
nale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche
se tale esame non gli compete,
che, nel caso di specie, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rive-
lato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURO-
DAC», che gli interessati hanno depositato una domanda d'asilo in Francia
il 26 settembre 2018 e poi nuovamente il 30 luglio 2019,
che il 27 settembre 2019 la SEM ha presentato alle autorità francesi com-
petenti, nei termini fissati all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III una ri-
chiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento
Dublino III,
che il 4 ottobre 2019, queste autorità hanno espressamente accettato il tra-
sferimento dei ricorrenti verso la Francia, in applicazione della stessa di-
sposizione,
che gli insorgenti non hanno contestato né di aver depositato una domanda
di asilo in Francia, né che questo Stato sia competente per trattare la loro
domanda,
che, di conseguenza, la competenza della Francia è di principio data,
che non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemi-
che nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti,
che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi
dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III),
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che, peraltro, il paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario, della
CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre
pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105),
della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifu-
giati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gen-
naio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni,
che, di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in par-
ticolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una proce-
dura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale
ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva
2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013
recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello
status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva
2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013
recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazio-
nale [di seguito: direttiva accoglienza]; cfr. fra le tante: sentenza del Tribu-
nale D-5996/2019 del 21 novembre 2019),
che, diversamente da quella che è la situazione ritenuta per la Grecia, ad
oggi non risulta – dalle ribadite e concordi posizioni dell'Alto Commissariato
delle Nazioni unite per i rifugiati (ACNUR), dal Commissario per i diritti
umani del Consiglio d'Europa, oltre che delle numerose organizzazioni
non-governative internazionali (cfr. segnatamente sentenza della Corte eu-
ropea dei diritti dell'uomo – che la legislazione in materia d'asilo in Francia
non venga applicata, né che la procedura d'asilo sia caratterizzata da ca-
renze strutturali tali da concludere che le domande di asilo non vengano
trattate seriamente dalle autorità preposte, né che non vi siano effettive vie
di ricorso, né che i richiedenti non siano protetti contro rinvii abusivi verso
i paesi d'origine (cfr. sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Gre-
cia del 21 gennaio 2011, 30696/09),
che in seguito, i richiedenti considerano che ritenuti i problemi di accesso
all'alloggio ed alle cure mediche in Francia, l'autorità inferiore non avrebbe
valutato compiutamente l'opportunità di far uso delle clausole discreizionali
previste dal Regolamento Dublino ai fini di un esame nazionale della do-
manda d'asilo; che essi fanno dunque riferimento alla clausola di sovranità
di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III, rispettivamente all'art. 29a
cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 ago-
sto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), disposizione che concretizza in diritto in-
terno svizzero la clausola di sovranità; che ai sensi dell'art. 29a cpv. 3
OAsi 1 se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito
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della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro
Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda,
che i ricorrenti non hanno dimostrato che lo Stato di destinazione non sia
intenzionato a riprenderli in carico ed a portare a termine la procedura re-
lativa alla loro domanda di protezione in violazione della direttiva proce-
dura,
che, inoltre, i ricorrenti non hanno apportato qualsivoglia indizio serio e
concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispet-
terebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno
nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, riviandoli in un paese dove la
loro vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da
dove rischierebbero di essere respinti in un tale paese,
che altresì, per quanto riguarda l'accesso all'alloggio, il Tribunale rileva che
nel caso in disamina agli atti non figurano elementi tali da indurre a conclu-
dere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe i ricorrenti
al rischio di essere privati del sostentamento minimo e di subire delle con-
dizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza o dell'art. 3
CEDU,
che malgrado essi allegano in sede ricorsuale che in Francia vi sarebbero
problemi quanto all'accesso all'alloggio e che essi rischierebbero dunque
di ritrovarsi senza una dimora; che invero, avrebbero già ricevuto una de-
cisione di sfratto, si osserva che l'ordinanza di sfratto del 20 agosto 2019,
erroneamente non teneva conto della riapertura della procedura d'asilo
(riesame) del 30 luglio 2019 2019 (cfr. registrazioni EURODAC e allegato
6h), ma si basava sulla fine della procedura dopo il ritiro della prima do-
manda da parte degli interessati; che di conseguenza l'interessata avrebbe
potuto fare ricorso contro tale ordinanza,
che ad ogni modo, essendo la procedura di asilo nuovamente aperta, non
vi sono fondati motivi di ritenere che le autorità francesi, non metteranno i
ricorrenti al beneficio di un alloggio come d'altronde fatto per la prima volta,
che inoltre, per quanto riguarda i timori di essere ricercati dai servizi segreti
russi a causa del marito in caso di ritorno in Francia, occorre constatare
che gli insorgenti potranno far valere i loro timori alle competenti autorità
francesi al fine di richiederne la loro protezione,
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che come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella decisione impu-
gnata si può ritenere che le autorità di polizia francesi siano funzionanti e
disposte e in misura di offrire una protezione adeguata agli insorgenti,
che, in altre parole, essi non hanno fornito indizi seri suscettibili di compro-
vare che le loro condizioni di vita o la loro situazione personale sarebbero
tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3
Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Francia,
che, ad ogni modo, appartiene ai ricorrenti sollevare l'eventuale violazione
dei loro diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle
autorità dello Stato in questione,
che infine, i ricorrenti invocano i loro problemi medici, in particolare quelli
del figlio, per opporsi al trasferimento in Francia; che segnatamente, man-
cherebbe un'istruzione totale per quanto riguarderebbe le loro problemati-
che di natura psichiatrica, pur già menzionate nel corso del Colloquio Du-
blino e già oggetto del primo ricorso,
che l'assenza di atti medici all'incarto dopo il 30 ottobre 2019 non esente-
rebbe l'autorità inferiore dai suoi obblighi di istruzione,
che tali argomenti non possono essere seguiti dallo scrivente Tribunale;
che invero, dagli atti risulta che la SEM, il 28 ottobre 2019 ha richiesto al
servizio Medic-Help del Centro federale di C._______ di richiamare il ricor-
rente ad una nuova visita medica ed ha invitato il medico curante ad espri-
mersi sulle problematiche mediche e psicologiche fatte valere e a compi-
lare un rapporto medico (F4) contenente la diagnosi, il trattamento medico
eventualmente necessario in futuro ed eventuali esami/consultazioni me-
diche da specialisti ancora necessarie (cfr. atti [...]-45/1 e [...]-46/2),
che l'interessato è stato dunque visitato dal medico curante il 30 otto-
bre 2019 ed al momento della visita ha dichiarato di non avere problemi
("aktuell beschwerdefrei"); che allegare nel corso del diritto di essere sen-
tito che a causa della barriera linguistica il bambino non avrebbe potuto
parlare con il medico delle sue difficoltà psicologiche appare all'occorrenza
pretestuoso; che proprio in questa circostanza essi avevano l'occasione di
informare il medico circa tutti i loro problemi; che d'altra parte non risulta
neppure comprensibile il motivo per il quale la madre avrebbe informato il
medico unicamente in merito all'asma ed alla deformazione al petto la ma-
dre avrebbe infatti potuto perlomeno segnalare tali problematiche al me-
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dico così come ha fatto per l'allergia e la deformazione al petto; che il me-
dico avrebbe in seguito potuto valutare la necessità di un interprete rispet-
tivamente di una visita specialistica,
che dal rapporto medico non risultano difficoltà di comprensione/espres-
sione tra il medico curante e il paziente, rispettivamente la madre,
che tali censure risultano dunque essere strumentali e con ottica dilatoria,
che altresì, si osserva infine che giusta l'art. 26a LAsi i richiedenti l'asilo
hanno l'obbligo di far valere i problemi medici di cui soffrono,
che dunque non si può sostenere che la SEM non ha effettuato alcuna
istruzione in merito ai problemi psichiatrici avendo richiesto un ulteriore vi-
sita medica per l'interessato,
che inoltre, i problemi medici di cui soffrono gli insorgenti non costituiscono
neppure un ostacolo al trasferimento,
che invero, il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi
medici costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in casi ec-
cezionali,
che ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interes-
sato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar pre-
supporre che a seguito del trasferimento la sua morte appaia come una
prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito
del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7 e relativi riferi-
menti),
che la CorteEDU ha a tal proposito precisato che una violazione dell'art. 3
CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere
che la persona – in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di
destinazione – sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido e ed
irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle in-
tense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr.
sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016,
41738/10, §180-193),
che all'occorrenza tale non è il caso dei ricorrenti,
che stando ai rapporti medici agli atti, all'insorgente è stata diagnosticata
un'asma bronchiale atopica, rinocongiuntivite allergica, un torace escavato,
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ma senza limitazioni di funzioni cardiopolmonari, trattati con LABA e ste-
roidi inalatori; che altresì, egli dispone di un kit di emergenza (EpiPen
0,3mg); che malgrado il ricorrente dovrà proseguire con la terapia per l'a-
sma ancora per molto tempo (cfr. F4 del 30 ottobre 2019), tali farmaci sono
reperibili pure in Francia,
che al bambino è stata inoltre diagnosticata una molluscosi classica (cfr.
F2 del 18 settembre 2019 e F2 del 23 ottobre 2019 in trattamento con Nu-
traplus crema,
che alla madre sono stati prescritti uno Spray di riserva (Zolmig Nasal
2.5mg) per trattare gli episodi di emicrania,
che, inoltre, è notorio che lo Stato di destinazione dispone di infrastrutture
mediche sufficienti,
che la Francia, in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve
provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanita-
ria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il tratta-
mento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la neces-
saria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di acco-
glienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assi-
stenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva),
che peraltro, non esistono elementi che inducano a pensare che la Francia
li avrebbe privati di cure mediche adeguate o che lo farebbe in futuro,
che infine, in caso di necessità, al momento della partenza i farmaci neces-
sari possono comunque essere prescritti agli insorgenti per il prosieguo
della terapia in Francia,
che gli insorgenti possono quindi essere trasferiti in Francia; che, del resto
non vi è motivo di dubitare che l'autorità preposta comunichi allo Stato in
questione la situazione medica dei ricorrenti (cfr. art. 31 e 32 Regolamento
Dublino III),
che infine, per quanto riguarda l'esistenza di motivi umanitari, i ricorrenti
censurano che la SEM non avrebbe fatto uso del potere discrezionale di
cui disporrebbe,
che la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere
di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che la modifica
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dell'art. 106 cpv. 1 LAsi ha ristretto il potere d'esame del Tribunale; che per-
tanto il Tribunale può e deve unicamente controllare che l'autorità inferiore
abbia esercitato il suo potere d'apprezzamento ovvero se la SEM ha fatto
uso di tale potere d'apprezzamento e se l'ha fatto secondo criteri oggettivi
e trasparenti; che in questi casi il Tribunale non può sostituire il suo apprez-
zamento a quello dell'autorità inferiore,
che nella fattispecie, dagli atti non appaiono elementi per ritenere che l'au-
torità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria tale potere di apprez-
zamento,
che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui
all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III,
che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte
della Svizzera, la Francia è competente dell'esame della domanda di asilo
dei ricorrenti ai sensi Regolamento Dublino III ed è tenuto a riprenderli in
carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25, 29 Regolamento
Dublino III,
che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della do-
manda di asilo dei ricorrenti, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi
ed ha pronunciato il loro trasferimento verso la Francia conformemente
all'art. 44 LAsi, posto che i ricorrenti non possiedono un'autorizzazione di
soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1),
che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera di-
stinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione
del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStrI, (RS
142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non
entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18
consid. 5.2),
che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione
della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronun-
cia il trasferimento dalla Svizzera verso la Francia, confermata,
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di con-
cessione dell'effetto sospensivo è senza oggetto,
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen-
zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese pro-
cessuali è divenuta senza oggetto,
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che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che
seguono la soccombenza sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale
ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sen-
tenza.
3.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto-
nale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt
Data di spedizione: