B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-6200/2017
ici
Sen t en z a d e l 2 6 ma r z o 2 0 1 9
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
David R. Wenger, Contessina Theis,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nato il (…),
B._______, nata il (…),
C._______, nato il (…),
D._______, nata il (…),
Afghanistan,
tutti patrocinati dal Sig. Rosario Mastrosimone,
Servizio giuridico SOS,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza esecuzione dell’allontanamento);
decisione della SEM del 29 settembre 2017 / N (…).
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Fatti:
A.
Gli interessati, cittadini afgani di etnia tagica e confessione sunnita nati e
cresciuti nella provincia di Kapisa, hanno depositato una domanda d’asilo
in Svizzera il 26 novembre 2015 congiuntamente al loro figlio E._______.
Nel corso dell’audizione sulle generalità i richiedenti asilo, che in Afghani-
stan avrebbero risieduto in due diversi villaggi, hanno dichiarato di essersi
trasferiti in Iran nel 2011, laddove si sarebbero sposati, dirigendosi poi in
Europa dopo quattro anni di soggiorno in tale paese (cfr. atto A7, pag. 2 e
seg.; atto A8, pag. 2 e seg.).
Sentiti sui motivi d’asilo, questi hanno in primo luogo precisato di essersi
sposati a Kabul per questioni logistiche, convivendo poi per qualche tempo
a F._______ (nei verbali: G._______), villaggio natale di A._______ sito nel
distretto di J._______. Proprio quest’ultimo, a partire dall’estate del 2009
sarebbe stato impiegato presso il contractor statunitense KBR, società at-
tiva in seno alla base aerea di Bagram. A causa di ciò, egli avrebbe ricevuto
delle minacce telefoniche da degli sconosciuti. Col passare del tempo la
situazione sarebbe addivenuta vieppiù tesa finché una notte, delle persone
ignote avrebbero gettato una bomba a mano nella casa degli insorgenti.
Usciti indenni dell’esplosione, i richiedenti asilo, sarebbero stati aiutati dai
vicini di casa, per poi trovare rifugio presso un parente. Sempre a riguardo
di tali eventi, A._______ ha precisato di essersi rivolto alle autorità per de-
nunciare le minacce e l’attacco esplosivo e che il giorno seguente tale av-
venimento una pattuglia della polizia si sarebbe recata sul posto per effet-
tuare un sopralluogo. Sennonché, pochi giorni dopo, gli interessati avreb-
bero ricevuto un’ulteriore telefonata minatoria. Pertanto, essi avrebbero de-
ciso di lasciare il paese. A._______ teme in particolare le azioni di gruppi
estremisti quali lo “Stato Islamico” o i Talebani (cfr. atto A21, pag. 2 e seg.
e A23, pag. 2 e seg.).
Il 2 maggio 2017 B._______ ha dato alla luce la figlia Niayesh.
B.
Con decisione del 29 settembre 2017, notificata il 3 ottobre 2017 (cfr. atto
A30) la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto
la succitata domanda d’asilo. L’autorità di prime cure ha tuttavia ritenuto
inesigibile l’esecuzione dell’allontanamento dei richiedenti asilo, da cui la
contestuale ammissione provvisoria in Svizzera.
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C.
Il 2 novembre 2017 gli interessati sono insorti contro detta decisione di-
nanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), postu-
lando la concessione dell’asilo; in subordine la ritrasmissione degli atti alla
SEM per una nuova valutazione in merito alla sussistenza della qualità di
rifugiato; contestualmente e con protesta di spese e ripetibili, di essere am-
messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal
versamento delle spese processuali e del relativo anticipo.
D.
Il 20 novembre 2017 i ricorrenti hanno trasmesso al Tribunale due scritti in
lingua straniera in originale.
E.
Il Tribunale, con decisione incidentale del 18 dicembre 2017, ha accolto la
domanda di assistenza giudiziaria su riserva della presentazione di un’at-
testazione di indigenza. Nella medesima occasione ha invitato gli insor-
genti a produrre le traduzioni in una lingua ufficiale svizzera dei mezzi di
prova annessi allo scritto summenzionato.
F.
Ossequiati i termini per la trasmissione della documentazione richiesta, il
Tribunale ha trasmesso gli allegati ricorsuali alla SEM perché questa pre-
sentasse la propria risposta.
G.
L’autorità inferiore, con scritti del 12 e 20 febbraio 2018, ha quindi inoltrato
le proprie considerazioni in merito.
H.
Lo scambio scritti si è concluso con la replica dei ricorrenti del 20 marzo
2018.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull’asilo (LAsi, diritto anteriore applicabile secondo il
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cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015
nLAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per
le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF,
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità
menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105
LAsi). L’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA.
I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore,
sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un inte-
resse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi
contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’ina-
deguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribu-
nale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle con-
siderazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni
delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stati i ricorrenti posti al
beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione
dell’allontanamento con decisione del 18 agosto 2017 e non avendo egli
censurato la pronuncia dell’allontanamento, oggetto del litigio in questa
sede risulta essere esclusivamente il riconoscimento dello statuto di rifu-
giato e la concessione dell’asilo.
4.
4.1 L’autorità inferiore ha motivato la decisione avversata principalmente
sulla base del fatto che i richiedenti asilo non avrebbero reso verosimile un
rischio di persecuzione ai sensi dell’art. 3 LAsi. La SEM è infatti dell’opi-
nione che gli interessati avrebbero fornito dichiarazioni contraddittorie in
merito al loro matrimonio, dichiarando in un primo momento di essersi spo-
sati in Iran ed in seguito a Kabul. Inoltre, B._______ avrebbe dapprima
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asserito di essere nata e cresciuta a H._______ salvo poi indicare
I._______. Da ciò discenderebbe che in assenza di matrimonio, i richie-
denti asilo non avrebbero potuto convivere per quasi un mese e mezzo nel
paese natale e pertanto nemmeno vissuto la presunta esplosione e le suc-
cessive minacce telefoniche. Del resto, il certificato di matrimonio prodotto
sarebbe in contrasto con quanto asserito, visto che indicherebbe Kabul
quale luogo di residenza della sposa. Oltremodo, a mente dell’autorità di
prima istanza, la stessa celebrazione del matrimonio a Kabul renderebbe
inattendibile i timori del ricorrente, dal momento che se questi fosse effetti-
vamente stato minacciato di morte in tre occasioni, non avrebbe continuato
a vivere a F._______. Ancora, le allegazioni di A._______ a proposito delle
telefonate minatorie differirebbero in maniera importante, visto che nell’au-
dizione sui fatti egli avrebbe parlato di tre episodi, salvo smentirsi in seguito
aggiungendo una quarta telefonata susseguente all’attacco dinamitardo.
Nel prosieguo della sua disamina, la SEM ha messo in dubbio anche lo
stesso impiego dell’insorgente presso la ditta KBR. Nonostante il ricorrente
abbia asserito di aver svolto detta mansione per quasi due anni e mezzo,
a mente dell’autorità inferiore questi non sarebbe stato in grado di precisare
se il nome del contractor citato fosse una sigla o altro né tantomeno di
illustrare una giornata tipo di lavoro (a riguardo della quale egli si sarebbe
semplicemente limitato ad addurre di aver riempito dei sacchetti di sabbia
e di aver installato delle barriere). L’interessato avrebbe anche descritto in
maniera vaga l’interno dell’aeroporto di Bagram, ossia il suo luogo di la-
voro. L’autorità di prima istanza ha d’altro canto espresso forti dubbi anche
in merito alla veridicità dell’esposto inerente l’esplosione, posto che lo
stesso mal si sposerebbe con l’assenza di testimoni al momento dell’acca-
duto. Inoltre, le dichiarazioni di A._______ a proposito del periodo succes-
sivo sarebbero a loro volta contraddittorie, stante il fatto ch’egli avrebbe
inizialmente dichiarato di non essere più rientrato al luogo di residenza ed
in seguito di essersi recato nuovamente in loco per procurarsi i mezzi di
prova poi prodotti nel corso della procedura d’asilo. D’altro canto le rispet-
tive esposizioni dei ricorrenti sarebbero da ritenersi a tal punto stereotipate
ed identiche da apparire apprese a memoria. Altresì, l’assenza di cono-
scenza da parte di B._______ quanto ai problemi del marito apparrebbe
insensata, posto che in un primo momento ella si sarebbe trincerata dietro
questioni socioculturali affermando di non sapere nulla dell’accaduto, per
poi fornire invece dettagli di vario genere dietro sollecito dell’auditore. Allo
stesso modo, risulterebbe singolare che la ricorrente non abbia menzio-
nato spontaneamente l’ultima telefonata nonostante la sua presenza in tale
frangente. Per di più, i mezzi di prova prodotti non contribuirebbero a ren-
dere verosimili i motivi d’asilo addotti, posto il valore probatorio quasi nullo
determinato dalla notoria disponibilità all’acquisto e da alcune inesattezze
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contenutistiche, quali la menzione della ETELAF e non della KBR a titolo
di datrice di lavoro. I timori di A._______ rispetto alle azioni di gruppi fon-
damentalisti, ha concluso l’autorità inferiore, sarebbero del resto ininfluenti
in quanto riconducibili alla situazione di insicurezza generalizzata in essere
nel paese d’origine.
4.2 Con ricorso gli insorgenti, dopo aver precisato i fatti esposti in corso di
procedura, avversano la valutazione della SEM. In primis andrebbe tenuto
conto del deposito del certificato che confermerebbe la celebrazione del
matrimonio dei ricorrenti in Afghanistan. Sempre a tal riguardo, l’autorità di
prima istanza non avrebbe del resto sufficientemente considerato le spie-
gazioni fornite dai ricorrenti, limitandosi a torto a sancire l’insindacabilità
della contraddizione sulla scorta della trascrizione dei verbali. Del resto, la
spiegazione fornita da entrambi sarebbe stata coerente e le audizioni sulle
generalità particolarmente brevi e schematiche, cosa ingenerante un mag-
gior rischio di equivoci e di approssimazione. D’altro canto, le disattenzioni
nella fase di rilettura non sarebbero rare né estranee alla procedura d’asilo.
Circa l’incongruenza sul luogo d’origine andrebbe pure constatato come la
SEM non avrebbe chiesto a B._______ di dove fosse originaria, bensì dove
vivessero a quel tempo i suoi genitori. In realtà, l’autorità di prima istanza
non avrebbe approfondito se vi fosse una reale differenza di significati tra
le località indicate e se i chiarimenti forniti dalla richiedente asilo potessero
risultare plausibili. Altresì, per quanto concerne l’assenza di convivenza in
Afghanistan, i ricorrenti non avrebbero mai indicato di aver risieduto stabil-
mente a Kabul e non si spiegherebbero tale menzione nel certificato di ma-
trimonio, forse imputabile alle proprietà immobiliari del padre di B._______
nella capitale. Allo stesso modo, il fatto di essere tornato a F._______ si
spiegherebbe sulla base di alcune peculiarità culturali in quanto A._______
avrebbe temuto unicamente per la sua incolumità, escludendo che i perse-
cutori potessero prendersela con la sua famiglia e che l’esposizione a pe-
ricolo fosse elevata solo fuori da casa. Per quanto concerne le le minacce
telefoniche andrebbe del resto tenuto conto del fatto che l’esplosione
avrebbe costituito il fattore chiave, ossia il momento nel quale le stesse si
sarebbero concretizzate. Sarebbe dunque probabilmente per questo mo-
tivo che A._______ avrebbe inizialmente riferito di soli tre episodi. L’acro-
nimo della KBR non avrebbe oltremodo alcun significato particolare in
quanto si tratterebbe semplicemente del frutto di una passata fusione tra
due compagnie, tanto che nessuno vi si riferirebbe in esteso. Al contractor
in questione sarebbero d’altro canto state appaltate una serie di funzioni
perfettamente compatibili con quelle elencate dall’insorgente. Le dichiara-
zioni dell’interessato a proposito delle attività da lui svolte in favore della
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compagnia, peraltro supportate dalla descrizione del percorso e dei con-
trolli necessari per recarsi al lavoro, non sarebbero inoltre a tal punto lacu-
nose da inficiare la credibilità del suo resoconto. Egli avrebbe infatti lavo-
rato in qualità di semplice operaio adibito a mansioni semplici e ciò durante
un periodo caratterizzato da un certo numero di attacchi di gruppi fonda-
mentalisti nei confronti delle forze NATO stanziate a Baghram. Ora, la de-
scrizione del luogo fornita dal ricorrente fornirebbe un’idea molto chiara del
tipo di struttura, del clima di lavoro e del periodo storico. Ancora, a propo-
sito dell’esplosione, non sarebbe chiaro in che modo la SEM abbia riscon-
trato delle incongruenze nelle allegazioni dell’insorgente. Ove si consideri
la struttura classica delle abitazioni e dei quartieri afgani e la natura dell’or-
digno, parrebbe invero logico che questi abbia ipotizzato che la bomba a
mano fosse stata lanciata e non collocata, e ciò dall’unico punto utile. D’al-
tro canto, la circostanza secondo cui in sede di denuncia egli non abbia
potuto menzionare l’identità degli assalitori confermerebbe la sua tesi circa
l’assenza di testimoni. Quo all’incongruenza sul ritorno a casa dopo l’esplo-
sione, il richiedente asilo giustifica le sue dichiarazioni adducendo che in
un primo momento egli si sarebbe riferito al fatto di non essere tornato ad
abitare in tale luogo. Non di meno, annoverare tra gli indizi di inverosimi-
glianza l’eccessiva coerenza tra quanto dichiarato dai ricorrenti avrebbe
dell’incredibile. Da un lato, un apprendimento mnemonico di quanto acca-
duto andrebbe ben oltre alle capacità umane; dall’altro si constaterebbe
facilmente come solo occasionalmente le risposte sarebbero state identi-
che. Oltremodo, rimproverare a B._______ di non aver acquisito sufficienti
informazioni dal marito sarebbe decisamente singolare se rapportato alla
supposta identità delle allegazioni. Proprio tale circostanza sarebbe del re-
sto perfettamente plausibile, conto tenuto della realtà afgana. D’altronde,
la valutazione della SEM a proposito dei documenti prodotti sarebbe inso-
stenibile. I mezzi di prova dovrebbero infatti essere oggetto di una valuta-
zione attenta ed individualizzata. In altri termini, il fatto che in passato l’au-
torità di prima istanza sia stata confrontata con documentazione falsificata
non permetterebbe di ritenere che ogni documento proveniente dall’Afgha-
nistan debba essere ritenuto d’acchito privo di valore probatorio (cosa che
equivarrebbe peraltro a rendere impossibile al richiedente asilo la dimo-
strazione delle proprie allegazioni). L’indicazione di ETELAF al posto di
KBR non sarebbe inoltre decisiva, dal momento che mal si comprende-
rebbe il motivo per il quale l’insorgente avrebbe dovuto pagare due diversi
organismi per farsi rilasciare detti mezzi di prova, senza tuttavia curarsi di
utilizzare sempre la stessa denominazione. La spiegazione più semplice
sarebbe invero che con la menzione ETELAF ci si sarebbe voluti riferire al
fatto che il ricorrente sarebbe stato preso di mira per aver collaborato con
le forze straniere.
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4.3 In sede di risposta l’autorità di prima istanza si è sostanzialmente limi-
tata a rinviare alle considerazioni esposte nella decisione impugnata. Quo
ai mezzi di prova prodotti nel corso della procedura ricorsuale, la SEM ha
inoltre osservato che gli stessi sarebbero privi di ogni valore probatorio.
4.4 Nella propria replica gli insorgenti ribadiscono la necessità di conside-
rare i documenti in questione senza preconcetti nell’ambito di una valuta-
zione d’insieme dei motivi d’asilo.
5.
5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 cpv. 1 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo
statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifu-
giato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2). Giusta
l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ul-
tima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza,
religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o
per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte
a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo
della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che compor-
tano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Chiunque
domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qua-
lità di rifugiato.
5.2 La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con
una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in par-
ticolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o
contradditorie non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante
su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
5.3 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l’asilo siano
sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso
dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad-
dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti
o all’esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi-
mili ai sensi dell’art. 7 LAsi. Occorre altresì che il richiedente stesso appaia
come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qua-
lità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi
di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li
espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta
dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardi-
vamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega
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la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni
del richiedente l’asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è suf-
ficiente che l’autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa
alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione
dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non
deve infatti ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni
singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli
elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque de-
terminare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino prepon-
deranti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi
citata).
6.
6.1 Le dichiarazioni degli insorgenti a proposito delle telefonate minatorie
ricevute e del presunto attacco dinamitardo di cui sarebbero stati vittime
non convincono il Tribunale. In primo luogo, dagli atti di causa emerge
un’indubbia discordanza tra quanto da loro addotto nel corso delle rispet-
tive audizioni sulle generalità e la versione proposta in seguito. Salta in
particolare agli occhi il fatto che entrambi, in un primo momento, hanno
asserito di essersi sposati in Iran, e più precisamente a Hormozgan (cfr.
atto A7, pag. 3 e atto A8, pag. 3). Tale indicazione è inoltre difficilmente
imputabile ad una svista, posto che nella medesima occasione B._______,
parlando dell’espatrio, si è riferita al partner con l’appellativo di futuro ma-
rito (cfr. atto A8, pag. 6). È invece solo nel corso della successiva audizione
sui motivi d’asilo che i due hanno fatto menzione di Kabul quale luogo di
matrimonio (cfr. atto A21, pag. 4 e atto A23, pag. 4). Purché lo possa sem-
brare, la questione non è affatto priva di risvolti relativamente ai motivi
d’asilo addotti. I ricorrenti hanno infatti collocato il tentativo di attentato in
un breve periodo di vita coniugale in Afghanistan susseguente al matrimo-
nio (cfr. atto A21, pag. 5, 11 e atto A23, pag. 4). Ora, facendo fede alla loro
prima versione dei fatti, il periodo in questione nemmeno sarebbe esistito.
Sempre a tal riguardo, non si può inoltre fare a meno di constatare come
l’attestato di matrimonio prodotto a sostegno della seconda versione dei
fatti, più che giungere in loro soccorso, fa sorgere ulteriori dubbi in merito
a tale aspetto biografico. In tale documento, quale luogo di residenza della
sposa, è infatti indicato Kabul, cosa che non corrisponde con il resoconto
degli insorgenti (cfr. mezzi di prova incarto SEM). Ciò posto e conto tenuto
del fatto che i chiarimenti proposti dai ricorrenti nel corso della procedura
di prima istanza (cfr. decisione impugnata, pag. 3, alla quale è opportuno
rinviare) e nello stesso gravame, non possono considerarsi in alcun modo
risolutivi, vi è luogo di dubitare quanto alla verosimiglianza degli eventi ad-
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dotti. A ciò si aggiunge una narrazione a tratti stereotipata e poco detta-
gliata delle minacce telefoniche sofferte, a riguardo delle quali A._______
si è limitato a riportare grossolanamente il contenuto di una di queste, as-
serendo poi che le altre sarebbero state simili (cfr. atto A21, pag. 9) e
B._______ non ha inizialmente saputo riferire alcunché, cosa che, seppur
possa in parte spiegarsi sulla base di considerazioni di ordine sociocultu-
rale, è difficilmente conciliabile con i successivi dettagli da lei rivelati a
fronte delle richieste dell’autorità di prima istanza (cfr. atto A23, pag. 6, 7,
10, 11, 12). Oltremodo, sempre a tal soggetto, va osservato come
A._______, a precisa domanda, abbia in un primo momento quantificato
solo tre episodi (cfr. atto A21, pag. 9), salvo poi smentirsi in seguito aggiun-
gendone un quarto (cfr. atto A21, pag. 9). A tal riguardo non giunge inoltre
in soccorso dell’insorgente la giustificazione ricorsuale secondo la quale la
svista sarebbe da imputare alla centralità dell’attentato rispetto al suo vis-
suto, avendogli l’autorità richiesto semplicemente di indicare il numero
complessivo di telefonate. D’altro canto, l’autorità intimata ha a ragione
identificato un ulteriore elemento incongruente nella sua versione dei fatti,
posto che quest’ultimo ha dapprima espressamente (ed a più riprese) as-
serito di non aver fatto più ritorno al domicilio dopo l’attacco dinamitardo
(cfr. atto A21, pag. 12, 15) ed in seguito di essere rientrato a F._______ per
recuperare i documenti poi versati agli atti nel corso della procedura d’asilo
(cfr. atto A21, pag. 15). Vien da se che anche a tal proposito la tesi dell’inav-
vertenza lascia forti dubbi, vista la chiarezza delle risposte rese in prece-
denza. Al contrario, ciò che risulta più probabile è che il ricorrente, chiamato
a giustificare l’ottenimento di detti mezzi di prova, non abbia tenuto in de-
bita considerazione quanto asserito poc’anzi. A fronte di quanto sopra
esposto il Tribunale ritiene vi siano elementi più che sufficienti per dubitare
della veridicità della versione fornita dagli insorgenti quanto alle minacce
subite ed all’attacco esplosivo. Per quanto concerne tali aspetti ci si può
dunque esimere dall’analisi degli ulteriori aspetti litigiosi.
6.2 Quanto alla verosimiglianza dell’impiego del ricorrente in favore del
contractor statunitense KBR, la fattispecie non può però dirsi altrettanto
chiara. Certo, l’esposto di A._______ a proposito delle sue mansioni non è
particolarmente ricco di dettagli. Tuttavia, come lo ha rettamente indicato il
ricorrente, le considerazioni della SEM a proposito delle scarse cono-
scenze del significato della sigla in questione risultano a tratti pretestuose
e poco fondate. Il fatto che sia stato fatto riferimento al datore di lavoro con
l’acronimo ETELAF non è inoltre decisivo dal momento che quest’ultimo
corrisponde effettivamente alla declinazione in persiano della coalizione
militare in seno alla quale era attiva anche la compagnia privata citata (cfr.
il sito ufficiale della National Coalition of Afghanistan [یمل ائتالف , Etelaf-e
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Pagina 11
Milli]: consultato il 28 febbraio 2019). La questione
può tuttavia essere lasciata inevasa, dal momento che quandanche si vo-
glia partire dall’assunto che l’insorgente fosse effettivamente stato impie-
gato da KBR presso la base aerea di Baghram, tale circostanza non risul-
terebbe ad ogni modo sufficiente per il riconoscimento della qualità di rifu-
giato.
6.3 Infatti, nonostante nel contesto afgano vada riconosciuta l’esistenza di
categorie di persone maggiormente esposte al rischio di subire atti pregiu-
dizievoli, segnatamente coloro che sono considerate vicine al governo af-
gano o alla coalizione internazionale (cfr. sentenze del Tribunale D-
2112/2017 del 17 gennaio 2019 consid. 5.2, D-780/2017 del 13 giugno
2018 consid. 5.5 e riferimenti citati; E-4258/2016 del 20 dicembre 2017
consid. 5.3.2), un tale profilo, non può, ad esso solo, condurre per prassi a
comprovare l’esistenza, sia sul piano oggettivo che soggettivo (cfr. sulle
nozioni DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti), di un fondato timore
di persecuzione ai sensi dell’art. 3 LAsi (cfr. sentenze del Tribunale D-
7912/2016 del 12 febbraio 2018 consid. 5.4; D-5490/2017 del 12 luglio
2018 consid. 6.3). Seppure si possa a giusto titolo considerare che il fatto
di aver lavorato per KBR, laddove ammesso, abbia potuto esporre il ricor-
rente e la moglie ad un rischio astratto di intimidazioni ed altri atti pregiudi-
zievoli (cfr. sentenza del Tribunale D-3846/2017 del 19 marzo 2018 consid.
3.3; EASO, Country of Origin Information Report « Afghanistan Individuals
targeted by armed actors in the conflict, dic. 2017, pt. 1.2, pag. 28 e seg.;
UNHCR Eligibility Guidenlines for assessing the internationale protection
needs of asylum-seekers from Afghanistan, 10 aprile 2016, pag. 34 ss ; US
Department of State, Afghanistan 2014 Human Rights Report, pag. 2 e 18)
e conseguentemente permetta ai ricorrenti di considerarsi soggettivamente
a rischio, quanto risulta decisivo è l’esistenza di inizi concreti che lascino
presagire l’avvento di persecuzioni determinanti in materia d’asilo in un fu-
turo prossimo (cfr. sentenza del Tribunale D-3846/2017 consid. 3.4). Or
dunque, nel presente caso, in assenza di allegazioni verosimili a proposito
dei presunti atti intimidatori subiti (cfr. supra consid. 6), non vi è modo di
riscontrare un timore oggettivamente fondato di esposizione a pregiudizi
rilevanti in materia d’asilo in capo ai ricorrenti in quanto difettano indizi con-
creti in tal senso (cfr. sentenza del tribunale D-7906/2015 del 20 settembre
2016 consid. 5.2.3). L’esposizione di A._______, conto tenuto delle margi-
nali mansioni a lui affidate, non risulta invero particolarmente elevata (cfr.
ad esempio la situazioni degli interpreti, categoria che può invece avvalersi
di un rischio accresciuto, sentenza del Tribunale D-780/2017 consid. 5.7).
Pur non essendo decisivo, va altresì constatato come, a differenza di altri
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comprensori nelle vicinanze, il distretto di J._______ non paia particolar-
mente toccato dalle azioni del gruppo fondamentalista denominato “Tale-
bani” (cfr. BBC, Taliban threaten 70% of Afghanistan, consultato il 28 feb-
braio 2019 su ). In de-
finitiva, non si può dunque ritenere che i ricorrenti, che non sono stati in
grado di rendere verosimili gli atti intimidatori addotti, possano avvalersi di
un fondato timore di esposizione a pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi in caso
di un ipotetico ritorno in patria.
7.
Nel complesso è dunque a ragione che la SEM non ha riconosciuto lo sta-
tuto di rifugiato ed ha negato l’asilo agli interessati.
8.
Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccom-
benza, sarebbero da porre a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA non-
ché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008
[TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciononostante, avendo il TAF, con decisione in-
cidentale del 18 dicembre 2017, accolto l’istanza di assistenza giudiziaria
giusta l’art. 65 cpv. 1 PA, non sono riscosse le spese processuali.
9.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1
LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: