B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-620/2017
Sen t en z a d e l 1 5 f e bb r a i o 2 0 1 8
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Esther Marti, Contessina Theis,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nato il (…),
Afghanistan,
patrocinato dal Sig. Rosario Mastrosimone,
SOS Antenna Profughi,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Esecuzione dell'allontanamento;
decisione della SEM del 28 dicembre 2016 / N (…).
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Fatti:
A.
Il 30 settembre 2015 l’interessato ha presentato domanda d’asilo in Sviz-
zera dopo essere giunto illegalmente sul suolo elvetico (cfr. atto A9, pag.8).
A sostegno della sua richiesta, egli ha dichiarato, in sostanza e per quanto
è qui di rilievo (cfr. atto A9, e A20), di essere cittadino afgano di etnia tagica
originario di B._______, località sita nel distretto di Khan Abad in provincia
di Konduz. Ha inoltre addotto essersi recato Kabul nel 2014 laddove
avrebbe lavorato nel ramo dell’edilizia per sei mesi rispettivamente per un
anno. Sarebbe espatriato in quanto la sua casa sarebbe stata bombardata
e avrebbe perso le tracce della sua famiglia. Due suoi zii, militari di profes-
sione, sarebbero inoltre stati sequestrati e lui stesso avrebbe subito mi-
nacce dai talebani a seguito del suo rifiuto di unirsi a loro.
B.
Con decisione del 28 dicembre 2016 la Segreteria di Stato della migrazione
(di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d’asilo pronunciando
nel contempo l’allontanamento dell’interessato dalla Svizzera ed ordinan-
done l’esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
Il 30 gennaio 2017 l’interessato ha inoltrato ricorso contro la menzionata
decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribu-
nale) chiedendone l’annullamento limitatamente alla questione dell’esecu-
zione dell’allontanamento con contestuale concessione dell’ammissione
provvisoria. Egli ha altresì presentato una domanda volta alla dispensa dal
pagamento anticipato delle spese processuali.
D.
In data 16 febbraio 2017, il Tribunale, ritenuta la sussistenza di motivi par-
ticolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa
del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), ha rinunciato a richiedere il ver-
samento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel
contempo, ha invitato l’autorità inferiore ad esprimersi in merito al ricorso.
G.
Il 27 febbraio 2017 la SEM ha presentato la propria risposta, proponendo
la reiezione del gravame. Tale presa di posizione è poi stata trasmessa al
ricorrente con facoltà di esprimersi in merito.
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Pagina 3
H.
Il 5 aprile 2017 il ricorrente ha tempestivamente fatto pervenire l’atto di re-
plica corredato da una copia del rapporto del rappresentante delle opere
assistenziali.
I.
Il 4 maggio 2017 la SEM ha preso posizione al riguardo, proponendo nuo-
vamente la reiezione del gravame.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei conside-
randi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rien-
tra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una
decisione ai sensi dell’art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell’atto ricorsuale (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’ina-
deguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribu-
nale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle con-
siderazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni
delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
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Pagina 4
3.
Il Tribunale tiene conto della situazione nel paese d’origine dell’insorgente
e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo
quindi in considerazione l’evoluzione della situazione avvenuta dopo
il deposito della domanda d’asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6,
DTAF 2008/4 consid. 5.4).
4.
Il ricorso del 30 gennaio 2017 verte unicamente sulla questione relativa
all’esecuzione dell’allontanamento. Ne discende che la querelata decisione
è cresciuta in giudicato in materia d’asilo e per quanto concerne la pronun-
cia dell’allontanamento. Di conseguenza, il Tribunale limiterà il proprio
esame ai punti 4 e 5 del dispositivo della decisione impugnata.
5.
5.1 Nella propria decisione la SEM ha considerato che il ricorrente avrebbe
fornito delle indicazioni fuorvianti, insensate e contraddittorie in merito alla
sua età, alla sua stessa biografia, alla sua rete famigliare nucleare ed
estesa, nonché ai suoi motivi d’asilo. Essendo queste dichiarazioni invero-
simili, l’autorità di prime cure non sarebbe quindi stata in grado di pronun-
ciarsi con piena conoscenza di causa nemmeno a proposito dell’esigibilità
del rinvio. L’obbligo d’istruire d’ufficio sarebbe infatti limitato dal rifiuto di
collaborare e di dire la verità del ricorrente. L’autorità competente in materia
d’asilo non sarebbe infatti tenuta a svolgere un’indagine a riguardo di un
eventuale ostacolo al rinvio, quando il richiedente non fornisce nessuna
indicazione e non rispetta, come nel caso specifico, il suo obbligo di colla-
borare e di dire la verità. Ad ogni modo, la SEM ha constatato come il ri-
corrente risulterebbe giovane, in buona salute ed avrebbe pure fornito in-
dicazioni in merito ad un’alternativa interna di domicilio a Kabul. L’interes-
sato avrebbe infatti fatto valere di aver vissuto per un anno intero in tale
città, dove avrebbe lavorato come operaio edile asserendo che, con lo sti-
pendio che percepiva, riusciva a mantenersi decorosamente. Andrebbe poi
rilevato che nella prima audizione, il richiedente avrebbe raccontato di aver
lavorato solo per sei mesi, nonostante la permanenza in tale città sia invece
durata un anno. Mentre, nel corso della seconda audizione, avrebbe fati-
cato non poco a giustificare il proprio soggiorno in tale località in assenza
di legami famigliari. Difatti, si sarebbe smentito affermando di aver lavorato
un anno intero a Kabul, salvo per le prime settimane in cui era invece di-
soccupato. L’interessato avrebbe anche detto di essersi mantenuto grazie
ai suoi risparmi, la cui provenienza sarebbe decisamente messa in que-
stione allo stesso modo delle sue spiegazioni in merito ai motivi della sua
partenza “per” e “da” Kabul. Un simile aggiustamento delle dichiarazioni,
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così come l’insensatezza e contraddittorietà delle stesse, si spiegherebbe
solo come un evidente tentativo di depistaggio per evitare di delucidare il
l’effettivo vissuto a Kabul. In definitiva, tutto lascerebbe presagire che il ri-
corrente abbia usufruito di un appoggio socioeconomico in loco. Non sus-
sisterebbero quindi indizi per arrivare alla concludere quanto all’esistenza
di una messa in pericolo ai sensi deII’art. 83 cpv. 4 LStr. L’esecuzione del
rinvio nello stato d’origine dovrebbe quindi essere considerata come ragio-
nevolmente esigibile. La stessa sarebbe inoltre possibile sia sul piano tec-
nico che pratico.
5.2 Nel proprio gravame l’interessato si oppone a tale conclusione. Dopo
aver dichiarato di non contestare la valutazione della SEM circa la sua
maggiore età, egli svolge anzitutto alcune riflessioni sulle incongruenze ri-
levate dall’autorità in sede di disamina dei motivi d’asilo, posto che, a suo
dire, esse sembrerebbero aver condotto a concludere che il ricorrente non
avrebbe rispettato il suo obbligo di collaborare. In tal senso, l’insorgente,
pur riconoscendo che la lettura dei verbali possa far risaltare alcune incon-
gruenze tra quanto registrato nelle due audizioni alle quali è stato sottopo-
sto, ritiene che la valutazione della SEM sarebbe stata eccessivamente
severa dal momento che non terrebbe conto di una diversa e ben possibile
chiave di lettura. L’esame dei verbali evidenzierebbe infatti una serie di im-
portanti difficoltà da parte del ricorrente che dovrebbero portare a relativiz-
zare il giudizio d’inverosimiglianza. Nel coeso delle audizioni l’interessato
avrebbe infatti in diverse occasioni dichiarato di essere confuso e non sa-
rebbe inoltre stato in grado di parlare in maniera esplicita dei fatti più trau-
matici del suo vissuto, tanto da nominarli solo in modo indiretto. Nel con-
tempo, il ritmo incalzante avrebbe creato un clima sfavorevole. Infine, egli
avrebbe dichiarato di provenire da una famiglia di contadini analfabeti e di
non aver mai frequentato scuole. La mancanza di precisione quanto all’età
dei genitori o ad alcune date potrebbe dunque essere spiegata anche da
questi fattori, come sembrerebbero indicare le manifeste difficoltà palesate
nei semplici calcoli aritmetici richiestigli in sede d’audizione sulle genera-
lità. Ciò premesso e posto che l’esigibilità del rinvio sarebbe stata determi-
nata in base alla presenza di un’alternativa di fuga a Kabul, occorrerebbe
anzitutto constatare come la SEM avrebbe in un primo momento richiamato
le allegazioni del ricorrente in merito al suo soggiorno in tale luogo salvo
però omettere alcune informazioni in modo da trarne un qualche tipo di
vantaggio. Così facendo la SEM si sarebbe esposta al rischio di compiere
una valutazione atomizzata. Sembrerebbe infatti che l’autorità abbia as-
sunto come credibili solo quegli aspetti deponenti a favore deII’esigibilità di
un rinvio, sostituendo gli altri con proprie deduzioni tratte dalle supposte
omissioni. Del resto, per quanto l’esecuzione deII’allontanamento verso
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Kabul possa essere considerata esigibile in presenza di circostanze favo-
revoli, la massima inquisitoria imporrebbe alla SEM di comunque accertare
l’esistenza di tali circostanze (presenza di una rete socio-familiare solida,
buone condizioni di salute, possibilità di procacciarsi ii minimo esistenziale
e trovare alloggio). Ora, iI ricorrente avrebbe allegato di aver lavorato a
Kabul come operaio edile, con un salario che gli bastava per comprare da
mangiare e qualche vestito e alloggiando dapprima in una tenda e poi in
una stanza della casa in costruzione. La SEM avrebbe indicato che nel
periodo trascorso a Kabul il ricorrente sarebbe riuscito a “mantenersi de-
corosamente”, contestandogli tuttavia il fatto di essersi contraddetto in me-
rito al periodo di lavoro a Kabul e di aver avuto palesi difficoltà nel giustifi-
care iI suo soggiorno in assenza di legami familiari. Al riguardo, egli rileva
che siffatta specifica difficoltà non troverebbe riscontro nei verbali ed inoltre
vi sarebbe da tener conto del fatto che egli non sarebbe rimasto a lungo
senza Iavoro. L’audizione sui motivi si sarebbe peraltro svolta 15 mesi dopo
l’audizione sulle generalità e parrebbe francamente irrealistico immaginare
che il ricorrente abbia modificato la versione dei fatti al solo scopo di “giu-
stificare” iI proprio sostentamento nei mesi nei quali non avrebbe lavorato.
Peraltro, le allegazioni del ricorrente relative al periodo lavorativo a Kabul
sarebbero state formulate senza che precedentemente l’autorità di prime
cure avesse sollevato dubbi sull’eventuale esistenza di una non menzio-
nata rete socio familiare. Il ricorrente richiama quindi la giurisprudenza del
Tribunale in materia ed alcuni rapporti recenti indicanti un peggioramento
della congiuntura, giungendo alla conclusione che nel caso di specie non
risulterebbero soddisfatte le condizioni per un reinsediamento a Kabul.
5.3 Nella propria risposta la SEM ha sottolineato come le considerazioni
del ricorrente circa il clima e lo svolgimento dell’audizione si ridurrebbero a
delle audaci illazioni di parte senza riscontri oggettivi. L’allegato del rappre-
sentante dell’opera assistenziale non conterrebbe infatti alcuna osserva-
zione al riguardo tanto più che a tale figura sarebbe stata concessa ampia
facoltà di esprimersi. Altrettanto, anche il ricorrente si sarebbe visto accor-
dare la massima possibilità di esprimersi liberamente. Alla luce di ciò i ra-
gionamenti contenuti nell’atto ricorsuale si spiegherebbero unicamente in
base all’assenza di valide argomentazioni nel contesto della tematica sol-
levata. Per il resto l’autorità di prime cure si è limitata a rinviare alla deci-
sione impugnata.
5.4 In replica, il ricorrente ha prodotto il rapporto del rappresentante
dell’opera assistenziale presente al momento della sua audizione sui motivi
d’asilo. Su tale scorta egli ha rilevato come lo stesso, seppur non abbia
formulato osservazioni, avrebbe escluso l’esistenza di contraddizioni ed
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espresso l’opinione circa la sussistenza di ostacoli all’esecuzione dell’al-
lontanamento. La mancata menzione delle difficoltà espressive nell’alle-
gato non sarebbe pertanto decisiva. Le difficoltà del ricorrente meritereb-
bero dunque di essere prese in considerazione nella valutazione comples-
siva della sua credibilità.
5.5 Nella propria ulteriore presa di posizione, trasmessa al ricorrente per
conoscenza, la SEM ha ribadito quanto già espresso sottolineando inoltre
come il rapporto del rappresentante dell’opera assistenziale ulteriormente
prodotto non permetta di concludere ad un irregolare svolgimento dell’au-
dizione. L’autorità di prime cure sottolinea poi che l’interessato avrebbe
mentito sulla sua identità, in particolare sull’età anagrafica, rendendo così
inattendibile la sua biografia ed il suo vissuto in patria.
6.
6.1 L’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata all’art. 83 LStr. Giu-
sta tale norma essa deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr),
ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile
(art. 83 cpv. 4 LStr). Le condizioni precitate sono di natura alternativa
(cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). Se l’esecuzione dell’allontanamento
non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, l’UFM
dispone l’ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr).
6.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l’apprezzamento degli
ostacoli all’allontanamento, vale la stessa valutazione della prova consa-
crata al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve
provare o per lo meno rendere verosimile l’esistenza di un ostacolo all’al-
lontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e riferimento ivi citato). Nelle
procedure d’asilo – cosi come nelle altre procedure di natura amministra-
tiva – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità compe-
tente deve procedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo dei fatti
giuridicamente rilevanti (Art. 6 LAsi in relazione con l’art. 12 PA, Art. 106
cpv. 1 lett. b LAsi). Il principio inquisitorio è però limitato dall’obbligo di col-
laborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2014/12 consid. 5.9;
CHRISTOPH AUER, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundes-
gesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2008, ad art. 12 PA, n. 8,
pagg. 192 seg.). Trattasi di un tipico caso di applicazione dell’art. 13 cpv. 1
lett. c PA. In particolare, quando l’interessato, con il suo comportamento,
impedisce all’autorità di accertare se egli risulti esposto o meno a pericolo
nel paese di provenienza, l’esecuzione dell’allontanamento non può essere
evitata (WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt
am Main, 1990, pag. 262; si veda anche DTAF 2014/12 consid. 5.9). Ciò è
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segnatamente il caso quando il richiedente asilo non collabora alla deluci-
dazione della sua cittadinanza rendendo de facto impossibile l’esame degli
ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento verso il suo reale paese d’ori-
gine (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-4895/2013 del 21 novembre
2013 consid. 7.2). Non è infatti compito delle autorità elvetiche competenti
in materia d’asilo ricercare, in assenza di indicazioni da parte del richie-
dente, eventuali ostacoli riguardanti un paese ipotetico. Nello stesso
senso, nulla osta all’esecuzione dell’allontanamento quando la stessa è
subordinata al soddisfacimento di determinati fattori favorevoli (cfr. DTAF
2011/7 consid. 9.9) ed il ricorrente fornisce indicazioni fuorvianti circa la
sua situazione personale la cui entità è tale da non permettere all’autorità
d’asilo di determinare se egli rientra o meno in suddetti criteri. In tale ultima
eventualità, qualora l’autorità d’asilo giunga a conclusione che l’interessato
abbia agito di sorta onde occultare l’esistenza di alcuni fattori favorevoli
(quali ad esempio la presenza di famigliari) essa sarà per logica conse-
guenza legittimata a considerare adempiuta la circostanza dissimulata (cfr.
a titolo esemplificativo sentenze del Tribunale D-3174/2015 del 17 novem-
bre 2016 consid. 6.3.4 e E-5724/2014 del 30 marzo 2014 consid. 4.3). Va
tuttavia riservato che per ammettere una violazione dell’obbligo di collabo-
rare si presuppone che la collaborazione sia possibile e che possa essere
ragionevolmente esatta, conto tenuto delle circostanze.
7.
7.1 L’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile se la prosecu-
zione del viaggio dello straniero verso il Paese d’origine o di provenienza
o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale
pubblico della Svizzera (art. 83 cpv. 3 LStr). Sicché nessuno può essere
costretto in alcun modo a recarsi in un Paese dove la sua vita, la sua inte-
grità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzio-
nati all’art. 3 cpv. 1 LAsi, o dal quale rischierebbe d’essere costretto a re-
carsi in un Paese di tal genere (art. 5 LAsi ed art. 33 della Convenzione
sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 [Conv., RS 0.142.30]). Giusta
l’art. 25 cpv. 3 Cost., l’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre
pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984
(Conv. tortura, RS 0.105) e l’art. 3 CEDU, nessuno può essere sottoposto
a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti (cfr. DTAF 2013/27
consid. 8.2).
7.2 Come correttamente indicato dalla SEM nella decisione impugnata, il
principio di non-refoulement protegge unicamente le persone alle quali è
stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Nella misura in cui la decisione
della SEM che respingeva la domanda d’asilo del ricorrente è cresciuta in
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giudicato, quest’ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respin-
gimento (art. 5 LAsi). Pertanto l’allontanamento verso l’Afghanistan è sotto
tale aspetto pacifico.
7.3 In siffatte circostanze non v’è motivo di considerare l’esistenza di un
rischio personale, concreto e serio per l’insorgente di essere esposto, nel
suo Paese d’origine ad un trattamento proibito ai sensi dell’art. 3 CEDU o
dell’art. 1 Conv. tortura. Conformemente alla CorteEDU ed il Comitato
dell’ONU contro la tortura, spetta all’interessato rendere plausibile l’esi-
stenza di un rischio reale ("real risk") di essere sottoposto a trattamenti
contrari a detti articoli (sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi
contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§ 125 e 129 con giurispru-
denza ivi citata). Altresì la situazione generale circa il rispetto dei diritti
dell’uomo in Afghanistan, non conduce attualmente a dover considerare
l’esecuzione dell’allontanamento come inammissibile. Pertanto, l’esecu-
zione dell’allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto in-
ternazionale pubblico nonché della LAsi.
8.
Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStr, l’esecuzione non può essere ragionevolmente
esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse
a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra,
guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
8.1 Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence",
ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di
rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da
situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale
anche nei confronti delle persone per le quali l’allontanamento
comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non
potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che
sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente
e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame,
ad una degradazione grave del loro stato di salute, all’invalidità o persino
la morte. Per contro, le difficoltà socio economiche che costituiscono
l’ordinaria quotidianità d’una regione, in particolare la penuria di cure, di
alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a
concretizzare una tale esposizione al pericolo. L’autorità alla quale
incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli
aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero
in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto
(cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii).
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8.2 Nell’ambito di una recente analisi del Paese dal punto di vista della
sicurezza e della situazione umanitaria ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStr,
codesto Tribunale è giunto alla conclusione che la situazione in
Afghanistan, già critica, è ulteriormente peggiorata nell’ultimo periodo.
Sotto il profilo umanitario, la situazione nelle aree rurali dell’Afghanistan è
a tal punto grave da potersi considerare realizzate le condizioni di minaccia
esistenziale ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStr (cfr. sentenza del Tribunale D
D-5800/2016 del 13 ottobre 2017, pubblicata come sentenza di
riferimento). Anche nella capitale le circostanze si sono nettamente
aggravate a causa dell’arrivo di un alto numero di rifugiati interni.
Conseguentemente, l’esecuzione dell’allontanamento va pertanto ritenuta
di principio inesigibile anche verso tale luogo, a meno che l’interessato
possa avvalersi di un insieme circostanze personali favorevoli quali la
giovane età, l’assenza di prole, le buone condizioni di salute, l’esistenza di
una solida rete di rapporti sociali e la possibilità di procacciarsi il minimo
esistenziale e di trovare un alloggio in loco (cfr. sentenza del Tribunale D-
5800/2016 consid. 8.4.1; si veda anche DTAF 2011/7).
8.3 Nel caso in esame l’interessato si è dichiarato originario di una località
sita nel distretto di Khan Abad in provincia di Konduz. L’esecuzione
dell’allontanamento verso tale luogo risulta inesigibile. Resta dunque da
determinare se l’interessato disponga di una valida alternativa di soggiorno
interna (Aufenthaltsalternative) in una diversa zona del paese nella quale
la situazione non sia tale da realizzare le condizioni di minaccia
esistenziale previste dall’art. 83 cpv. 3 LStr (cfr. DTAF 2011/49 consid.
7.3.5) e laddove, sotto il profilo della situazione personale, le sopraccitate
circostanze favorevoli risultino adempiute.
8.3.1 Va a tal proposito rilevato che il ricorrente ha dichiarato di aver vissuto
perlomeno per un certo periodo di tempo a Kabul lavorando nell’edilizia.
Egli è giovane ed in buona salute e non ha persone dipendenti a carico.
Secondo le sue stesse indicazioni, l’interessato è inoltre stato in misura di
trovare un alloggio nel corso del suo precedente soggiorno a Kabul. Parte
delle condizioni di cui alla summenzionata giurisprudenza risultano
pertanto incontestabilmente adempiute.
8.3.2 L’insorgente ha invece ribadito a più riprese di non disporre di alcuna
rete sociale a suo supporto in tale luogo. A tal riguardo v’è tuttavia da
prendere atto del fatto che buona parte delle allegazioni da lui rese in corso
di procedura sono risultate manifestamente inverosimili in quanto
contraddittorie ed illogiche. A titolo esemplificativo e considerato l’oggetto
delle disquisizioni in questa sede, il richiedente ha diffatti in un primo
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momento asserito di aver lavorato quale operaio edile a Kabul per sei mesi
(cfr. atto A9, pag. 4), salvo poi contraddirsi adducendo di aver svolto
suddetta attività per un anno (cfr. atto A20, pag. 11). Pure estremamente
contraddittoria ed insensata risulta la circostanza relativa al suo
sostentamento una volta giunto a Kabul. Va infatti premesso che secondo
le sue stesse dichiarazioni, il ricorrente sarebbe stato disoccupato nel
primo periodo, trovando solo in seguito suddetta opportunità di lavoro (cfr.
atto A20, pag. 4). Nelle prime settimane egli si sarebbe pertanto mantenuto
con del denaro fornitogli dai famigliari (cfr. atto A20, pag. 6). Ora,
l’interessato ha dapprima dichiarato essersi trasferito in città proprio a
seguito della sua volontà di trovare un impiego (cfr. atto A9, pag. 5).
Successivamente il richiedente ha però ricondotto il suo trasferimento alla
necessità di lasciare il villaggio a seguito del bombardamento
dell’abitazione di famiglia (cfr. atto A20, pag. 6). Secondo tale ultima
versione, egli non avrebbe tuttavia più incontrato i famigliari, i quali si
sarebbero verosimilmente trovati sotto le macerie (cfr. atto A20, pagg. 6 e
12). Vien dunque da chiedersi come possa l’insorgente aver ottenuto
suddetti averi dai famigliari, allorché non li avrebbe incontrati al momento
della fuga e fermo considerato che secondo le sue stesse dichiarazioni egli
non avrebbe pianificato in precedenza il trasferimento nella capitale (cfr.
atto A20, pag. 12). Già solo per questi motivi, sorge il dubbio ch’egli abbia
volontariamente fornito dichiarazioni fuorvianti violando il suo obbligo di
collaborare.
8.3.3 Non di meno, il racconto del ricorrente è colmo di ulteriori elementi
che lasciano presagire il tentativo di avvalersi di circostanze non
corrispondenti alla realtà, le quali, vista la loro entità, non possono
spiegarsi sulla base delle giustificazioni invocate in sede ricorsuale. Da
segnalare è ad ogni modo il fatto che in un primo momento egli ha collocato
la distruzione della propria casa al suo rientro da Kabul (cfr. atto A9, pag.
5). In seguito, egli ha inizialmente confermato tale svolgimento dei fatti
anche in sede di audizione sui motivi d’asilo (cfr. atto A20, pag. 1-3), salvo
poi, probabilmente a causa della necessità di dover giustifricare altre
incongruenze, finire inspiegabilmente per indicare che proprio tale
antefatto sarebbe stato all’origine del suo trasferimento nella capitale (cfr.
atto A20, pagg. 6 e 12). Del resto, anche le dichiarazioni dell’interessato in
merito alla sua minore età si sono a loro volta rilevate del tutto infondate e
verosimilmente imbastite per gli scopi della causa, tanto che egli stesso ha
omesso di contestarne l’apprezzamento in sede ricorsuale.
8.3.4 Orbene, visto quanto precedere, si può in casu concludere che il
ricorrente abbia violato il suo obbligo di collaborare. Cosi facendo egli ha
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posto l’autorità di prime cure nell’impossibilità di determinare se egli
disponga o meno di una rete sociale a Kabul. Non può infatti essere
compito dell’autorità d’asilo dipanarsi in valutazioni a valore ipotetico in
merito all’esisenza di fattori favorevoli.
8.3.5 Si può ad ogni modo partire dal presupposto che dietro le varie
versioni contraddittorie siano identificabili alcuni elementi che lascino
presagire la presenza di un sostegno economico a Kabul. Il ricorrente si è
del resto già recato una volta in tale luogo riuscendo a sostentarsi senza
ritrovarsi in una situazione di minaccia esistenziale. Non vi è pertanto
motivo di dubitare quanto al fatto che egli sia in misura di farlo anche in
una seconda occassione, conto tenuto della precedente esperienza
maturata.
8.4 In considerazione di quanto precede, l’esecuzione dell’allontanamento
è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione
all’art. 44 LAsi).
9.
Infine, in ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in rela-
zione all’art. 44 LAsi). L’insorgente, usando della necessaria diligenza, po-
trà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4
LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12).
L’esecuzione dell’allontanamento è dunque pure possibile.
10.
Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il
diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non
ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti e
per quanto censurabile non è inopportuna, per il che il ricorso va respinto.
11.
Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che se-
guono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF,
RS 173.320.2]).
12.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
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una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata
con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale
ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine
di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: