Corte IV
D-6210/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 3 d i c e m b r e 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Kurt Gysi;
cancelliera Lydia Lazar Köhli.
A._______, nato il (...),
Bosnia-Erzegovina,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 30 settembre 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-6210/2009
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato il 28 luglio 2009 in
Svizzera,
i verbali d'audizione del 17 agosto 2009 e 7 settembre 2009,
la decisione dell'UFM del 30 settembre 2009, notificata all'interessato
il medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta),
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 30 settembre 2009 (cfr. timbro del
plico raccomandato),
la domanda d'esenzione dal pagamento di un anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali,
la decisione incidentale dell'8 ottobre 2009, con la quale il Tribunale
amministrativo federale (TAF) ha considerato il gravame privo di
probabilità di esito favorevole ed ha respinto la summenzionata
domanda di esenzione dal pagamento dell'anticipo, invitando quindi il
ricorrente a versare un anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali di CHF 600.- entro il 19 ottobre 2009, con comminatoria
d'inammissibilità del ricorso in caso di mancato versamento,
il pagamento dell'anticipo richiesto, avvenuto tempestivamente in data
19 ottobre 2009,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
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che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF),
che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e dell'art. 52 PA,
nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui fatti, l'interessato ha dichiarato di
essere di etnia (...), di essere nato a B._______e di avere avuto
domicilio a C._______ fino all'espatrio,
che il richiedente ha affermato di avere lasciato il suo Paese a causa
dei suoi debiti, delle minacce subite da parte del suo creditore e dei
problemi che avrebbe con suo fratello, il quale gli avrebbe chiesto di
abbandonare la casa della famiglia; che egli, per sottrarsi ai problemi,
sarebbe espatriato a (...) 2009 insieme alla moglie ed avrebbe
raggiunto la Svizzera senza mai subire alcun controllo qualche giorno
dopo,
che, nella decisione del 30 settembre 2009, l'UFM ha constatato, da
un lato, che il Consiglio federale ha inserito la Bosnia-Erzegovina nel
novero dei Paesi sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in materia d'asilo
presentate dal richiedente non sono verosimili siccome contraddittorie
e contrarie alla logica dell'agire di modo che non emergerebbero dalle
carte processuali degli indizi d'esposizione dell'interessata a
persecuzioni in caso di rientro in patria,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha
pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile,
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che, nel gravame, il ricorrente contesta la natura contraddittoria delle
sue dichiarazioni; che egli censura il fatto che l'UFM si sarebbe limitato
a riprendere le contraddizioni in quanto tali, senza invece anche
ritenere le sue spiegazioni alle contraddizioni sollevate,
rispettivamente senza spiegare la ragione per cui non le riterrebbe
valide; che per tale ragione egli definisce la decisione dell'UFM come
carente di motivazioni,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via
sussidiaria, l'ammissione provvisoria; che egli ha, altresì, presentato
una domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle spese
processuali,
che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda
d’asilo se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale
ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno
che non risultino indizi di persecuzione,
che, da un lato, allorquando il Consiglio federale inserisce un Paese
nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione
d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente
l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua
situazione personale,
che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi
dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto
i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli
all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi,
imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA]
2003 n. 18),
che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano
l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di
verosimiglianza ridotto (GICRA 1996 n. 16 consid. 4 confermata in
GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247),
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che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data
1° agosto 2003, la Bosnia-Erzegovina nel novero dei Paesi esenti da
persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di
persecuzioni in detto Paese,
che, nella fattispecie, il ricorrente non è riuscito ad invalidare la
presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che
dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in
particolare, l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche
censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa
valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le
allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere
affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché
minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che, a titolo d'esempio, basti rilevare che il ricorrente si è contraddetto
su aspetti centrali della sua vicenda, come ad esempio sulla
collocazione temporale dell'incidente automobilistico in cui sarebbe
stato coinvolto (collocato dapprima nel [...], cfr. verbale di audizione del
17 agosto 2009 [di seguito verbale 1], per poi, in una seconda
versione, farlo risalire al periodo [...], cfr. verbale di audizione del
7 settembre 2009 [di seguito verbale 2]), il motivo per cui avrebbe
chiesto in prestito il veicolo (una festa [cfr. verbale 1 pag. 5],
rispettivamente il desiderio di fare un giro con la sua ragazza [cfr.
verbale 2 pag. 6/D35]) e le sue responsabilità nell'incidente (dapprima
addossate totalmente a sé stesso a causa dell'elevata velocità [cfr.
verbale 1 pag. 5] e poi, in fase di seconda audizione, addossate al
camionista, ragione per cui lui avrebbe dovuto pagare una multa
unicamente per il fatto di avere guidato dopo le 23 [cfr. verbale 2 pag.
9 pag. D66 e 70]); che il ricorrente ha sottaciuto, in fase di seconda
audizione, le asserite minacce subite dal suo creditore esposte nella
prima audizione (cfr. verbale 1 pag. 6), benché egli sia stato più volte
interrogato in merito ai problemi nati tra di loro (cfr. ad es. verbale 2
pag. 11/D96); che, inoltre, le spiegazioni date a sostegno della
mancata denuncia delle minacce e dell'incendio subiti (vale a dire la
paura di subire ulteriori minacce, cfr. verbale 1 pag. 6 e verbale 2 pag.
12/D100), non convincono perchè basate unicamente su mere
supposizioni di parte; che, pertanto, v'è ragione di ritenere che la
vicenda resa dall'insorgente a sostegno della sua domanda d'asilo è
manifestamente inverosimile,
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che, in tale contesto e segnatamente evocata l'inverosimiglianza della
vicenda resa, non appare motivo per ritenere che il ricorrente non
possa ottenere dalle competenti autorità in Patria un'appropriata
protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo nei suoi confronti
da parte di terzi, ragione per cui le asserite minacce e l'asserito
incendio non posso essere considerati rilevanti, nel caso di specie,
nell'ambito della protezione in materia d'asilo,
che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere
seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi,
che per gli stessi motivi non emergono dalle carte processuali neppure
elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento
dell'insorgente in Bosnia-Erzegovina possa violare l'art. 25 cpv. 2 della
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del
18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo
statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art.
5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge
federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o
esporre i ricorrenti in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti
contrari all'art. 3 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o
all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS
0.105),
che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento
riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Bosnia-
Erzegovina non vige attualmente una situazione di guerra, guerra
civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della
popolazione nella totalità del territorio nazionale,
che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di
persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi,
che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo
punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata,
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che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]),
che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo
dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento quanto alla
situazione personale del ricorrente; che egli, infatti, è (...), ha
frequentato la (...), ha portato a termine l'apprendistato come (...) e
dispone di esperienza lavorativa come (...) e in ambito (...) (cfr. verbale
1 pag. 2); che egli può beneficiare in Patria di una rete familiare,
potendo per lo meno fare capo al (...) (cfr. ibidem pag. 3); che egli non
ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute
che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (v. sulla
problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio
degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera
per motivi medici,
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente
ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione
dell'allontanamento,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed
art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria
diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque
pure possibile,
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art.
63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
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federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che esse sono
computate con l'anticipo spese di CHF 600.- versato dall'insorgente in
data 19 ottobre 2009.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Esse sono computate con l'anticipo spese di CHF 600.- versato il
19 ottobre 2009.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto
UFM)
- D._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli
Data di spedizione:
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