B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-621/2014
S e n t e n z a d e l 1 4 f e b b r a i o 2 0 1 4
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Walter Stöckli;
cancelliera Zoe Cometti.
Parti
A._______, nato il (...), alias
B._______, nato il (...),
Egitto,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 30 gennaio 2014 / N (...).
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Visto:
la prima domanda d'asilo che l'interessato ha presentato il 1° aprile 2013
in Svizzera;
la decisione del 27 maggio 2013 dell'Ufficio federale della migrazione (di
seguito: UFM), notificata al richiedente il 30 maggio 2013 e cresciuta in
giudicato, con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della men-
zionata domanda ai sensi del vecchio art. 32 cpv. 2 lett. a della legge
sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha ordinato l'allonta-
namento dello stesso dalla Svizzera e l'esecuzione di tale misura siccome
lecita esigibile e possibile;
la seconda domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in
data 26 novembre 2013;
il verbale d'audizione sulle generalità del 2 dicembre 2013 (di seguito:
verbale 1) ed il verbale dello stesso giorno in occasione del quale è stato
concesso al richiedente il diritto di essere sentito in merito all'applicazione
del vecchio art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi (di seguito: verbale 2) nonché il ver-
bale dell'audizione sui motivi d'asilo dell'8 gennaio 2014 (di seguito: ver-
bale 3);
la decisione del 30 gennaio 2014 dell'UFM, notificata all'interessato il
giorno medesimo (cfr. atto B18/1), con la quale detto Ufficio non è entrato
nel merito della seconda domanda d'asilo del richiedente in applicazione
del vecchio art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, pronunciando il suo allontanamento
dalla Svizzera, rispettivamente l'esecuzione di tale misura siccome lecita,
esigibile e possibile;
il ricorso del 5 febbraio 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata: 6 febbraio 2014) dell'insorgente;
l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale amministrativo federale
(di seguito: il Tribunale) il 10 febbraio 2014;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ri-
presi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
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e considerato:
che, preliminarmente, il Tribunale rammenta che il 1° febbraio 2014 è en-
trata in vigore la modifica del 14 dicembre 2012 decretata dall'Assemblea
federale della Confederazione Svizzera (RU 2013 4375) della legge
sull'asilo del 26 giugno 1998; che tale modifica ha visto l'abrogazione del
vecchio art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi (tenore del suddetto articolo:
RU 2006 4745) e l'introduzione dell'art. 111c LAsi relativo alle domande
multiple, alle quali l'abrogata norma è sussumibile; che, giusta il cpv. 2
delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2012 della
LAsi, le procedure di domande multiple pendenti al momento dell'entrata
in vigore di tale modifica, ovvero il 1° febbraio 2014, sono rette dal diritto
vigente nel tenore del 1° gennaio 2008;
che essendo la seconda domanda d'asilo stata inoltrata il
26 novembre 2013 e decisa il 30 gennaio 2014, il Tribunale applica per-
tanto la LAsi giusta il diritto vigente nel tenore del 1° gennaio 2008;
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge
sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF,
RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5,
48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa
del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che, nell'ambito di ricorsi contro le decisioni di non entrata nel merito ai
sensi dei vecchi art. 32 – 35a LAsi, l'autorità di ricorso si limita, secondo
prassi, a esaminare se l'autorità inferiore ha rifiutato a giusto titolo di en-
trare nel merito della domanda di asilo (cfr. DTAF 2011/30 consid. 3
pag. 568);
che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione
dell'asilo è inammissibile;
che, nei citati limiti, occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltan-
to sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
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che, nell'ambito dell'audizione sulle generalità, il richiedente ha indicato di
essere cittadino egiziano di etnia araba e di religione islamica, nato e cre-
sciuto a C._______ (Egitto), dove avrebbe vissuto fino all'espatrio avve-
nuto secondo le differenti dichiarazioni tra ottobre e novembre del 2007,
dopo un breve soggiorno in Libia (cfr. verbale 1, pagg. 3 seg. e 6 e verba-
le 3, pag. 2);
che l'interessato ha dichiarato che i motivi d'asilo della presente domanda
sarebbero distinti da quelli fatti valere nella precedente procedura,
indicando altresì che questi ultimi non sarebbero mai esistiti e che allora
avrebbe dichiarato il falso (cfr. verbale 1, pag. 7 e verbale 2); che, i nuovi
motivi d'asilo si fonderebbero sul timore di essere arrestato a causa di un
documento rilasciato il 28 settembre 2004 dalle autorità militari egiziane
che attesterebbe il suo congedo dalle forze armate a causa del suo
pessimo comportamento e la sua appartenenza ai Fratelli musulmani
(cfr. verbale 1, pagg. 7 seg.; verbale 2 e verbale 3, pagg. 3 seg.);
che, nella decisione del 30 gennaio 2014, l'UFM ha considerato, da un la-
to, che la precedente procedura d'asilo sarebbe definitivamente conclusa
e che dall'altro lato egli avrebbe avanzato non solo una diversa identità
ma anche dei differenti motivi d'asilo con l'obiettivo di fuorviare le autorità;
che sarebbe quindi giunto in Svizzera esclusivamente a causa del decre-
to d'espulsione ordinato nei suoi confronti dalle autorità italiane; che, inol-
tre, i motivi fatti valere durante la presente procedura sarebbero inconsi-
stenti e contraddittori; che, altresì, il mezzo di prova versato agli atti non
corroborerebbe le affermazioni dell'interessato in merito alla sua apparte-
nenza ai Fratelli musulmani, per il che i suoi motivi d'asilo sarebbero inve-
rosimili; che, pertanto, i fatti addotti dall'interessato non sarebbero propri
a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della
protezione provvisoria;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi del vecchio art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che l'autorità inferiore ha
pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la sua
esecuzione verso l'Egitto siccome lecita, esigibile e possibile; che ha al-
tresì fissato un emolumento, giusta l'art. 17b cpv. 4, di CHF 600.– a carico
del richiedente;
che, nel ricorso, l'insorgente ha reiterato i suoi nuovi motivi d'asilo indi-
cando di temere per la sua vita e libertà qualora facesse rientro in patria;
che, unitamente al ricorso, ha allegato il documento in originale del suo
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congedo dal militare, un documento che attesterebbe la sua vera identità
e copie del Decreto di espulsione ordinato delle autorità italiane;
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, secondo il senso, in via prin-
cipale l'annullamento della decisione impugnata, la restituzione degli atti
di causa all'UFM per una nuova decisione nel merito e, in via sussidiaria,
la concessione dell'ammissione provvisoria qualora non gli fosse accor-
dato l'asilo; che ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal ver-
samento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali con
protestate spese e ripetibili;
che, giusta il vecchio art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di
una domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di
una procedura d'asilo terminata con decisione negativa o durante la pen-
dente procedura d'asilo è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a
meno che non vi siano indizi che nel frattempo siano intervenuti fatti pro-
pri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione del-
la protezione provvisoria;
che il Tribunale osserva che la precedente procedura d'asilo si è definiti-
vamente conclusa il 7 giugno 2013 con la crescita in giudicato della deci-
sione dell'UFM del 27 maggio 2013, non avendo l'interessato interposto
ricorso contro la menzionata decisione notificatagli il 30 maggio 2013
(cfr. atto A 24/1);
che, in casu, codesto Tribunale rileva che l'insorgente non ha presentato,
all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustifica-
re una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione
(di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta il vecchio art. 32
cpv. 2 lett. e LAsi) in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento li-
tigioso, cui può essere rimandato;
che, segnatamente, il ricorrente ha espressamente dichiarato di non
essere rientrato al suo Paese d'origine tra la crescita in giudicato della
decisione del 27 maggio 2013 dell'UFM e l'inoltro della seconda domanda
d'asilo in Svizzera (cfr. verbale 1, pagg. 4 seg. e verbale 3, pag. 3); che la
sua venuta in Svizzera è esclusivamente da ricondurre agli effetti del
Decreto di espulsione del 21 novembre 2013 emesso dal Prefetto di
Milano nei suoi confronti (cfr. verbale 1, pag. 6); che circa i suoi nuovi
motivi d'asilo egli fa valere che a causa del documento
28 settembre 2004 che attesterebbe il suo congedo militare, qualora
dovesse rientrare in patria sarebbe sicuramente arrestato, giacché prima
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dell'espatrio del 2007 avrebbe subito due o tre interrogatori al mese da
parte della sicurezza nazionale a causa del suo legame di parentela con
un cugino che apparterrebbe ai Fratelli musulmani (cfr. verbale 1, pagg. 7
seg. e verbale 3, pag. 3 e 5); che, in sostanza, egli teme, pur non
appartenendo ai Fratelli musulmani (cfr. verbale 3, pag. 6), di poter
essere incarcerato per questa ragione, per il che il Tribunale ritiene
queste allegazioni sono pure congetture non corroborate da alcun
elemento della benché minima consistenza; che, si rilevi inoltre, che
invitato a spiegare il motivo per cui in Egitto è considerato appartenere ai
Fratelli musulmani egli ha espressamente indicato di aver informato
personalmente le autorità militari di avere parenti appartenenti ai Fratelli
musulmani (cfr. verbale 3, pag. 4); che il Tribunale ritiene che un tale
comportamento risulta illogico; che, per il resto e per evitare ulteriori
ripetizioni si rinvia alla decisione impugnata; che, per giunta, nell'atto
ricorsuale non ha allegato fatti, prove o argomentazioni atte a rendere
improvvisamente attendibili i suoi motivi d'asilo giacché il documento in
originale che attesta il suo congedo dal militare come pure l'ulteriore
documento allegato al ricorso che attesterebbe la sua vera identità non
sono utili a provare l'improvvisa verosimiglianza dei suoi motivi d'asilo;
che, di conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i fatti nuova-
mente addotti dal ricorrente nella presente procedura d'asilo, non sono
propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione
della protezione provvisoria;
che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito
il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela
e la decisione impugnata va confermata;
che circa la pronuncia e l'esecuzione dell'allontanamento v'è da rammen-
tare nuovamente che il 1° febbraio 2014 sono entrate in vigore le modifi-
che del 14 dicembre 2012 decretate dall'Assemblea federale della Confe-
derazione Svizzera (RU 2013 4375) della LAsi come pure di alcuni dispo-
sti della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr,
RS 142.20); che l'art. 44 LAsi nella sua nuova formulazione rinvia espres-
samente, mentre il vecchio art. 44 cpv. 2 rinviava implicitamente, agli
art. 83 e 84 LStr; che segnatamente l'art. 83 LStr ha visto l'introduzione di
due nuovi capoversi (5 e 5bis) circa la designazione da parte del Consiglio
federale di Stati d'origine o di provenienza o di regioni di tali Stati nei quali
il ritorno è ragionevolmente esigibile; che, tuttavia, giusta le disposizioni
transitorie della modifica del 14 dicembre 2012 della LStr, il suo cpv. 2 in-
dica che l'art. 83 cpv. 5 e 5bis LStr non è applicabile alle procedure pen-
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denti al momento dell'entrata in vigore della modifica del
14 dicembre 2012 della LStr, ovvero il 1° febbraio 2014, per il che tali ca-
poversi non sono applicati al caso di specie giacché quest'ultimo, come
già visto sopra, al momento dell'entrata in vigore della sopraccitata modi-
fica era già pendente;
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg. e vecchio art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2011/24 consid. 10.1);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr, giu-
sta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile
(art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente
esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Egitto possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statu-
to dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto
di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in pa-
tria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fon-
damentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Con-
venzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allon-
tanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in combinato disposto con il
vecchio art. 44 cpv. 2 LAsi);
che la situazione in Egitto, malgrado i noti disordini e l'instabilità del Pae-
se, non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza
generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del
territorio nazionale (cfr. tra le altre, Sentenza del Tribunale amministrativo
federale E-51/2014 del 10 gennaio 2014);
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, è giovane,
scolarizzato ed ha un'esperienza professionale come pasticcere, autista e
muratore, per il che non v'è ragione di credere che in occasione del suo
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rientro abbia difficoltà ad inserirsi nel contesto lavorativo e sociale
egiziano avendo oltretutto una buona rete sociale in Patria (cfr. verbale 1,
pagg. 2 e 4 seg.);
che, in aggiunta, l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione prov-
visoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 pagg. 1003 seg.) senza che da un
esame d'ufficio degli atti emerga la necessità di una permanenza in Sviz-
zera per motivi medici;
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Pa-
ese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in combinato
disposto con il vecchio art. 44 cpv. 2 LAsi);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in combinato di-
sposto con il vecchio art. 44 cpv. 2 LAsi); che l'insorgente, usando della
necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al
rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che l'esecuzione
dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile;
che, di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa ese-
cuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità infe-
riore confermata;
che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto
federale né abusato del suo potere d’apprezzamento; che esso non ha
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed
inoltre la decisione non è inadeguata (vecchio art. 106 LAsi), per il che il
ricorso va respinto;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alla presunte
spese processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spe-
se ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
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che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pen-
dente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno ab-
bandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di dirit-
to pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva;
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrati-
vo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
Data di spedizione: