Corte IV
D-6212/2006/dei
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 3 1 m a r z o 2 0 1 0
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Gérald Bovier;
cancelliera Lydia Lazar Köhli.
A._______, nato il (...),
B._______, nata il (...), e la figlia
C._______, nata il (...),
Bielorussia (Belarus),
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del
18 ottobre 2006 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-6212/2006
Fatti:
A.
Il 20 settembre 2006, gli interessati, cittadini bielorussi con ultimo
domicilio a D._______, hanno inoltrato per sé e, in veste di
rappresentanti, per la loro figlia minorenne una domanda d'asilo in
Svizzera. Hanno dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo
(cfr. verbali d'audizione del 26 settembre 2006 e dell'11 ottobre 2006)
di essere espatriati a metà (...) per il timore di essere incarcerati. Essi,
infatti, sarebbero stati fermati nell'(...) prima di prendere parte ad una
manifestazione. Durante il fermo, dei poliziotti, segnatamente degli
agenti speciali del distaccamento della polizia antisommossa
denominata "OMON", li avrebbero percossi dopo aver trovato degli
striscioni a carattere politico (con le scritte "Bielorrussia libera" e
"Bielorussia in Europa") nella loro vettura. Il ricorrente è stato poi
incarcerato per quindici giorni. Durante la prigionia del marito, la
ricorrente avrebbe denunciato i fatti subiti in Procura (la denuncia
sarebbe stata accettata, rispettivamente, secondo un'altra versione,
non accettata in quanto ella non avrebbe potuto presentare un
certificato medico attestante le violenze subite) e, successivamente,
subito una perquisizione al proprio domicilio, durante la quale la polizia
avrebbe rinvenuto un volantino. Ella sarebbe quindi stata convocata al
posto di polizia di D._______. Lì sarebbe stata interrogata ed accusata
di ingiurie contro il Presidente ed il regime politico bielorusso, di
teppismo e di resistenza alle autorità. Anche il marito, nel frattempo
rilasciato, sarebbe stato convocato, interrogato per quattro ore ed
accusato di divulgazione di idee antigovernative e di resistenza agli
agenti di polizia. Ai ricorrenti sarebbe stata comunicata l'apertura di un
procedimento penale nei loro confronti e di rischiare da tre a cinque
anni di carcere. Entrambi i ricorrenti avrebbero inoltre dovuto garantire
per iscritto di non lasciare la Bielorussia. A seguito di tali fatti, il datore
di lavoro della ricorrente, venutone a conoscenza, l'avrebbe costretta a
licenziarsi. Avendo la polizia sequestrato la vettura dei ricorrenti con la
quale l'insorgente si recava al lavoro a E._______, egli non ha
neanch'esso più potuto esercitare la sua professione. Fino all'espatrio
avvenuto nel (...), i ricorrenti avrebbero vissuto dei loro risparmi. Tra
(...) e (...), ai ricorrenti, che non si sarebbero mai rivolti ad un
avvocato, non sarebbe più occorso niente di rilevante.
Ad audizioni avvenute, la ricorrente ha esibito, quale mezzo di prova,
una foto non datata che la ritrae in volto.
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B.
Il 18 ottobre 2006, l'UFM ha respinto la domanda d'asilo
degl'interessati. Nello stesso tempo, ne ha pronunciato
l'allontanamento dalla Svizzera e ritenuto lecita, esigibile e possibile
l'esecuzione dell'allontanamento verso la Bielorussia.
C.
Il 17 novembre 2006, gli interessati, per il tramite del loro
patrocinatore, hanno inoltrato ricorso dinanzi alla Commissione
svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la citata decisione
dell'UFM, chiedendo la conferma dell'effetto sospensivo e, in via
principale, l'annullamento del provvedimento impugnato, il
riconoscimento della qualità di rifugiati e la concessione dell'asilo,
rispettivamente, in via subordinata, la trasmissione degli atti di causa
all'autorità inferiore per una nuova valutazione ed il riconoscimento
della qualità di rifugiato. In subsubordine, hanno chiesto la
concessione dell'ammissione provvisoria.
D.
La CRA, con decisione incidentale del 12 dicembre 2006, ha
autorizzato i ricorrenti a soggiornare in Svizzera sino a fine della
procedura ed ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari
(art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del
20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere il versamento di un
anticipo a copertura delle presumibili spese processuali.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i
ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e art. 33 lett. d della legge
sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
[LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998
[LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
1.2 Dal 1° gennaio 2007, il TAF giudica, in quanto sia competente, i
ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di
ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il
giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2
LTAF).
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1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica
della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento
dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto.
2.
V'è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
di ammissibilità di cui agli artt. 48, 50 e 52 PA.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza va redatta in italiano.
4.
Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e
l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti
(art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata
(v. Sentenza del TAF D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3).
5.
Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il TAF può rinunciare allo scambio di
scritti.
6.
Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha ritenuto che le
dichiarazioni dei richiedenti non sarebbero verosimili, in quanto
contraddittorie e vaghe su punti essenziali ed incompatibili con
l'esperienza generale di vita o la logica dell'agire. Essi, infatti, si
sarebbero entrambi contraddetti in merito ai ferimenti subiti dalla
polizia e l'interessata avrebbe reso versioni discordanti anche circa la
collocazione temporale dell'allegata denuncia alle autorità rispetto al
fermo della polizia subito a fine (...). Inoltre, il comportamento assunto
dai richiedenti a seguito delle convocazioni in polizia sarebbe
assolutamente inattendibile, nel senso che, se avessero realmente
temuto di essere imprigionati ingiustamente, essi non avrebbero atteso
diversi mesi pirma di fuggire. Inconcepibile sarebbe inoltre che essi
non si siano mai rivolti ad un avvocato, nonostante l'apertura di un
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procedimento penale nei loro confronti e il rischio di essere condannati
ad una pena detentiva di vari anni. Infine, l'interessato avrebbe reso
dichiarazioni vaghe, sommarie e stereotipate sulla sua detenzione,
benchè abbia trascorso in carcere quindici giorni. L'UFM ha peraltro
tassato la fotografia della richiedente versata agli atti come inatta a
dimostrare l'attendibilità dei motivi d'asilo addotti dagli insorgenti,
essendo sprovvista di data. Per di più, l'autorità inferiore ha ritenuto
che, in caso di rientro in Patria, gli interessati non rischierebbero di
essere esposti concretamente ad una pena o ad un trattamento
contrario all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU,
RS 0.101). Da ultimo, né la situazione politica vigente in Bielorussia,
né altri motivi si opporrebbero ragionevolmente ad un rientro dei
richiedenti in Patria. Oltre che possibile ed esigibile, l'esecuzione
dell'allontanamento sarebbe infine pure possibile.
7.
Nel gravame, gli insorgenti, richiamati i fatti sostanzialmente esposti in
sede di audizione, hanno dapprima rilevato che le dichiarazioni della
ricorrente circa il suo fermo non sarebbero incongruenti, bensì
rappresenterebbero una semplice inesattezza, peraltro corretta
dall'insorgente medesima nel corso dell'audizione. La questione, poi, a
sapere se il ricorrente abbia subito uno o più colpi (vista la
contraddizione sollevata dall'UFM su tale aspetto, peraltro da
qualificarsi come mera inesattezza secondo i ricorrenti e sulla quale
ritengono che l'insorgente avrebbe dovuto essere udito), risulterebbe
essere irrilevante alla luce del fatto che tutti gli altri elementi del
racconto esposto sarebbero concordanti tra loro, sia in relazione alla
prima audizione del ricorrente, che in relazione alle audizioni della
moglie. Pertanto egli avrebbe, a prescindere dell'insignificante
divergenza di cui parola, reso dichiarazioni verosimili. Per la censura
dell'UFM circa il lungo tempo trascorso tra gli eventi alla base della
loro domanda ed il loro espatrio e la rinuncia a consultarsi con un
avvocato, gli autori del gravame rimandano alle dichiarazioni rese in
fase di audizione, a loro dire attendibili. A sostegno della
verosimiglianza dei loro motivi d'asilo e a dimostrazione della
preoccupante situazione dei diritti umani in Bielorussia, essi
rimandano alla Risoluzione del Parlamento europeo (di seguito: PE)
del 16 febbraio 2006 sulla situazione in Bielorussia in vista delle
elezioni presidenziali del 19 marzo 2006, allegandone il testo, e
all'assegnazione del Premio Sacharov 2006 da parte del PE al leader
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dell'opposizione bielorussa, che fu tratto in arresto e detenuto per
quindici giorni in occasione di una manifestazione di protesta
successiva alle elezioni presidenziali, accludendo al ricorso un articolo
tratto dal sito internet dell'Università di Padova. In merito
all'esecuzione dell'allontanamento, i ricorrenti invocano l'art. 3 CEDU,
rischiando, a loro dire, l'arresto e torture in caso di rientro in
Bielorussia. Non avendo alcuna possibilità di rifugio interno e vista
l'attuale delicata situazione del Paese circa il rispetto dei diritti umani,
infine, l'esecuzione del rinvio non sarebbe ragionevolmente esigibile.
8.
8.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima
residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza,
religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale
o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere
esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente
l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà,
nonché le misure che comportano una pressione psichica
insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici
della condizione femminile (art. 3 LAsi).
8.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere
verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la
verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi delle dichiarazioni determinanti
rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un
grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante
sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria
(v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di
ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le
dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni,
precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa
interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio
non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi.
Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una
valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle
singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al
minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il
giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica,
semplici impressioni dell'autorità giudicante (v. GICRA 2005 n. 21
consid. 6.1).
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9.
9.1 Questo Tribunale osserva che le dichiarazioni rilevanti in materia
d'asilo rese dai ricorrenti s'esauriscono in mere affermazioni di parte,
in parte contraddittorie tra loro e contrarie alla logica dell'agire, non
corroborate da elementi di seria consistenza, e, per questo,
inverosimili. In particolare, per quel che riguarda le contraddizioni nel
racconto dei ricorrenti, il TAF, onde evitare inutili ripetizioni, rimanda a
quanto sollevato dall'UFM nella decisione impugnata. Inoltre, il TAF
rileva che non risulta per niente logico che i ricorrenti abbiano
aspettato quasi sei mesi dall'asserito fermo a (...) per lasciare il loro
Paese: se il loro timore di essere incarcerati fosse stato reale e
fondato, ci si potrebbe attendere che si fossero adoperati il più
velocemente possibile per espatriare, cosa che dagli atti non traspare
abbiano fatto. La giustificazione resa per tale esitazione, vale a dire la
mancanza di documenti e la volontà di trovare "le persone giuste"
(verbale della ricorrente del 26 settembre 2006 [di seguito verbale A]
pag. 5, verbale della ricorrente dell' 11 ottobre 2006 [di seguito verbale
B] pag. 8/D65 e verbale del ricorrente del 26 settembre 2006 [di
seguito verbale C] pag. 5), non convincono, perchè non pertinenti in
relazione al rischio d'incarcerazione fatto valere dai ricorrenti. Lo
stesso dicasi per la spiegazione presentata circa il fatto di non avere
mai cercato l'aiuto di un avvocato (cioè lo statuto di funzionario statale
di tutti gli avvocati in Bielorussia e l'inesperienza dei ricorrenti con le
autorità, cfr. verbale B pag. 12/D113-116). Inattendibile risulta poi il
comportamento assunto dai ricorrenti durante l'asserito fermo di
polizia prima di partecipare ad una manifestazione di protesta:
nonostante sapessero che il capo del KGB avrebbe, a loro dire (cfr.
verbale C pag. 5 e verbale del ricorrente dell'11 ottobre 2006 [di
seguito verbale D] pag. 3/D23), pubblicamente minacciato chi, dopo le
elezioni presidenziali, si sarebbe recato a dimostrazioni di tale genere,
essi non hanno esitato a dichiarare ai funzionari di polizia lo scopo e la
destinazione del loro viaggio, pur essendo coscienti di cosa tale
comportamento avrebbe potenzialmente potuto provocare. Tutt'altro
che comprensibile è altresì la decisione degli insorgenti di espatriare
alla luce del fatto che, dopo le asserite accuse mosse nei loro
confronti nell'(...), non sia loro più successo niente di rilevante (cfr.
verbale B pag. 7/D60), e senza che essi si siano, eccetto una volta
nello stesso (...), neanche più informati sullo stato della procedura
penale che sarebbe stata avviata nei loro confronti (cfr. ibidem pag.
8/D64). Inoltre, si rilevi come i ricorrenti non abbiano versato alcun
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mezzo di prova a dimostrazione né di tale accuse, né degli asseriti
arresti, né delle convocazioni in polizia, né della denuncia presso la
Procura, né della dichiarazione con cui si sarebbero impegnati a non
lasciare il Paese, e come il motivo presentato a giustificazione di ciò
(cfr. verbale B pag. 4/D23) sia, da una parte, del tutto inconferente e,
dall'altra, altresì discordante rispetto al lasso di tempo trascorso fino
all'espatrio. Peraltro, l'unico mezzo di prova versato agli atti, vale a dire
la foto ritraente il volto della ricorrente, non è suscettibile di modificare
il giudizio d'inverosimiglianza a cui giunge il TAF. Essa, infatti, non
presentando alcuna data né qualsivoglia indicazione di tempo o luogo,
non permette di stabilire alcun legame di causalità tra gli ematomi
visibili sul viso della ricorrente e le da lei allegate percosse subite a
fine (...) da parte di forze di polizia bielorusse, e, pertanto, di
ammettere che ella sia stata esposta alla volontà persecutoria, ai
sensi dell'art. 3 LAsi, delle autorità statali bielorusse. A prescindere da
quanto esposto, si rilevi come i ricorrenti hanno confermato di non
occuparsi di politica (cfr. ibidem pag. 8/D66) e di aver del resto
dichiarato di non poter non partecipare, "come cittadini", alla
manifestazione di F._______ (cfr. ibidem pag. 8/D66). Si può pertanto
chiaramente concludere che i ricorrenti non sono persone né attive
politicamente in Bielorussia, né particolarmente esposte per le loro
opinioni politiche, e pertanto, non rientrano in una delle categorie
potenzialmente nel mirino di misure persecutorie in detto Paese, come
lo sono invece i responsabili dei movimenti di opposizione, persone
particolarmente attive in questi ultimi, attivisti per i diritti umani e
persone che lavorano per dei media critici nei confronti del governo
(cfr. a tale proposito Sentenza del TAF del 2 novembre 2007
E- 4458/2006 consid. 3). Del resto, neanche le allegazioni ricorsuali
dei ricorrenti (oltre al rimando ai fatti già esposti in sede di audizione
ed alla loro presunta veridicità) sono idonee a scartare i dubbi circa la
verosimiglianza della vicenda a fondamento della loro domanda
d'asilo. In effetti, esse si limitano a congetture di parte non corroborate
da alcun elemento valido e consistente.
Inoltre, la documentazione presentata in sede ricorsuale – al contrario
di quanto vorrebbero far credere gli insorgenti (cfr. ricorso pag. 4/p. 5
ed allegati al ricorso) – non è atta a comprovare la verosimiglianza del
loro racconto, né tantomeno la loro esposizione personale a
persecuzioni rilevanti ai sensi della LAsi: sia la Risoluzione del PE del
16 febbraio 2009, che l'articolo concernente l'assegnazione del Premio
Sacharov al leader dell'opposizione bielorussa a fine 2006, infatti,
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tematizzano la situazione generale dei diritti umani in Bielorussia e
non presentano alcun riferimento concreto ai ricorrenti, ragione per cui
non possono essere considerati rilevanti nella fattispecie.
In ragione di quanto esposto, vi è ragione di concludere
all'inverosimiglianza della vicenda resa dai ricorrenti a sostegno della
loro domanda d'asilo.
Inoltre, non è ancora stato constatato che cittadini bielorussi
avrebbero rischiato di essere incarcerati al rientro in Bielorussia per il
mero fatto di avere inoltrato una domanda d'asilo all'estero (cfr.
Sentenza del TAF del 2 novembre 2007 E-4458/2006 consid. 3), come
allega invece la ricorrente ad ulteriore sostegno della sua domanda
d'asilo (cfr. verbale B pag. 14/D124).
Per abbondanza, poi, si noti che, anche nel caso in cui l'allegata
perdita del posto di lavoro della ricorrente (ella ha infatti allegato di
aver dovuto licenziarsi su pressione del suo datore di lavoro, venuto a
conoscenza degli allegati problemi avuti con le forze di polizia, cfr.
verbale B pag. 2/D10-11) avesse rappresentato, anche in legame ad
un'eventuale difficoltà a trovare una nuova occupazione, un non
trascurabile peso morale, questo non costituirebbe tuttavia una
pressione psichica insopportabile ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi e
sarebbe pertanto irrilevante ai fini della presente procedura. La perdita
e la ricerca di un posto di lavoro, infatti, non sono al punto tale gravi da
poter essere considerati seri pregiudizi ai sensi della LAsi (cfr. a tale
proposito Sentenza del TAF del 14 luglio 2008 E-4257/2006 consid.
4.2.2).
9.2 Visto quanto precede, codesto Tribunale ritiene che l'UFM ha
rettamente considerato che i motivi presentati dai ricorrenti non
adempiono le condizioni previste dall'art. 3 LAsi. Pertanto, sui punti di
questione del riconoscimento della qualità di rifugiato, rispettivamente
della concessione dell'asilo, il ricorso, destituito d'ogni e benché
minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va
confermata.
10.
10.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio
federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne
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ordina l'esecuzione. Tiene però conto del principio dell'unità della
famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi).
10.2 I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi, nonché
art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
10.3
10.3.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento,
l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3),
esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di
una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione
provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr). Per l'esame della possibilità,
dell'ammissibilità e dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento è
determinante la situazione al momento della presa di decisione.
10.3.2 Per gli stessi motivi citati al considerando 9 del presente
giudizio, non emergono dalle carte processuali elementi da cui
desumere che l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti in
Bielorussia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale
della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101),
l'art. 33 della Convenzione sullo statuto die rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005
(LStr., RS 142.20).
La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr. non si esaurisce, altresì, nel principio
del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto
internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione
del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di
serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere
esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti
contrari a dette disposizioni; spetta all'interessato di rendere plausibile
l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni.
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Nel caso concreto, non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui
essi potrebbero essere esposti in caso di rimpatrio al rischio reale ed
immediato ("real risk") di un trattamento contrario a siffatte disposizioni
(cfr. GICRA 2001 n. 16 consid. 6a con relativi riferimenti). In altri
termini, essi non hanno saputo fornire un insieme d'indizi, oppure
presunzioni, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un
pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari
alle norme legali precitate. Infine, in virtù della giurisprudenza della
Corte europea dei diritti dell'uomo, la situazione generale che regna in
un Paese non comporta, ad essa sola, l'illiceità del rimpatrio secondo
le disposizioni della Convenzione (cfr. ibidem consid. 6a e
GICRA 1995 n. 12 consid. 10a pagg. 110 e seg. nonché relativi
riferimenti): in altre parole, la difficile situazione generale dei diritti
umani in Bielorussia, come la denunciano i ricorrenti nel gravame, in
ogni caso non lascia apparire l'esecuzione dell'allontanamento in tale
Paese come di per sé inammissibile.
Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle
norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.
10.3.3 Dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal
profilo dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione
personale dei ricorrenti (art. 83 cpv. 4 LStr).
10.3.3.1 Come noto, in Bielorussia non vige attualmente una
situazione di guerra, guerra civile o di violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione sull'integralità del territorio
nazionale. Da questo profilo, l'esecuzione dell'allontanamento è
pertanto ragionevolmente esigibile.
10.3.3.2 Quanto alla situazione personale dei ricorrenti, i medesimi,
avendo da poco sorpassato i (…) anni, sono tuttora giovani e
dispongono entrambi di esperienza professionale, la ricorrente
(...) anni quale (...) (cfr. verbale A pag. 2 e verbale B pag. 2/D7-9) ed il
ricorrente (...) anni in veste di (...) (cfr. verbale C pag. 2). Entrambi
hanno lavorato fino a poco prima dell'espatrio, guadagnando, a dire
della ricorrente, addirittura "molto bene" (cfr. verbale B pag. 3/D-16).
Alla luce di ciò e delle loro conoscenze linguistiche (cfr. verbale A e C
pag. 2), si può ammettere che saranno in grado, facendo rientro in
Patria, di ricostruirsi un'esistenza, se del caso anche grazie all'aiuto
dei loro parenti (come ad esempio il padre ed il cugino del ricorrente
[cfr. verbale C pag. 3 e verbale D pag. 2/D6]). Vi è dunque motivo di
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formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive
possibilità di un loro adeguato reinserimento sociale e professionale in
Bielorussia. In tale contesto va oltretutto notato che difficoltà socio-
economiche a cui è confrontata la maggiore parte della popolazione
non sono sufficienti per ammettere una situazione minacciante
l'esistenza (cfr. GICRA 2005 n. 24 consid. 10.1), ragione per cui delle
difficoltà iniziali di reinserimento non sono di per sé ostative
all'esecuzione dell'allontanamento.
Del resto, di nessun aiuto ai ricorrenti è l'allegazione ricorsuale
secondo cui il loro rimpatrio non sarebbe ragionevolmente esigibile in
quanto essi non disporrebbero di "nessuna possibilità di rifugio
interno" (cfr. ricorso pag. 5). Premesso che un'alternativa di rifugio
interna non rientra nell'esame dell'esigibilità dell'esecuzione del rinvio,
bensì riguarda unicamente i motivi d'asilo (art. 3 LAsi) e che, pertanto,
si presuppone che i ricorrenti abbiano fatto un utilizzo errato del
termine, intendendo invece evocare un'alternativa di soggiorno interno
al Paese, l'allegata assenza di quest'ultima nel gravame s'esaurisce in
mera affermazione di parte non suffragata da alcun elemento
concreto. I ricorrenti, infatti, hanno ommesso di indicare le ragioni
concrete per le quali, a loro dire, non esisterebbe per loro la garanzia
del minimo vitale da una parte a D._______, e, dall'altra, in altre zone
della Bielorussia. Di conseguenza, il rimando ricorsuale risulta del
tutto inconferente, tantopiù che nel caso concreto, per i ricorrenti non
vi è ad ogni modo la necessità di un'alternativa di soggiorno interno.
In aggiunta, la durata del soggiorno dei ricorrenti in Svizzera non
costituisce neanch'essa una ragione ostativa all'esecuzione
dell'allontanamento. Infatti, essi hanno trascorso circa tre anni e mezzo
nel nostro Paese e, pertanto, un lasso di tempo corto, ragione per cui
non v'è motivo di ritenere che i ricorrenti, in caso di allontanamento dal
nostro Paese, subiranno uno sradicamento culturale importante,
ritenuto altresì che il loro grado d'integrazione dal profilo socioculturale
è maggiore in Bielorussia che in Svizzera. Lo stesso dicasi per la figlia
minorenne dei ricorrenti: ella, infatti, quasi (...), oltre ad aver vissuto la
maggior parte della sua vita in Bielorussia, si trova in un'età in cui non
dispone ancora di una rete sociale propria ed è tuttora principalmente
legata ai genitori.
10.3.3.3 Infine, i ricorrenti non hanno preteso nel gravame di soffrire
di gravi problemi di salute che possano giustificare la loro ammissione
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provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un
esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una loro
permanenza in Svizzera per motivi medici.
10.3.3.4 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione
dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie.
10.3.4 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr).
Infatti, gli insorgenti, usando della dovuta diligenza potranno procurarsi
ogni documento necessario al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi).
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
10.3.5 Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
11.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a cpv. 2 LAsi) dal giudice unico con
l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
12.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presenta sentenza.
3.
Comunicazione a:
- rappresentante dei ricorrenti (Raccomandata)
- UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N (...) (per corriere
interno; in copia)
- G._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli
Data di spedizione:
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