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T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte IV
D6239/2011
Sen t e n z a d e l 2 4 n o v emb r e 2 0 1 1
Composizione Giudice Pietro AngeliBusi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Thomas Wespi;
cancelliere Andrea Pedrazzini.
Parti A._______, nato il (…),
Algeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 10 novembre 2011 / N […].
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Visto:
la prima domanda di asilo che il ricorrente ha presentato in data (…) in
Svizzera,
la decisione dell'UFM del 17 febbraio 2009, mediante la quale detto
Ufficio non è entrato nel merito della citata domanda di asilo ai sensi
dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi,
RS 142.31) ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla
Svizzera, nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo,
la sentenza del 12 marzo 2009 del Tribunale amministrativo federale (di
seguito: il Tribunale) che ha giudicato inammissibile il ricorso inoltrato dal
ricorrente contro la suddetta decisione,
la seconda domanda di asilo che il ricorrente ha presentato in data (…) in
Svizzera,
la decisione dell'UFM dell'8 giugno 2010, mediante la quale detto Ufficio
non è entrato nel merito della citata domanda di asilo ai sensi
dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento
dell'interessato dalla Svizzera, nonché l'esecuzione dell'allontanamento
medesimo,
la sentenza del 17 giugno 2010, mediante la quale il Tribunale ha
respinto il ricorso inoltrato dall'interessato contro la succitata decisione
dell'UFM,
la terza domanda di asilo che il ricorrente ha presentato in data (…) in
Svizzera,
la decisione dell'UFM del 27 luglio 2011, nel frattempo cresciuta in
giudicato, mediante la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della
citata domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi ed ha
pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, nonché
l'esecuzione dell'allontanamento medesimo,
la quarta domanda di asilo che il ricorrente ha presentato in data (…) in
Svizzera,
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il verbale di audizione del 28 ottobre 2011 (di seguito: verbale 1), nonché
quello relativo al diritto di essere sentito in merito all'applicazione
dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, del medesimo giorno,
la decisione dell'UFM del 10 novembre 2011, notificata al ricorrente il
giorno stesso (cfr. risultanze processuali),
il ricorso inoltrato dal ricorrente il 16 novembre 2011 (cfr. timbro del plico
raccomandato),
l'incarto originale dell'UFM, pervenuto a codesto Tribunale in data
18 novembre 2011,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla
legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF,
RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di
estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in
cerca di protezione (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d cifra. 1 LTF),
che vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
di ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché
all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed
il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente
sentenza va redatta in italiano,
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che, nell'ambito delle audizioni, il ricorrente ha dichiarato di essere
cittadino algerino nato ad B._______ (Algeria), dove ha vissuto dalla sua
nascita fino al suo espatrio, nell'agosto 2008,
che egli ha affermato di non essere rientrato nel suo Paese di origine
dopo la conclusione infruttuosa, nel mese di agosto 2011, della sua terza
procedura di asilo in Svizzera (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2, pag. 1);
che egli ha, altresì, dichiarato di non avere nuovi motivi di asilo e che non
sarebbe cambiato niente (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pag. 1),
che, nell'ambito dell'audizione in merito al diritto di essere sentito in
merito all'applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, egli ha dichiarato di
aver sottaciuto, nelle precedenti procedure, il fatto che nel 2002, dei
"terroristi" avrebbero voluto ucciderlo, in quanto lui era nell'esercito; che,
nel 2009, avrebbero trovato suo fratello e gli avrebbero sparato,
ferendolo, ed egli temerebbe di essere ucciso da quest'ultimi (cfr. verbale
2, pag. 1),
che, nella decisione del 10 novembre 2011, l'UFM ha considerato, da un
lato, che le procedure di asilo avviate dall'interessato sono
definitivamente concluse e, dall'altro lato, che i fatti addotti dal ricorrente
nella presente procedura non sono propri a motivare la qualità di rifugiato
o determinanti per la concessione della protezione provvisoria; che,
inoltre, riguardo alle allegazioni secondo le quali dei terroristi vorrebbero
ucciderlo non colmerebbero le condizioni di verosimiglianza ai sensi della
legge; che, infine, in merito al figlio nato da una relazione con una
cittadina svizzera, l'interessato non avrebbe fornito alcun documento o
mezzo di prova che certifichi la sua effettiva paternità,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che l'autorità inferiore ha pure
pronunciato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso l'Algeria, siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente fa valere che l'UFM avrebbe dovuto entrare
nel merito della sua domanda di asilo, in quanto vi sarebbero fatti di
rilievo non fatti valere precedentemente; che, infatti, dei terroristi
vorrebbero ucciderlo e per questo avrebbero sparato a suo fratello; che,
inoltre, l'esecuzione dell'allontanamento dovrebbe essere considerata
non ragionevolmente esigibile, in quanto, oltre al problema dei terroristi,
in Algeria vigerebbe una situazione di violenza e corruzione tali da
rendere improponibile un suo rimpatrio; che, infine, avrebbe avuto un
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figlio in Svizzera, il che non dovrebbe essere irrilevante ai fini della
presente procedura,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti
all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua
domanda di asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione
provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda di assistenza
giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese
processuali e del relativo anticipo,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una
domanda di asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una
procedura di asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era
pendente la procedura di asilo, è rientrato nel Paese di origine o di
provenienza, a meno che dall'audizione non vi siano indizi che siano
intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o
determinanti per la concessione della protezione provvisoria,
che, nella fattispecie, come precedentemente indicato, sia la prima
procedura di asilo che le seguenti procedure di asilo si sono concluse con
decisioni negative cresciute in giudicato,
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito
della domanda di asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi),
che, innanzitutto, il ricorrente ha espressamente dichiarato di non essere
rientrato nel suo Paese di origine tra la crescita in giudicato della
decisione del 17 febbraio 2009 e l'inoltro della quarta domanda di asilo in
Svizzera e di far valere gli stessi motivi invocati in occasione dei
precedenti procedimenti di asilo (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pag.
1),
che, peraltro, in un secondo tempo, l'insorgente ha addotto ulteriori
elementi a sostegno della presente domanda di asilo, quali il timore di
essere ucciso da dei terroristi, senza però essere in grado di
corroborarne minimamente la consistenza; che, oltre ad aver invocato
tale fatto soltanto tardivamente, egli si è limitato ad un racconto del tutto
generale, vago e stereotipato (cfr. verbale 2, pag. 1); che, inoltre, non
soccorre l'insorgente l'assurda affermazione secondo cui non avrebbe
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accennato tale fatto nelle domande di asilo precedenti, perché "prima non
conosceva la procedura" (cfr. ibidem),
che, pertanto, l'allegazione secondo cui temerebbe di essere ucciso da
dei terroristi, non merita alcuna considerazione ed è, come giustamente
rilevato dall'UFM, da ritenersi palesemente inverosimile,
che, alla luce di quanto evocato, v'è ragione di concludere che non vi
siano indizi che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la
qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione
provvisoria ai sensi della giurisprudenza (cfr. DTAF 2009/53 consid. 4.2
pag. 769 e i relativi riferimenti),
che, di conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i fatti
nuovamente addotti dal ricorrente nella presente procedura di asilo, non
sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la
concessione della protezione provvisoria,
che, da quanto esposto, in materia di non entrata nel merito il ricorso,
destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza
1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Algeria possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28
luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi
(divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il
ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari
all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei
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diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3
della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105),
che, in aggiunta, riguardo all'allegazione secondo cui avrebbe avuto un
figlio in Svizzera, da una cittadina Svizzera, egli non ha minimamente
corroborato tale fatto, né ha depositato un qualsiasi mezzo di prova che
confermi la sua effettiva paternità; che, pertanto, non risulta esservi
alcuna violazione dell'art. 8 CEDU,
che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile,
che, inoltre, la situazione in Algeria non è, notoriamente caratterizzata da
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme
della popolazione nell'integralità del territorio nazionale,
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane, ha
frequentato nove anni di scuola dell'obbligo e gode di esperienza
professionale quale (…) e (…) (cfr. verbale 1, pag. 3); che, inoltre,
dispone in Patria di una rete familiare, ovvero sua madre, due fratelli ed
una sorella (cfr. atto UFM A1/8, pag. 3),
che il ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria, senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la
necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr.
giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia di asilo [GICRA] 2003 n. 24),
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese di origine è ragionevolmente esigibile,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente,
usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento
indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513515);
che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in
materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso
e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
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che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di
esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta
(art. 65 cpv. 1 PA),
che, visto l'esito della procedura, nonché il carattere temerario del ricorso,
che rasenta l'abuso processuale, le spese processuali, di CHF 1'200.,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 2 cpv. 2 e art. 3 lett. a del
regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS
173.320.2]),
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(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 1'200., sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Pietro AngeliBusi Andrea Pedrazzini
Data di spedizione: